| 
| Gazzetta n. 57 del 10 marzo 2005 (vai al sommario) |  | COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |  | DELIBERAZIONE 29 settembre 2004 |  | Legge  n.  443/2001  -  1° programma delle opere strategiche - Schemi idrici  regione  Sardegna  - Utilizzazione irrigua e potabile dei Rii Monti  Nieddu, Is Canargius e bacini minori. Lavori di completamento. (Deliberazione n. 48/04). |  | 
 |  |  |  | IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
 Vista  la  legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che,  all'art.  1,  ha  stabilito  che  le infrastrutture pubbliche e private  e  gli  insediamenti  strategici  e  di preminente interesse nazionale,  da  realizzare  per  la modernizzazione e lo sviluppo del Paese,  vengano  individuati  dal  Governo  attraverso  un  programma formulato  secondo  i  criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello  stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede  di  prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;
 Vista  la  legge  1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare  modifiche  al  menzionato  art.  1  della  legge n. 443/2001, autorizza  limiti  d'impegno  quindicennali per la progettazione e la realizzazione  delle  opere incluse nel programma approvato da questo Comitato  e  per  interventi  nel  settore  idrico  di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
 Visto  il  decreto  legislativo  20 agosto  2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;
 Visti,  in  particolare,  l'art.  1 della citata legge n. 443/2001, come  modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilita' dell'istruttoria  e  la funzione di supporto alle attivita' di questo Comitato  al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che puo' in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;
 Visto  l'art.  11  della  legge  16 gennaio  2003,  n.  3,  recante «Disposizioni  ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo  il  quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento  pubblico  deve  essere  dotato  di  un  codice unico di progetto (CUP);
 Visto  l'art.  4  della  legge  24 dicembre  2003,  n.  350,  ed in particolare  i commi dal 134 al 142 compreso, ai sensi dei quali, tra l'altro,  e'  stabilito che la richiesta di assegnazione di risorse a questo  Comitato, per le infrastrutture strategiche che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano incluse  nei  piani  finanziari  delle  concessionarie e nei relativi futuri   atti   aggiuntivi,   deve  essere  corredata  da  un'analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario redatto secondo lo schema tipo approvato da questo Comitato;
 Visto il comma 177 del predetto art. 4 della legge 350/2003;
 Visto l'art. 1, comma 13, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito nella legge 31 luglio 2004, 191, che sostituisce l'art. 4, comma  177, della legge n. 350/2003, precisando - tra l'altro - che i limiti  di  impegno  iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche   disposizioni   legislative   sono   da  intendere  quale contributo   pluriennale   per   la  realizzazione  di  investimenti, includendo  nel  costo  degli  stessi anche gli oneri derivanti dagli eventuali  finanziamenti  necessari ovvero quale concorso dello Stato al  pagamento  di  una  quota  degli oneri derivanti da mutui o altre operazioni  finanziarie  che  i  soggetti  interessati, diversi dalle pubbliche   amministrazioni   come  definite  secondo  i  criteri  di contabilita'  nazionale SEC 95, sono autorizzati ad effettuare per la realizzazione di investimenti;
 Vista  la  delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta Ufficiale n. 51/2002  S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del piu' volte richiamato  art.  1  della  legge  n. 443/2001, ha approvato il primo programma    delle    infrastrutture    strategiche,   che   include, nell'allegato 3,  nell'ambito degli interventi per l'emergenza idrica nella  regione  Sardegna,  la «Diga di Sa Stria sul Rio Monti Nieddu, traversa  Medau Aingiu sul Rio Is Canargius e condotta pedemontana di adduzione irrigua»;
 Vista  la  delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (Gazzetta Ufficiale n. 87/2003,  errata  corrige  in Gazzetta Ufficiale n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito le modalita' per l'attribuzione del CUP;
 Vista  la  delibera  25 luglio  2003,  n. 63 (Gazzetta Ufficiale n. 248/2003),  con  la  quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto che  il  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' chiamato a svolgere  ai  fini  della  vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel primo programma delle infrastrutture strategiche;
 Vista  la  delibera  27 maggio  2004,  n.  11,  con la quale questo Comitato  ha  approvato lo schema tipo di piano economico-finanziario ai sensi del richiamato art. 4, comma 140 della legge n. 350/2003;
 Vista  la  delibera  29 settembre  2004, n. 24, con la quale questo Comitato  ha  stabilito  che  il CUP deve essere riportato su tutti i documenti   amministrativi  e  contabili,  cartacei  ed  informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle  banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;
 Vista  la  sentenza  n.  303  del 25 settembre 2003 con la quale la Corte  costituzionale  nell'esaminare  le censure mosse alla legge n. 443/2001   ed   i   decreti   legislativi   attuativi,   si  richiama all'imprescindibilita'  dell'intesa  tra  Stato  e singola regione ai fini dell'attuabilita' del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa,  anche,  essere  successiva  ad  un'individuazione  effettuata unilateralmente  dal  Governo e precisando che finanziamenti concessi all'opera  sono  da  considerarsi  inefficaci finche' l'intesa non si perfezioni;
 Vista  la  circolare  del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento  della ragioneria generale dello Stato 5 aprile 2004, n. 13  (Gazzetta  Ufficiale  n.  66/2004  S.O.),  nella quale sono state affrontate  le  tematiche  dei  limiti  di  impegno  ed e' stato, tra l'altro,  precisato  che  l'assunzione  dell'impegno contabile non e' necessariamente  correlata con la concessione di un eventuale mutuo o l'effettuazione di altre operazioni di finanziamento;
 Vista  la  nota  del 12 marzo 2004 n. 145 con la quale il Ministero delle  infrastrutture  e  dei trasporti ha trasmesso, tra l'altro, la relazione istruttoria sulla «Utilizzazione irrigua e potabile dei Rii Monti Nieddu, Is Canargius e bacini minori. Lavori di completamento», proponendo  l'assegnazione  del  finanziamento  al progetto esecutivo dell'opera,  che  rappresenta  un  primo intervento rispetto a quello definito  nella delibera n. 121 del 21 dicembre 2001 come «Diga di Sa Stria  sul  Rio  Monti  Nieddu,  traversa  di Medau Aingiu sul Rio Is Canargius  e  condotta  pedemontana  di  adduzione irrigua», a carico delle  risorse  stanziate  dall'art. 13 della legge n. 166/2002, come rifinanziato dalla legge n. 350/2003;
 Vista  la  nota  n.  100408  del  29 settembre  2004, del Ministero dell'economia  e delle finanze - Dipartimento del Tesoro che risponde alla  nota  del  servizio  centrale  segreteria  CIPE  n.  27841  del 3 settembre  2004,  circa le modalita' applicative dell'art. 4, comma 177,  della  legge n. 350/2003, come modificato dalla citata legge n. 191/2004;
 Considerato    che   questo   Comitato   ha   conferito   carattere programmatico  al  quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta    delibera   n.   121/2001,   riservandosi   di   procedere successivamente    alla   ricognizione   delle   diverse   fonti   di finanziamento disponibili per ciascun intervento;
 Considerato  che  l'opera  di  cui  sopra  e'  compresa nell'Intesa Generale  Quadro tra il Governo e la regione Sardegna dell'11 ottobre 2002;
 Udita   la  relazione  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti;
 Acquisita  in  seduta  l'intesa  del Ministro dell'economia e delle finanze;
 Prende atto delle   risultanze   dell'istruttoria   svolta  dal  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:
 sotto l'aspetto tecnico-procedurale:
 che  l'intervento  in  esame  consiste  nella  realizzazione  del completamento del progetto dell'«Utilizzazione irrigua e potabile dei Rii Nieddu, Is Canargius e bacini minori»;
 che    le   caratteristiche   tecniche   dell'intero   intervento «Utilizzazione  irrigua  e  potabile  dei  Rii Nieddu, Is Canargius e bacini minori» sono in sintesi le seguenti:
 la  diga  di Sa Stria sul Rio Monti Nieddu, del tipo a gravita' in  calcestruzzo  di altezza 78 m fuori terra, con capacita' utile di invaso di 35,4 Mmc;
 una  traversa  sul  Rio  Is  Canargius, con una portata massima derivabile di 12 mc/sec;
 una galleria di collegamento tra le due opere precedenti, lunga 1.100  ml,  diametro di 2.500 mm, portata in esercizio di 12 mc/sec e portata massima di 20 mc/sec;
 opere  complementari,  tra  cui la torre di presa dell'ESAF per l'utilizzo potabile delle acque invasate;
 che  le  suddette opere permetteranno un uso idropotabile di 9,66 Mmc/anno  per  circa  160.000  abitanti  ed  un  uso  irriguo di 21,5 Mmc/anno per una superficie di 3.726 ha;
 che  l'intervento  e'  stato  inserito  nell'Accordo di Programma Quadro di settore del febbraio 2002, stipulato tra il Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  e la regione Sardegna, nonche' nel Programma  Commissariale  di  opere  ed interventi per il superamento dell'emergenza idrica in Sardegna;
 che  sono  state  gia' realizzate, per un avanzamento di circa 18 Meuro, le seguenti opere:
 stralcio funzionale della diga di Sa Stria;
 scavi  per l'imposta della traversa del Medau Aingiu e relativi lavori di viabilita';
 scavo e parziale rivestimento della galleria;
 che  le  opere  di  cui al precedente punto hanno, peraltro, dato origine  ad  un  contenzioso  determinato  dal  CTAR dei LL.PP. della Sardegna  per  un  valore  di Euro 21.133.461,76, nel voto n. 894 del 27 febbraio 2004;
 che il CTAR della Sardegna dei LL.PP., con lo stesso voto n. 894, tenendo   conto   dell'accordo   preliminare  sottoscritto,  in  data 11 novembre 2002, dal Commissario Governativo per l'Emergenza idrica, dall'ATI  e  dal  Consorzio  di  Bonifica della Sardegna Meridionale, nonche'  dell'impegno  assunto  dallo  stesso Commissario Governativo nell'ambito  della  risoluzione del contenzioso, ha approvato, per un totale   di   Euro 52.326.639,91,   il   quadro   economico   per  il completamento dell'opera che costituisce l'aggiornamento del progetto esecutivo originario;
 che  i  manufatti  ricadono nel territorio dei comuni di Villa S. Pietro  e  di Sarroch ed in proposito la regione Sardegna ha espresso parere  favorevole  sulla conformita' urbanistica, con nota n. 433/DG del 1° marzo 2004;
 che  e'  stata  dichiarata  la  pubblica  utilita' dell'opera con l'approvazione  del progetto esecutivo, in data 12 novembre 1996, con delibera  n.  2695  della Deputazione Amministrativa del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale, e successivamente prorogata fino al  4 febbraio 2006 con delibera, dello stesso Consorzio, n. 1068 del 30 gennaio 2004;
 che  i  lavori di completamento sono stati approvati dal Registro Italiano Dighe con nota n. 1463/UCPL del 22 settembre 2003;
 sotto l'aspetto attuativo:
 che  il  soggetto aggiudicatore, ai sensi del decreto legislativo n. 190/2002, con l'intesa Generale Quadro dell'11 ottobre 2002 tra il Governo  e la regione Sardegna, e' stato individuato nel Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale;
 che,  ai  sensi della delibera di questo Comitato del 27 dicembre 2002  n.  143,  al progetto in argomento e' stato assegnato il CUP n. C29J04000010008;
 sotto l'aspetto finanziario:
 che il costo delle opere da eseguire e' di Euro 52.326.639,91, di cui Euro 8.038.576,73 per IVA;
 che la scheda di sintesi del piano economico-finanziario allegata alla  relazione  istruttoria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  non  evidenzia  per  l'opera  in  argomento, un potenziale ritorno  economico  derivante dalla gestione, in considerazione delle caratteristiche  tecniche  e  normative  del settore valutazione, che anche a giudizio di questo Comitato e' condivisibile;
 Delibera:
 1. Concessione contributo.
 1.1 Per  la  realizzazione dell'intervento «Utilizzazione irrigua e potabile  dei Rii Monti Nieddu, Is Canargius e bacini minori - lavori di   completamento»,  il  cui  costo  ammonta  a  Euro 52.326.639,00, comprensivo  di  IVA,  e'  assegnato  al  Consorzio di bonifica della Sardegna   meridionale   un   contributo   quindicennale   annuo   di Euro 4.788.956,00, cosi' articolato:
 Euro 2.700.000 a decorrere dal 2005;
 Euro 2.088.956 a decorrere dall'anno 2006.
 L'onere relativo a ciascuna annualita' viene imputato sul limite di impegno  quindicennale  di  cui  all'art. 13 della legge n. 166/2002, come rifinanziata dalla legge n. 350/2003, per la stessa annualita'.
 1.2 Il  contributo  di  cui  al  punto  precedente  e' quantificato includendo  nel  costo  di realizzazione degli investimenti anche gli oneri derivanti da eventuali finanziamenti necessari e rappresenta il massimo concedibile per l'opera considerata a carico delle risorse di cui  all'art. 13 della legge n. 166//2002. Il Ministero dell'economia e   delle   finanze   provvedera'   a   fornire  al  Ministero  delle infrastrutture  e  dei  trasporti  ed  al  soggetto  aggiudicatore le eventuali  indicazioni  che  riterra' opportune per una piu' puntuale definizione  delle  modalita'  di  attribuzione  e  di erogazione del contributo.
 1.3 Il  contributo di cui al precedente punto 1.1 e' comprensivo di IVA  solo  se il Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale non e' soggetto a detta imposta.
 2. Clausole finali.
 2.1 Il  contributo  per  la  realizzazione  dell'intervento  potra' essere   erogato   successivamente  all'attestazione,  da  parte  del Commissario  Governativo  per  l'emergenza  idrica al Ministero delle infrastrutture   e   dei  trasporti,  dell'avvenuta  risoluzione  del contenzioso.
 2.2 Il  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti provvedera' ad  assicurare,  per  conto  di questo Comitato, la conservazione dei documenti  componenti  il progetto esecutivo dell'intervento relativo all'«Utilizzazione  irrigua  e  potabile  dei  Rii  Monti  Nieddu, Is Canargius e bacini minori. Lavori di completamento» finanziato con la presente delibera.
 2.3 Il  citato  Ministero  provvedera'  ad  instaurare  un adeguato meccanismo  di  monitoraggio  ed a svolgere gli adempimenti necessari per consentire a questo Comitato di assolvere ai compiti di vigilanza previsti  dall'art. 2, comma 2, lettera d) del decreto legislativo n. 190/2002,  anche tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003.
 2.4 Il  CUP  n. C29J04000010008 assegnato al progetto in argomento; ai  sensi  della  delibera n. 143 del 27 dicembre 2002, dovra' essere evidenziato  in  tutta  la  documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento in esame.
 Roma, 29 settembre 2004
 Il Presidente: Berlusconi Il segretario del CIPE: Baldassarri Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2005 Ufficio  di  controllo Ministeri economico finanziari, registro n. 1, Economia e finanze, foglio n. 181
 |  |  |  |  |