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| Gazzetta n. 58 del 11 marzo 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |  | DECRETO 31 dicembre 2004 |  | Ammissione  di  progetti  autonomamente  presentati  per attivita' di ricerca, proposti da costituende societa', per un impegno di spesa di euro 1.957.047,09. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca
 Visto   il  decreto  legislativo  del  30 luglio  1999,  n.  300, istitutivo  del  Ministero  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca»;
 Visto   il  decreto  legislativo  del  27 luglio  1999,  n.  297: «Riordino  della  disciplina  e  snellimento  delle  procedure per il sostegno  della  ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori», e in particolare gli  articoli  5  e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli  adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;
 Visto  il  decreto  ministeriale  8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalita' procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal   decreto   legislativo  del  27  luglio  1999,  n.  297»  e,  in particolare,  le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9  che  disciplinano  la  presentazione  e  selezione  di progetti di ricerca e formazione;
 Visto  il  decreto ministeriale n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di  nomina  del  comitato  di  cui  all'art.  7  del predetto decreto legislativo, e successive modifiche e integrazioni;
 Viste  le  domande  presentate  ai  sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;
 Tenuto conto delle proposte formulate dal comitato nella riunione del  28  ottobre 2003 e riportate al punto 3 dei rispettivi resoconti sommari;
 Visto  il  decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze n. 90402  del  10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e della ricerca «Criteri e modalita' di concessione delle  agevolazioni  previste dagli interventi a valere sul Fondo per le  agevolazioni  alla  ricerca  (F.A.R.),  registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 25 novembre 2003;
 Visto il decreto direttoriale n. 1572 del 29 novembre 2004;
 Tenuto  conto  delle disponibilita' del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'esercizio 2004;
 Considerato   che   per  tutti  i  progetti  proposti  per  il finanziamento  nelle  predette  riunioni  esiste  o  e'  in  corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;
 Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.  I  seguenti  progetti di ricerca sono ammessi agli interventi previsti  dalle  leggi  citate  nelle  premesse,  nella  forma, nella misura,  le  modalita'  e le condizioni indicate, per ciascuno, nelle schede allegate al presente decreto (allegato 1).
 |  |  |  | Art. 2. 1.  Gli  interventi, di cui al presente decreto, sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252.
 2.  Ai  sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto  2000,  n.  593,  e'  data  facolta' al soggetto proponente di richiedere   una   anticipazione  per  un  importo  massimo  del  30% dell'intervento  concesso.  Ove  detta  anticipazione  sia concessa a soggetti  privati  la  stessa dovra' essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.
 3.  Nello  svolgimento  delle  attivita'  progettuali  i costi di ciascun  progetto,  di  cui  al  presente  decreto,  sostenuti  fuori dall'ob.  1,  non  potranno  superare  il  25%  del  costo totale del progetto.
 4.  Il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati e' fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.
 5.  La  durata  dei  finanziamenti e' stabilita in un periodo non superiore  a  dieci  anni decorrente dalla data del presente decreto, comprensivo  di  un  periodo  di  preammortamento  e utilizzo fino ad massimo  di  cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate  semestrali  con  scadenza  primo gennaio e primo luglio di ogni anno)  non  puo' superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza  semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto di ricerca e/o formazione.
 Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive  di  capitale  ed  interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio  di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza  semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto.
 Ai  fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.
 6.  Il  Ministero,  con  successiva  comunicazione, fornira' alla banca,  ai  fini  della  stipula  del  contratto di finanziamento, la ripartizione  per  ciascun  soggetto  proponente  del costo ammesso e della relativa quota di contributo.
 7. La durata del progetto potra' essere maggiorata fino a 12 mesi per  compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attivita'  poste  in  essere  dal  contratto,  fermo  restando quanto stabilito al comma 5.
 |  |  |  | Art. 3. Le  risorse  necessarie  per gli interventi di cui all'art. 1 del presente   decreto   sono   determinate   complessivamente   in  Euro 1.957.047,09,  di  cui per attivita' di ricerca Euro 890.950,00 nella forma  di  contributo  nella  spesa ed Euro 835.990,00 nella forma di credito  agevolato e per attivita' di formazione Euro 84.776,30 nella forma  del  contributo  nella spesa ed Euro 145.330,80 nella forma di credito   agevolato,   graveranno   sulle  disponibilita'  del  Fondo agevolazioni per la ricerca per l'anno 2004.
 Il  presente  decreto  sara'  pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 31 dicembre 2004
 Il direttore generale: Criscuoli
 |  |  |  | Allegato 1 
 ---->  Vedere allegato alle pagg. 39 - 40   <----
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