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| Gazzetta n. 57 del 10 marzo 2005 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 febbraio 2005 |  | Ulteriori  disposizioni  urgenti  di  protezione civile finalizzate a fronteggiare   le  situazioni  di  emergenza  nei  territori  esteri. (Ordinanza n. 3402). |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
 Visto l'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
 Visto  l'art.  1, comma 5, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;
 Visto l'art. 11 della legge 26 febbraio 1987, n. 49;
 Visto  il  decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 2, recante «Interventi umanitari per le popolazioni del sud est asiatico»;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3389 del  26 dicembre  2004,  recante  «Disposizioni  di protezione civile finalizzate  a  fronteggiare le situazioni di emergenza nell'area del sud-est  asiatico»,  nonche'  le  successive  ordinanze di protezione civile  n. 3390 del 29 dicembre 2004, n. 3392 in data 8 gennaio 2005, n. 3394 del 18 gennaio 2005 e n. 3399 del 18 febbraio 2005;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3374 del  10 settembre  2004,  recante «Disposizioni di protezione civile, concernenti  l'utilizzo  di mezzi e materiali, finalizzate a prestare soccorso   alle   vittime  dell'atto  terroristico  verificatosi  nel territorio  della  Federazione  Russa,  nella  regione  dell'Ossezia, citta' di Beslan»;
 Considerato  che si rende necessario porre in essere, in termini di somma  urgenza, ogni azione utile per la programmazione ed esecuzione degli  interventi  finalizzati  a  ricondurre  le popolazioni colpite dagli eventi calamitosi alle normali condizioni di vita;
 Ritenuto,  inoltre,  che nelle more dell'indispensabile avvio della fase  della  ricostruzione  e  del ritorno alle normali condizioni di vita  e' imprescindibile assicurare alle popolazioni interessate ogni immediato  sostegno  atto  a  consentire  la  tutela  degli interessi fondamentali   delle   predette   popolazioni,   avuto   riguardo  in particolare    all'integrita'   della   vita   ed   alla   salubrita' dell'ambiente;
 Ravvisata,  pertanto, l'urgenza di disporre ulteriori misure atte a fronteggiare   e  superare  la  grave  situazione  determinatasi  nei territori esteri in esame;
 Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 Dispone:
 Art. 1.
 1.  Allo  scopo  di  realizzare  le  condizioni tutte di necessario supporto    tecnico,    operativo,    organizzativo,   logistico   ed amministrativo  per  le  attivita'  in  corso od ancora da avviare da parte del Dipartimento della protezione civile nelle aree del sud-est asiatico  colpite  dal  maremoto  del  26 dicembre 2004, assicurando, altresi',  la  piu'  efficace  attuazione  dei programmi d'intervento dipartimentali  in  favore  delle  popolazioni colpite dalla predetta calamita',   con   provvedimento  del  Capo  del  Dipartimento  della protezione civile sono ridefiniti i compiti, i ruoli, l'articolazione e  la  composizione della struttura temporanea di missione costituita per lo scopo.
 2.   Con  il  provvedimento  di  cui  al  comma 1  e'  nominato  il responsabile della struttura di missione, individuato fra i dirigenti di  prima  fascia in servizio presso il Dipartimento della protezione civile.   Il   relativo   compenso   e'   determinato  dal  Capo  del Dipartimento,  in deroga all'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 37 del  Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente dell'area 1, stipulato il 5 aprile 2001.
 3.  Nell'ambito  della  struttura di missione opera, in aggiunta al personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile, un  nucleo di esperti aventi particolare esperienza nella gestione di programmi internazionali di assistenza umanitaria e di riabilitazione e  ricostruzione  di  strutture  ed  infrastrutture.  A  tal  fine il Dipartimento  della  protezione  civile  e'  autorizzato a stipulare, sulla  base  di  una  scelta  di carattere fiduciario, in aggiunta ai contratti  di  cui  all'art. 1, comma 5 dell'ordinanza del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  n. 3390 del 29 dicembre 2004, quindici contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui nove con personale   avente   particolare   esperienza   nei   settori   sopra evidenziati.  I contratti di cui al presente articolo, nonche' quelli di cui all'art. 1, comma 5 dell'ordinanza n. 3390/2004 sono stipulati per la durata massima di un anno.
 4.  In considerazione della straordinarieta' degli eventi di cui in premessa,  nonche'  in  relazione  ai  relativi compiti affidati alla struttura  di  missione  di cui al presente articolo, il responsabile della   predetta   struttura   e'  autorizzato  a  conferire  mandati professionali  su base fiduciaria nel numero massimo di cinque, anche nei  confronti  di  personale  straniero, per specifiche attivita' in relazione   alla   necessita'  di  conseguire  particolari  obiettivi funzionali  a  supportare  l'azione  della  struttura  medesima ed il celere conseguimento degli scopi affidati alla stessa.
 5.  Per  garantire il funzionamento della struttura di missione nei territori  del  sud-est  asiatico  il  Dipartimento  della protezione civile  e'  anche  autorizzato  ad  avvalersi  di  personale reperito localmente.
 6.  Gli  oneri  derivanti dall'attuazione dei commi precedenti sono posti a carico del Fondo per la protezione civile.
 7.  Al  fine  di  assicurare  il  piu' efficace funzionamento della struttura  di missione in Sri Lanka, il Dipartimento della protezione civile  e'  autorizzato  a stipulare nel predetto territorio apposito contratto  di  conto corrente bancario sul quale far affluire i fondi necessari per l'acquisizione di beni e servizi ad uso della struttura di  missione medesima. L'utilizzo delle somme depositate sul predetto conto  e'  effettuato  dal responsabile della funzione amministrativa della  struttura  di  missione,  previa approvazione dell'esigenza di spesa da parte del responsabile della struttura di missione medesima, con   obbligo   di   rendicontazione   e  nel  rispetto  di  apposita regolamentazione  definita  dal  Capo  del  Dipartimento  con proprio provvedimento.
 8. Agli interventi nell'area del sud-est asiatico di competenza del Dipartimento  della  protezione  civile  si  applicano, altresi', ove necessario,  le disposizioni di cui al decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 2.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  Al fine di dare attuazione all'apposito accordo di cooperazione con il Governo dell'Ossezia della Federazione Russa, finalizzato alla ristrutturazione  ed adeguamento degli edifici di strutture sanitarie della  citta'  di  Beslan,  che  hanno  subito  danni  in conseguenza dell'atto  terroristico verificatosi nel medesimo territorio e di cui all'ordinanza  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3374 del 10 settembre   2004,   il   Dipartimento   della   protezione  civile costituisce apposita struttura di missione coordinata da un dirigente di  prima  fascia  del  Dipartimento  medesimo, che puo' avvalersi di cinque   unita'   di   personale   specializzato   con  contratto  di collaborazione   coordinata  e  continuativa  anche  da  inviare  nei predetti  territori  per  le  necessarie  attivita'  di supporto alle Autorita' locali.
 La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 25 febbraio 2005
 Il Presidente: Berlusconi
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