Gazzetta n. 56 del 9 marzo 2005 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 febbraio 2005
Ulteriori interventi di protezione civile diretti a fronteggiare l'emergenza conseguente agli eventi sismici nel territorio della provincia di Rieti ed iniziati il 26 settembre 1997. (Ordinanza n. 3404).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5, commi 3 e 4 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Viste le ordinanze di protezione civile n. 2741 del 30 gennaio 1998, n. 2782 del 9 aprile 1998, n. 2817 del 24 luglio 1998, n. 2980 del 27 aprile 1999, n. 3028 del 18 dicembre 1999, n. 3022 del 17 novembre 1999, n. 3061 del 30 giugno 2000, n. 3098 del 14 dicembre 2000 e n. 3361 dell'8 luglio 2004, emanate per fronteggiare la situazione di emergenza nel territorio della provincia di Rieti conseguente agli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997;
Vista la nota del 27 dicembre 2004, con la quale il sub-Commissario per l'attuazione degli interventi finalizzati al superamento dello stato di emergenza nella provincia di Rieti, nel prendere atto della mancanza dei presupposti per procedere ad un'ulteriore proroga dello stato d'emergenza, ha, peraltro, rappresentato la necessita' che vengano disciplinate le iniziative finalizzate al definitivo rientro nell'ordinario;
Considerato che permane la diffusa situazione di crisi suscettibile di determinare gravi pregiudizi alla collettivita', sicche' occorre adottare ogni iniziativa utile o finalizzata ad evitare ulteriori situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose;
Ravvisata, quindi, la necessita' di assicurare continuita' alle attivita' poste in essere in regime straordinario finalizzate al superamento del contesto critico in esame;
Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ex art. 5, comma 3, della legge n. 225 del 1992, con cui consentire al Commissario delegato di procedere al definitivo completamento degli interventi finalizzati al superamento della crisi in atto nel territorio della provincia di Rieti;
Acquisita l'intesa della regione Lazio;
Su proposta del capo del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. Il prof. Luigi Ciaramelletti, gia' sub-Commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza di protezione civile n. 2741 del 30 gennaio 1998, e' nominato Commissario delegato per provvedere in regime ordinario ed in termini d'urgenza all'attuazione ed al completamento, entro e non oltre il 31 dicembre 2005, di tutte le iniziative gia' programmate per il superamento del contesto critico di cui in premessa.
 
Art. 2.
1. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle attivita' scolastiche le cui sedi sono ancora interessate dagli interventi post-sisma, il Commissario delegato e' autorizzato, oltre che a prorogare i contratti di locazione in atto, anche a stipularne di ulteriori, ove necessario, applicando, se del caso, le disposizioni vigenti in materia di locazioni per uso transitorio.
2. Per l'espletamento delle attivita' di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato e' autorizzato ad avvalersi del personale gia' operante presso la struttura del sub-Commissario di cui alla citata ordinanza n. 2741/1998, ricorrendone le condizioni di necessita' e sulla base delle vigenti disposizioni in materia, anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 40, comma 1, del Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle regioni e degli enti locali del 22 gennaio 2004.
3. Il Commissario delegato, per le medesime finalita' di cui al comma 2, e' altresi' autorizzato ad avvalersi del Comitato tecnico-scentifico previsto dall'art. 1, comma 5, dell'ordinanza n. 2741/1998.
 
Art. 3.
1. La Soprintendenza ai Beni culturali ed ambientali provvede, con ogni urgenza, al rilascio dei pareri di competenza sui progetti degli interventi da eseguirsi su immobili di interesse culturale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, e comunque nel rigoroso rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente.
2. Il Commissario delegato, ove ricorrano casi di assoluta urgenza, provvede all'attuazione degli interventi di cui al comma 1 utilizzando la procedura prevista dall'art. 27 del citato decreto legislativo n. 42/2004.
 
Art. 4.
1. Il Dipartimento della Protezione civile, e' estraneo ad ogni altro rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 febbraio 2005
Il Presidente: Berlusconi
 
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