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| Gazzetta n. 57 del 10 marzo 2005 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 febbraio 2005 |  | Ulteriori  interventi  di  protezione civile diretti a fronteggiare i danni  conseguenti  agli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 24,  25  e  26 gennaio 2003 nel territorio della provincia di Foggia. (Ordinanza n. 3403). |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5, commi 3 e 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3280 del   18 aprile   2003,   recante   «Primi   interventi  urgenti  per fronteggiare   i   danni   conseguenti   agli   eventi  meteorologici verificatisi nei giorni 24, 25 e 26 gennaio 2003 nel territorio della provincia di «Foggia»;
 Considerato  che  in relazione al contesto critico in rassegna sono venute  meno  le  condizioni richieste dalla citata legge n. 225/1992 per  la concessione di un'ulteriore proroga dello stato di emergenza, venuto a cessare il 1° febbraio 2005;
 Considerato,  tuttavia,  che  permane  una  diffusa  situazione  di criticita',  sicche'  occorre  adottare  ogni iniziativa utile per il completamento  degli  interventi  in  atto,  anche  in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo;
 Ritenuto  che  la  predetta situazione, suscettibile di determinare gravi   pregiudizi   alla  collettivita',  puo'  essere  fronteggiata avviando  ogni  iniziativa  utile  per  scongiurare il verificarsi di ulteriori  situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose anche  assicurando  continuita'  alle  attivita'  poste  in essere in regime  straordinario  e  finalizzate  al  superamento  del  contesto critico in esame;
 Vista  la  nota  del  18 gennaio  2005, con cui il presidente della regione   Puglia   -   commissario   delegato,   nel   prendere  atto dell'impossibilita'  di procedere ad un'ulteriore proroga dello stato di  emergenza  ha, peraltro, rappresentato la necessita' di procedere al   definitivo   completamento   degli   interventi  finalizzati  al superamento  della  crisi  in  atto nel territorio della provincia di Foggia;
 Ravvisata l'esigenza di disciplinare le ulteriori fasi realizzative delle  opere  e  degli interventi finalizzati a dare continuita' alle azioni  intraprese  in  regime  straordinario,  nonche' conseguire il definitivo superamento del contesto critico in rassegna;
 Ritenuto,  quindi,  necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile  ex  art.  5,  comma  3,  della legge n. 225 del 1992, con cui disciplinare   gli   interventi   necessari   al  definitivo  rientro nell'ordinario;
 Acquisita  l'intesa  della  regione Puglia con nota del 18 febbraio 2005;
 Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 Dispone:
 Art. 1.
 1. Il presidente della regione Puglia, commissario delegato ex art. 1  dell'ordinanza  di  protezione  civile n. 3280 del 14 aprile 2003, provvede, in regime ordinario ed in termini d'urgenza, all'attuazione ed  al  completamento,  entro  e  non oltre il 31 gennaio 2006, delle iniziative  gia'  programmate per il superamento del contesto critico di cui in premessa.
 2.  Per  il  perseguimento  delle  finalita'  di cui al comma 1, il commissario  delegato  si  avvale  della  collaborazione degli uffici regionali,   degli   enti   locali   anche   territoriali   e   delle amministrazioni periferiche dello Stato.
 3.  Per  l'espletamento  delle  attivita'  di  cui  al  comma 1, il commissario   delegato  e'  autorizzato  ad  avvalersi  del  soggetto attuatore   e   del  personale  gia'  operanti  presso  la  struttura commissariale   ai   sensi  dell'ordinanza  n.  3280/2003  citata  in premessa, ricorrendone le condizioni di necessita' e sulla base delle vigenti disposizioni in materia.
 |  |  |  | Art. 2. 1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza il  commissario  delegato,  ove  ne ricorrano i presupposti, provvede utilizzando le procedure d'urgenza previste dall'ordinamento vigente.
 |  |  |  | Art. 3. 1.   Il   commissario   delegato   trasmette   trimestralmente   al Dipartimento  della  protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione sullo stato di attuazione degli interventi nonche',  al termine degli stessi, una relazione conclusiva corredata della rendicontazione delle spese sostenute.
 |  |  |  | Art. 4. 1.  Il  Dipartimento  della  protezione  civile e' estraneo ad ogni altro  rapporto  contrattuale  posto  in essere in applicazione della presente ordinanza.
 La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 25 febbraio 2005
 Il Presidente: Berlusconi
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