Gazzetta n. 57 del 10 marzo 2005 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 18 febbraio 2005 |
Codificazione, modalita' e tempi per l'attuazione del SIOPE per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (art. 28, comma 5, legge 27 dicembre 2002, n. 289 e art. 1, comma 79, legge 30 dicembre 2004, n. 311). |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)»; Visto il comma 5 dell'art. 28 della legge n. 289 del 2002, che prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce, con propri decreti, la codificazione, le modalita' e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dello stesso art. 28; Visto il comma 3 del medesimo art. 28 in cui e' previsto che tutti gli incassi e i pagamenti, e i dati di competenza economica rilevati dalle amministrazioni pubbliche devono essere codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale; Visto il comma 4 dello stesso art. 28 che prevede che le banche incaricate dei servizi di tesoreria e di cassa e gli uffici postali che svolgono analoghi servizi non possono accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione di cui al comma 5; Ritenuto di dover predisporre decreti differenziati per i distinti comparti delle amministrazioni pubbliche; Vista la determinazione del Ragioniere generale dello Stato n. 0042786 del 30 marzo 2004 con la quale sono stati costituiti distinti gruppi di lavoro con il compito di predisporre gli schemi di decreti ministeriali di cui al comma 5 del richiamato art. 28 e, in particolare, l'art. 2 che istituisce il gruppo di lavoro per la codificazione degli incassi e dei pagamenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, composto da rappresentanti delle amministrazioni centrali e delle regioni; Considerato che il gruppo di lavoro, nel corso delle varie riunioni, ha predisposto lo schema riguardante la codificazione degli incassi e dei pagamenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, approvato all'unanimita' nel corso della seduta del 9 novembre 2004; Ritenuto di dare corso al decreto ministeriale secondo lo schema predisposto dal predetto gruppo di lavoro; Tenuto conto che l'art. 1, comma 79, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) prevede che, per le finalita' di cui al richiamato art. 28, nell'anno 2005 venga effettuata una sperimentazione della codificazione attraverso il sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) e che, pertanto, la codificazione puo' essere avviata, in via definitiva, a partire dall'anno 2006; Sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Decreta: Art. 1. Attivita' delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano 1. Al fine di consentire il monitoraggio dei conti pubblici e verificarne la rispondenza alle condizioni dell'art. 104 del Trattato istitutivo della Comunita' europea e delle norme conseguenti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano indicano sui titoli di entrata e di spesa i codici gestionali previsti dagli allegati A e B al presente decreto. 2. I codici gestionali fanno riferimento alla codifica di bilancio prevista dagli allegati A e B. Il codice gestionale da indicare su ogni titolo di entrata o di spesa, deve essere individuato solo tra quelli previsti per la codifica di bilancio attribuita al capitolo cui il titolo si riferisce. 3. Al fine di garantire una corretta applicazione della codifica gestionale le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano: provvedono ad una tempestiva regolarizzazione delle riscossioni e dei pagamenti effettuati in assenza dell'ordinativo di incasso e di pagamento, evitando la regolarizzazione provvisoria ai capitoli inerenti le entrate e le spese per partite di giro; uniformano la codificazione alle istruzioni del «Glossario dei codici gestionali» e, in presenza di una riscontrata non corretta applicazione della codifica, alle indicazioni fornite dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. La prima stesura del «Glossario dei codici gestionali» verra' pubblicata entro il 30 novembre 2005 sul sito internet www.siope.tesoro.it, nella sezione del predetto Dipartimento dedicata al sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE); applicano i codici gestionali evitando l'adozione del criterio della prevalenza. |
| Art. 2. Modalita' di acquisizione dati 1. Le banche incaricate dei servizi di tesoreria e gli uffici postali, che svolgono analoghi servizi, in seguito indicati come «tesorieri», non possono accettare disposizioni di pagamento prive del codice gestionale. 2. Le informazioni codificate sono trasmesse quotidianamente al SIOPE tramite i tesorieri, secondo le Regole di colloquio tesorieri - Banca d'Italia, consultabili sul sito internet www.siope.tesoro.it 3. Ai fini della trasmissione dei dati al SIOPE, ciascun ente e' identificato da un codice-ente assegnato dall'ISTAT, consultabile sul sito internet www.siope.tesoro.it 4. Gli incassi effettuati, ai sensi della normativa vigente, in assenza di ordinativo di incasso, sono codificati dai tesorieri con il codice previsto per gli «incassi in attesa di regolarizzazione» o per «gli incassi da regolarizzare derivanti da anticipazioni di cassa o di tesoreria». A seguito dell'emissione dei relativi ordinativi di incasso da parte dell'ente, tali codici sono sostituiti da quelli definitivi. 5. I pagamenti effettuati, ai sensi della normativa vigente, in assenza di mandato di pagamento, sono codificati dai tesorieri con il codice previsto per i «pagamenti in attesa di regolarizzazione» o per «i pagamenti da regolarizzare derivanti dal reintegro delle anticipazioni di cassa o di tesoreria». A seguito dell'emissione dei relativi mandati di pagamento da parte dell'ente, tali codici sono sostituiti da quelli definitivi. 6. Entro il giorno 20 di ogni mese, i tesorieri trasmettono al SIOPE informazioni codificate sulla consistenza delle disponibilita' liquide dei singoli enti alla fine del mese precedente, secondo lo schema previstodall'allegato C al presente decreto. Entro lo stesso termine, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano le informazioni sulla consistenza delle disponibilita' finanziarie depositate, alla fine del mese precedente, presso altri istituti di credito al loro tesoriere che provvede alla trasmissione di tali dati al SIOPE. |
| Art. 3. Accesso al SIOPE 1. Ogni regione o provincia autonoma, accede alle informazioni codificate relative alla propria gestione, a quella dello Stato e degli enti che operano nell'ambito del proprio territorio, nonche' a tutte le informazioni presenti sul SIOPE riguardanti gli altri enti. 2. Le modalita' tecniche di accesso al SIOPE sono indicate sul sito internet www.siope.tesoro.it 3. La Banca d'Italia e' il gestore del SIOPE e provvede all'attivita' necessaria all'accesso alle informazioni codificate, in conformita' alle disposizioni previste dal presente decreto e sulla base delle autorizzazioni che verranno rilasciate dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. |
| Art. 4. Disposizioni finali e transitorie 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2006 a tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 2. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le modalita' di avvio nell'anno 2005, in forma sperimentale, della rilevazione degli incassi e dei pagamenti codificati. 3. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 febbraio 2005 Il Ministro: Siniscalco |
| Allegato A
----> Vedere allegato da pag. 5 a pag. 11 <---- |
| Allegato B
----> Vedere allegato da pag. 12 a pag. 18 <---- |
| Allegato C
----> Vedere allegato di pag. 19 <---- |
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