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| Gazzetta n. 57 del 10 marzo 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 18 febbraio 2005 |  | Codificazione,  modalita'  e tempi per l'attuazione del SIOPE per gli enti  locali (art. 28, comma 5, legge 27 dicembre 2002, n. 289 e art. 1, comma 79, legge 30 dicembre 2004, n. 311). |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista  la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)»;
 Visto  il  comma 5 dell'art. 28 della citata legge n. 289 del 2002, che prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8  del  decreto legislativo 28 agosto   1997,   n.   281,  stabilisce,  con  propri  decreti,  la codificazione,   le  modalita'  e  i  tempi  per  l'attuazione  delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dello stesso art. 28;
 Visto  il  comma  3 del medesimo art. 28 il quale prevede che tutti gli  incassi e i pagamenti, e i dati di competenza economica rilevati dalle  amministrazioni pubbliche devono essere codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale;
 Visto  il  comma  4  dello stesso art. 28 che prevede che le banche incaricate  dei  servizi di tesoreria e di cassa e gli uffici postali che  svolgono  analoghi servizi non possono accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione di cui al comma 5;
 Ritenuto  di dover predisporre decreti differenziati per i distinti comparti delle amministrazioni pubbliche;
 Visto  il  decreto  legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
 Vista  la  determinazione  del  Ragioniere  generale dello Stato n. 0042786 del 30 marzo 2004 con la quale sono stati costituiti distinti gruppi  di lavoro con il compito di predisporre gli schemi di decreti ministeriali  di  cui  al  comma  5  del  richiamato  art.  28  e, in particolare,  l'art.  3  che  istituisce  il  gruppo di lavoro per la codificazione  degli  incassi  e  dei  pagamenti  degli  enti locali, composto  da  rappresentanti  delle  amministrazioni centrali e delle amministrazioni locali;
 Considerato  che  il  gruppo  di  lavoro,  nel  corso  delle  varie riunioni, ha predisposto lo schema riguardante la codificazione degli incassi  e  dei pagamenti degli enti locali, approvato all'unanimita' nel corso della seduta del 25 novembre 2004;
 Ritenuto  di  dare  corso al decreto ministeriale secondo lo schema predisposto dal predetto gruppo di lavoro;
 Tenuto  conto che l'art. 1, comma 79, della legge 30 dicembre 2004, n.  311 (legge finanziaria 2005) prevede che, per le finalita' di cui al   richiamato   art.   28,  nell'anno  2005  venga  effettuata  una sperimentazione della codificazione attraverso il sistema informativo delle  operazioni  degli  enti  pubblici  (SIOPE) e che, pertanto, la codificazione  puo'  essere  avviata,  in  via  definitiva, a partire dall'anno 2006;
 Sentita  la  Conferenza  unificata  di  cui  all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
 Decreta:
 Art. 1.
 Attivita' degli enti locali
 1.  Al  fine  di  consentire  il  monitoraggio dei conti pubblici e verificarne la rispondenza alle condizioni dell'art. 104 del Trattato istitutivo  della  Comunita'  europea  e  delle norme conseguenti, le province,  i  comuni,  le  citta' metropolitane e le unioni di comuni indicano  sui  titoli  di  entrata  e  di  spesa  i codici gestionali previsti  dagli  allegati  A/1  e B al presente decreto. Le comunita' montane,  le  comunita'  isolane  e  gli  altri  enti locali indicati dall'art.  2  del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 indicano sui  titoli  di entrata e di spesa i codici gestionali previsti dagli allegati A/2 e B al presente decreto.
 2.  I codici gestionali integrano il sistema di codifica dei titoli contabili di entrata e di spesa, previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente  della  Repubblica  31 gennaio  1996,  n.  194.  Il codice gestionale  da  indicare  su  ogni  titolo di entrata o di spesa deve essere individuato solo tra quelli previsti per la voce economica cui il titolo si riferisce.
 3.  Al  fine  di garantire una corretta applicazione della codifica gestionale gli enti locali di cui al comma 1:
 provvedono ad una tempestiva regolarizzazione delle riscossioni e dei  pagamenti  effettuati in assenza dell'ordinativo di incasso e di pagamento, evitando l'imputazione provvisoria ai capitoli inerenti le entrate e le spese per partite di giro;
 uniformano  la  codificazione  alle istruzioni del «Glossario dei codici  gestionali» e alle indicazioni fornite dal Dipartimento della Ragioneria  generale  delloStato,  in presenza di una riscontrata non corretta applicazione della codifica. La prima stesura del «Glossario dei  codici  gestionali»  verra' pubblicata entro il 30 novembre 2005 sul sito internet www.siope.tesoro.it;
 applicano  i  codici  gestionali evitando l'adozione del criterio della prevalenza.
 |  |  |  | Art. 2. Modalita' di acquisizione dati
 1.  Le  banche  incaricate  dei  servizi  di tesoreria e gli uffici postali  che  svolgono  analoghi  servizi,  in  seguito indicati come «tesorieri»,  non possono accettare mandati di pagamento e ordinativi di  incasso  privi  del  codice gestionale con le decorrenze indicate nell'art. 4.
 2.  Le  informazioni  codificate  sono trasmesse quotidianamente al SIOPE   tramite   i   tesorieri,   secondo  le  Regole  di  colloquio tesorieri-Banca    d'Italia,    consultabili    sul   sito   internet www.siope.tesoro.it.
 3.  Ai  fini  della trasmissione dei dati al SIOPE, ciascun ente e' identificato  da  un codice-ente assegnato dall'Istituto nazionale di statistica     (ISTAT),     consultabile     sul     sito    internet www.siope.tesoro.it.  I  tesorieri  degli  enti  di nuova istituzione chiedono il codice-ente alla sede della Banca d'Italia competente per territorio,  attraverso  la  comunicazione del codice fiscale e della legge o del provvedimento istitutivo.
 4.  Gli  incassi  effettuati,  ai sensi della normativa vigente, in assenza  di  ordinativo di incasso, sono codificati dai tesorieri con il  codice previsto per gli «incassi in attesa di regolarizzazione» o per  «gli  incassi  da  regolarizzare  derivanti  da anticipazioni di cassa».  A  seguito dell'emissione dei relativi ordinativi di incasso da parte dell'ente, tali codici sono sostituiti da quelli definitivi.
 5.  I  pagamenti  effettuati,  ai sensi della normativa vigente, in assenza di mandato di pagamento, sono codificati dai tesorieri con il codice previsto per i «pagamenti in attesa di regolarizzazione» o per «i   pagamenti   da   regolarizzare  derivanti  dal  reintegro  delle anticipazioni  di  cassa».  A  seguito  dell'emissione  dei  relativi mandati  di pagamento da parte dell'ente, tali codici sono sostituiti da quelli definitivi.
 6.  Entro  il  giorno  20  di ogni mese, i tesorieri trasmettono al SIOPE  informazioni codificate sulla consistenza delle disponibilita' liquide  dei  singoli  enti alla fine del mese precedente, secondo lo schema  previsto  all'allegato C al presente decreto. Entro lo stesso termine  gli  enti locali comunicano le informazioni sullaconsistenza delle  disponibilita'  finanziarie  depositate,  alla  fine  del mese precedente,  presso  altri  istituti di credito al loro tesoriere che provvede alla trasmissione di tali dati al SIOPE.
 |  |  |  | Art. 3. Accesso al SIOPE
 1. Ciascun ente locale accede alle informazioni codificate relative alla  propria  gestione, nonche' a tutte le informazioni presenti sul SIOPE  riguardanti  gli altri enti e alle elaborazioni prodotte anche sulla base delle richieste dalle associazioni degli enti.
 2. Le modalita' tecniche di accesso al SIOPE sono indicate sul sito internet www.siope.tesoro.it
 3.   La   Banca  d'Italia  e'  il  gestore  del  SIOPE  e  provvede all'attivita' necessaria all'accesso alle informazioni codificate, in conformita'  alle  disposizioni previste dal presente decreto e sulla base  delle  autorizzazioni  che verranno rilasciate dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
 |  |  |  | Art. 4. Disposizioni finali e transitorie
 1.  Le  disposizioni  del presente decreto si applicano a decorrere dal  1° gennaio 2006 a tutte le province ed ai comuni con popolazione superiore  a 20.000 abitanti e, a decorrere dal 1° gennaio 2007, sono estese  agli  altri  enti  locali  di  cui  all'art.  2  del  decreto legislativo n. 267 del 2000.
 2. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti  il  Ministro  dell'interno  e la Conferenza unificata di cui all'art.  8  del  decreto  legislativo  28 agosto  1997, n. 281, sono disciplinate   le   modalita'  di  avvio  nell'anno  2005,  in  forma sperimentale,   della  rilevazione  degli  incassi  e  dei  pagamenti codificati.
 3.  Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 18 febbraio 2005
 Il Ministro: Siniscalco
 |  |  |  | Allegato A/1 
 ---->  Vedere allegato da pag. 22 a pag. 29   <----
 |  |  |  | Allegato A/2 
 ---->  Vedere allegato da pag. 30 a pag. 37   <----
 |  |  |  | Allegato B 
 ---->  Vedere allegato da pag. 38 a pag. 45   <----
 |  |  |  | Allegato C 
 ---->  Vedere allegato di pag. 46  <----
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