Gazzetta n. 57 del 10 marzo 2005 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI MODENA E REGGIO EMILIA
DECRETO RETTORALE 14 febbraio 2005, n. 2
Modificazione allo statuto.

IL RETTORE
Visto l'art. 6, commi 9, 10 e 11, e l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il proprio decreto in data 14 aprile 1994, n. 24, con il quale e' stato emanato lo statuto dell'Universita' degli studi di Modena e Reggio Emilia, nonche' i decreti in data 27 gennaio 1998, n. 4, 8 giugno 1998, n. 35, 21 novembre 2000, n. 152, con i quali sono state apportate modifiche allo stesso statuto ;
Visto in particolare l'art. 60 del vigente statuto, in materia di revisione dello stesso;
Vista la deliberazione assunta, in seduta congiunta, dai componenti il senato accademico, il consiglio di amministrazione e la Commissione permanente affari costituzionali, in data 17 novembre 2004, con la quale sono state approvate modifiche al vigente statuto;
Vista la nota rettorale in data 26 novembre 2004, prot. n. 25966, con cui sono state trasmesse dette modifiche al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai fini del prescritto controllo di legittimita' e di merito (art. 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168);
Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, in data 27 gennaio 2005, relativa ai rilievi formulati in merito al nuovo testo approvato;
Vista la deliberazione assunta, in seduta congiunta, dai componenti il senato accademico, il consiglio di amministrazione e la Commissione permanente affari costituzionali in data 2 febbraio 2005, con la quale si e' conformato il testo dello statuto ai suddetti rilievi ministeriali;
Visto l'art. 6, comma 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168, che dispone che il Ministro possa «per una sola volta» rinviare gli statuti e i regolamenti all'Universita';
Ritenuto conseguentemente, che sia utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per le modifiche dello statuto;
Decreta:
Art. 1.
1. Sono apportate, al vigente statuto dell'Universita' degli studi di Modena e Reggio Emilia, modifiche e/o integrazioni agli articoli 1 («Finalita' ed autonomia dell'Universita»), 2 (Principi generali di programmazione, organizzazione e verifica), 3 («Diritto allo studio» - ora divenuto art. 4), 4 («Organi di Ateneo» - ora divenuto art. 5), 5 («Rettore» - ora divenuto art. 6), 6 («Senato accademico» - ora divenuto art. 7), 7 («Consiglio di amministrazione» - ora divenuto art. 8), 9 («Il Consiglio degli studenti»), 10 (Il Consiglio del personale tecnico amministrativo»), 11 («Il Collegio dei revisori dei conti»), 12 («Regolamenti d'Ateneo»), 13 («Regolamenti delle strutture»), 14 («Strutture didattiche e di ricerca», ora divenuto «Strutture didattiche, di ricerca e di servizio»), 15 («Facolta»), 16 («Preside di facolta»), 17 («Consiglio di facolta»), 18 (Consiglio dei corsi di laurea»), 19 («Consiglio dei corsi di diploma universitario» - ora divenuto art. 20 «Consigli dei corsi di specializzazione. Altri consigli o collegi didattici»), 20-bis (ora divenuto art. 56), 21 («Corsi di perfezionamento post laurea» - ora divenuto art. 22 «Norme comuni ai consigli o collegi didattici, ai consigli di facolta', ai consigli di corso di studio ed ai consigli di classe»), 22 («Commissione didattica di facolta», - ora divenuto art. 23), 23 («Dottorati di ricerca» - ora divenuto art. 24), 24 («Dipartimenti» - ora divenuto art. 25), 25 («Organi del dipartimento» - ora divenuto art. 26), 28 («Centri interdipartimentali di ricerca» - ora divenuto art. 27), 29 («Centri di servizio» - ora divenuto art. 28), 30 («Osservatori sull'attivita' didattica, di ricerca e di consulenza» - ora divenuto art. 29), 34 («Criteri generali» - ora divenuto art. 30), 35 («Collaborazioni internazionali» - ora divenuto art. 31), 36 (Collaborazioni con amministrazioni pubbliche» - ora divenuto art. 32), 37 («Partecipazione ad organismi privati» - ora divenuto art. 33), 40 («Rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale» - ora divenuto art. 34), 41 («Invenzioni conseguite nell'ambito dell'Universita» - ora divenuto art. 35), 43 («Autonomia delle strutture» - ora divenuto art. 37), 44 («Direttore amministrativo» - ora divenuto art. 38), 45 («Funzioni dirigenziali» - ora divenuto art. 39), 49 («Coperture assicurative e patrocinio legale» - ora divenuto art. 41), 51 («Comitato per le pari opportunita» - ora divenuto art. 43), 53 («Nucleo di valutazione di Ateneo» - ora divenuto art. 45), 54 («Norme di attuazione» - ora divenuto art. 46), 55 («Cariche elettive» - ora divenuto art. 47), 56 («Principi generali sul funzionamento degli organi collegiali» - ora divenuto art. 48), 57 («Funzioni disciplinari» - ora divenuto art. 49), 58 («Allegati» - ora divenuto art. 50), 59 («Esenzione dall'attivita' didattica del rettore e dei presidi di facolta» - ora divenuto art. 51), 60 («Revisione dello statuto» - ora divenuto art. 52), 61 («Norme transitorie» - ora divenuto art. 55 «Norme finali transitorie»), 63 («Entrata in vigore dello statuto» - ora divenuto art. 57 «Entrata in vigore delle modifiche dello statuto»).
2. Sono cassati i seguenti articoli dello statuto vigente dell'Universita' degli studi di Modena e Reggio Emilia: 8 («Consulta d'Ateneo»), 20 («Scuole di specializzazione e scuole dirette a fini speciali»), 26 («Istituti»), 27 («Riordino degli istituti e organizzazione dipartimentale dell'Ateneo»), 31 («Osservatorio sull'attivita' didattica»), 32 («Osservatorio sull'attivita' di ricerca»), 33 («Osservatorio sull'attivita' di consulenza»), 38 («Centro di Ateneo per i rapporti con l'esterno»), 39 («Altri centri per le collaborazioni con enti pubblici o privati), 47 («Pianta organica del personale dirigente e tecnico-amministrativo»), 48 («Accesso alle qualifiche di dirigente), 62 («Norme transitorie per la sede di Reggio Emilia»).
3. Sono introdotti, nello statuto dell'Universita' degli studi di Modena e Reggio Emilia, appositi articoli relativi a «Organizzazione a rete di sedi universitarie» (Nuovo art. 3); «Consiglio dei corsi di laurea magistrale» (Nuovo art. 19); «Consigli di classe» (Nuovo art. 21); «Commissione per le norme di autonomia» (Nuovo art. 53); «Consiglio dei garanti e Difensore civico» (Nuovo art. 54); «Scuola di specializzazione per le professioni legali» (Nuovo art. 56).
 
Art. 2.
A seguito di dette modifiche e/o integrazioni lo statuto dell'Universita' degli studi di Modena e Reggio Emilia risulta cosi' formulato:

«Universita' degli studi di Modena e Reggio Emilia
Statuto
Titolo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1.
Finalita' ed autonomia dell'Universita'
1. L'Universita' degli studi di Modena e Reggio Emilia, di seguito denominata «Universita» o «Ateneo», e' persona giuridica pubblica dotata di piena capacita' di diritto pubblico e di diritto privato, che ha per fine l'elaborazione e la trasmissione critica delle conoscenze scientifiche e tecnologiche.
2. L'Universita' realizza i propri fini in piena autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, promuovendo la ricerca, lo sviluppo delle competenze didattiche e scientifiche dei docenti e la preparazione culturale e professionale degli studenti.
3. L'Universita' realizza la propria autonomia secondo le modalita' previste dal presente statuto, nel rispetto dei principi affermati dall'art. 33 della Costituzione e specificati dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni ed integrazioni, delle leggi che fanno espressamente riferimento alle Universita' nonche' dei principi generali dell'ordinamento.
4. L'Universita' persegue i propri fini istituzionali mediante il contributo di tutto il personale, degli studenti e la partecipazione di persone ed enti esterni.
5. L'Universita' favorisce la discussione ed il confronto sui problemi connessi con l'attuazione dei propri fini istituzionali, anche a mezzo di assemblee di Ateneo, garantendo la circolazione delle informazioni all'interno dell'Ateneo nonche' la loro diffusione all'esterno.
6. L'Universita' favorisce lo sviluppo del processo di integrazione europea degli studi universitari.
Art. 2.
Principi generali di programmazione, organizzazione
e verifica
1. L'Universita' realizza le sue finalita' tramite l'applicazione rigorosa di criteri di programmazione, coordinamento e verifica degli obiettivi generali della propria politica culturale e didattica. In coerenza con tali obiettivi ed in conformita' ai criteri stabiliti provvede alla definizione e attuazione di specifici piani di sviluppo.
2. L'Universita' conforma l'organizzazione e l'attivita' delle proprie strutture alle esigenze generali di efficienza, efficacia e trasparenza e di individuazione delle competenze e responsabilita' di tutto il personale.
3. Anche ai fini della diffusione sul territorio dell'offerta di formazione universitaria, l'Universita' si articola, secondo il modello organizzativo a rete di sedi universitarie cosi' come definito dal presente statuto, nelle sedi di Modena e di Reggio Emilia.
4. Per la realizzazione dei fini specificati nell'art. 1 del presente statuto, l'Universita' provvede all'organizzazione, al potenziamento e al coordinamento delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio nel rispetto dei diritti fondamentali della persona, della liberta' di ricerca e di insegnamento dei singoli docenti e ricercatori e dell'autonomia delle strutture e degli interessi formativi degli studenti. Allo stesso fine essa promuove la collaborazione con altre universita', con enti pubblici e privati, con associazioni e cooperative studentesche, anche attraverso l'istituzione di centri, consorzi, fondazioni e la stipula di convenzioni e contratti.
5. Nel rispetto della liberta' di insegnamento dei singoli docenti e' riservato alle strutture universitarie didattiche e di ricerca, nell'ambito delle rispettive competenze, il compito di organizzare in piena autonomia l'attivita' di insegnamento, al fine di garantirne la coerenza con gli ordinamenti curriculari e assicurare il buon andamento dell'attivita' didattica.
6. Al fine di consentire un piu' proficuo rapporto tra docenti e studenti, l'Universita' puo' determinare con provvedimento motivato, nel rispetto della legislazione vigente, il numero massimo delle immatricolazioni ed iscrizioni ai corsi di studio e di master universitario.
7. Nel rispetto della propria autonomia e nell'ambito delle proprie finalita' pubbliche, didattiche e di ricerca, l'Universita' puo' sviluppare attivita' di servizio per utenti pubblici e privati, disciplinate da appositi regolamenti. In particolare l'Universita' puo' partecipare, ai sensi dell'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni ed integrazioni, alla promozione, all'organizzazione e alla realizzazione di servizi culturali e formativi sul territorio.
8. Gli studenti contribuiscono al finanziamento dell'Ateneo attraverso il pagamento di tasse e contributi determinati anche in relazione a standard di costi dei servizi didattici.
Art. 3.
Organizzazione a rete di sedi universitarie
1. L'organizzazione e lo sviluppo dell'Universita' a rete di sedi avviene nel rispetto del principio della pari dignita' di entrambe le sedi.
2. L'Universita' assicura uno sviluppo coordinato delle attivita' didattiche e di ricerca nelle due sedi, tenendo conto delle loro specifiche caratteristiche e vocazioni e secondo criteri di complementarieta', sussidiarieta' ed integrazione, nonche' di efficacia e di efficienza.
3. L'Universita' assicura un riparto di risorse finanziarie tali da garantire condizioni di sviluppo omogenee tra le sedi, rappresentando la destinazione di rispettive risorse nei bilanci preventivo e consuntivo di Ateneo nel rispetto, comunque, del principio dell'unicita' del bilancio.
4. E' istituita una conferenza consultiva interprovinciale tra l'Universita', le amministrazioni provinciali di Modena e di Reggio Emilia, le amministrazioni comunali di Modena e di Reggio Emilia, le camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura di Modena e di Reggio Emilia, avente funzioni di raccordo con il territorio e il compito di formulare proposte, ai competenti organi dell'Ateneo, per un coordinato sviluppo del modello a rete di sedi. Il consiglio di amministrazione dell'Universita', sentita la conferenza consultiva interprovinciale, potra' identificare eventuali ulteriori enti quali componenti di quest'ultima.
5. La conferenza di cui al comma precedente, in particolare, puo' formulare proposte di protocolli d'intesa e di accordi di programma, al fine di definire gli impegni di tutti i soggetti coinvolti e le modalita' di verifica della loro compiuta attuazione, ferme restando le competenze ed attribuzioni spettanti agli organi di controllo previsti da norme di legge o dal presente statuto.
Art. 4.
Diritto allo studio
1. L'Universita' promuove le condizioni che rendono effettivo il diritto allo studio in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione e delle vigenti leggi in materia di diritto agli studi universitari. In tale ambito organizza le attivita' di tutorato e di orientamento degli studenti in modo da renderne piu' proficuo lo studio, da promuoverne una compiuta partecipazione alle attivita' formative e da facilitarne i successivi accessi professionali.
2. L'Universita' concorre alle attivita' formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura, degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero, fatte salve quelle disciplinate da apposite disposizioni legislative in materia, in attuazione di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, lettera c), della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Nel rispetto di quanto previsto dalla legge 28 giugno 1977, n. 394, dal relativo regolamento, nonche' dalle successive modificazioni ed integrazioni, la gestione degli impianti sportivi universitari e lo svolgimento delle relative attivita' vengono affidati, mediante convenzione, ai centri universitari sportivi attivi presso le due sedi, sotto il controllo del Comitato per lo sport universitario dell'Universita' degli studi di Modena e Reggio Emilia.
Titolo II
ORGANI DELL'UNIVERSITA'
Art. 5.
Organi di Ateneo
1. Sono organi dell'Universita' il rettore, il senato accademico, il consiglio di amministrazione, il consiglio degli studenti, il collegio dei revisori dei conti e il consiglio del personale tecnico-amministrativo.
2. Il rettore, il senato accademico e il consiglio di amministrazione sono organi di governo.
3. Il consiglio degli studenti e il consiglio del personale tecnico-amministrativo, in rappresentanza delle rispettive categorie, sono organi consultivi con poteri di proposta.
4. Il collegio dei revisori dei conti e' un organo di vigilanza e controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'Universita'.
Art. 6.
R e t t o r e
1. Il rettore rappresenta l'Universita' ad ogni effetto di legge.
2. Spetta in particolare al rettore:
a) convocare e presiedere il senato accademico ed il consiglio di amministrazione, coordinandone l'attivita' e provvedendo all'esecuzione delle rispettive deliberazioni;
b) predisporre, coadiuvato dal direttore amministrativo e dai competenti uffici amministrativi, il bilancio di previsione corredato della specifica relazione, tenuto conto degli orientamenti generali espressi dal senato accademico, dell'andamento della gestione in corso e degli orientamenti ufficiali pervenuti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e presentarlo al consiglio di amministrazione per l'approvazione;
c) presentare al consiglio di amministrazione il rendiconto, con apposita relazione, predisposto dal direttore amministrativo e dai competenti uffici amministrativi;
d) vigilare, nell'ambito delle competenze previste dalla legge, sul funzionamento e sull'efficienza delle strutture e dei servizi dell'Universita', dettando in particolare criteri organizzativi atti a garantire l'individuazione delle relative responsabilita';
e) garantire l'autonomia didattica e di ricerca del personale docente e ricercatore nel rispetto del suo stato giuridico e delle norme relative all'ordinamento universitario e dei principi generali di cui ai commi 2 e 5 dell'art. 2 del presente statuto;
f) esercitare l'autorita' disciplinare nell'ambito delle competenze previste dalla legge;
g) stipulare contratti e convenzioni, ad eccezione di quelli che rientrano nella competenza del direttore amministrativo, dei dirigenti, dei direttori dei dipartimenti e dei direttori degli altri centri di spesa ai sensi di quanto stabilito dallo statuto e dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
h) presentare al Ministro od ai Ministri competenti, in applicazione di accordi interministeriali, le relazioni periodiche previste dalla legge;
i) emanare lo statuto e i regolamenti e curarne l'inserimento nella raccolta ufficiale dei regolamenti;
l) curare i rapporti con l'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario;
m) esercitare ogni altra funzione che gli sia attribuita dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.
3. In caso di necessita' ed urgenza il rettore puo' assumere i necessari provvedimenti amministrativi di competenza del senato accademico e del consiglio di amministrazione riferendone, per la ratifica, nella seduta immediatamente successiva dell'organo competente.
4. Per ciascuna sede il rettore nomina un prorettore, scelto tra i professori di ruolo di prima fascia della sede stessa e dotato di poteri decisionali e di firma disciplinati dal regolamento generale d'Ateneo. Il prorettore piu' anziano nel ruolo, ovvero, in caso di sua assenza o di impedimento, l'altro prorettore, sostituisce il rettore in ogni sua funzione in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo. I due prorettori sono membri di diritto del consiglio di amministrazione e partecipano alle sedute del senato accademico senza diritto di voto.
5. Il rettore e' eletto fra i professori di ruolo di prima fascia; la compatibilita' con la carica di rettore del regime prescelto dal candidato eletto viene stabilita in riferimento alle disposizioni legislative vigenti.
6. Il regolamento di Ateneo disciplina le forme di presentazione delle candidature a rettore.
7. L'elettorato attivo spetta:
a) ai professori di ruolo e fuori ruolo;
b) ai rappresentanti dei ricercatori nei consigli di facolta' e negli organi di Ateneo;
c) ai rappresentanti degli studenti negli organi di Ateneo;
d) ai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo negli organi di Ateneo.
8. La convocazione del corpo elettorale e' effettuata dal decano dei professori di prima fascia o, in caso di impedimento, da chi lo segue in ordine di anzianita', almeno quaranta giorni prima della data stabilita per le votazioni e non piu' di centottanta giorni prima della scadenza del mandato del rettore in carica. Nel caso di anticipata cessazione la convocazione deve aver luogo entro i novanta giorni successivi alla cessazione.
9. Nelle prime tre votazioni il rettore e' eletto a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di mancata elezione si procedera' con il sistema del ballottaggio fra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parita' risultera' eletto il candidato con maggiore anzianita' nel ruolo dei professori di prima fascia e, in caso di ulteriore parita', quello con maggiore anzianita' anagrafica.
10. Il candidato che abbia ottenuto la prescritta maggioranza e' proclamato eletto dal decano e successivamente nominato dal Ministro competente per l'Universita' ed entra in carica all'inizio dell'anno accademico.
Art. 7.
Senato accademico
1. Il senato accademico indica le linee di sviluppo e di programmazione dell'Ateneo. A tal fine esercita tutti i poteri normativi, di indirizzo, di programmazione, coordinamento e di controllo sull'esercizio dell'autonomia dell'Universita', che non siano attribuiti dallo statuto ad altri organi e fatte salve le attribuzioni delle singole strutture didattiche e di ricerca.
2. Spetta in particolare al senato accademico:
a) elaborare e approvare, sentito il consiglio di amministrazione, i piani pluriennali di sviluppo dell'Ateneo tenendo conto delle indicazioni avanzate dalle strutture didattiche e di ricerca;
b) fornire orientamenti generali per la predisposizione del bilancio di previsione e per la distribuzione e l'utilizzazione delle risorse di personale e finanziarie tra le strutture didattiche, di ricerca e di servizio, sulla base delle esigenze espresse da tutte le strutture presenti nell'Universita' e dei piani di sviluppo dell'Universita' predisposti dalle autorita' competenti;
c) coordinare le iniziative delle strutture didattiche e di ricerca secondo le linee d'indirizzo e di programmazione generale e nel rispetto dell'autonomia didattica e scientifica dei singoli docenti e ricercatori;
d) definire i criteri per la ripartizione dei finanziamenti destinati alla ricerca;
e) deliberare, sentite le facolta' interessate o su loro proposta, l'organico dei professori di ruolo e dei ricercatori in conformita' con gli ordinamenti didattici e con le connesse esigenze didattiche e di ricerca, nonche' l'attribuzione dei posti di ruolo di nuova istituzione.
f) determinare i criteri per la distribuzione e attribuire alle facolta', sulla base dei criteri stessi e coerentemente con le linee di sviluppo dell'Ateneo, i posti di personale docente e ricercatore, ferme restando le assegnazioni operate con i piani di sviluppo;
g) stabilire annualmente, con provvedimento motivato, nel rispetto delle leggi vigenti, il numero massimo delle immatricolazioni ed iscrizioni ai corsi di studio e di master universitario, dopo aver sentito il consiglio di amministrazione e il consiglio degli studenti ed aver acquisito la relazione tecnica predisposta dalle strutture didattiche interessate;
h) esprimere parere sulle contribuzioni a carico degli studenti;
i) stabilire i criteri generali e le modalita' di verifica dell'attivita' del personale docente e ricercatore;
l) approvare, sentito il consiglio di amministrazione, il regolamento di Ateneo recante norme generali sul funzionamento e sull'organizzazione delle strutture didattiche, di ricerca, di servizio;
m) approvare, su proposta delle strutture didattiche, il regolamento didattico d'Ateneo;
n) approvare il regolamento degli studenti e deliberare, per la parte di sua competenza, sui regolamenti interni approvati dalle strutture didattiche, di ricerca e di servizio;
o) esprimere parere sul regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
p) esprimere parere sul regolamento di Ateneo relativo alle attivita' didattiche, di ricerca e di consulenza eseguite dall'Universita' per conto terzi;
q) deliberare sulla costituzione di nuove strutture didattiche, di ricerca e di servizio, previo parere vincolante del consiglio di amministrazione sulla fattibilita' dell'iniziativa in ordine agli aspetti finanziari, organizzativi e di personale;
r) esprimere parere sulle relazioni sull'attivita' didattica e scientifica dell'Ateneo;
s) determinare i criteri per l'attuazione dei programmi nazionali e internazionali di cooperazione;
t) esercitare ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.
3. Il senato accademico puo' istituire commissioni permanenti o temporanee con funzioni istruttorie, anche con la eventuale partecipazione di esperti esterni, ove non si possa far fronte con personale dipendente in possesso di competenza e professionalita' adeguate necessarie.
4. Il senato accademico e' nominato con decreto del rettore ed e' composto da:
a) il rettore;
b) i presidi delle facolta';
c) un rappresentante eletto per ognuna delle aggregazioni scientifico-disciplinari, cosi' individuate:
area sanitaria;
area scientifico-tecnologica;
area biologico-chimico;
area delle scienze umanistiche, politiche e sociali;
area delle scienze giuridiche ed economiche;
area dell'ingegneria ed architettura;
d) dal presidente della conferenza dei direttori di dipartimento, nonche' da due direttori di dipartimento, designati dalla stessa conferenza in rappresentanza dei dipartimenti delle due sedi secondo le modalita' ed i criteri stabiliti nel regolamento generale di Ateneo;
e) da quattro rappresentanti degli studenti, che sono membri di diritto del consiglio degli studenti.
5. Ai fini dell'elezione dei componenti di cui alla lettera c) del precedente comma, l'elettorato attivo spetta ai professori di ruolo e ai ricercatori. L'elettorato passivo spetta nel caso della lettera c) ai professori di ruolo e ai ricercatori confermati. Nel caso della lettera d) l'elettorato attivo e passivo spetta ai direttori di dipartimento. Ai fini dell'elezione dei componenti di cui alla lettera e) del precedente comma l'elettorato attivo e passivo spetta a tutti gli studenti regolarmente iscritti.
6. I componenti di cui alla lettera e) del precedente comma 4, partecipano con diritto di voto alle sole delibere relative ai punti indicati alle lettere a), b), c), g), h), l), m), n), o), p), r), s) del precedente comma 2, nonche' a quelle di cui al punto t) dello stesso comma per le quali sia espressamente prevista la loro partecipazione.
7. Dei componenti di cui alla lettera e) del precedente comma 4 si tiene conto, ai fini della determinazione del numero legale, solo se intervengono alla riunione, ad esclusione dei punti di cui al comma 6 per i quali hanno voto deliberativo.
8. Alle adunanze del senato accademico partecipano, senza diritto di voto, i prorettori ed il direttore amministrativo o, in caso di assenza e/o di suo impedimento, il funzionario piu' alto in grado, il quale esercita anche funzioni di segretario.
Art. 8.
Consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria, economico-patrimoniale dell'Universita', nonche' a quella del personale tecnico e amministrativo, fatte salve le attribuzioni affidate espressamente ad altri organi e strutture dalle leggi e dal presente statuto. Le deliberazioni in ordine ad iniziative didattiche e di ricerca potenzialmente incidenti sulle linee di sviluppo dell'Ateneo non possono essere adottate dal consiglio di amministrazione senza la previa acquisizione del parere del senato accademico, nonche' del parere del consiglio degli studenti per quanto di sua competenza.
2. Spetta in particolare al consiglio di amministrazione:
a) approvare, sentito il senato accademico, il bilancio di previsione;
b) approvare il rendiconto;
c) deliberare in ordine alle risorse destinate ai servizi generali e sovrintendere al loro funzionamento;
d) deliberare la dotazione organica di personale tecnico-amministrativo dell'amministrazione centrale e delle altre strutture dell'Ateneo;
e) attribuire e revocare le funzioni dirigenziali e assimilate di cui agli articoli 38 e 39;
f) approvare contratti e convenzioni quando la relativa competenza non sia attribuita ad altri;
g) approvare, sentito il senato accademico, il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' ed i regolamenti per il personale tecnico-amministrativo;
h) approvare, sentito il consiglio del personale tecnico-amministrativo, il regolamento del consiglio stesso;
i) approvare, sentiti il senato accademico, il consiglio degli studenti e, per quanto di loro competenza, le strutture didattiche e di ricerca, i provvedimenti relativi alle contribuzioni a carico degli studenti;
l) approvare, sentiti il senato accademico e i consigli di dipartimento, il regolamento sulle attivita' di ricerca, consulenza e didattica eseguite dall'Universita' per conto di terzi;
m) deliberare, sentito il senato accademico, la ripartizione dei finanziamenti per la ricerca;
n) predisporre, in conformita' ai criteri formulati dal piano pluriennale di sviluppo, il piano di sviluppo edilizio dell'Ateneo ed approvare i relativi interventi attuativi;
o) deliberare, per la parte di sua competenza, sui regolamenti interni approvati dalle strutture didattiche, di ricerca e di servizio;
p) esercitare ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
3. Il consiglio di amministrazione puo' deliberare la istituzione di consigli di gestione di sede, quali organi di coordinamento organizzativo, gestionale e amministrativo delle attivita' relative ai corsi attivati nella sede, con i poteri e le funzioni ad essi delegate dallo stesso consiglio di amministrazione.
4. Il consiglio di amministrazione e' costituito con decreto del rettore ed e' composto da:
a) il rettore;
b) i due prorettori;
c) il direttore amministrativo;
d) tre professori di ruolo di prima fascia, di cui almeno uno per sede;
e) tre professori di ruolo di seconda fascia, di cui almeno uno per sede;
f) tre ricercatori, di cui almeno uno per sede;
g) tre componenti designati dal consiglio del personale tecnico-amministrativo di cui all'art. 10, di cui almeno uno per sede;
h) quattro rappresentanti degli studenti, designati secondo modalita' fissate dal regolamento degli studenti, i quali fanno parte di diritto del consiglio degli studenti;
i) due membri designati, uno dalla provincia di Modena ed uno dalla provincia di Reggio Emilia;
l) due membri designati, uno dal comune di Modena ed uno dal comune di Reggio Emilia;
m) un membro designato dal Ministero competente per l'universita';
n) il direttore dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate di Modena o di Reggio Emilia o un suo delegato.
5. La mancata designazione di uno o piu' dei membri di cui alle lettere i), l), m), n) non inficia l'insediamento del collegio e dei medesimi si tiene conto, ai fini della determinazione del numero legale, solo se intervengono alla riunione.
6. I membri di cui alle lettere i), l), m), n) del comma 4 non possono essere docenti o dipendenti delle universita'.
7. Il consiglio di amministrazione e' rinnovato ogni tre anni accademici. I membri elettivi del consiglio non possono svolgere piu' di due mandati consecutivi.
8. La compatibilita' con la carica di consigliere d'amministrazione del regime prescelto dai candidati eletti di cui alle lettere d), e) ed f) del precedente comma 4, e' stabilita con riferimento alle disposizioni legislative vigenti.
9. Le funzioni del segretario del consiglio di amministrazione sono esercitate dal direttore amministrativo e in caso di assenza e/o impedimento dal funzionario piu' alto in grado. In quest'ultimo caso, il funzionario partecipa alla seduta senza diritto di voto.
10. Le modalita' di funzionamento del consiglio di amministrazione sono stabilite da apposito regolamento approvato a maggioranza assoluta dei componenti. Il consiglio di amministrazione puo' istituire commissioni permanenti o temporanee con funzioni istruttorie, anche con la eventuale partecipazione di esperti esterni, ove non si possa far fronte con personale dipendente.
11. La composizione del consiglio di amministrazione sara' integrata nelle nuove forme e con le procedure di partecipazione del personale che saranno definite dalla contrattazione collettiva in conformita' a quanto previsto dall'art. 48 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche.
12. Per quanto riguarda i componenti di cui alle lettere d), e) ed f) del comma 4, l'elettorato attivo e passivo spetta rispettivamente: ai professori di ruolo di prima fascia; ai professori di ruolo di seconda fascia ed ai professori incaricati stabilizzati; ai ricercatori ed agli assistenti di ruolo ad esaurimento.
Art. 9.
Il consiglio degli studenti
1. Il consiglio degli studenti e' l'organo garante dell'autonoma partecipazione degli studenti all'organizzazione dell'Ateneo.
2. Spetta in particolare al consiglio degli studenti:
a) esprimere pareri sui piani pluriennali di sviluppo per quanto riguarda l'organizzazione didattica ed i servizi per gli studenti;
b) esprimere pareri in merito al regolamento didattico d'Ateneo;
c) esprimere pareri sulle proposte degli organi di governo in materia di determinazione di contributi e tasse a carico degli studenti;
d) esprimere pareri e formulare proposte al senato accademico relativamente all'organizzazione didattica, compresa l'eventuale attivazione di indagini di verifica, e all'organizzazione di attivita' integrative e tutorie;
e) esprimere pareri e formulare proposte su interventi riguardanti l'attuazione del diritto allo studio;
f) formulare proposte di modifica dello statuto ed esprimere parere sui progetti di revisione da approvare ai sensi dell'art. 52;
g) proporre le regole ed approvare i programmi esecutivi per lo svolgimento di attivita' autogestite dagli studenti di cui all'art. 4 del presente statuto;
h) esprimere il proprio parere su ogni altra proposta riguardante in modo preminente l'interesse degli studenti;
i) avanzare proposte per la formulazione del regolamento degli studenti;
l) designare il rappresentante degli studenti in seno alla commissione di disciplina di cui all'art. 49, comma 1;
m) esercitare ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti.
3. I pareri di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del precedente comma sono obbligatori e si considerano acquisiti se non adottati entro trenta giorni dalla trasmissione al consiglio degli studenti del testo della proposta.
4. Il consiglio degli studenti e' nominato con decreto rettorale, dura in carica due anni accademici ed e' composto da 14 membri elettivi, dei quali almeno uno per ogni facolta' presente nell'Ateneo, eletti da tutti gli studenti, e da membri di diritto, costituiti: dai rappresentanti degli studenti nel senato accademico, dai rappresentanti nel consiglio di amministrazione e dai due rappresentanti nel consiglio di amministrazione dell'Arestud di Modena e Reggio Emilia. Il regolamento generale di Ateneo disciplina la permanenza in carica dei rappresentanti degli studenti.
5. Il regolamento del consiglio degli studenti dovra' prevedere le modalita' di convocazione delle riunioni.
6. Il consiglio di amministrazione assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni del consiglio degli studenti, nelle forme stabilite da apposito regolamento.
Art. 10.
Il consiglio del personale tecnico-amministrativo
1. E' istituito, con funzioni consultive e con i compiti indicati dal successivo comma 4, il consiglio del personale tecnico-amministrativo.
2. Il consiglio del Personale tecnico-amministrativo e' nominato con decreto del rettore, dura in carica tre anni accademici ed e' composto da 31 membri, eletti secondo le modalita' stabilite dal regolamento del consiglio stesso. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutto il personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo.
3. La carica di componente del consiglio del personale tecnico-amministrativo non puo' protrarsi consecutivamente per piu' di due mandati.
4. Spetta in particolare al consiglio del personale tecnico-amministrativo:
a) formulare proposte per l'ottimizzazione delle procedure amministrative e della gestione del personale;
b) esprimere parere sui piani pluriennali di sviluppo per quanto riguarda l'organizzazione amministrativa e dei servizi;
c) esprimere parere sulla pianta organica d'Ateneo del personale dirigente e tecnico-amministrativo;
d) esprimere parere e formulare proposte sui piani di formazione e aggiornamento del personale tecnico-amministrativo;
e) esprimere parere sui regolamenti di Ateneo nelle parti che riguardano il personale tecnico-amministrativo;
f) esprimere parere in merito al regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
g) esprimere parere sul regolamento del consiglio del personale tecnico-amministrativo;
h) formulare proposte di modifica dello statuto ed esprimere parere sui progetti di revisione da approvare ai sensi dell'art. 52;
i) concorrere alla realizzazione delle attivita' autogestite nei settori della cultura, degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero;
l) esercitare ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti.
5. I pareri di cui alle lettere c), d), e) e g) del precedente comma sono obbligatori e si considerano acquisiti se non adottati entro trenta giorni dalla trasmissione al consiglio del personale tecnico-amministrativo del testo delle proposte.
6. Il regolamento del consiglio del personale tecnico-amministrativo dovra' prevedere le modalita' di convocazione delle riunioni.
Art. 11.
Il collegio dei revisori dei conti
1. Presso l'Universita' e' costituito un collegio di revisori composto da cinque membri scelti dal senato accademico.
2. Il senato accademico sceglie i componenti del collegio:
a) uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, il quale funge da presidente;
b) due tra esperti di comprovata qualificazione in materia, che non abbiano altri rapporti di lavoro dipendente o autonomo con l'Ateneo;
c) uno tra i dirigenti e/o funzionari del Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato;
d) uno tra i dirigenti e/o funzionari del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
3. Il collegio dei revisori e' nominato dal rettore con proprio decreto, dura in carica tre anni, salvo revoca in caso di inadempienza, ed e' rinnovabile.
4. I compiti e le modalita' di funzionamento del collegio sono stabiliti dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
Titolo III
AUTONOMIA REGOLAMENTARE
Art. 12.
Regolamenti d'Ateneo
1. L'Universita' persegue la sua autonomia anche attraverso l'emanazione del presente statuto e dei regolamenti ad esso connessi.
2. I regolamenti d'Ateneo sono deliberati a maggioranza assoluta dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, secondo le rispettive competenze, ai sensi del presente statuto.
3. I regolamenti d'Ateneo, dopo la fase di controllo prevista dall'art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni ed integrazioni, sono emanati con decreto del rettore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nell'albo dell'Universita', salvo che non sia diversamente disposto; sono altresi' pubblicati nel bollettino ufficiale del Ministero competente per l'Universita'.
4. Il regolamento generale d'Ateneo, che contiene tutte le norme relative all'organizzazione dell'Ateneo e le modalita' di elezione degli organi, e' deliberato dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione. In caso di contrasto, le norme contenute nello statuto prevalgono su quelle del regolamento generale di Ateneo, mentre queste ultime prevalgono sulle norme contenute in altri regolamenti.
5. Il regolamento didattico di Ateneo viene deliberato dal senato accademico, su proposta delle facolta' e sentito il consiglio degli studenti, in conformita' con le norme del presente statuto e con la normativa vigente in materia. La sua efficacia e' subordinata ad approvazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
6. Il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', che disciplina i criteri della gestione finanziaria e contabile dell'Universita', e' deliberato dal consiglio di amministrazione sentito il senato accademico. Il regolamento individua anche i centri autonomi di gestione e ne fissa le norme relative.
7. Il regolamento degli studenti e' deliberato dal senato accademico, sentito il consiglio degli studenti.
8. Il regolamento del consiglio del personale tecnico-amministrativo e' deliberato dal consiglio di amministrazione, sentito il consiglio del personale tecnico-amministrativo.
9. Il regolamento sulle attivita' di ricerca, consulenza e didattica eseguite dall'Universita' per conto di terzi e' deliberato dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico.
10. Sia il senato accademico sia il consiglio di amministrazione, per gli argomenti di loro competenza, possono proporre ulteriori regolamenti e richiederne parere all'altro organo.
Art. 13.
Regolamenti delle strutture
1. I regolamenti delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio, individuate nel titolo successivo, sono approvati dai rispettivi consigli a maggioranza assoluta dei componenti nel rispetto delle norme dello statuto e dei regolamenti di Ateneo di cui all'articolo precedente.
2. I regolamenti sono emanati dal rettore, previo esame da parte del senato accademico e del consiglio di amministrazione, secondo le rispettive competenze; essi entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione all'albo dell'Universita', salvo che non sia diversamente disposto.
3. Entro trenta giorni dalla comunicazione, il rettore, con atto motivato e su conforme delibera del senato accademico e del consiglio di amministrazione, secondo le rispettive competenze, puo' chiedere alla struttura che lo abbia adottato il riesame del regolamento.
4. Il regolamento, se riapprovato dalla struttura interessata a maggioranza assoluta dei componenti, deve essere emanato entro dieci giorni dalla nuova comunicazione, salvo i casi in cui le disposizioni adottate contrastino con norme di legge o dello statuto o dei regolamenti dell'Ateneo o comportino nuove e maggiori spese a carico del bilancio universitario senza indicazione della relativa copertura finanziaria.
Titolo IV
STRUTTURE DELL'UNIVERSITA'
Art. 14.
Strutture didattiche, di ricerca e di servizio
1. L'Ateneo si articola in strutture didattiche, di ricerca e di servizio.
2. Le strutture didattiche sono le facolta' indicate nella tabella A allegata al presente statuto. Le facolta' si articolano in corsi di studio e corsi di master universitario, secondo quanto previsto dal regolamento didattico di Ateneo.
3. Corsi di studio possono essere attivati anche mediante accordi tra diverse facolta' dell'Ateneo (corsi di studio interfacolta) o mediante convenzioni con altri Atenei (corsi di studio interuniversitari) secondo quanto stabilito dal regolamento didattico di Ateneo.
4. Le strutture di ricerca sono i dipartimenti. L'elenco dei dipartimenti e' riportato nella tabella B allegata al presente statuto.
5. L'istituzione di nuovi dipartimenti e la loro disattivazione avviene con decreto rettorale, previa delibera del senato accademico e del consiglio di amministrazione per quanto di rispettiva competenza.
6. Per la costituzione e il mantenimento dei dipartimenti il regolamento generale d'Ateneo stabilisce un numero minimo di professori di ruolo e di ricercatori di cui almeno due terzi professori di ruolo di prima e seconda fascia.
7. E' vietata la costituzione o la ricostituzione di istituti.
Art. 15.
Facolta'
1. Le facolta' si articolano in corsi di studio e corsi di master universitario, secondo quanto previsto dal regolamento didattico di Ateneo. Il medesimo regolamento, oltre a prevedere la possibilita' di delega ai consigli o collegi didattici o dei corsi di studio od ai consigli di classe, ove istituiti, stabilisce quali funzioni debbano essere necessariamente esercitate dai consigli di facolta'.
2. In particolare, i consigli di facolta' provvedono, secondo quanto stabilito dal regolamento didattico di Ateneo ed in conformita' ai criteri generali fissati dal senato accademico, a:
a) organizzare e coordinare l'attivita' didattica dei corsi di studio e le attivita' culturali che per legge afferiscono alle facolta';
b) programmare e definire l'utilizzazione delle risorse didattiche;
c) formulare i piani pluriennali di sviluppo ed avanzare le relative richieste di posti;
d) provvedere all'utilizzazione dei posti di professore e di ricercatore di ruolo assegnati alle facolta';
e) assicurare la copertura di tutti gli insegnamenti attivati e sovrintendere al buon andamento delle attivita' didattiche, d'intesa con i consigli e collegi didattici direttamente interessati e con la commissione didattica, allo scopo, tra l'altro, di attuare un'equa ripartizione dei carichi didattici;
f) approvare la relazione annuale sull'attivita' didattica presentata dal preside di facolta', ai sensi del comma 2, lettera b), del successivo art. 16;
g) verificare il buon andamento delle attivita' didattiche, alla luce anche delle proposte formulate dal nucleo di valutazione;
h) coordinare le attivita' di tutorato volte ad orientare ed assistere gli studenti secondo le norme previste dal regolamento didattico d'Ateneo, qualora la facolta' non sia articolata in piu' corsi di studio;
i) deliberare, a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio, il regolamento di facolta' secondo le procedure del presente statuto;
l) avanzare proposte ed esprimere parere obbligatorio sulle modifiche del presente statuto relative alle facolta';
m) avanzare proposte ed esprimere parere obbligatorio sui regolamenti previsti dal presente statuto relativi alle facolta';
n) avanzare proposte ed esprimere parere obbligatorio su quanto previsto alle lettere a), e), m) ed n) dell'art. 7, comma 2 e alla lettera i) dell'art. 8, comma 2;
o) approvare la relazione tecnica predisposta dalla commissione didattica in merito alla ipotesi di determinazione del numero massimo di iscrizioni ad un corso di studio;
p) esercitare ogni altra attribuzione che sia demandata dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti alle facolta'.
3. Le competenze di cui alle lettere b), c), d) del comma precedente sono esercitate dai consigli di facolta' sentiti, per quanto di loro competenza, i consigli e collegi didattici ed i dipartimenti interessati, secondo quanto stabilito dai regolamenti di facolta'.
4. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente statuto, i corsi di studio e di master universitario ed i relativi consigli o collegi didattici sono disciplinati dai regolamenti delle facolta' interessate ovvero, su delega di questi, dai regolamenti dei singoli corsi, nel rispetto delle norme di legge, del regolamento generale e del regolamento didattico di Ateneo.
Art. 16.
Preside di facolta'
1. Il preside rappresenta la facolta', convoca e presiede il consiglio di facolta' e il consiglio di presidenza, ove costituito, e ne attua le deliberazioni.
2. Spetta in particolare al preside:
a) sovrintendere al regolare svolgimento di tutte le attivita' didattiche e organizzative che fanno capo alla facolta', esercitando ogni forma di controllo e vigilanza;
b) presentare al consiglio di facolta' la relazione annuale di cui all'art. 23, comma 3, sull'andamento delle attivita' didattiche sulla base di quanto predisposto dai consigli dei corsi di studio;
c) partecipare alle sedute del senato accademico ed esercitare ogni altra attribuzione demandatagli dall'ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti.
3. Il preside viene eletto, a maggioranza assoluta dei votanti, tra i professori di prima fascia, dal consiglio di facolta' ed e' nominato con decreto rettorale; la compatibilita' con la carica di preside del regime prescelto dal candidato eletto viene stabilita in riferimento alle disposizioni legislative vigenti.
4. Il preside puo' nominare tra i professori di ruolo di prima fascia un vice preside, che, in caso di assenza o di impedimento, lo sostituisce in tutte le funzioni previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
Art. 17.
Consiglio di facolta'
1. Il consiglio di facolta' e' composto dai professori di ruolo e fuori ruolo della facolta', da una rappresentanza dei ricercatori universitari e assistenti di ruolo della facolta' in numero pari al 50% dei professori di ruolo, da una rappresentanza degli studenti iscritti in numero pari al 15% dei professori di ruolo.
2. Le modalita' di elezione e di partecipazione sono definite dai regolamenti di facolta', sulla base dei principi indicati dallo statuto.
3. I professori fuori ruolo concorrono alla formazione del numero legale solo se intervengono alle riunioni.
4. Le chiamate, le destinazioni e le modalita' di copertura dei posti di ruolo e le altre questioni attinenti alle persone dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori sono deliberate dal consiglio di facolta' nella composizione limitata al ruolo corrispondente e a quelli superiori.
5. Il regolamento di facolta' puo' prevedere la costituzione di un consiglio di presidenza al quale sono attribuiti compiti istruttori e di coordinamento. Nell'espletamento dei propri compiti istruttori il consiglio di presidenza deve invitare i direttori dei dipartimenti interessati a partecipare alla discussione di quanto previsto alle lettere b), c) e d) dell'art. 15, comma 2.
Art. 18.
Consiglio dei corsi di laurea
1. I consigli dei corsi di laurea sono costituiti da tutti coloro che hanno la responsabilita' di insegnamenti ufficiali afferenti al corso di laurea, da una rappresentanza degli studenti iscritti, in numero pari al 15% dei professori di ruolo e da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo, secondo modalita' definite dal regolamento di facolta'.
2. Il presidente del consiglio di corso di laurea viene eletto fra i professori di ruolo di prima fascia ovvero, in mancanza o in caso di indisponibilita', fra i professori di ruolo che ne fanno parte, a maggioranza assoluta dei votanti in prima convocazione e a maggioranza relativa nelle convocazioni successive. Il presidente del consiglio di corso di laurea e' nominato con decreto del rettore.
3. I consigli dei corsi di laurea hanno il compito di provvedere all'organizzazione della didattica, all'approvazione dei piani di studio e alla costituzione delle commissioni di verifica del profitto degli studenti e dell'esame di laurea, come stabilito dal regolamento di facolta'.
4. I consigli dei corsi di laurea formulano proposte per la copertura degli insegnamenti vacanti e per l'espletamento delle altre attivita' didattiche. Essi svolgono, altresi', tutti gli altri compiti previsti dal regolamento di facolta'.
5. I consigli dei corsi di laurea possono formulare al consiglio di facolta' proposte in ordine ai piani di sviluppo dell'Ateneo, anche con riguardo alle richieste di personale docente e ricercatore.
6. I presidenti dei consigli di corso di studio di cui ai commi precedenti sovrintendono al buon funzionamento dei corsi di cui sono responsabili, e ne riferiscono periodicamente alla facolta' di afferenza nei termini e modi stabiliti dal regolamento di facolta'.
Art. 19.
Consiglio dei corsi di laurea magistrale
1. I consigli dei corsi di laurea magistrale sono costituiti da tutti coloro che hanno la responsabilita' di insegnamenti ufficiali afferenti al corso di laurea magistrale, da una rappresentanza degli studenti iscritti, in numero pari al 15% dei professori di ruolo e da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo, secondo modalita' definite dal regolamento di facolta'.
2. Nel rispetto delle norme di legge, del presente statuto, del regolamento generale e del regolamento didattico di Ateneo, la composizione, le competenze e le modalita' di funzionamento dei consigli dei corsi di laurea magistrale sono disciplinate dai regolamenti delle facolta' di afferenza, ovvero, su delega di queste dai regolamenti dei singoli corsi di studio.
Art. 20. Consigli dei corsi di specializzazione Altri consigli o collegi
didattici
1. Nel rispetto delle norme di legge, del presente statuto, del regolamento generale e del regolamento didattico di Ateneo, la composizione, le competenze e le modalita' di funzionamento dei consigli dei corsi di specializzazione, nonche' dei consigli o collegi didattici, comunque denominati, preposti ai corsi di master universitario, ovvero alle altre attivita' didattiche integrative istituite dall'Ateneo, sono disciplinate dai regolamenti delle facolta' di afferenza, ovvero, su delega di queste dai regolamenti dei singoli corsi di studio.
2. I presidenti dei consigli dei corsi di laurea magistrale e dei corsi di specializzazione sono eletti dai rispettivi consigli tra i professori di ruolo di prima fascia ovvero, in mancanza o in caso di indisponibilita', tra i professori di ruolo che ne fanno parte e sono nominati con decreto del rettore.
Art. 21.
Consigli di classe
1. La composizione dei consigli di classe e' disciplinata, secondo gli stessi criteri generali stabiliti dagli articoli precedenti per i corsi di studio ricompresi nella classe, dal regolamento della competente facolta' ovvero, nel caso di corsi di studio interfacolta', sulla base di previe intese, dai regolamenti delle facolta' interessate. Gli stessi regolamenti definiscono le competenze e le modalita' di funzionamento dei consigli di classe.
2. Il presidente del consiglio di classe viene eletto dal consiglio tra i professori di ruolo di prima fascia ovvero, in mancanza o in caso di indisponibilita', tra i professori di ruolo che ne fanno parte.
3. Il presidente del consiglio di classe ha la responsabilita' del corretto svolgimento delle funzioni affidate al consiglio e ne riferisce periodicamente ai consigli di facolta' interessati ed al senato accademico, secondo le indicazioni generali da questo stabilite.
4. Possono essere istituiti consigli di classe, anche interfacolta', secondo quanto previsto dal presente statuto e dal regolamento didattico di Ateneo.
5. La istituzione dei consigli di classe, anche eventualmente in sostituzione dei consigli dei corsi di studio ricompresi nella classe, e' deliberata dalla facolta' competente ovvero, nel caso di classi di corsi di studio interfacolta', da parte delle facolta' interessate, sulla base di previe intese secondo gli indirizzi generali stabiliti dal senato accademico.
Art. 22. Norme comuni ai consigli o collegi didattici, ai consigli di
facolta', ai consigli di corso di studio ed ai consigli di classe.
1. Salvo che non sia diversamente stabilito dai regolamenti di facolta', agli effetti del numero legale necessario per la validita' delle sedute:
a) non si tiene conto di coloro che abbiano comunque notificato la loro assenza, anche con mezzi telematici, nei termini e con le modalita' stabiliti dai regolamenti di facolta', nell'ambito dei criteri generali deliberati dal senato accademico, che puo' adottare le misure piu' appropriate per assicurare la concreta operativita' ed il funzionamento degli organi collegiali;
b) nei consigli di corso di laurea, di laurea magistrale, delle scuole di specializzazione e negli altri consigli e collegi didattici, esclusi i consigli di facolta', i rappresentanti degli studenti e, ove previsti, del personale tecnico-amministrativo non concorrono alla formazione del numero legale, qualora non siano presenti all'adunanza.
2. I professori di ruolo ed i ricercatori, titolari di insegnamento in piu' corsi di laurea e/o di laurea magistrale, devono dichiarare all'inizio dell'anno a quale consiglio intendono afferire in via prioritaria, secondo quanto stabilito dal regolamento didattico d'Ateneo.
3. I professori di ruolo ed i ricercatori, titolari di insegnamenti in piu' corsi di laurea e/o di laurea magistrale, concorrono a determinare il numero legale dei consigli per i quali hanno dichiarato di afferire in via prioritaria, salvo il caso di notificazione dell'assenza di cui al comma 1. Essi concorrono a determinare il numero legale degli altri consigli didattici solo in caso di effettiva presenza.
4. I professori di ruolo ed i ricercatori, titolari di insegnamento in un corso di laurea o di laurea magistrale ed in altri corsi di studio, concorrono a determinare il numero legale del consiglio di corso di laurea o di laurea magistrale di afferenza, salvo il caso di notificazione dell'assenza di cui al comma 1. Essi concorrono a determinare il numero legale degli altri consigli didattici solo in caso di effettiva presenza.
5. I regolamenti di facolta' disciplinano le modalita' di partecipazione ai consigli dei corsi di studio dei titolari di corsi di insegnamento che non sono incardinati nei ruoli dei professori o ricercatori universitari dell'Ateneo.
6. I consigli di facolta' e di classe, nonche' i consigli e collegi didattici ed i consigli di corso di studio assicurano la piu' ampia pubblicita', anche con mezzi telematici, secondo quanto stabilito dai regolamenti di facolta' in conformita' ai criteri generali stabiliti dal senato accademico, agli atti di convocazione delle sedute ed alle delibere adottate in tema di programmazione, organizzazione ed affidamento delle attivita' e responsabilita' didattiche inerenti ai corsi di insegnamento ad essi afferenti.
7. Tutti coloro che svolgono attivita' di insegnamento nell'ambito dei corsi di studio possono, per quanto di loro specifico interesse, formulare osservazioni e proposte in ordine alle materie di cui al comma precedente.
8. Nelle facolta' in cui sono presenti diversi corsi di laurea e/o di laurea magistrale, possono essere istituiti consigli didattici con la responsabilita' di piu' corsi di laurea e/o di laurea magistrale riferiti alla medesima classe od a classi affini.
Art. 23.
Commissione didattica di facolta'
1. Presso ogni facolta' e' istituita una commissione didattica con il compito di valutare l'efficacia dell'organizzazione didattica, anche con riguardo ai problemi di coordinamento tra i diversi corsi di studio, tra docenti e studenti, tra docenti, tra facolta' e servizi centrali interessati, nonche' il funzionamento dei servizi di tutorato.
2. La commissione didattica e' presieduta dal preside o da un suo delegato ed e' composta per meta' da professori di prima e seconda fascia e ricercatori e per meta' da rappresentanti degli studenti nel consiglio di facolta'. La composizione e il funzionamento sono disciplinati dal regolamento di facolta'.
3. La commissione redige annualmente una relazione sullo stato dell'attivita' didattica formulando proposte idonee a superare eventuali difficolta'. La relazione, comprensiva degli orientamenti emersi, deve essere discussa dal consiglio di facolta' prima dell'inizio dell'anno accademico successivo.
4. La commissione redige la relazione tecnica, in cui vengono proposte le determinazioni del numero massimo di iscrizioni dei singoli corsi di laurea e di laurea magistrale.
Art. 24.
Dottorati di ricerca
1. L'Universita' istituisce ed organizza i corsi e le scuole di dottorato di ricerca e provvede a disciplinarne il funzionamento con apposito regolamento in conformita' con il regolamento didattico di Ateneo nel rispetto della normativa vigente.
Art. 25.
Dipartimenti
1. I dipartimenti sono strutture organizzative di uno o piu' settori di ricerca omogenei per fini o per metodi; ad essi afferiscono, a domanda, i professori di ruolo e i ricercatori dei settori interessati. Fanno parte del dipartimento le unita' di personale tecnico-amministrativo ad esso assegnate dal consiglio di amministrazione.
2. Spetta in particolare al dipartimento:
a) promuovere e coordinare le attivita' di ricerca istituzionali nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo docente e ricercatore e del suo diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca, ove non partecipi a programmi di ricerca comuni;
b) collaborare con le facolta' e i corsi di studio e di master universitario all'attivita' didattica mettendo a disposizione le proprie risorse umane e strumentali;
c) promuovere e coordinare direttamente le attivita' didattiche relative ai dottorati di ricerca e scuole di dottorato;
d) formulare, per quanto di proprio specifico interesse, le richieste dei posti di ruolo docente e ricercatore sulla base di un circostanziato piano di sviluppo della ricerca affinche' le facolta' le coordinino con le esigenze didattiche;
e) proporre, per quanto di proprio specifico interesse, alle facolta' la destinazione dei posti di ruolo ai settori disciplinari e redigere un parere articolato sui candidati alla copertura di posti di ruolo presso le facolta';
f) esprimere, nei settori di loro specifica competenza, pareri sull'assegnazione dei compiti didattici da parte delle facolta';
g) esprimere parere obbligatorio su quanto previsto alla lettera i) dell'art. 8, comma 2;
h) svolgere attivita' di ricerca e di consulenza in base a contratti o convenzioni;
i) deliberare, a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio, il regolamento di dipartimento secondo le procedure previste dal presente statuto;
l) avanzare richieste di spazi, di personale e di risorse finanziarie al consiglio di amministrazione che le valutera' tenendo conto dell'attivita' di ricerca svolta e programmata e dei servizi di supporto alla didattica, nonche' delle risorse disponibili coerentemente con le linee di sviluppo approvate;
m) esercitare ogni altra attribuzione demandatagli dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.
3. Al fine di assicurare il coordinamento tra i dipartimenti dell'Ateneo ed il collegamento tra i dipartimenti medesimi e gli organi di Ateneo, e' istituita una apposita struttura di coordinamento, denominata Conferenza dei direttori di dipartimento, composta dai direttori dei dipartimenti costituiti nell'Ateneo.
4. Il regolamento generale di Ateneo disciplina competenze e modalita' di funzionamento della conferenza dei direttori di dipartimento.
Art. 26.
Organi del dipartimento
1. Sono organi del dipartimento:
a) il consiglio;
b) il direttore;
c) la giunta.
2. Il consiglio e' composto da tutti i professori e ricercatori afferenti al dipartimento, da almeno tre rappresentanti, ove possibile, del personale tecnico-amministrativo e da un rappresentante degli iscritti a ciascun dottorato di ricerca afferente al dipartimento, nonche', limitatamente all'organizzazione dell'attivita' didattica, da una rappresentanza degli studenti individuata dal regolamento di dipartimento. Il segretario amministrativo ne fa parte di diritto, senza diritto di voto e con funzioni di segretario.
3. Le modalita' di funzionamento del consiglio e di designazione delle rappresentanze sono contenute nel regolamento di dipartimento.
4. Il direttore e' eletto dal consiglio tra i professori di prima fascia ed e' nominato con decreto rettorale; la compatibilita' con la carica di direttore del regime prescelto dal candidato eletto viene stabilita in riferimento alle disposizioni legislative vigenti. Le modalita' di elezione sono stabilite dal regolamento generale d'Ateneo. In caso di indisponibilita' di professori di ruolo di prima fascia, l'elettorato passivo per la carica di direttore di dipartimento e' esteso ai professori di seconda fascia.
5. Il direttore ha la rappresentanza del dipartimento, presiede il consiglio e la giunta e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati. Con la collaborazione della giunta promuove le attivita' del dipartimento, vigila sull'osservanza delle leggi, dello statuto e dei regolamenti; tiene i rapporti con gli organi accademici, esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.
6. Il direttore designa tra i professori di ruolo un vicedirettore che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o assenza. Il vicedirettore e' nominato con decreto rettorale.
7. La giunta, oltre a coadiuvare il direttore, puo' esercitare a titolo di delega funzioni deliberative secondo quanto disposto dal consiglio di dipartimento in conformita' alle norme del proprio regolamento.
8. La giunta e' composta di norma da tre professori ordinari, tre professori associati, due ricercatori e un rappresentante del personale tecnico-amministrativo, eletti come stabilito dal regolamento di dipartimento, da parte delle rispettive componenti presenti nel consiglio. Ne fanno inoltre parte il direttore, che la presiede, il segretario amministrativo con voto consultivo e con funzione di segretario.
9. La composizione della giunta, la durata del suo mandato, le modalita' di elezione e di funzionamento sono definite dal regolamento di dipartimento.
Art. 27.
Centri interdipartimentali di ricerca
1. Per attivita' di ricerca di rilevante impegno, che si esplichino su progetti di durata pluriennale e che coinvolgano le attivita' di piu' dipartimenti, il senato accademico, su proposta dei dipartimenti interessati, sentito il consiglio di amministrazione, puo' deliberare la costituzione di Centri interdipartimentali di ricerca.
2. I dipartimenti che propongono la costituzione di un Centro interdipartimentale di ricerca debbono garantire le risorse minime di personale, finanziarie e di spazio per l'avvio dell'attivita'.
3. Le modalita' per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei centri sono definite dal regolamento generale di Ateneo.
4. Le norme del presente statuto relative ai dipartimenti si applicano, in quanto compatibili, anche ai Centri interdipartimentali di ricerca.
5. L'elenco dei Centri interdipartimentali di ricerca e' riportato nella tabella C allegata al presente statuto.
Art. 28.
Centri di servizio
1. Per fornire servizi di particolare complessita' e di interesse generale e per razionalizzare il sistema bibliotecario, il consiglio di amministrazione, su proposta delle strutture interessate, sentito il senato accademico, puo' istituire centri di servizio di Ateneo e/o interdipartimentali.
2. Le modalita' per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei centri sono definite dal regolamento generale di Ateneo.
3. L'elenco dei centri di servizio e' riportato nella tabella D allegata al presente statuto.
Art. 29.
Osservatori sull'attivita' didattica di ricerca e di consulenza
1. Al fine di coordinare l'attivita' didattica, di ricerca e di consulenza e di valutarne l'efficacia, l'Ateneo puo' istituire osservatori sull'attivita' didattica, di ricerca e di consulenza destinati ad operare in collegamento con il nucleo di valutazione di cui al successivo art. 45.
2. La organizzazione, le competenze e le modalita' di svolgimento delle funzioni attribuite agli osservatori di cui al comma precedente sono definite nel regolamento generale di Ateneo e nei relativi regolamenti interni.
Titolo V
RAPPORTI CON L'ESTERNO
Art. 30.
Criteri generali
1. L'Universita', in conformita' ai principi generali del presente statuto, considera come proprio compito lo sviluppo delle relazioni con le altre universita' ed istituzioni di cultura e di ricerca nazionali e sopranazionali, e favorisce i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con le imprese e le altre forze produttive, in quanto strumenti di diffusione, valorizzazione e verifica dei risultati della ricerca scientifica. A tal fine l'Universita' puo' istituire un apposito ufficio per coordinare e promuovere le attivita' connesse al trasferimento tecnologico.
2. L'Universita' partecipa, con il proprio personale e le proprie strutture, ad iniziative e programmi di ricerca in collaborazione con enti ed imprese locali, nazionali ed internazionali. A tal fine puo' stipulare apposite convenzioni che possono prevedere tra l'altro l'istituzione di borse di studio diverse da quelle previste dalla legge 30 novembre 1989, n. 398, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' l'attivazione di contratti di lavoro a termine per personale ricercatore e tecnico. Le modalita' di partecipazione a collaborazioni di ricerca sono disciplinate da apposito regolamento.
3. L'Universita' puo' utilizzare, come docenti esterni, tecnici, specialisti e professionisti di alta e comprovata qualificazione, secondo quanto stabilito in apposito regolamento adottato in conformita' al decreto ministeriale 21 maggio 1998, n. 242, e in conformita' al regolamento didattico di Ateneo.
4. I rapporti esterni dell'Ateneo sono disciplinati dal regolamento generale di Ateneo il quale, tenendo conto della necessita' che ogni iniziativa sia compatibile con le attivita' istituzionali delle strutture coinvolte e con la peculiarita' della prestazione universitaria, fissa anche i criteri sulla cui base i predetti rapporti possano essere posti in essere, al fine di garantirne la massima trasparenza e conoscibilita'.
5. L'Universita' puo' partecipare, con il proprio personale e le proprie strutture, ad attivita' di consulenza, trasferimento tecnologico, formazione professionale sia di primo livello che avanzata (anche con le relative prestazioni d'opera) per conto di enti pubblici e privati, mediante contratti e convenzioni. Le responsabilita' del personale nella conduzione delle attivita' suddette e la definizione della ripartizione dei proventi sono disciplinate dal regolamento di cui all'art. 12, comma 9, e sono menzionate nei protocolli di convenzione o nei contratti.
Art. 31.
Collaborazioni internazionali
1. L'Universita' favorisce l'attuazione di programmi di collaborazione con organismi internazionali, in particolare con la Unione europea, e la partecipazione ai programmi di cooperazione del Ministero degli affari esteri.
Art. 32.
Collaborazioni con amministrazioni pubbliche
1. L'Universita' puo' concludere accordi con altre amministrazioni pubbliche per lo svolgimento in collaborazione delle attivita' istituzionali di interesse comune, fermo restando quanto specificatamente disposto in ordine alle attivita' di ricerca.
2. L'Universita' si impegna a collaborare con altre amministrazioni pubbliche, in particolare con la regione Emilia-Romagna, al fine di rendere effettiva l'attuazione delle leggi vigenti in materia di diritto allo studio, anche mediante la costituzione di apposite strutture.
3. Gli accordi amministrativi, conclusi in conformita' ai criteri generali precedentemente enunciati e disciplinati dall'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, sono deliberati dal consiglio di amministrazione o, previa autorizzazione del medesimo, dalle strutture didattiche e di ricerca secondo le rispettive competenze.
Art. 33.
Partecipazione ad organismi privati
l. L'Universita', anche a mezzo di enti od organismi appositamente istituiti, puo' partecipare a societa' o ad altre forme associative di diritto privato per la costituzione di parchi scientifici e tecnologici e per lo svolgimento di attivita' strumentali alla didattica e alla ricerca o comunque utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali.
2. La partecipazione di cui al comma precedente, in conformita' ai criteri generali di cui all'art. 30, e' deliberata dal consiglio di amministrazione su proposta del senato accademico.
3. La partecipazione dell'Universita' deve comunque conformarsi ai seguenti principi:
a) livello universitario dell'attivita' svolta attestato da un comitato scientifico;
b) disponibilita' delle risorse finanziarie ed organizzative sufficienti;
c) destinazione della quota degli eventuali utili da attribuire all'Ateneo per finalita' istituzionali, didattiche e scientifiche;
d) espressa previsione di patti parasociali a salvaguardia dell'Universita' in occasione di aumenti di capitale;
e) limitazione del concorso dell'Ateneo, nel ripiano di eventuali perdite, alla quota di partecipazione;
f) la quota parte delle risorse annualmente disponibili in conto capitale deve essere contenuta nei limiti predeterminati dal consiglio di amministrazione.
4. La partecipazione dell'Universita' puo' essere costituita dal comodato di beni, mezzi o strutture, nel rispetto dei principi enunciati ai commi 2 e 3 del presente articolo e con oneri a carico del comodatario.
5. La licenza a qualsiasi titolo del marchio, ferma in ogni caso la salvaguardia del prestigio dell'Ateneo, deve, compatibilmente con la normativa vigente, essere oggetto di apposita autorizzazione da parte del consiglio di amministrazione.
6. Degli organismi pubblici o privati cui l'Universita' partecipa, cosi' come dei rappresentanti nominati, e' tenuto completo ed aggiornato elenco a cura del direttore amministrativo che ne rende possibile la consultazione a chiunque vi abbia interesse.
Art. 34.
Rapporti con il Servizio sanitario nazionale
1. Al fine di garantire le piu' proficue connessioni tra i compiti didattici, di ricerca e di assistenza e per assicurare la preparazione, la specializzazione e l'aggiornamento permanente delle figure professionali dell'ambito sanitario e degli studenti dei corsi di studio universitari dell'area sanitaria, nonche' per l'eventuale costituzione e attivazione di dipartimenti ad attivita' integrata, di cui fa parte personale universitario e personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale, l'universita' predispone appositi strumenti convenzionali per la disciplina dei rapporti tra la facolta' di medicina e chirurgia e le amministrazioni nazionali, regionali e locali preposte al Servizio sanitario nazionale nella salvaguardia delle rispettive specificita'. Convenzioni per gli stessi fini possono essere attivate per la facolta' di farmacia e per altre facolta' interessate.
2. Rapporti convenzionali possono essere instaurati anche con altri enti pubblici o privati, ove non incompatibili con quelli gia' in essere con le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale.
3. Le deliberazioni per la destinazione di eventuali utili realizzati attraverso le attivita' di cui al comma 1, sono assunte dal consiglio di amministrazione, sentiti i consigli delle facolta' interessate, in conformita' delle disposizioni di legge e, per quanto non contemplato, del regolamento generale di Ateneo.
Art. 35.
Invenzioni conseguite nell'ambito dell'Universita'
1. I diritti connessi alle invenzioni realizzate attraverso attivita' di ricerca scientifica, svolta utilizzando comunque strutture e mezzi finanziari forniti dall'Universita', sono regolati dalle norme di legge vigenti e in base a queste da apposito regolamento di Ateneo.
Titolo VI
UFFICI ED ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
Art. 36.
Formazione e professionalita'
1. L'Universita' promuove la crescita professionale del personale tecnico-amministrativo. A tal fine definisce piani pluriennali e programmi annuali per la formazione, l'aggiornamento professionale di tutto il personale tecnico-amministrativo, in attuazione dei quali organizza, direttamente o in collaborazione con altri enti, incontri, corsi di preparazione e perfezionamento, conferenze e seminari.
Art. 37.
Autonomia delle strutture
1. Le strutture organizzative centrali e periferiche nonche' i centri di servizio di cui al precedente art. 28, sono istituiti in conformita' a quanto disposto dal presente statuto e sono disciplinati dal regolamento generale d'Ateneo e dai rispettivi regolamenti interni.
2. Il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' riconosce alle strutture di cui al comma precedente autonomia che puo' essere piena o parziale.
3. La piena autonomia amministrativa, contabile e di bilancio e' accordata ai dipartimenti ed eventualmente ai centri interdipartimentali di ricerca, ai centri di servizio di Ateneo e ad altre specifiche strutture.
4. L'elenco dei centri di spesa esistenti nell'Ateneo, sia con autonomia piena che parziale, e' allegato (e periodicamente aggiornato) al presente statuto e al manuale di amministrazione, emanato in attuazione del regolamento contabile di Ateneo.
Art. 38.
Direttore amministrativo
1. L'incarico di direttore amministrativo e' attribuito dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, ad un dirigente dell'Universita', ad un dirigente di altra sede universitaria o di altra amministrazione pubblica o anche ad estranei alle amministrazioni pubbliche. L'incarico e' a tempo determinato, e' rinnovabile e non puo' comunque avere una durata superiore a quella residua del mandato del rettore che lo propone.
2. La revoca dell'incarico di direttore amministrativo e' disposta con atto motivato del consiglio di amministrazione, previa contestazione all'interessato, per gravi irregolarita' o inefficienza nell'azione amministrativa.
3. Il direttore amministrativo e' capo degli uffici e dei servizi centrali di Ateneo ed esplica, anche in relazione agli esiti del controllo di gestione, una generale attivita' di indirizzo, direzione e controllo nei confronti del personale tecnico-amministrativo. Gli altri dirigenti collaborano con il direttore amministrativo con compiti di integrazione funzionale per le strutture operanti su ambiti connessi.
4. Il direttore amministrativo presenta annualmente al consiglio di amministrazione una relazione sull'attivita' svolta, a cui sono allegate le dichiarazioni dei singoli responsabili dei servizi e delle strutture.
5. Spetta inoltre al direttore amministrativo, ai sensi degli articoli 16, 17 e 27 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni:
a) stipulare i contratti dell'Universita' e sottoscrivere le convenzioni non comprese tra quelle attribuite al rettore ai sensi del precedente art. 6, comma 2, lettera g) del presente statuto;
b) determinare i criteri generali di organizzazione degli uffici in conformita' alle direttive impartite dal consiglio di amministrazione, nonche' gli atti di gestione del personale tecnico-amministrativo dell'Universita' e assumere gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa come specificati dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
Art. 39.
Funzioni dirigenziali
1. Nel rispetto della vigente normativa sulla dirigenza, gli incarichi dirigenziali sono attribuiti dal consiglio di amministrazione su proposta del direttore amministrativo.
2. L'incarico puo' essere revocato con atto motivato dal consiglio di amministrazione, previa contestazione all'interessato, per gravi irregolarita' o inefficienza nell'azione amministrativa.
3. I dirigenti sono tenuti a presentare annualmente al direttore amministrativo un programma annuale di attivita'.
Art. 40.
Responsabilita'
1. I dirigenti, nell'ambito dei compiti loro attribuiti o delegati, operano in condizione di autonomia e responsabilita'. Sono direttamente responsabili della attuazione in termini di efficienza e di correttezza amministrativa dei compiti loro affidati.
Art. 41.
Coperture assicurative e patrocinio legale
1. L'Universita' assume a proprio carico iniziative per la copertura assicurativa riguardo a rischi di responsabilita' gravante sul rettore, sui prorettori, sui direttori e segretari di dipartimento e strutture assimilate, nonche' sui presidi di facolta' e sui componenti il consiglio d'amministrazione per danni causati a terzi in conseguenza di fatti, atti od omissioni posti in essere nell'esercizio delle proprie funzioni. Il regolamento generale di ateneo fissa limiti e modalita' di detta copertura assicurativa.
2. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 44 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Universita' puo' assumere a proprio carico le spese di difesa legale per l'assistenza dei dipendenti nei confronti dei quali sia stato aperto un procedimento di responsabilita' penale e/o civile per fatti o atti compiuti nell'espletamento dei compiti d'ufficio. In tal caso, nello stabilire le condizioni, le modalita' ed i limiti di tale onere, il regolamento dovra' comunque prevedere l'obbligo da parte dell'amministrazione di esigere dal dipendente tutti gli oneri di difesa sostenuti nel caso questi sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per fatti commessi con dolo o colpa grave.
Art. 42.
Commissione di verifica
1. Il consiglio di amministrazione puo' costituire una commissione per la verifica dell'attuazione delle disposizioni normative in materia di organizzazione amministrativa e il controllo delle direttive da esso emanate sull'organizzazione e la gestione del personale.
Art. 43.
Comitato per le pari opportunita'
1. E' istituito un comitato per le pari opportunita' al fine di contribuire allo sviluppo di condizioni di effettiva pari opportunita' all'interno dell'Ateneo e di promuovere o sollecitare tutte le iniziative di cui alla legge n. 125/1991 e al decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il regolamento generale di Ateneo disciplina le attribuzioni e le modalita' di funzionamento del comitato per le pari opportunita'.
Art. 44.
Attivita' culturali e ricreative del personale
1. L'Universita', in relazione alle proprie disponibilita' finanziarie e di mezzi e nei limiti consentiti dalla legge, concorre all'attivita' autogestita di tutto il proprio personale nei settori della cultura, degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero.
Art. 45.
Nucleo di valutazione di Ateneo
1. L'Universita' istituisce un nucleo di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attivita' didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttivita' della ricerca e della didattica, nonche' l'imparzialita' e il buon andamento dell'azione amministrativa.
2. Le funzioni di valutazione di cui al comma 1, sono svolte da un organo collegiale denominato «Nucleo di valutazione di Ateneo», composto da 7 membri, di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico.
3. L'Universita' assicura al nucleo l'autonomia operativa e mezzi adeguati, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie, nonche' la pubblicita' e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.
4. Il nucleo acquisira' periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti frequentanti sulle attivita' didattiche e trasmettera' un'apposita relazione annuale nei termini di legge al Ministero competente per l'Universita' ed al comitato per la valutazione del sistema universitario, unitamente alle informazioni e ai dati richiesti dal comitato stesso.
5. Il nucleo di valutazione, che risponde direttamente al rettore, e' costituito con delibera del consiglio di amministrazione ed e' rinnovato ogni tre anni. Il regolamento di Ateneo detta le norme del suo funzionamento in conformita' a quanto disposto dalla normativa vigente in materia.
Titolo VII
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 46.
Norme di attuazione
1. Le norme di attuazione del presente statuto sono demandate al regolamento generale d'Ateneo e agli altri regolamenti previsti dallo statuto.
Art. 47.
Cariche elettive
1. Le cariche di rettore, preside di facolta', presidente di consiglio di classe, presidente di consiglio di corso di studio, presidente e componente del nucleo di valutazione, presidente della conferenza dei direttori di dipartimento, direttore di dipartimento o di struttura equiparata, componente elettivo del senato accademico e del consiglio di amministrazione, salvo che non sia diversamente disposto, non sono cumulabili, hanno durata triennale e non possono protrarsi, consecutivamente, piu' di due mandati.
2. Le cariche di cui al primo comma sono assunte all'inizio dell'anno accademico successivo a quello della elezione. Nel caso di elezione conseguente ad anticipata cessazione, il neo eletto assume la carica all'atto della nomina e resta in carica per tre anni, ivi compreso quello della nomina, salvo che per i componenti elettivi del senato accademico e del consiglio di amministrazione, per il presidente della conferenza dei direttori di dipartimento e per i presidenti e componenti del nucleo di valutazione, che restano in carica per la durata residua del triennio in corso al momento della nomina.
3. Nel caso in cui la carica elettiva sia incompatibile con il regime di impegno a tempo definito, per essere eletti i professori di ruolo ed i ricercatori devono aver optato per il regime a tempo pieno od aver presentato anteriormente alla votazione una dichiarazione di opzione in tal senso da far valere in caso di nomina.
4. Agli effetti dell'elettorato attivo i professori incaricati stabilizzati sono equiparati ai professori di ruolo di seconda fascia e agli effetti dell'elettorato attivo e passivo gli assistenti di ruolo ad esaurimento sono equiparati ai ricercatori.
5. Tutte le cariche elettive relative ai rappresentanti degli studenti hanno una durata biennale e sono consecutivamente rinnovabili. La cessazione della condizione di studente comporta la fine del mandato. Il regolamento generale di Ateneo disciplina la permanenza in carica dei rappresentanti degli studenti, dopo il conseguimento della laurea, in caso di preiscrizione ai corsi di laurea magistrale.
Art. 48.
Principi generali sul funzionamento degli organi collegiali
1. Salvo che non sia diversamente disposto, per la validita' delle adunanze degli organi collegiali e' necessario che intervenga la maggioranza dei componenti. Nel computo per determinare la maggioranza non si tiene conto di quelli che abbiano giustificato la loro assenza.
2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, salvo che per determinati argomenti non sia diversamente disposto. In caso di parita' prevale il voto del presidente.
3. Nessuno dei partecipanti alle adunanze puo' prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardino personalmente o che riguardino parenti ed affini entro il quarto grado.
4. I verbali delle adunanze degli organi sono pubblici.
5. Salvo che non sia diversamente disposto, nei casi in cui e' richiesto il parere di un organo collegiale e questo non abbia provveduto entro trenta giorni, l'organo richiedente puo' procedere prescindendo dal parere stesso, ovvero puo' reiterare la richiesta di parere assegnando un ulteriore termine.
Art. 49.
Funzioni disciplinari
1. La funzione disciplinare nei confronti degli studenti iscritti ai corsi di studio, di master o di dottorato attivati nell'Universita' viene esercitata da una commissione costituita secondo quanto previsto dal regolamento didattico d'Ateneo, presieduta dal rettore o da un suo delegato e della quale fa parte anche un rappresentante degli studenti designato dal consiglio degli studenti.
2. La funzione disciplinare nei confronti del personale docente e ricercatore viene esercitata in conformita' alla legislazione vigente.
3. La funzione disciplinare nei confronti del personale tecnico-amministrativo viene esercitata dal rettore, in conformita' alla legislazione vigente.
Art. 50.
Allegati
1. Le tabelle allegate al presente statuto, nelle quali sono riportati gli elenchi delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio, hanno valore di documento a carattere puramente ricognitivo e non fanno parte integrante dello statuto.
Art. 51.
Esenzione dall'attivita' didattica
1. Il rettore e' esentato, a sua richiesta, dall'attivita' didattica per la durata della sua carica.
2. I prorettori, i presidi di facolta' ed i direttori di dipartimento possono essere esentati parzialmente, su motivata richiesta, dall'attivita' didattica, per la durata della loro carica. L'esenzione parziale e' concessa con decreto del rettore.
Art. 52
Revisione dello statuto
1. La revisione dello statuto puo' avvenire su proposta del rettore e/o di due terzi del senato accademico e del consiglio di amministrazione.
2. Le relative deliberazioni sono adottate dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione in seduta congiunta a maggioranza assoluta dei componenti, tranne che per le deliberazioni relative a modifiche della composizione degli organi collegiali e dell'elettorato attivo e passivo di tutte le cariche, che devono essere adottate con la maggioranza di almeno i due terzi dei componenti.
3. Le modifiche di statuto che costituiscono conseguenza necessitata e senza margini di scelta di norme a livello nazionale o regionale, sono deliberate, anche in seduta disgiunta, dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione e sono emanate dal rettore con proprio decreto soggetto agli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa vigente.
Art. 53.
Commissione per le norme di autonomia
1. E' costituita una commissione permanente, denominata commissione per le norme di autonomia, composta da sette membri, di cui sei designati al proprio interno dal consiglio di amministrazione e dal senato accademico in modo da rappresentare le diverse componenti e sedi dell'Ateneo ed uno designato dal rettore in qualita' di presidente.
2. La commissione provvede ad istruire le determinazioni di competenza degli organi di governo in ordine alle modifiche dello statuto e dei regolamenti di ateneo, anche al fine di assicurare il coordinamento tra le diverse norme e fonti di autonomia a livello di ateneo, nonche' la conformita' delle stesse alla legislazione vigente ed allo statuto.
3. La commissione vigila sulla conformita' alla legislazione vigente, allo statuto ed ai regolamenti di ateneo, dei regolamenti adottati dalle strutture didattiche, di ricerca e di servizio.
4. Il regolamento generale di Ateneo disciplina le modalita' ed i criteri di costituzione e di funzionamento della commissione. Per lo svolgimento dei suoi compiti la commissione, d'intesa con il rettore ed il direttore amministrativo, puo' avvalersi degli uffici dell'amministrazione centrale dell'Ateneo.
Art. 54.
Consiglio dei garanti e difensore civico
1. Come organo di supporto, sul piano tecnico-giuridico, degli organi di governo dell'Ateneo e della commissione per le norme di autonomia, puo' essere costituito il consiglio dei garanti con il compito di formulare pareri, su proposta degli stessi organi o della commissione, in ordine alla corretta interpretazione ed applicazione dello statuto e dei regolamenti di autonomia, ovvero alla loro modifica o revisione.
2. Il consiglio dei garanti e' costituito da tre membri designati, con il loro consenso, dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, tra i docenti, ricercatori o dirigenti dell'Ateneo, di comprovata preparazione ed esperienza sul piano giuridico-amministrativo.
3. L'Ateneo puo' inoltre istituire il difensore civico, come organo di garanzia dell'imparzialita', della tempestivita' e della correttezza dell'attivita' dell'Universita'. Il difensore civico e' scelto tra persone di particolare qualificazione esterne all'Universita'.
4. Il regolamento generale di ateneo disciplina le modalita' ed i criteri di costituzione e di funzionamento del consiglio dei garanti e del difensore civico. Per lo svolgimento dei rispettivi compiti, il consiglio dei garanti ed il difensore civico possono avvalersi degli uffici dell'amministrazione centrale dell'Ateneo.
Art. 55.
Norme finali e transitorie
1. Gli organi eletti, in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto, cessano alla scadenza naturale del loro mandato, cosi' come previsto dalla previgente normativa.
2. I mandati in corso al momento dell'entrata in vigore del presente statuto rientrano nel computo ai fini della non rieleggibilita'.
Art. 56.
Scuola di specializzazione per le professioni legali
1. Presso la facolta' di giurisprudenza dell'Universita' e' istituita la Scuola biennale di specializzazione per le professioni legali.
2. In sede di modifica o revisione del regolamento didattico di Ateneo si provvedera' ad inserirvi la presente disposizione.
Art. 57.
Entrata in vigore delle modifiche dello statuto
1. Le modifiche al presente statuto entrano in vigore quindici giorni dopo la data di pubblicazione del decreto rettorale nella Gazzetta Ufficiale.».

TABELLA "A" - ELENCO DELLE FACOLTA'

SEDE DI MODENA
ECONOMIA "MARCO BIAGI"
BIOSCIENZE E BIOTECNOLOGIE
FARMACIA
GIURISPRUDENZA
INGEGNERIA - SEDE DI MODENA
LETTERE E FILOSOFIA
MEDICINA E CHIRURGIA
SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI

SEDE DI REGGIO EMILIA
AGRARIA
INGEGNERIA - SEDE DI REGGIO EMILIA
SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DELL'ECONOMIA
SCIENZE DELLA FORMAZIONE

TABELLA "B" - ELENCO DEI DIPARTIMENTI

SEDE DI MODENA
DIPARTIMENTI UNIVERSITARI
ANATOMIA ED ISTOLOGIA
BIOLOGIA ANIMALE
CHIMICA
DEL MUSEO DI PALEOBIOLOGIA E DELL'ORTO BOTANICO
ECONOMIA AZIENDALE
ECONOMIA POLITICA
FISICA
INGEGNERIA DEI MATERIALI E DELL'AMBIENTE
INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE
INGEGNERIA MECCANICA E CIVILE
MATEMATICA PURA ED APPLICATA
SCIENZE BIOMEDICHE
SCIENZE DEL LINGUAGGIO E DELLA CULTURA
SCIENZE DELLA TERRA
SCIENZE FARMACEUTICHE
SCIENZE GIURIDICHE
SCIENZE IGIENISTICHE, MICROBIOLOGICHE E BIOSTATISTICHE

TABELLA "B" - ELENCO DEI DIPARTIMENTI DIPARTIMENTI INTEGRATI UNIVERSITA/AZIENDA OSPEDALIERA POLICLINICO DI
MODENA.
CHIRURGIA GENERALE E SPECIALITA' CHIRURGICHE
EMERGENZA - URGENZA
MATERNO INFANTILE
MEDICINE E SPECIALITA' MEDICHE
NEUROSCIENZE, TESTA - COLLO, RIABILITAZIONE
ONCOLOGIA ED EMATOLOGIA
SERVIZI DIAGNOSTICI E DI LABORATORIO
SERVIZI DIAGNOSTICI E PER IMMAGINE

SEDE DI REGGIO EMILIA
DIPARTIMENTI UNIVERSITARI
SCIENZE AGRARIE
SCIENZE E METODI DELL'INGEGNERIA
SCIENZE SOCIALI, COGNITIVE E QUANTITATIVE

TABELLA "C" - ELENCO DEI CENTRI INTERDIPARTI MENTALI DI RICERCA
ATTUALMENTE NON SONO ATTIVATI CENTRI DI RICERCA.

TABELLA "D" - ELENCO DEI CENTRI DI SERVIZIO
CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO CENTRO DI SERVIZIO DI ATENEO "COORDINAMENTO PER IL SISTEMA
BIBLIOTECARIO DI ATENEO - CSBA
CENTRO DI SERVIZI "STABULARIO INTERDIPARTIMENTALE"
CENTRO INTERDIPARTIMENTALE GRANDI STRUMENTI
 
Art. 3.
Il presente decreto sara' inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo dello statuto modificato, ai sensi dell'art. 63 dello statuto vigente, entrera' in vigore quindici giorni dopo la data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Modena, 14 febbraio 2005
Il rettore: Pellacani
 
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