Gazzetta n. 57 del 10 marzo 2005 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 febbraio 2005
Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile finalizzate a fronteggiare le situazioni di emergenza nei territori esteri. (Ordinanza n. 3402).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto l'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l'art. 1, comma 5, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;
Visto l'art. 11 della legge 26 febbraio 1987, n. 49;
Visto il decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 2, recante «Interventi umanitari per le popolazioni del sud est asiatico»;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3389 del 26 dicembre 2004, recante «Disposizioni di protezione civile finalizzate a fronteggiare le situazioni di emergenza nell'area del sud-est asiatico», nonche' le successive ordinanze di protezione civile n. 3390 del 29 dicembre 2004, n. 3392 in data 8 gennaio 2005, n. 3394 del 18 gennaio 2005 e n. 3399 del 18 febbraio 2005;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3374 del 10 settembre 2004, recante «Disposizioni di protezione civile, concernenti l'utilizzo di mezzi e materiali, finalizzate a prestare soccorso alle vittime dell'atto terroristico verificatosi nel territorio della Federazione Russa, nella regione dell'Ossezia, citta' di Beslan»;
Considerato che si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile per la programmazione ed esecuzione degli interventi finalizzati a ricondurre le popolazioni colpite dagli eventi calamitosi alle normali condizioni di vita;
Ritenuto, inoltre, che nelle more dell'indispensabile avvio della fase della ricostruzione e del ritorno alle normali condizioni di vita e' imprescindibile assicurare alle popolazioni interessate ogni immediato sostegno atto a consentire la tutela degli interessi fondamentali delle predette popolazioni, avuto riguardo in particolare all'integrita' della vita ed alla salubrita' dell'ambiente;
Ravvisata, pertanto, l'urgenza di disporre ulteriori misure atte a fronteggiare e superare la grave situazione determinatasi nei territori esteri in esame;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. Allo scopo di realizzare le condizioni tutte di necessario supporto tecnico, operativo, organizzativo, logistico ed amministrativo per le attivita' in corso od ancora da avviare da parte del Dipartimento della protezione civile nelle aree del sud-est asiatico colpite dal maremoto del 26 dicembre 2004, assicurando, altresi', la piu' efficace attuazione dei programmi d'intervento dipartimentali in favore delle popolazioni colpite dalla predetta calamita', con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile sono ridefiniti i compiti, i ruoli, l'articolazione e la composizione della struttura temporanea di missione costituita per lo scopo.
2. Con il provvedimento di cui al comma 1 e' nominato il responsabile della struttura di missione, individuato fra i dirigenti di prima fascia in servizio presso il Dipartimento della protezione civile. Il relativo compenso e' determinato dal Capo del Dipartimento, in deroga all'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 37 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente dell'area 1, stipulato il 5 aprile 2001.
3. Nell'ambito della struttura di missione opera, in aggiunta al personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile, un nucleo di esperti aventi particolare esperienza nella gestione di programmi internazionali di assistenza umanitaria e di riabilitazione e ricostruzione di strutture ed infrastrutture. A tal fine il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a stipulare, sulla base di una scelta di carattere fiduciario, in aggiunta ai contratti di cui all'art. 1, comma 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3390 del 29 dicembre 2004, quindici contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui nove con personale avente particolare esperienza nei settori sopra evidenziati. I contratti di cui al presente articolo, nonche' quelli di cui all'art. 1, comma 5 dell'ordinanza n. 3390/2004 sono stipulati per la durata massima di un anno.
4. In considerazione della straordinarieta' degli eventi di cui in premessa, nonche' in relazione ai relativi compiti affidati alla struttura di missione di cui al presente articolo, il responsabile della predetta struttura e' autorizzato a conferire mandati professionali su base fiduciaria nel numero massimo di cinque, anche nei confronti di personale straniero, per specifiche attivita' in relazione alla necessita' di conseguire particolari obiettivi funzionali a supportare l'azione della struttura medesima ed il celere conseguimento degli scopi affidati alla stessa.
5. Per garantire il funzionamento della struttura di missione nei territori del sud-est asiatico il Dipartimento della protezione civile e' anche autorizzato ad avvalersi di personale reperito localmente.
6. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi precedenti sono posti a carico del Fondo per la protezione civile.
7. Al fine di assicurare il piu' efficace funzionamento della struttura di missione in Sri Lanka, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a stipulare nel predetto territorio apposito contratto di conto corrente bancario sul quale far affluire i fondi necessari per l'acquisizione di beni e servizi ad uso della struttura di missione medesima. L'utilizzo delle somme depositate sul predetto conto e' effettuato dal responsabile della funzione amministrativa della struttura di missione, previa approvazione dell'esigenza di spesa da parte del responsabile della struttura di missione medesima, con obbligo di rendicontazione e nel rispetto di apposita regolamentazione definita dal Capo del Dipartimento con proprio provvedimento.
8. Agli interventi nell'area del sud-est asiatico di competenza del Dipartimento della protezione civile si applicano, altresi', ove necessario, le disposizioni di cui al decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 2.
 
Art. 2.
1. Al fine di dare attuazione all'apposito accordo di cooperazione con il Governo dell'Ossezia della Federazione Russa, finalizzato alla ristrutturazione ed adeguamento degli edifici di strutture sanitarie della citta' di Beslan, che hanno subito danni in conseguenza dell'atto terroristico verificatosi nel medesimo territorio e di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3374 del 10 settembre 2004, il Dipartimento della protezione civile costituisce apposita struttura di missione coordinata da un dirigente di prima fascia del Dipartimento medesimo, che puo' avvalersi di cinque unita' di personale specializzato con contratto di collaborazione coordinata e continuativa anche da inviare nei predetti territori per le necessarie attivita' di supporto alle Autorita' locali.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 febbraio 2005
Il Presidente: Berlusconi
 
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