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| Gazzetta n. 57 del 10 marzo 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 18 febbraio 2005 |  | Codificazione,  modalita'  e  tempi per l'attuazione del SIOPE per le regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di Bolzano (art. 28, comma 5,  legge 27 dicembre 2002, n. 289 e art. 1, comma 79, legge 30 dicembre 2004, n. 311). |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista  la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)»;
 Visto  il  comma  5  dell'art.  28 della legge n. 289 del 2002, che prevede  che  il  Ministro  dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8  del  decreto legislativo 28 agosto   1997,   n.   281,  stabilisce,  con  propri  decreti,  la codificazione,   le  modalita'  e  i  tempi  per  l'attuazione  delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dello stesso art. 28;
 Visto  il comma 3 del medesimo art. 28 in cui e' previsto che tutti gli  incassi e i pagamenti, e i dati di competenza economica rilevati dalle  amministrazioni pubbliche devono essere codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale;
 Visto  il  comma  4  dello stesso art. 28 che prevede che le banche incaricate  dei  servizi di tesoreria e di cassa e gli uffici postali che  svolgono  analoghi servizi non possono accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione di cui al comma 5;
 Ritenuto  di dover predisporre decreti differenziati per i distinti comparti delle amministrazioni pubbliche;
 Vista  la  determinazione  del  Ragioniere  generale dello Stato n. 0042786 del 30 marzo 2004 con la quale sono stati costituiti distinti gruppi  di lavoro con il compito di predisporre gli schemi di decreti ministeriali  di  cui  al  comma  5  del  richiamato  art.  28  e, in particolare,  l'art.  2  che  istituisce  il  gruppo di lavoro per la codificazione  degli  incassi  e  dei pagamenti delle regioni e delle province  autonome di Trento e di Bolzano, composto da rappresentanti delle amministrazioni centrali e delle regioni;
 Considerato  che  il  gruppo  di  lavoro,  nel  corso  delle  varie riunioni, ha predisposto lo schema riguardante la codificazione degli incassi  e  dei  pagamenti delle regioni e delle province autonome di Trento  e di Bolzano, approvato all'unanimita' nel corso della seduta del 9 novembre 2004;
 Ritenuto  di  dare  corso al decreto ministeriale secondo lo schema predisposto dal predetto gruppo di lavoro;
 Tenuto  conto che l'art. 1, comma 79, della legge 30 dicembre 2004, n.  311 (legge finanziaria 2005) prevede che, per le finalita' di cui al   richiamato   art.   28,  nell'anno  2005  venga  effettuata  una sperimentazione della codificazione attraverso il sistema informativo delle  operazioni  degli  enti  pubblici  (SIOPE) e che, pertanto, la codificazione  puo'  essere  avviata,  in  via  definitiva, a partire dall'anno 2006;
 Sentita  la  Conferenza  unificata  di  cui  all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
 Decreta:
 Art. 1.
 Attivita' delle regioni e delle province
 autonome di Trento e di Bolzano
 1.  Al  fine  di  consentire  il  monitoraggio dei conti pubblici e verificarne la rispondenza alle condizioni dell'art. 104 del Trattato istitutivo  della  Comunita'  europea  e  delle norme conseguenti, le regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano indicano sui titoli  di  entrata  e  di  spesa  i codici gestionali previsti dagli allegati A e B al presente decreto.
 2.  I codici gestionali fanno riferimento alla codifica di bilancio prevista  dagli  allegati  A e B. Il codice gestionale da indicare su ogni  titolo  di entrata o di spesa, deve essere individuato solo tra quelli  previsti  per  la codifica di bilancio attribuita al capitolo cui il titolo si riferisce.
 3.  Al  fine  di garantire una corretta applicazione della codifica gestionale le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano:
 provvedono ad una tempestiva regolarizzazione delle riscossioni e dei  pagamenti  effettuati in assenza dell'ordinativo di incasso e di pagamento,  evitando  la  regolarizzazione  provvisoria  ai  capitoli inerenti le entrate e le spese per partite di giro;
 uniformano  la  codificazione  alle istruzioni del «Glossario dei codici  gestionali»  e,  in  presenza di una riscontrata non corretta applicazione   della   codifica,   alle   indicazioni   fornite   dal Dipartimento  della Ragioneria generale dello Stato. La prima stesura del  «Glossario  dei  codici  gestionali»  verra' pubblicata entro il 30 novembre 2005 sul sito internet www.siope.tesoro.it, nella sezione del  predetto  Dipartimento  dedicata  al  sistema  informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE);
 applicano  i  codici  gestionali evitando l'adozione del criterio della prevalenza.
 |  |  |  | Art. 2. Modalita' di acquisizione dati
 1.  Le  banche  incaricate  dei  servizi  di tesoreria e gli uffici postali,  che  svolgono  analoghi  servizi,  in seguito indicati come «tesorieri»,  non  possono  accettare disposizioni di pagamento prive del codice gestionale.
 2.  Le  informazioni  codificate  sono trasmesse quotidianamente al SIOPE tramite i tesorieri, secondo le Regole di colloquio tesorieri - Banca d'Italia, consultabili sul sito internet www.siope.tesoro.it
 3.  Ai  fini  della trasmissione dei dati al SIOPE, ciascun ente e' identificato da un codice-ente assegnato dall'ISTAT, consultabile sul sito internet www.siope.tesoro.it
 4.  Gli  incassi  effettuati,  ai sensi della normativa vigente, in assenza  di  ordinativo di incasso, sono codificati dai tesorieri con il  codice previsto per gli «incassi in attesa di regolarizzazione» o per «gli incassi da regolarizzare derivanti da anticipazioni di cassa o  di tesoreria». A seguito dell'emissione dei relativi ordinativi di incasso  da  parte  dell'ente,  tali codici sono sostituiti da quelli definitivi.
 5.  I  pagamenti  effettuati,  ai sensi della normativa vigente, in assenza di mandato di pagamento, sono codificati dai tesorieri con il codice previsto per i «pagamenti in attesa di regolarizzazione» o per «i   pagamenti   da   regolarizzare  derivanti  dal  reintegro  delle anticipazioni  di cassa o di tesoreria». A seguito dell'emissione dei relativi  mandati  di  pagamento da parte dell'ente, tali codici sono sostituiti da quelli definitivi.
 6.  Entro  il  giorno  20  di ogni mese, i tesorieri trasmettono al SIOPE  informazioni codificate sulla consistenza delle disponibilita' liquide  dei  singoli  enti alla fine del mese precedente, secondo lo schema  previstodall'allegato  C al presente decreto. Entro lo stesso termine,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano  le  informazioni  sulla  consistenza delle disponibilita' finanziarie  depositate,  alla fine del mese precedente, presso altri istituti  di credito al loro tesoriere che provvede alla trasmissione di tali dati al SIOPE.
 |  |  |  | Art. 3. Accesso al SIOPE
 1.  Ogni  regione  o  provincia  autonoma, accede alle informazioni codificate  relative  alla  propria  gestione, a quella dello Stato e degli  enti che operano nell'ambito del proprio territorio, nonche' a tutte le informazioni presenti sul SIOPE riguardanti gli altri enti.
 2. Le modalita' tecniche di accesso al SIOPE sono indicate sul sito internet www.siope.tesoro.it
 3.   La   Banca  d'Italia  e'  il  gestore  del  SIOPE  e  provvede all'attivita' necessaria all'accesso alle informazioni codificate, in conformita'  alle  disposizioni previste dal presente decreto e sulla base  delle  autorizzazioni  che verranno rilasciate dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
 |  |  |  | Art. 4. Disposizioni finali e transitorie
 1.  Le  disposizioni  del presente decreto si applicano a decorrere dal  1° gennaio  2006  a  tutte  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
 2. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita  la  Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8  del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le modalita' di avvio  nell'anno 2005, in forma sperimentale, della rilevazione degli incassi e dei pagamenti codificati.
 3.  Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 18 febbraio 2005
 Il Ministro: Siniscalco
 |  |  |  | Allegato A 
 ---->  Vedere allegato da pag. 5 a pag. 11   <----
 |  |  |  | Allegato B 
 ---->  Vedere allegato da pag. 12 a pag. 18   <----
 |  |  |  | Allegato C 
 ---->  Vedere allegato di pag. 19  <----
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