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| Gazzetta n. 56 del 9 marzo 2005 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 febbraio 2005 |  | Ulteriori  interventi  di  protezione  civile  diretti a fronteggiare l'emergenza  conseguente  agli  eventi  sismici  nel territorio della provincia  di  Rieti  ed iniziati il 26 settembre 1997. (Ordinanza n. 3404). |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 Visto l'art. 5, commi 3 e 4 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
 Viste  le  ordinanze  di  protezione  civile n. 2741 del 30 gennaio 1998,  n. 2782 del 9 aprile 1998, n. 2817 del 24 luglio 1998, n. 2980 del  27 aprile  1999,  n.  3028  del  18 dicembre  1999,  n. 3022 del 17 novembre 1999, n. 3061 del 30 giugno 2000, n. 3098 del 14 dicembre 2000  e  n.  3361  dell'8 luglio  2004,  emanate  per fronteggiare la situazione  di  emergenza  nel  territorio  della  provincia di Rieti conseguente agli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997;
 Vista la nota del 27 dicembre 2004, con la quale il sub-Commissario per  l'attuazione  degli  interventi finalizzati al superamento dello stato  di emergenza nella provincia di Rieti, nel prendere atto della mancanza  dei presupposti per procedere ad un'ulteriore proroga dello stato  d'emergenza,  ha,  peraltro,  rappresentato  la necessita' che vengano  disciplinate le iniziative finalizzate al definitivo rientro nell'ordinario;
 Considerato che permane la diffusa situazione di crisi suscettibile di  determinare  gravi pregiudizi alla collettivita', sicche' occorre adottare  ogni  iniziativa  utile  o finalizzata ad evitare ulteriori situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose;
 Ravvisata,  quindi,  la  necessita'  di assicurare continuita' alle attivita'  poste  in  essere  in  regime straordinario finalizzate al superamento del contesto critico in esame;
 Ritenuto,  quindi,  necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile  ex  art.  5,  comma  3,  della legge n. 225 del 1992, con cui consentire   al  Commissario  delegato  di  procedere  al  definitivo completamento degli interventi finalizzati al superamento della crisi in atto nel territorio della provincia di Rieti;
 Acquisita l'intesa della regione Lazio;
 Su proposta del capo del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 Dispone:
 Art. 1.
 1.  Il  prof. Luigi Ciaramelletti, gia' sub-Commissario delegato ai sensi  dell'art.  1,  comma 4, dell'ordinanza di protezione civile n. 2741  del  30 gennaio  1998,  e'  nominato  Commissario  delegato per provvedere in regime ordinario ed in termini d'urgenza all'attuazione ed  al completamento, entro e non oltre il 31 dicembre 2005, di tutte le  iniziative  gia'  programmate  per  il  superamento  del contesto critico di cui in premessa.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  Al  fine  di  garantire il regolare svolgimento delle attivita' scolastiche  le  cui  sedi  sono  ancora interessate dagli interventi post-sisma,  il  Commissario  delegato  e'  autorizzato,  oltre che a prorogare  i  contratti  di  locazione in atto, anche a stipularne di ulteriori,  ove  necessario, applicando, se del caso, le disposizioni vigenti in materia di locazioni per uso transitorio.
 2.   Per  l'espletamento  delle  attivita'  di  cui  alla  presente ordinanza,  il  Commissario  delegato e' autorizzato ad avvalersi del personale  gia'  operante  presso la struttura del sub-Commissario di cui alla citata ordinanza n. 2741/1998, ricorrendone le condizioni di necessita'  e sulla base delle vigenti disposizioni in materia, anche con   riferimento  a  quanto  previsto  dall'art.  40,  comma 1,  del Contratto  collettivo  nazionale di lavoro del personale del comparto delle regioni e degli enti locali del 22 gennaio 2004.
 3.  Il  Commissario  delegato,  per le medesime finalita' di cui al comma   2,   e'   altresi'  autorizzato  ad  avvalersi  del  Comitato tecnico-scentifico  previsto  dall'art. 1, comma 5, dell'ordinanza n. 2741/1998.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  La Soprintendenza ai Beni culturali ed ambientali provvede, con ogni urgenza, al rilascio dei pareri di competenza sui progetti degli interventi  da  eseguirsi su immobili di interesse culturale ai sensi dell'art.  2,  comma  2, del decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004,  e  comunque  nel  rigoroso rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente.
 2. Il Commissario delegato, ove ricorrano casi di assoluta urgenza, provvede   all'attuazione   degli   interventi  di  cui  al  comma  1 utilizzando  la  procedura  prevista  dall'art. 27 del citato decreto legislativo n. 42/2004.
 |  |  |  | Art. 4. 1.  Il  Dipartimento  della  Protezione civile, e' estraneo ad ogni altro  rapporto  contrattuale  posto  in essere in applicazione della presente ordinanza.
 La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 25 febbraio 2005
 Il Presidente: Berlusconi
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