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| Gazzetta n. 56 del 9 marzo 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'INTERNO |  | COMUNICATO |  | Comunicato di rettifica ai «Riferimenti normativi» riportati in calce all'articolo 6-quater  del  testo del decreto-legge 30 dicembre 2004, n.  314, coordinato con la legge di conversione 1° marzo 2005, n. 26, recante: «Proroga di termini». |  | 
 |  |  |  | I  riferimenti  normativi  riportati  in calce all'«Art. 6-quater Occupazioni  d'urgenza»  del  testo  coordinato  citato  in epigrafe, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 50 del 2 marzo  2005,  alla  pagina  55,  prima colonna, sono sostituiti dai seguenti: «Riferimenti normativi:
 Il  testo  dell'art.  1,  comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2001,  n.  390  (Proroga  dell'efficacia  dei  decreti di occupazione d'urgenza  delle  aree destinate al programma di ricostruzione di cui al  titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219), convertito dalla legge  21 dicembre  2001,  n.  444, e successive modificazioni, reca: «Art.  1.  1.  I  termini  di  efficacia  dei  decreti di occupazione d'urgenza  emanati  per  la  realizzazione degli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, protratti di due anni ai  sensi  dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2004».
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