Gazzetta n. 57 del 10 marzo 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 2 febbraio 2005
Costituzione della commissione regionale di coordinamento dell'attivita' di vigilanza, presso la direzione regionale del lavoro di Napoli.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
di Napoli
Visto il decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, recante norme in tema di razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro;
Visto l'art. 4, comma 1, del citato decreto che affida alle direzioni regionali del lavoro, sentiti i direttori regionali dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L. e degli altri enti previdenziali, il coordinamento dell'attivita' di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale;
Letto l'art. 4, comma 2, del citato decreto nella parte in cui si dispone che, qualora si renda opportuno coordinare l'attivita' di tutti gli organi impegnati nell'azione di contrasto del lavoro irregolare per i profili diversi da quelli di ordine e sicurezza pubblica, il direttore della direzione regionale del lavoro convoca la commissione regionale di coordinamento dell'attivita' di vigilanza;
Letta la circolare n. 24/2004 del 24 giugno 2004, prot. 797, con la quale la Div. VII - Coordinamento ispezione del lavoro, detta chiarimenti ed indicazioni operative per una corretta applicazione sul territorio delle disposizioni normate dal succitato decreto legislativo n. 124/2004;
Ravvisata, per quanto precede, la necessita' di procedere alla costituzione della suindicata commissione regionale di coordinamento dell'attivita' di vigilanza per la Campania, nella composizione delineata dal comma 3 del citato art. 4;
Considerato che tra i componenti del citato organismo collegiale vanno individuati, oltre ai responsabili delle istituzioni di livello regionale, anche rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale;
Preso atto della nota n. RSLOC64, prot. 15/0005406 del 2 luglio 2004 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro - Div. IV, nel trasmettere i piu' aggiornati elementi di giudizio in ordine al grado di rappresentativita', a livello nazionale, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dispone che la valutazione della maggiore rappresentativita' dovra' essere effettuata tenendo conto anche della particolare situazione locale, trattandosi di costituire un organismo a livello regionale;
Considerato, quindi, che, per la individuazione delle citate organizzazioni sindacali di categoria, si rende necessaria una ponderazione dei seguenti criteri di valutazione:
a) consistenza numerica degli associati delle singole organizzazioni sindacali;
b) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;
c) partecipazione alla formazione e stipulazione dei C.C.N.L.;
d) partecipazione alla trattazione delle controversie di lavoro;
Tenuto conto che tra i siffatti indicatori quello di cui al punto a) consistenza degli iscritti, non puo' poggiare su elementi di rilevanza ufficiale, e cio' in carenza di attuazione dell'art. 39 della Costituzione;
Tenuto conto, altresi', che, in tema di rappresentativita' nel settore dei datori di lavoro in agricoltura, il numero degli iscritti rispettivamente dichiarati dalle organizzazioni dei datori di lavoro agricolo non e' di per se' determinante, atteso che i soggetti sindacali considerati organizzano, oltre che datori di lavoro, anche lavoratori autonomi e che, conseguenzialmente, appare necessario, doveroso ed opportuno, ai fini di una piu' corretta e compiuta ponderazione della rappresentativita' sindacale, tenere in debita evidenza anche i dati attinti dall'I.N.P.S. e concernenti le deleghe per la riscossione dei contributi associativi validate dal suddetto Istituto per le sole aziende agricole con dipendenti, e con esclusione dei lavoratori autonomi, piccoli coloni e imprenditori agricoli;
Considerato che dalla correlazione e comparazione dei dati di rappresentativita' di livello nazionale forniti dal Ministero con le risultanze degli atti istruttori contenute nelle comunicazioni effettuate dalle direzioni provinciali del lavoro della Campania sono risultate maggiormente rappresentative le seguenti organizzazioni:
in rappresentanza dei datori di lavoro:
Confindustria;
Confcommercio;
C.N.A.;
Confederazione generale dell'agricoltura italiana;
in rappresentanza dei lavoratori dipendenti;
C.G.I.L.;
C.I.S.L.;
U.I.L.;
U.G.L.;
Viste le designazioni effettuate dagli enti istituzionali di livello regionale, dalle suddette organizzazioni ed associazioni sindacali;
Decreta:
Art. 1.
E' istituita nella regione Campania ed opera presso la direzione regionale del lavoro di Napoli la commissione regionale di coordinamento dell'attivita' di vigilanza di cui all'art. 4 del decreto legislativo 12 aprile 2004, n. 124.
Essa e' cosi' composta:
direttore pro-tempore della direzione regionale del lavoro per la Campania, presidente:
in rappresentanza delle istituzioni:
direttore pro-tempore della sede regionale I.N.P.S. per la Campania, membro effettivo;
direttore pro-tempore della sede regionale I.N.A.I.L. per la Campania, membro effettivo;
comandante pro-tempore della Guardia di finanza per la Campania, membro effettivo;
direttore pro-tempore dell'agenzia regionale delle entrate per la Campania, membro effettivo;
dott. De Stefano Bruno, coordinatore regionale delle aziende sanitarie locali, membro effettivo;
in rappresentanza dei datori di lavoro:
dott. Savoia Mario dell'Unione industriali Campania, membro effettivo; rag. Beltotti Antonio della Confcommercio Campania, membro effettivo;
sig. Campoli Nicola della Federazione regionale della C.N.A., membro effettivo;
dott. Sambone Giuseppe della Federazione regionale degli agricoltori della Campania, membro effettivo;
in rappresentanza dei lavoratori:
sig. Lieto Raffaele della C.G.I.L. Campania, membro effettivo;
sig. Alterio Raffaele della C.I.S.L. Campania, membro effettivo;
sig. Ferrara Giuseppe della U.I.L. Campania, membro effettivo;
sig. Chianese Antonio della U.G.L. Campania, membro effettivo.
 
Art. 2.
I componenti effettivi della commissione possono farsi rappresentare da membri supplenti appositamente delegati.
 
Art. 3.
Alle sedute della commissione possono essere invitati a partecipare i direttori regionali degli altri enti previdenziali ed i componenti istituzionali delle commissioni regionali per l'emersione del lavoro non regolare di cui agli articoli 78 e 79 della legge n. 448/1998 e successive modificazioni.
Alle sedute della commissione possono, su questioni di carattere generale attinenti la problematica del lavoro illegale, essere invitati uno o piu' dirigenti della Polizia di Stato ed il comandante regionale dell'Arma dei Carabinieri.
 
Art. 4.
Ai componenti della commissione di cui agli articoli 1 e 2 ed ai soggetti che saranno eventualmente invitati a partecipare ai sensi dell'art. 3, primo alinea, del presente decreto nonche' ai presidenti dei C.L.E.S., di cui alla legge n. 266/2002, convocati ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto legislativo n. 124/2004, non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennita' di missione.
 
Art. 5.
Al funzionamento della commissione si provvede con le risorse assegnate dalla normativa vigente sui pertinenti capitoli di bilancio.
 
Art. 6.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Napoli, 2 febbraio 2005
Il direttore regionale: Aprea
 
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