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| Gazzetta n. 56 del 9 marzo 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 22 febbraio 2005 |  | Aggiornamento  dei  coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati  di  cui  all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.  504, agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), dovuta per l'anno 2005. |  | 
 |  |  |  | IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per le politiche fiscali
 Visto  l'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  504,  concernente  i  criteri  di determinazione del valore, agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), dei fabbricati classificabili  nel  gruppo  catastale  D,  non  iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati;
 Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,   recanti   disposizioni   relative   all'individuazione   della competenza ad adottare gli atti delle pubbliche amministrazioni;
 Visto l'art. 70, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  in  base  al  quale le disposizioni previgenti che conferiscono agli  organi  di  Governo  l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui all'art. 4, comma 2, dello stesso decreto   legislativo,   si  intendono  nel  senso  che  la  relativa competenza spetta ai dirigenti;
 Considerato  che  occorre  aggiornare  i  coefficienti indicati nel citato  art. 5, comma 3, ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. dovuta per l'anno 2005;
 Tenuto  conto dei dati risultanti all'I.S.T.A.T. sull'andamento del costo di costruzione di un capannone;
 Decreta:
 Art. 1.
 Aggiornamento dei coefficienti
 per i fabbricati a valore contabile
 1.  Agli  effetti  dell'applicazione  dell'imposta  comunale  sugli immobili  (I.C.I.)  dovuta per l'anno 2005, per la determinazione del valore  dei  fabbricati  di  cui  all'art.  5,  comma  3, del decreto legislativo  30 dicembre  1992, n. 504, i coefficienti sono stabiliti nelle seguenti misure:
 per l'anno 2005 = 1,03;
 per l'anno 2004 = 1,07;
 per l'anno 2003 = 1,10;
 per l'anno 2002 = 1,14;
 per l'anno 2001 = 1,17;
 per l'anno 2000 = 1,21;
 per l'anno 1999 = 1,23;
 per l'anno 1998 = 1,25;
 per l'anno 1997 = 1,28;
 per l'anno 1996 = 1,32;
 per l'anno 1995 = 1,36;
 per l'anno 1994 = 1,40;
 per l'anno 1993 = 1,43;
 per l'anno 1992 = 1,44;
 per l'anno 1991 = 1,47;
 per l'anno 1990 = 1,54;
 per l'anno 1989 = 1,61;
 per l'anno 1988 = 1,68;
 per l'anno 1987 = 1,82;
 per l'anno 1986 = 1,96;
 per l'anno 1985 = 2,10;
 per l'anno 1984 = 2,24;
 per l'anno 1983 = 2,38;
 per l'anno 1982 e anni precedenti = 2,52.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 22 febbraio 2005
 Il capo del Dipartimento: Ciocca
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