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| Gazzetta n. 56 del 9 marzo 2005 (vai al sommario) |  | AGENZIA DELLE ENTRATE |  | PROVVEDIMENTO 15 febbraio 2005 |  | Approvazione  del  modello  di  dichiarazione «Unico 2005-PF», con le relative   istruzioni,  che  le  persone  fisiche  devono  presentare nell'anno  2005, per il periodo d'imposta 2004, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' in qualita' di sostituti  d'imposta.  Approvazione  dei modelli per la comunicazione dei  dati  rilevanti  ai  fini  dell'applicazione  dei  parametri, da utilizzare  per  il  periodo  d'imposta 2004, nonche' della scheda da utilizzare  ai  fini  della  scelta  della destinazione dell'otto per mille  dell'IRPEF  da  parte  dei  soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione  della  dichiarazione, ai sensi dell'articolo 1, quarto comma,  lettera  c),  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE DELL'AGENZIA In  base  alle  attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,
 Dispone:
 1.  Approvazione  del  modello  di  dichiarazione  unificata  delle persone fisiche e dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri.
 1.1.  E'  approvato  il  modello  «Unico  2005-PF»,  da  presentare nell'anno  2005  da  parte  delle  persone  fisiche,  con le relative istruzioni, annessi al presente provvedimento.
 1.2.  Sono  approvati  gli annessi modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri per il periodo d'imposta  2004,  unitamente  alle relative istruzioni. Tali modelli, che   costituiscono   parte  integrante  della  dichiarazione  «Unico 2005-PF»,   devono   essere   presentati  dagli  esercenti  attivita' d'impresa  o  attivita'  professionali  per  le  quali non sono stati approvati  gli studi di settore, ovvero, ancorche' approvati, operano le  condizioni  di  inapplicabilita' individuate nei provvedimenti di approvazione degli studi stessi.
 1.3. Il modello di cui al punto 1.1 e' composto da:
 a) il frontespizio e i quadri RA, RB, RC, RD, RE, RF, RG, RH, RL, RM,  RN,  RP,  RQ,  RS,  RT,  RU,  RV, RX, RY, CR, EC, FC, nonche' il prospetto  dei  familiari a carico, concernenti la dichiarazione agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, il quadro RR, concernente  la  determinazione  dei  contributi previdenziali dovuti all'I.N.P.S.  dai  soggetti  iscritti  alle gestioni dei contributi e delle  prestazioni  previdenziali  degli  artigiani e degli esercenti attivita'  commerciali,  il  quadro  AC,  relativo alla comunicazione degli  amministratori  dei  condomini,  il  modulo  RW, concernente i trasferimenti  da,  per  e  sull'estero  di  denaro,  titoli e valori mobiliari,  nonche'  il prospetto CT, concernente la comunicazione di cui  all'art. 1, comma 2-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,  oggetto  di approvazione del presente provvedimento. I predetti quadri  e  prospetti  sono  suddivisi in tre distinti fascicoli cosi' composti:
 -  «Fascicolo  1», contenente il frontespizio ed i quadri RA, RB, RC, il prospetto dei familiari a carico, nonche' i quadri RP, RN, RV, CR ed RX;
 -  «Fascicolo  2»,  riservato  ai contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, contenente i quadri RH, RL, RM, RT, RR,  RW,  AC,  nonche'  la guida alla compilazione del modello «Unico 2005-PF» per i soggetti non residenti;
 -  «Fascicolo 3», riservato ai contribuenti obbligati alla tenuta delle  scritture contabili, contenente le istruzioni comuni ai quadri RE, RF, RG, RD e RS, nonche' i quadri RE, EC, RF, RG, RD, RS, RQ, RY, RU, FC e CT;
 b)  i  quadri costituenti il modello IVA/2005, con esclusione del frontespizio  e del quadro VX, approvato con provvedimento 14 gennaio 2005  e  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  n. 11 alla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2005;
 c)  i  quadri  costituenti  il  modello  770/2005  Ordinario, con esclusione  del  frontespizio, approvato con provvedimento 13 gennaio 2005  e  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  n. 14 alla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 31 gennaio 2005;
 d)  il  modello concernente la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP), da utilizzare per l'anno 2004, che e' approvato con separato provvedimento;
 e)  i  modelli  per  la  comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione  dei parametri per il periodo d'imposta 2004 di cui al punto 1.2;
 f)  i  modelli  da  utilizzare  per  la  comunicazione  dei  dati rilevanti  ai fini dell'applicazione degli studi di settore, che sono approvati  con  appositi  provvedimenti. Con i medesimi provvedimenti sono  individuati  altresi' gli elementi contabili ed extra contabili rilevanti  ai fini degli studi di settore, oggetto dell'asseverazione di  cui  all'art.  35,  comma  1, lettera b), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
 1.4.  E'  altresi' approvata la scheda da utilizzare, ai fini della scelta  della  destinazione  dell'otto per mille dell'IRPEF, da parte dei   soggetti   esonerati   dall'obbligo   di   presentazione  della dichiarazione  ai  sensi  dell'art.  1, quarto comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
 2.  Modalita'  di  indicazione  degli importi e di trasmissione dei dati delle dichiarazioni.
 2.1.  Nei  modelli  di  cui  al  punto  1 gli importi devono essere indicati  in  unita'  di  euro  con  arrotondamento per eccesso se la frazione  decimale  e' pari o superiore a 50 centesimi di euro ovvero per difetto se inferiori a detto limite.
 2.2.   I   soggetti  tenuti  alla  presentazione  telematica  della dichiarazione  e gli intermediari abilitati devono trasmettere i dati contenuti  nei  modelli  di  cui  al  punto  1  secondo le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento.
 2.3.   E'   fatto  comunque  obbligo  ai  soggetti  abilitati  alla trasmissione  telematica,  di  cui  all'art.  3, commi 2-bis e 3, del decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive   modificazioni,   di   rilasciare   al   contribuente  la dichiarazione  su  modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con il presente provvedimento.
 2.4.  I  soggetti  di  cui al punto 1.4 possono consegnare le buste contenenti  le  schede per la scelta della destinazione dell'otto per mille  dell'IRPEF ad un ufficio postale o ad una banca convenzionata, utilizzando  una  normale  busta di corrispondenza sulla quale devono essere  apposte le indicazioni: «Scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF», «anno 2004», nonche' il cognome, il nome ed il codice fiscale del soggetto che effettua la scelta. Le medesime buste possono  essere  consegnate,  inoltre, ad un intermediario abilitato, che   deve  trasmettere  in  via  telematica  i  dati  ivi  contenuti osservando  le  apposite specifiche tecniche, per la trasmissione dei dati  relativi  alla  scelta  della  destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF, approvate con separato provvedimento.
 3.  Reperibilita'  dei  modelli e della busta e autorizzazione alla stampa.
 3.1.   I   modelli  di  dichiarazione  «Unico  2005-PF»  sono  resi disponibili  gratuitamente  dall'Agenzia  delle  Entrate  in  formato elettronico   e  possono  essere  utilizzati  prelevandoli  dai  siti Internet    www.agenziaentrate.gov.it   e   www.finanze.gov.it,   nel rispetto,  in fase di stampa, delle caratteristiche tecniche indicate nel  successivo  punto  3.4.  Il «Fascicolo 1», il «Fascicolo 2» e la busta   di  cui  al  successivo  punto  3.5,  da  utilizzare  per  la presentazione  tramite  le  banche convenzionate o gli uffici postali nei soli casi in cui tale modalita' e' consentita, sono altresi' resi disponibili  gratuitamente  dall'Agenzia  delle  Entrate  presso  gli uffici comunali.
 3.2.  I  medesimi  modelli  possono essere anche prelevati da altri siti  Internet a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche indicate  nel punto 3.4 e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonche' gli estremi del presente provvedimento.
 3.3.  E'  autorizzata  la  stampa dei modelli di cui al punto 1 nel rispetto  delle  caratteristiche  tecniche di cui al punto 3.4. A tal fine i modelli sono resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate  nel sito Internet www.agenziaentrate.gov.it in uno specifico formato  elettronico, riservato ai soggetti che dispongono di sistemi tipografici, idoneo a consentirne la riproduzione.
 3.4.  Per  la stampa dei predetti modelli, devono essere rispettate le caratteristiche tecniche contenute:
 - nell'Allegato 1 al presente provvedimento, per i modelli di cui al  punto  1.2,  per quelli indicati nella lettera a) del punto 1.3 e per la scheda di cui al punto 1.4;
 -  nei  relativi  provvedimenti  di  approvazione,  per gli altri quadri e modelli indicati nel punto 1.
 3.5.  Per  la  consegna  dei  modelli  di dichiarazione alle banche convenzionate  o  agli uffici postali deve essere utilizzata la busta di   cui   all'Allegato   B  al  provvedimento  14 gennaio  2005,  di approvazione   del   modello  IVA/2005,  pubblicato  nel  supplemento ordinario n. 11 alla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2005. Ai fini  della  stampa  della  medesima busta devono essere osservate le caratteristiche   tecniche  contenute  nell'Allegato  A  al  predetto provvedimento di approvazione del modello IVA/2005. Motivazioni.
 Il  presente  provvedimento, emanato in base all'art. 1 del decreto del  Presidente  della  Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, approva il modello di dichiarazione «Unico 2005-PF», con le relative istruzioni, da presentare nell'anno 2005 da parte delle persone fisiche.
 Sono,  altresi',  approvati i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti  ai  fini  dell'applicazione  dei  parametri per il periodo d'imposta  2004 nonche' la scheda da utilizzare, ai fini della scelta della  destinazione  dell'otto  per  mille  dell'IRPEF,  da parte dei soggetti  esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione ai  sensi  dell'art.  1,  quarto  comma,  lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
 Inoltre,  il  presente provvedimento tiene conto dell'art. 1, comma 2-bis,  del  decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il quale prevede che  «Le imprese che pianificano e operano gli investimenti detassati di  cui  al  comma 1, ne rilevano progressivamente i dati su apposito prospetto   sezionale,   sottoscritto   dal   legale  rappresentante. L'Agenzia   delle   Entrate  disciplina  le  ulteriori  modalita'  di comunicazione,  a  consuntivo,  con provvedimento del direttore della stessa Agenzia».
 Al   riguardo,  il  presente  provvedimento  approva  lo  specifico «Prospetto  CT - Comunicazione ai sensi dell'art. 1, comma 2-bis, del decreto-legge  n.  269  del  2003», la cui compilazione, unitamente a quella   della   dichiarazione,   concerne  il  predetto  obbligo  di comunicazione.
 Il  modello  Unico  2005-PF deve essere compilato esclusivamente in euro,  con  arrotondamento  all'unita'  di  euro  per  eccesso  se la frazione decimale e' uguale o superiore a 50 centesimi, o per difetto se  la stessa frazione e' inferiore a detto limite, secondo le regole matematiche  stabilite  in materia dalla disciplina comunitaria e dal decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.
 Con   lo  stesso  provvedimento  viene,  inoltre,  disciplinata  la reperibilita' dei predetti modelli, resi disponibili gratuitamente in formato    elettronico   sui   siti   Internet   dell'Amministrazione finanziaria,  nonche'  viene  autorizzata  la  stampa,  anche  per la compilazione  meccanografica  degli  stessi,  definendo  le  relative caratteristiche tecniche e grafiche.
 Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento. Riferimenti normativi. Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.
 Decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
 Statuto  dell'Agenzia  delle  Entrate,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
 Regolamento   di   amministrazione   dell'Agenzia   delle  Entrate, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
 Decreto  del  Ministro  delle  Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.
 Disciplina normativa di riferimento.
 Decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive  modificazioni:  istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
 Decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e  successive  modificazioni: disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
 Legge 28 dicembre 1995, n. 549 (art. 3, commi da 181 a 189): misure di    razionalizzazione    della    finanza   pubblica.   Istituzione dell'accertamento  dei ricavi, dei compensi e del volume di affari in base  a  parametri  elaborati  tenendo  conto delle caratteristiche e delle condizioni di esercizio della specifica attivita' svolta;
 Decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1996: elaborazione  dei parametri per la determinazione di ricavi, compensi e volume d'affari sulla base delle caratteristiche e delle condizioni di esercizio sull'attivita' svolta;
 Legge  23 dicembre  1996,  n.  662  (art.  3,  commi da 124 a 127): applicazione dei parametri presuntivi di ricavi e compensi ai periodi d'imposta 1996 e 1997;
 Decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 27 marzo 1997: correttivi  da  applicare  ai  parametri approvati con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1996;
 Decreto   legislativo   9 luglio   1997,   n.   241,  e  successive modificazioni:   norme   di  semplificazione  degli  adempimenti  dei contribuenti  in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore  aggiunto,  nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;
 Decreto  legislativo  2 settembre 1997, n. 314: norme in materia di armonizzazione,    razionalizzazione    e    semplificazione    delle disposizioni  fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro;
 Decreto   legislativo   15 dicembre  1997,  n.  446,  e  successive modificazioni:  istituzione  dell'imposta  regionale  sulle attivita' produttive  (IRAP),  revisione degli scaglioni delle aliquote e delle detrazioni  dell'IRPEF  e  istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali;
 Legge  8 maggio  1998, n. 146 (art. 10): modalita' di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento;
 Decreto  legislativo  24 giugno  1998,  n.  213:  disposizioni  per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale;
 Decreto  del  Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive   modificazioni:  regolamento  recante  modalita'  per  la presentazione  delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta  regionale  sulle  attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto;
 Decreto  del  Ministero  delle Finanze 31 luglio 1998, e successive modificazioni,   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  187  del 12 agosto  1998:  modalita' tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonche' di esecuzione telematica dei pagamenti;
 Decreto   legislativo  28 settembre  1998,  n.  360,  e  successive modificazioni:  istituzione  di  una addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
 Legge   13 maggio   1999,   n.  133:  disposizioni  in  materia  di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale;
 Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31 maggio 1999, n. 195 (art.  4):  regolamento recante disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di applicazione degli studi di settore;
 Legge  23 dicembre 1999, n. 488: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
 Decreto   legislativo   23 dicembre   1999,  n.  505:  disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 2 settembre 1997, n. 314, 21 novembre 1997, n. 461 e 18 dicembre 1997, n. 466 e n. 467, in materia   di  redditi  di  capitale,  di  imposta  sostitutiva  della maggiorazione di conguaglio e di redditi di lavoro dipendente;
 Decreto   legislativo   30 dicembre   1999,  n.  506:  disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 dicembre 1997, n. 446   e  18 dicembre  1997,  n.  472,  ed,  in  particolare,  recante disposizioni     modificative    delle    modalita'    di    prelievo dell'addizionale  regionale  all'imposta  sul  reddito  delle persone fisiche sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;
 Decreto   legislativo   18 febbraio  2000,  n.  47:  riforma  della disciplina fiscale della previdenza complementare;
 Legge  27 luglio  2000,  n. 212: disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;
 Legge 21 novembre 2000, n. 342: misure in materia fiscale;
 Legge  23 dicembre 2000, n. 388: disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello Stato;
 Decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 168: disposizioni correttive del  decreto  legislativo  18 febbraio  2000,  n.  47,  in materia di riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare;
 Legge  18 ottobre  2001,  n. 383, e successive modificazioni: primi interventi per il rilancio dell'economia;
 Legge  28 dicembre 2001, n. 448: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
 Decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15 giugno  2002,  n.  112:  disposizioni  finanziarie e fiscali  urgenti  in  materia  di  riscossione, razionalizzazione del sistema   di   formazione   del   costo  dei  prodotti  farmaceutici, adempimenti    ed    adeguamenti    comunitari,    cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture;
 Decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla  legge  8 agosto  2002,  n.  178: interventi urgenti in materia tributaria,   di   privatizzazioni,   di   contenimento  della  spesa farmaceutica  e  per  il  sostegno  dell'economia  anche  nelle  aree svantaggiate;
 Decreto-legge   24 settembre   2002,   n.   209,   convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  22 novembre  2002, n. 265: disposizioni urgenti  in  materia  di  razionalizzazione della base imponibile, di contrasto   all'elusione  fiscale,  di  crediti  di  imposta  per  le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo;
 Decreto-legge   24 dicembre   2002,   n.   282,   convertito,   con modificazioni,  dalla  legge  21 febbraio  2003,  n. 27: disposizioni urgenti   in   materia   di  adempimenti  comunitari  e  fiscali,  di riscossione e di procedure di contabilita';
 Legge   27 dicembre  2002,  n.  289,  e  successive  modificazioni: disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
 Legge  7 aprile  2003,  n. 80: delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale;
 Decreto-legge    24 giugno    2003,   n.   147,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200: proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali;
 Decreto  legislativo  30 giugno  2003, n. 196: codice in materia di protezione dei dati personali;
 Decreto-legge   30 settembre   2003,   n.   269,   convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  24 novembre  2003, n. 326: disposizioni urgenti  per  favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici;
 Decreto    legislativo    12 dicembre   2003,   n.   344:   riforma dell'imposizione  sul  reddito  delle  societa',  a norma dell'art. 4 della legge 7 aprile 2003, n. 80;
 Legge  24 dicembre 2003, n. 350: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004);
 Provvedimento   15 novembre   2004,   pubblicato   nel  supplemento ordinario n. 171 alla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29 novembre 2004: approvazione  dello  schema  di certificazione unica CUD 2005, con le relative  istruzioni,  nonche'  di  definizione  delle  modalita'  di certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria;
 Legge  30 dicembre 2004, n. 311: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005);
 Provvedimento 13 gennaio 2005, pubblicato nel supplemento ordinario n. 14 alla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 31 gennaio 2005: approvazione dei modelli 770/2005, con le relative istruzioni per la compilazione, concernente  la  dichiarazione  dei sostituti d'imposta nonche' degli intermediari  ed  altri soggetti tenuti alla comunicazione di dati ai sensi di specifiche disposizioni normative;
 Provvedimento 14 gennaio 2005, pubblicato nel supplemento ordinario n. 11 alla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2005: approvazione dei modelli di dichiarazione IVA/2005 concernenti l'anno 2004, con le relative  istruzioni  e  busta,  da presentare nell'anno 2005 ai fini dell'imposta  sul  valore aggiunto nonche' del modello IVA 74-bis con le relative istruzioni.
 Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 15 febbraio 2005
 Il direttore: Ferrara
 |  |  |  | Allegato 1 CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEI MODELLI
 STRUTTURA E FORMATO DEI MODELLI
 I  modelli  di  cui  al punto 1 del presente provvedimento devono essere  predisposti  su  fogli  singoli, fronte/retro, di formato A4, aventi le seguenti dimensioni:
 larghezza: cm 21,0;
 altezza: cm 29,7.
 E'   consentita   la  predisposizione  dei  modelli  in  quartine costituite   ciascuna  da  due  fogli,  di  formato  A4,  contenenti, rispettivamente,  un  esemplare da usare come originale ed un secondo esemplare  da  riservare  a  copia  ad  uso  del  contribuente. Nelle quartine le pagine devono essere rese staccabili mediante tracciatura e  lungo  i  lembi  di separazione deve essere stampata l'avvertenza: «ATTENZIONE: Staccare all'atto della presentazione del modello».
 E'  anche  consentita  la  predisposizione  dei modelli su moduli meccanografici  a  striscia  continua a pagina singola, di formato A4 esclusi  gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento. Le facciate  di  ogni  modello devono essere tra loro solidali e lungo i lembi  di  separazione  di  ciascuna  facciata  deve  essere stampata l'avvertenza:  «ATTENZIONE: Staccare all'atto della presentazione del modello».  Sulla  banda  laterale di trascinamento dei modelli stessi deve  essere  stampata  la  dicitura «All'atto della presentazione il modello deve essere privato della banda laterale di trascinamento».
 E' altresi' consentita la riproduzione e l'eventuale compilazione meccanografica  dei modelli su fogli singoli, di formato A4, mediante l'utilizzo  di  stampanti  laser  o  di  altri  tipi di stampanti che comunque  garantiscano la chiarezza e la leggibilita' dei modelli nel tempo.
 I  modelli  devono  avere conformita' di struttura e sequenza con quelli  approvati  con  il  presente  provvedimento, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.
 Il   prospetto   per   la   comunicazione   dei   dati   relativi all'applicazione  dei  parametri  di  cui  al  punto 1.2 del presente provvedimento  puo' essere altresi' riprodotto su stampati a striscia continua di formato a pagina singola. Le facciate di prospetto devono essere  tra  loro solidali e lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata  deve  essere  stampata  l'avvertenza:  «ATTENZIONE:  DA NON STACCARE».  Le dimensioni per il formato a pagina singola esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti:
 larghezza: minima cm 19,5 - massima cm 21,5;
 altezza: minima cm 29,2 - massima cm 31,5.
 Nel  caso in cui la dichiarazione sia consegnata presso una banca o  un  ufficio  postale, il prospetto deve essere privato delle bande laterali di trascinamento ed inserito nell'apposita busta indicata al punto 3.5 del presente provvedimento.
 La  stampa  del  prospetto  deve  essere  effettuata  su una sola facciata dei fogli, lasciando in bianco il relativo retro.
 I  dati  devono essere stampati nel prospetto utilizzando il tipo di  carattere «courier», o altro carattere a passo fisso con densita' orizzontale  di  10  ctr.  per  pollice  e  verticale  di 6 righe per pollice. CARATTERISTICHE DELLA CARTA DEI MODELLI
 La  carta  deve essere di colore bianco con opacita' compresa tra l'86 e l'88 per cento e deve avere il peso di 80 gr./mq. CARATTERISTICHE GRAFICHE DEI MODELLI
 I  contenuti  grafici  dei  modelli  devono risultare conformi ai fac-simili   annessi   al  presente  provvedimento  e  devono  essere ricompresi  all'interno  di  una  area  grafica  che  ha  le seguenti dimensioni:
 altezza: 65 sesti di pollice;
 larghezza: 75 decimi di pollice.
 Tale  area  deve  essere  posta in posizione centrale rispetto ai bordi  fisici  del  foglio (superiore, inferiore, laterale sinistro e destro).
 Sul bordo laterale sinistro del frontespizio e dei modelli di cui al  punto 1 devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che  ne  cura  la stampa o che cura la predisposizione delle immagini grafiche per la stampa e gli estremi del presente provvedimento. COLORI
 Per  la  stampa  tipografica  dei modelli e delle istruzioni deve essere  utilizzato  il  colore nero e per i fondini il colore azzurro (pantone 311 U).
 E'  consentita  la stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore  nero,  per  la  riproduzione mediante stampanti laser o altri tipi di stampanti.
 |  |  |  | Allegato 
 ---->  Vedere FASCICOLO 1 da pag. 7 a pag. 74   <----
 
 ---->  Vedere FASCICOLO 1 da pag. 75 a pag. 137   <----
 |  |  |  | Allegato 
 ---->  Vedere FASCICOLO 2 da pag. 138 a pag. 192   <----
 |  |  |  | Allegato 
 ---->  Vedere FASCICOLO 3 da pag. 193 a pag. 244   <----
 
 ---->  Vedere FASCICOLO 3 da pag. 245 a pag. 293   <----
 |  |  |  | Allegato 
 ---->  Vedere MODELLO da pag. 294 a pag. 300   <----
 |  |  |  | Allegato 
 ---->  Vedere MODELLO da pag. 301 a pag. 309   <----
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