Gazzetta n. 57 del 10 marzo 2005 (vai al sommario)
LEGGE 1 marzo 2005, n. 32
Delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto di persone e cose.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Delega al Governo per il riassetto normativo in materia di autotrasporto di persone e cose
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di:
a) servizi automobilistici interregionali di competenza statale;
b) liberalizzazione regolata secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 2 dell'esercizio dell'attivita' di autotrasporto e contestuale raccordo con la disciplina delle condizioni e dei prezzi dei servizi di autotrasporto di merci per conto di terzi;
c) organizzazione e funzioni delle strutture e degli organismi pubblici operanti nel settore dell'autotrasporto di merci.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per le politiche comunitarie, della giustizia e delle attivita' produttive.
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi, entro la scadenza del termine previsto dal medesimo comma, alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica, perche' su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine, i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4, o successivamente, questi ultimi sono prorogati di sessanta giorni.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo puo' adottare, nel rispetto dei commi 2 e 3 del presente articolo e dei principi e dei criteri direttivi previsti dall'articolo 2, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di cui al comma 1.
 
Art. 2.
Principi e criteri direttivi
1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) riordino delle normative e adeguamento delle stesse alla disciplina comunitaria, in un'ottica di mercato aperto e concorrenziale;
b) salvaguardia della concorrenza fra le imprese operanti nei settori dell'autotrasporto di merci e dell'autotrasporto di viaggiatori;
c) tutela della sicurezza della circolazione e della sicurezza sociale;
d) introduzione di una normativa di coordinamento fra i principi della direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, e l'apparato sanzionatorio di cui all'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
2. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono inoltre informati ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) per la materia di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a):
1) eliminazione delle rendite e dei diritti di esclusivita' attraverso il graduale passaggio dal regime concessorio a quello autorizzativo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
2) introduzione di parametri intesi ad elevare gli standard di sicurezza e qualita' dei servizi resi all'utenza;
3) riordino dei servizi esistenti nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di trasporto pubblico locale;
4) riformulazione dell'apparato sanzionatorio, con riferimento, in particolare, alla previsione di sanzioni amministrative a carico delle imprese per la perdita dei requisiti necessari al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dei servizi, per il mancato rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nell'autorizzazione, per gli adempimenti formali di carattere documentale;
b) per la materia di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b):
1) superamento del sistema delle tariffe obbligatorie a forcella per l'autotrasporto di merci;
2) libera contrattazione dei prezzi per i servizi di autotrasporto di merci;
3) responsabilita' soggettiva del vettore ai sensi della normativa vigente e, ove accertata, del committente, del caricatore e del proprietario delle merci, i quali agiscono nell'esercizio di un'attivita' di impresa o di pubbliche funzioni, per la violazione delle disposizioni sulla sicurezza della circolazione, per quanto riguarda, in particolare, il carico dei veicoli, i tempi di guida e di riposo dei conducenti e la velocita' massima consentita;
4) previsione, di regola, della forma scritta per i contratti di trasporto;
5) previsione della nullita' degli effetti derivanti da comportamenti diretti a far gravare sul vettore il peso economico delle sanzioni a carico del committente per effetto delle violazioni di cui al numero 3);
6) previsione, in caso di controversie legali relative a contratti non in forma scritta, dell'applicazione degli usi e delle consuetudini raccolti nei bollettini predisposti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
7) previsione di criteri per definire i limiti del risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate;
8) individuazione di un sistema di certificazione di qualita' per particolari tipologie di trasporti su strada, come quelle delle merci pericolose, delle derrate deperibili, dei rifiuti industriali e dei prodotti farmaceutici, con definizione dei modi e dei tempi per attuare tale disposizione nel rispetto dell'autonomia di impresa e della normativa nazionale e comunitaria in materia di certificazione;
9) nel rispetto della disciplina nazionale e comunitaria in materia di tutela della concorrenza, possibilita' di previsione di accordi di diritto privato, definiti fra le organizzazioni associative di vettori e di utenti dei servizi di trasporto, a seguito di autonome e concordi iniziative negoziali, nell'interesse delle imprese rispettivamente associate;
10) introduzione di strumenti che consentano il pieno rispetto e il puntuale controllo della regolarita' amministrativa di circolazione;
c) per la materia di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c):
1) riordino e razionalizzazione delle strutture e degli organismi pubblici operanti nel settore dell'autotrasporto, con attribuzione alla Consulta generale per l'autotrasporto, istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 2284/TT del 6 febbraio 2003, delle funzioni di proposta di indirizzi e strategie di governo del settore, anche in materia di controlli, monitoraggio e studio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
2) riforma del comitato centrale e dei comitati provinciali per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi con attribuzione anche di compiti di gestione operativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
3) nell'attuazione dei principi e dei criteri di cui ai numeri 1) e 2), garanzia dell'uniformita' della regolamentazione e delle procedure, nonche' tutela delle professionalita' esistenti.
 
Art. 3.
Abrogazioni
1. Le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 256, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 334, sono abrogate. E' prevista la decadenza, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle azioni da esercitare. Per la composizione di tali controversie e' data facolta' alle parti di procedere, di comune accordo, in sede arbitrale. Il collegio si esprime entro novanta giorni dalla sua investitura.
2. Per le azioni legali gia' in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, e' data facolta' alle parti di ricorrere alla composizione in sede extragiudiziale.
 
Art. 4.
Disposizione finanziaria
1. Dall'attuazione della presente legge non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1° marzo 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Lunardi, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 2557):
Presentato dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti (Lunardi) il 29 ottobre 2003.
Assegnato alla commissione 8ª, in sede referente, il
25 novembre 2003 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª,
10ª, 14ª e Parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla commissione 8ª il 10 marzo 2004, il 19
e il 25 maggio 2004, il 16 giugno 2004, il 1°, 7 e
15 luglio 2004.
Esaminato in aula il 15 ed il 28 luglio 2004 ed
approvato il 29 luglio 2004.
Camera dei deputati (atto n. 5197):
Assegnato alla IX commissione (Trasporti, poste e
telecomunicazioni), in sede referente, il 3 agosto 2004 con
pareri delle commissioni I, II, V, XIV e Parlamentare per
le questioni regionali.
Esaminato dalla IX commissione il 22 e 30 settembre
2004, il 20 e 26 ottobre 2004, il 16 novembre 2004, il 1°,
15, 16 e 22 dicembre 2004, il 19 e 27 gennaio 2005, il
9 febbraio 2005.
Esaminato in aula il 14 e 15 febbraio 2005 e approvato
il 16 febbraio 2005.
 
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