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| Gazzetta n. 57 del 10 marzo 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | COMUNICATO |  | Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini,  relativo alla richiesta di modifica al disciplinare dei vini a denominazione  di  origine  controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli». |  | 
 |  |  |  | Il  Comitato  nazionale  per  la tutela e la valorizzazione delle denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164; Esaminata  la domanda inoltrata dal Consorzio per la tutela della denominazione  di origine dei vini «Friuli Isonzo» in data 29 ottobre 2004,  intesa  ad  ottenere  la  modifica  al disciplinare dei vini a denominazione  di  origine  controllata  «Friuli  Isonzo o Isonzo del Friuli»  relativamente  all'art.  6  (caratteristiche  al  consumo) e all'art. 8 (confezionamento);
 Visto  il parere della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia del 28 gennaio  2005,  prot. n. RAF 77/8437, espresso sulla domanda sopra citata;
 Sentito   l'orientamento  del  Dipartimento  della  qualita'  dei prodotti  agroalimentari e dei servizi e della direzione generale per la  qualita'  dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore in  materia di presentazione dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate;
 Ha  espresso,  nella  riunione  del 17 febbraio 2005, presente il funzionario  della  regione  autonoma  Friuli-Venezia  Giulia, parere favorevole  al  suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del  relativo  decreto  direttoriale,  il  disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso;
 Le  eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica  al  disciplinare  di  produzione dovranno, in regola con le disposizione  contenute  nel  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre   1972,  n.  642  «Disciplina  dell'imposta  di  bollo»  e successive   modifiche   ed   integrazioni,   essere   inviate  dagli interessati  al  Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali - Comitato   nazionale   per   la  tutela  e  la  valorizzazione  delle denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini,  via  Sallustiana  n.  10  - 00187 Roma - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
 DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA
 «FRIULI ISONZO» O «ISONZO DEL FRIULI»
 Art. 1.
 La  denominazione d'origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo del  Friuli» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione.
 |  |  |  | Art. 2. Base ampelografica
 La  denominazione  di  origine  controllata «Isonzo del Friuli» o «Friuli   lsonzo»   con  la  specificazione  di  una  delle  seguenti indicazioni di vitigno:
 Chardonnay;
 Malvasia (da Malvasia istriana);
 Moscato giallo;
 Pinot bianco;
 Pinot grigio;
 Riesling (da Riesling renano);
 Riesling italico;
 Sauvignon;
 Tocai friulano;
 Traminer aromatico;
 Verduzzo friulano;
 Cabernet (da Cabernet franc e/o Cabernet sauvignon);
 Cabernet franc;
 Cabernet sauvignon;
 Franconia;
 Merlot;
 Moscato rosa;
 Pinot nero;
 Refosco dal peduncolo rosso;
 Schioppettino;
 e'  riservata  ai  vini ottenuti dalle uve dei vigneti costituiti dai corrispondenti vitigni.
 La  denominazione  di  origine  controllata «lsonzo del Friuli» a «Friuli Isonzo» seguita dalla specificazione «bianco» e' riservata ai vini ottenuti da uve a bacca bianca e relativi mosti e vini, elencati nel  precedente elenco di indicazioni di vitigno, escluse le varieta' «Moscato» e «Traminer aromatico».
 La  denominazione  di  origine  controllata «Isonzo del Friuli» o «Friuli  Isonzo» seguita dalla specificazione «rosso» e' riservata al vino  ottenuto  dalle uve di vitigni a bacca rossa e relativi mosti e vini,  elencati  nel  precedente  elenco  di  indicazioni di vitigno, escluse la varieta' «Moscato rosa».
 La  denominazione  di  origine  controllata «Isonzo del Friuli» o «Friuli  Isonzo»,  seguita dalla specificazione «rosato» e' riservata al  vino  ottenuta  dalle  uve di vitigni a bacca rossa, elencati nel precedente  elenco  di  indicazioni  di  vitigno  esclusa la varieta' «Moscato rosa».
 Nella  produzione del vino a denominazione di origine controllata «Isonzo  del  Friuli»  o «Friuli Isonzo» Cabernet possono concorrere, disgiuntamente  o congiuntamente, le uve dei vitigni Cabernet franc e Cabernet sauvignon.
 La  denominazione  di  origine  controllata «Isonzo del Friuli» o «Friuli  Isonzo»  seguita dalla specificazione «vendemmia tardiva» e' riservata  al  vino  ottenuto dalle uve di Tocai friulano, Sauvignon, Verduzzo  friulano,  Pinot  bianco,  Chardonnay,  Malvasia  istriana, vinificate  in  purezza  o  in  uvaggio  tra loro dopo aver subito un appassimento naturale e vendemmiate tardivamente.
 Nella tipologia Chardonnay «spumante» e' consentita l'aggiunta di uve  di Pinot nero, aventi diritto alla denominazione di cui all'art. 1, fino ad un massimo del 15% del totale.
 |  |  |  | Art. 3. Zona di produzione delle uve
 La  zona  di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione  d'origine  controllata  «Friuli  Isonzo» o «Isonzo del Friuli»  ricade  nella  provincia  di  Gorizia  e comprende i terreni vocati  alla  qualita'  di tutto o parte dei territori dei Comuni di: Romans  d'Isonzo,  Gradisca  d'Isonzo,  Villesse,  San Pier d'Isonzo, Turriaco, Medea, Moraro, Mariano del Friuli ed in parte il territorio dei  comuni  di  Cormons,  Capriva  del Friuli, San Lorenzo Isontino, Monfalcone,  Mossa,  Gorizia, Fogliano di Redipuglia, Farra d'Isonzo, Savagna  d'Isonzo,  Sagrado, Ronchi legionari, San Canzian d'Isonzo e Staranzano in provincia di Gorizia.
 Tale  zona  e' cosi' delimitata: partendo dalla strada statale n. 14  in  prossimita'  del  km 17,500 e cioe' dal ponte sull'Isonzo, il limite  segue  verso  sud  l'argine sinistro del fiume Isonzo sino ad incrociare la strada per C. Rondon. Prosegue quindi lungo tale strada in direzione nord-est e superata Villa Luisa raggiunge l'incrocio con la  strada  per C. Risaia segue quest'ultima verso sud per 200 m e da qui  prosegue  lungo una linea retta ipotetica che raggiunge l'angolo sud  del  cimitero di Monfalcone (localita' Marcelliana) segue poi il viale S. Marco che in direzione nord-est attraversa il centro abitato di  Monfalcone  e  proseguendo  in  linea retta raggiunge la cima del colle  La  Rocca  (q.  88).  Da  q.  88 in linea retta verso nord-est raggiunge  M.  Cosich  (q.  112) incrociando l'oleodotto transalpino, segue  verso  nord  il  tracciato  dell'oleodotto  transalpino fino a raggiungere  la  riva  sinistra  dell'Isonzo,  una  volta superato il centro di Sagrado, ed incrocia con la ferrovia per Gorizia.
 Segue tale ferrovia in direzione di Gorizia ed al ponte del fiume Vipacco,  presso  Castel  Rubbia,  risale  il corso del fiume fino ad incontrare il confine italo-sloveno.
 Prosegue  verso  nord-est  lungo  il  confine  di  Stato  sino ad incrociare  l'Isonzo;  ridiscendendo  il corso d'acqua, segue la riva del  fiume  Isonzo fino al ponte del Torrione e da qui prosegue verso sud  lungo la strada che costeggia la riva destra dell'Isonzo sino ad incrociare   la  strada  ferrata.  Lungo  la  ferrovia  verso  ovest, raggiunge  il  confine  comunale  di  Cormons,  in localita' Bosco di Sotto,  che  segue  verso  sud  fino  al  ponte  sul  torrente  Versa (localita' Braidata).
 Segue  quindi la strada che conduce a Cormons fino in prossimita' della  q.  41  e  prosegue  in  direzione  nord  per  il sentiero che costeggia ad ovest la localita' di Bosco di Sotto e poi trasformatosi in  strada  incrocia  la  strada  statale  n.  56 al km 24,800 circa. Prosegue verso nord-ovest per 250 metri lungo la strada statale n. 56 fino   al   sottopasso  della  ferrovia  in  prossimita'  di  q.  49. Attraversato  il  sottopasso  prosegue  verso  la strada comunale che toccando quota 57, conduce alla localita' denominata Fontana del Faet e  si immette quindi nella via Roma. Da qui prosegue verso nord-ovest attraverso il centro abitato di Cormans, lungo le strade comunali che segnano il piede della collina.
 Superata  la  localita'  di  San Giovanni e Lucia, la frazione di Brazzano  e  la  localita'  di  San Rocco di Brazzano, si immette, in prossimita'  di  q.  71,  sulla  strada  provinciale  per Dolegna del Collio,  che  segue,  in  direzione  Dolegna,  fino  ad incontrare il confine  comunale  del  comune di Cormons. Procede quindi lungo detta linea  di confine fino a raggiungere, sul Torrente Judrio, il confine tra  la  provincia  di  Gorizia e la provincia di Udine, che percorre verso  sud  fino  al  ponte  di  Pieris  da  dove la delimitazione e' iniziata.
 All'interno  della  zona  di  produzione  sopra  delimitata e' da escludersi  parte  del  territorio  del  confine  del comune di Farra d'Isonzo  sito  sull'interno  della delimitazione che segue: partendo dalle case Pusnar, il limite segue a norma la strada per Villanova di Farra,  passando per quote 49-48. Da qui verso ovest, segue la strada per  C.  Bressan  (q. 48) giunge a borgo dei Conventi (q. 46) e piega verso  sud sulla strada per Farra d'Isonzo. Da Farra d'Isonzo (q. 45) segue  ad  ovest  la  strada  per  Borgo  bearzat  e prosegue sino ad incontrare  in  prossimita'  di  Villa  Zuliani,  a  q.  36 la strada Gradisca  d'Isonzo  -  Borgo  Zoppini.  Di  qui il limite piega versa nord-est  fino a Borgo Zoppini, percorre poi la strada statale n. 351 fino   alle   case   Pusnar,   punto   di  partenza  della  linea  di delimitazione.
 |  |  |  | Art. 4. Norme per la viticoltura
 Condizioni naturali dell'ambiente.
 Le  condizioni  ambientali  dei vigneti destinati alla produzione del  vini  «Isonzo del Friuli» o «Friuli Isonzo» devono essere quelle normali  della  zona  e  atte  a  conferire  alle  uve  le specifiche caratteristiche di qualita'.
 I  vigneti  devono  trovarsi  su  terreni  ritenuti idonei per le produzioni delle denominazione di origine di cui si tratta.
 Sono    da   escludere   i   terreni   eccessivamente   umidi   o insufficientemente soleggiati (a di pianura alluvionale).
 Sono  pertanto  da  considerarsi  idonei  ai fini dell'iscrizione all'albo  previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i  vigneti ubicati su terreni di favorevole giacitura, mentre sono da escludere  i  vigneti  ubicati su terreni prevalentemente argillosi e privi  di  scheletro,  quelli  su  terreni  di risorgiva e su tutti i terreni non sufficientemente percolanti, umidi e freschi. Densita' d'impianto.
 Per i vigneti atti a produrre i vini con Denominazione di origine controllata  «Isonzo del Friuli» o «Friuli Isonzo» nei nuovi impianti e  i  reimpianti  la  densita'  dei  ceppi per ettaro non puo' essere inferiore a 3.300 in coltura specializzata.
 Forme di allevamento e sesti di impianto.
 I  sesti  di  impianto  e le forme di allevamento consentiti sono quelli  gia'  usati  nella  zona  (Guyot,  Guyot  doppio, Cappuccina, Cordone speronato).
 Sono esclusi i sistemi di allevamento espansi.
 I sesti di impianto sono adeguati alle forme di allevamento.
 La  Regione  puo' consentire diverse forme di allevamento qualora siano  tali  da  migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve. Sistemi di potatura.
 La  potatura deve essere adeguata ai sistemi di allevamento della vite ed alle produzioni proposte. Irrigazione, forzatura.
 E' vietata ogni pratica di forzatura.
 E' consentita l'irrigazione, di soccorso. Resa a ettaro e gradazione minima naturale.
 La  produzione  massima  di  uva  a ettaro e la gradazione minima naturale sono le seguenti:
 i  vigneti  atti  alla  produzione  del vini a denominazione di origine  controllata  «Isonzo  del  Friuli»  o  «Friuli  Isonzo»  non potranno  produrre  mediamente  piu'  di  kg 4 di uva per ceppo per i vitigni Tocai friulano, Malvasia istriana, Verduzzo friulano e Merlot e kg 3,70 di uva per ceppo per ogni altro vitigno.
 A seconda del sesto di impianto si deve assicurare una produzione per  pianta in relazione al numero di ceppi per ettaro al fine di non superare i limiti di produzione consentiti dal disciplinare.
 La  produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata non  deve  superare  t  13 per i vigneti destinati alla produzione di Tocai  friulana,  Malvasia istriana, Verduzzo friulano e Merlot; t 12 per ettaro in coltura specializzata per tutte le rimanenti tipologie. Tali  rese  comunque  determinano  un quantitativo di vino per ettaro atto  per l'immissione al consumo non superiore a ettolitri 91 per le tipologie  Tocai  friulano,  Malvasia, Verduzzo friulano e Merlot e a ettolitri 84 per le altre tipologie di vino.
 Per  le  tipologie  «Isonzo  del  Friuli bianco» o «Friuli Isonzo bianco»,  «Isonzo  del  Friuli  rosato»  o  «Friuli  Isonzo rosato» e «Isonzo  del  Friuli rosso» o «Friuli Isonzo rosso» la produzione non deve superare quella prevista per i vitigni di appartenenza delle uve utilizzate.  Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da  destinare  alla  produzione  dei  vini a denominazione di origine controllata  «Isonzo  del  Friuli»  o  «Friuli  lsonzo» devano essere riportati  nei  limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi  il  20%  i  limiti  medesimi,  fermi  restando  i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
 Le  uve  devono assicurare a tutti i vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 9,5% vol.
 Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro   deve   essere   rapportata  alla  superficie  effettivamente impegnata dalla vite.
 |  |  |  | Art. 5. Norme per la vinificazione Zona di vinificazione.
 Le  operazioni  di  vinificazione  del vini di cui all'art. 2 del presente   disciplinare  di  produzione,  possono  essere  effettuate nell'intero  territorio della zona di produzione delimitata dall'art. 3.
 Tuttavia   tenuto   conto   delle   situazioni   tradizionali  di produzione,  e' consentito che tali operazioni siano effettuate entro l'intero  territorio della provincia di Gorizia nonche' in quello dei comuni confinanti con la medesima e l'intero territorio del comune di Cervignano del Friuli in provincia di Udine.
 In  deroga e' consentito che le operazioni di vinificazione siano effettuate  in  cantine  situate fuori dalla zona di produzione delle uve,  ma  nel  territorio amministrativo della regione Friuli-Venezia Giulia,  e  siano  pertinenti  a  conduttori  di vigneti ammessi alla produzione dei vini di cui all'art. 1.
 La  deroga di cui sopra e' concessa dal Ministero delle politiche agricole  e  forestali  -  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e la valorizzazione  delle  denominazioni  di  origine e delle indicazioni geografiche  tipiche  dei  vini,  sentita  la  regione  e  comunicata all'Ispettorato   repressione  frodi  ed  alla  Camere  di  commercio interessate.
 La  zona  di spumantizzazione comprende l'intero territorio delle tre Venezie. Arricchimento e colmature.
 E'  consentita la correzione del mosti e del vini di cui all'art. 1,  nei  limiti  stabiliti  dalle  norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'Albo della stessa   denominazione   d'origine   controllata   oppure  con  mosto concentrato  rettificato  a  mezzo  concentrazione  a  freddo a altre tecnologie consentite.
 Nella  vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali  leali  e  costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche di qualita'.
 E'  consentita  nella  misura  massima  del  volume  del  15%  la correzione  dei  mosti e del vini di cui all'art. 2, con mosti e vini di  uguale  colore  ottenuti  da uve provenienti dai vigneti iscritti all'Albo  della  denominazione  di  origine  controllata  «Isonzo del Friuli» o «Friuli lsonzo».
 Per  tali correzioni non sona utilizzabili i mosti e i vini delle varieta' «Moscato», «Traminer aromatico» e «Moscato rosa». Elaborazione.
 Le diverse tipologie previste dall'art. 1 devono essere elaborate in conformita' alle norme comunitarie e nazionali.
 La  tipologia  «rosata» deve essere ottenuta con la vinificazione «in  rosato»  delle  uve  rosse  ovvero  con  la  vinificazione di un coacervo di uve rosse e bianche anche ammostate separatamente.
 Per  la  tipologia «vendemmia tardiva» le uve devono avere subito un  appassimento sulla pianta tale da assicurare ai vini ottenuti, un titolo  alcolometrico  volumico  naturale  minima non inferiore a 13% vol.  ed essere raccolte non prima di trenta giorni dopo l'inizio del periodo vendemmiale. Resa uva/vino e vino/ettaro.
 Per  tutti  i  vini «lsonzo del FriuIi» o «Friuli Isonzo» la resa massima  dell'uva in vino, compresa l'eventuate aggiunta correttiva e la  produzione  massima  di  vino  per  ettaro,  comprese le aggiunte occorrenti per l'elaborazione dei vini spumanti e frizzanti, non deve essere superiore al 70%.
 Qualora  tali rese superino le percentuali sopra indicate, ma non oltre  il 75%, le eccedenze non avranno diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detti limiti percentuali decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
 II vino «vendemmia-tardiva» non deve superare la resa del 60%.
 |  |  |  | Art.6. Caratteristiche al consumo
 Le  tipologie  relative  ai  vini  «Friuli  Isonzo» a «Isonzo del Friuli»  all'atto  dell'immissione  al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
 Bianco:
 colore: paglierino piu' o meno carico;
 profumo: fruttato;
 sapore:   asciutto  o  amabile,  vivace,  di  corpo,  armonico, giustamente tannico e acido, tranquillo;
 titolo alcolometrico volumico totale mm.: 10,50% vol;
 acidita'  totale  minima: 4,5 g/l per vini tranquilli e 5,0 g/l per i frizzanti;
 estratto non riduttore minima: 15 g/l.
 E' prevista la tipologia frizzante.
 Rosso:
 colore: rosso vivace, rubino;
 profumo leggermente erbaceo;
 sapore:   asciutto   o   amabile  di  corpo,  pieno,  armonico, tranquillo;
 titolo alcotometrico volumico totale mm.: 10,50% vol;
 acidita'  totale minima: 4.5 g/l per i vini tranquilli; 5,0 g/l per i frizzanti;
 estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
 E' prevista la tipologia frizzante.
 Rosato:
 colore: rosato tendente al cerasuolo tenue;
 profumo: leggermente vinoso, gradevole caratteristico;
 sapore: asciutto o amabile, pieno, fresco, tranquillo;
 titolo alcolometrico volumico totale mm. 10,50% vol;
 acidita' totale minima: 4,5 g/I per i vini tranquilli e 5,0 g/1 per le tipologie frizzanti;
 estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
 E' prevista la tipologia frizzante.
 Vendemmia tardiva:
 colore: giallo oro ambrato piu' o meno intenso;
 profumo: intenso complesso di muschio;
 sapore: dolce armonico;
 titolo alcolometrico volumico totale minima: 13,50% vol.;
 acidita' totale minima: 4,5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
 Chardonnay:
 colore: paglierino piu' o meno intenso;
 profumo: delicato, caratteristico, gradevole;
 sapore: asciutto, vellutato, morbido, armonico;
 titolo alcolometrico volumico totale mm. 11,00% vol.;
 acidita' totale minima: 4,5 g/I;
 estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
 Malvasia:
 colore: paglierino;
 profumo: gradevole;
 sapore: asciutto, delicato gradevole;
 titolo alcolometrico volumico totale mm. 10,50% vol.;
 acidita' totale minima: 4,5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
 Moscato giallo:
 colore: caratteristico giallo paglierino;
 profumo: tipico ed aromatico caratteristico;
 sapore: aromatico amabile armonico tranquillo;
 titolo alcolometrico volumico totale minima: 10.50% vol;
 acidita' totale minima 4.5 g/I;
 estratto non riduttore minima: 15,0 g/l.
 Pinot bianco:
 colore: paglierino chiaro a leggermente dorato;
 profumo: delicato, caratteristico, gradevole;
 sapore: asciutto, vellutato, morbido, armonico, gradevole;
 titolo alcolometrico volumico totale min: 11,00% vol.;
 acidita' totale minima: 4,0 g/b;
 estratto non riduttore minima: 15,0 g/l.
 Pinot grigio:
 colore: giallo paglierino, con eventuali riflessi ramati;
 profumo: caratteristico, gradevole;
 sapore: secco, armonico, gradevole, caratteristico;
 titolo alcolometrico volumico totale min.: 11,00% vol;
 acidita' totale minima: 4,0 g/l;
 estratto non riduttore minima: 15,0 g/I.
 Riesling italico:
 colore: paglierino;
 profumo:   abbastanza   intenso   e  caratteristico,  delicato, gradevole;
 sapore:    asciutto,    abbastanza    di    corpo,    armonico, caratteristico, gradevole;
 titolo alcolometrico volumico totale mm.: 11,00% vol.;
 acidita' totale minima: 4,5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
 Riesling:
 colore: paglierino;
 profumo:   abbastanza   intenso   e  caratteristico,  delicato, gradevole;
 sapore:    asciutto,    abbastanza    di    corpo,    armonico, caratteristico, gradevole;
 titolo alcolometrico volumico totale mm.: 11,00% vol.;
 acidita' totale minima: 4,6 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
 Sauvignon:
 colore: dorato chiaro;
 profumo: caratteristico;
 sapore: asciutto, di corpo, vellutato, gradevole;
 titolo alcolometrico voIumico totale mm.: 11,00% vol.;
 acidita' totale minima: 4,0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 15,0 g/I.
 Tocai friulano:
 colore: paglierino o dorato chiaro, tendente al citrino;
 profumo: delicato e gradevole, con profumo caratteristico;
 sapore: asciutto, caldo, pieno con leggero fonda aromatico;
 titolo alcolometrico volumico totale mm.. 10,50% vol.;
 acidita' totale minima: 4,0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
 Traminer aromatico:
 colore: paglierino carico;
 profumo: gradevole con marcato aroma caratteristico;
 sapore:     asciutto,     leggermente    aromatico,    intenso, caratteristico, di corpo;
 titolo alcolometrico volumico totale mm.: 11,00% vol.;
 acidita' totale minima: 4,5 g/l;
 estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.
 Verduzzo friulano:
 colore: dorato piu' o meno carico;
 profumo: vinoso caratteristico fruttato;
 sapore:  asciutto, demisec, amabile o dolce fruttato, di corpo, lievemente tannico, tranquillo;
 titolo alcolometrico volumico totale minima: 11,00% vol.;
 acidita' totale minima: 4,5 g/I;
 estratto non riduttore minima: 15,0 g/l.
 Chardonnay spumante:
 spuma: fine, vivace, perlage persistente;
 colore: paglierino brillante;
 profumo: gradevole, caratteristico, di fruttato;
 sapore:    secco    a    amabile,    gradevolmente    fruttato, caratteristico;
 titolo alcolometrico volumico totale mm.: 10,50% vol.;
 acidita' totale minima: 4,5 g/l;
 estratto non riduttore minima: 15,0 g/l.
 Moscato giallo spumante:
 spuma: fine e persistente;
 colore: giallo paglierino piu' a meno carico;
 profumo: tipico aromatico caratteristico;
 sapore: amabile o dolce armonico ed aromatico;
 titolo alcolometrico volumico totale minima: 11,00% vol.;
 acidita' totale minima: 5,0 g/l;
 estratto non riduttore minima: 15,0 g/l.
 Pinot spumante:
 spuma: fine, vivace, perlage persistente;
 colore: paglierino brillante;
 profumo: gradevole, caratteristico di fruttato;
 sapore secco a amabile, gradevolmente fruttato, caratteristico;
 titolo alcolometrico volumico totale mm: 11,00% vol.;
 acidita'  totale  minima:  5,0 g/l estratto secco netto minima: 15,0 g/l.
 Verduzzo friulano spumante:
 spuma: fine e persistente;
 colore: dorato piu' o meno carico;
 profumo: caratteristico di fruttato;
 sapore: asciutto amabile a dolce di corpo leggermente tannico;
 titolo alcolometrico volumico totale mm. 11,00% vol;
 acidita' totale minima: 5,0 g/l;
 estratto non riduttore minima: 15,0 g/l.
 Cabernet, Cabernet franc, Cabernet sauvignon:
 colore: rosso rubino intenso;
 profumo:   vinoso,  intenso,  gradevole,  con  profumo  erbaceo caratteristico;
 sapore:  asciutto, di corpo, leggermente erbaceo, piu' evidente nel Cabernet franc, gradevole, vellutato;
 titolo alcolometrico volumico totale mm.: 11,00% vol.;
 acidita' totale minima: 4,0 g/l;
 estratto non riduttore minima: 18,0 g/l.
 Merlot:
 colore: rubino;
 profumo: caratteristico, gradevole;
 sapore: asciutto, pieno, sapido, leggermente erbacea;
 titolo alcolometrico volumico totale mm.: 10.50% vol.;
 acidita' totale minima: 4,0 g/l;
 estratto non riduttore minima: 18,0 g/l.
 Franconia:
 calore: rosso rubino;
 profumo: vinoso ed armonico;
 sapore: asciutto, leggermente fruttato ed erbaceo;
 titolo alcotometrico volumico totale mm.: 11,00% vol.;
 acidita' totale minima: 4.5 g/l;
 estratto non riduttore minima: 18,0 gil.
 Moscato rosa:
 colore: rosato a giallo oro tendente al rosa;
 profumo: di rosa fruttato;
 sapore: aromatico amabile a dolce tranquillo;
 titolo alcolometrico volumico totale minima: 10,50% vol;
 acidita' totale minima: 5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
 Pinot nero:
 colore:    rosso    rubino    non   molta   intenso;   profumo: caratteristico;
 sapore:  asciutto,  un  po'  aromatico  gradevole, leggermente, amarognolo;
 titolo alcolometrico volumico totale mm.: 11,00% vol.;
 acidita' totale minima: 4.g/l;
 estratto non riduttore minima: 18,0 g/l.
 Refosco dal Peduncolo rosso:
 colore: rosso con tendenza al violaceo;
 profumo: vinoso caratteristico;
 sapore: asciutto, pieno, amarognolo;
 titolo alcolometrico volumico totale mm.: 11,00% vol.;
 acidita' totale minima: 4,0 g/l;
 estratto non riduttore minima: 18,0 g/l.
 Schioppettino:
 colore: rosso rubino intenso, con eventuali sfumature granate;
 profumo: vinoso caratteristico, con sentore di piccoli frutti;
 sapore: asciutto, vellutato, caldo e pieno, elegante;
 titolo alcolometrico volumico totale mm.: 11,00% vol.;
 acidita' totale minima: 4,0 g/l;
 estratto non riduttore minima: 18,0 g/l.
 Rosso spumante:
 spuma: fine e persistente; colore: rosso rubino;
 profumo: fruttato gradevole;
 sapore: secco o amabile, caratteristico;
 titolo alcalometrico volumico totale mm. 11,00% vol;
 acidita' totale minima: 5,0 g/l;
 estratto non riduttore minima: 15 g/l.
 Moscato rosa spumante:
 spuma: fine e persistente;
 colore: rosato a giallo oro tendente al rosa;
 profumo: caratteristico fruttato;
 sapore: aromatico amabile a dolce;
 titolo alcolometrico volumico totale mm. 11,00% vol.;
 acidita' totale minima: 5,0 g/l;
 estratto non riduttore netto: 15,0 g/l.
 E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali -  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la  valorizzaziane  delle denominati  di  origine  e  delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - modificare i limiti dell'acidita' totale e dell'estratto secco netto con proprio decreto.
 In  relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore del vini puo' rivelare gradevole sentore di legno.
 |  |  |  | Art. 7. Etichettatura designazione e presentazione Qualificazioni:
 Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art.  1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da  quelle  previste  dal  presente  disciplinare,  ivi  compresi gli aggettivi  «fine»,  «scelto»,  «selezionato»  e similari. E' tuttavia consentito  l'uso  di  indicazioni  che  facciano riferimento a nomi, ragioni  sociali,  marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore. Menzioni facoltative:
 Sono  consentite  le  menzioni  facoltative  previste dalle norme comunitarie,  oltre  alle  menzioni  tradizionali,  come  quelle  del colore,  della  varieta'  di  vite, del modo di elaborazione e altre, purche' pertinenti ai vini di cui all'art. 1. Localita':
 Il  riferimento  alle indicazioni geografiche a toponomastiche di unita' amministrative, a frazioni, aree, zone, Iocalita', dalle quali provengono  le  uve,  e'  consentito  soltanto  in  conformita' delle vigenti disposizioni in merito. Caratteri e posizione in etichetta:
 Le  menzioni  facoltative,  esclusi  i nomi e i marchi aziendali, possono  essere  riportate  nell'etichettatura  soltanto in caratteri tipografici  non  piu'  grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione  d'origine  del  vino,  salve  le  norme  generali piu' restrittive.
 L'indicazione del vitigno in etichetta deve figurare in caratteri non  superiori,  in  dimensioni  ed ampiezza, a quelli utilizzati per indicare la denominazione stessa. Tipo merceologico:
 L'indicazione  del  contenuto  zuccherino  del  prodotto  per gli spumanti  e'  obbligatoria  nei  limiti  della normativa comunitaria; quella  dei  vini  non  spumanti  e'  facoltativa per i tipi secchi a abboccati e obbligatoria per i tipi amabili a dolci. Annata:
 Nell'etichettatura del vini «lsonzo del Friuli» a «Friuli lsonzo» l'indicazione dell'annata di produzione delle uve e' obbligatoria.
 La  menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo e' consentita, alle condizioni previste dalla legge.
 |  |  |  | Art. 8. Confezionamento Tappatura e recipienti:
 I  vini  di  cui  all'art. 1, immessi al consumo in recipienti di vetro di capacita' non superiore a tre litri devono essere chiusi con tappo  di  sughero  raso bocca, tappo a vite a altro materiale inerte consentito.
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