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| Gazzetta n. 58 del 11 marzo 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |  | DECRETO 23 febbraio 2005 |  | Ammissione  di  progetti  autonomamente  presentati  per attivita' di ricerca, proposti da costituende societa', per un impegno di spesa di euro 889.440,00. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca
 Visto   il  decreto  legislativo  del  30 luglio  1999,  n.  300, istitutivo  del  «Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca»;
 Visto   il  decreto  legislativo  del  27 luglio  1999,  n.  297: «Riordino  della  disciplina  e  snellimento  delle  procedure per il sostegno  della  ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori», e in particolare gli  articoli 5  e  7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli  adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;
 Visto  il  decreto  ministeriale  8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalita' procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;
 Visto  il decreto ministeriale, n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di  nomina del Comitato, cosi' come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;
 Viste  le  domande  presentate  ai sensi dell'art. 5 del predetto decreto  ministeriale  dell'8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;
 Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nelle riunioni del  14 settembre  2004,  9 novembre  2004  riportate  nei rispettivi resoconti sommari;
 Visto   il   Programma  operativo  nazionale  «Ricerca,  Sviluppo tecnologico    ed    alta   formazione»   2000-2006   nelle   regioni dell'obiettivo 1 del territorio nazionale (di seguito PON);
 Visto   il   complemento  di  programmazione  del  predetto  PON, approvato  in  data 14 novembre 2000 dal comitato di sorveglianza del programma, e successive modifiche ed integrazioni;
 Visti  in  particolare,  i contenuti e gli obiettivi della misura I.1  «Progetti  di  ricerca  di  interesse  industriale»  all'interno dell'asse  I  e della misura III.1 «Miglioramento delle risorse umane nel  settore  della ricerca e dello sviluppo tecnologico» all'interno dell'asse III;
 Viste  le  risorse  finanziarie  assegnate  complessivamente alle misure predette;
 Visto  il  decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze n. 90402  del  10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e della ricerca «Criteri e modalita' di concessione delle  agevolazioni  previste dagli interventi a valere sul Fondo per le  agevolazioni  alla  ricerca  (F.A.R.),  registrato alla Corte dei conti  il  30 ottobre  2003 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2003, n. 274;
 Visto il decreto direttoriale n. 1572 del 29 novembre 2004;
 Viste  le  disponibilita'  del  Fondo  per  le  agevolazioni alla ricerca per l'anno 2004;
 Considerato   che   per   tutti   i   progetti  proposti  per  il finanziamento  nelle  predette  riunioni  esiste  o  e'  in  corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;
 Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.  I seguenti progetti di ricerca applicata, presentati ai sensi dell'art.  5  del  decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, di cui alle  premesse,  sono ammessi alle agevolazioni previste dalla citata normativa,  nelle forme, misure, modalita' e condizioni indicate, per ciascuno, nelle schede allegate al presente decreto (allegato 1).
 |  |  |  | Art. 2. 1.  Gli  interventi, di cui al presente decreto, sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252.
 2.  Ai  sensi  del  comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto  2000,  n.  593,  e' data facolta' al soggetto proponente di richiedere   una   anticipazione  per  un  importo  massimo  del  30% dell'intervento  concesso.  Ove  detta  anticipazione  sia concessa a soggetti  privati  la  stessa dovra' essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.
 3.  Nello  svolgimento  delle  attivita'  progettuali  i costi di ciascun  progetto,  di  cui  al  presente  decreto,  sostenuti  fuori dall'ob.  1,  non  potranno  superare  il  25%  del  costo totale del progetto.
 4. Per i progetti che prevedono l'intervento MIUR nella forma del credito    agevolato    e    contributo   nella   spesa   la   durata dell'ammortamento e' stabilito come segue:
 progetti  che prevedono una durata fino a ventiquattro mesi (al netto  della  maggiorazione  di  cui  all'ultimo  comma  del presente articolo  nonche'  di  eventuali  ulteriori  proroghe)  il periodo di ammortamento  e'  fissato in dieci anni in rate semestrali, costanti, posticipate,  comprensive  di  capitale ed interessi, a partire dalla seconda   scadenza  semestrale  successiva  alla  data  di  effettiva conclusione della ricerca;
 progetti  che  prevedono  una durata di oltre ventiquattro mesi fino  a  quarantotto  mesi  (al  netto  della  maggiorazione  di  cui all'ultimo comma del presente articolo nonche' di eventuali ulteriori proroghe)  il periodo di ammortamento e' fissato in nove anni in rate semestrali,   costanti,   posticipate,  comprensive  di  capitale  ed interessi,  a  partire  dalla  seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca;
 progetti  che  prevedono  una  durata di oltre quarantotto mesi fino  a  sessanta mesi (al netto della eventuale maggiorazione di cui all'ultimo comma del presente articolo) il periodo di ammortamento e' fissato  in  otto  anni  in  rate  semestrali, costanti, posticipate, comprensive  di  capitale  ed  interessi,  a  partire  dalla  seconda scadenza  semestrale  successiva  alla  data di effettiva conclusione della ricerca.
 5.  Il  Ministero,  con  successiva  comunicazione, fornira' alla banca,  ai  fini  della  stipula  del  contratto di finanziamento, la ripartizione  per  ciascun  soggetto  proponente  del costo ammesso e della relativa quota di contributo.
 6.  La durata del progetto potra' essere maggiorata fino a dodici mesi  per  compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle  attivita' poste in essere dal contratto, fermo restando quanto stabilito al comma 5.
 |  |  |  | Art. 3. La  relativa  spesa  di euro 889.440,00 nella forma di contributo nella  spesa per attivita' di formazione, di cui al presente decreto, grava  sulle  disponibilita'  del  Fondo  per  le  agevolazioni  alla ricerca, sezione aree depresse utilizzando gli appositi finanziamenti del  Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo, della  legge  16 aprile  1987,  n.  183,  secondo  le  quote previste nell'ambito  del  Programma  operativo  nazionale  «Ricerca, sviluppo tecnologico    ed    alta   formazione»   2000-2006   nelle   regioni dell'obiettivo 1 del territorio nazionale approvato dalla Commissione europea in data 8 agosto 2000.
 Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 23 febbraio 2005
 Il direttore generale: Criscuoli
 |  |  |  | Allegato 1 
 ---->  Vedere allegato alle pagg. 43 - 44   <----
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