Gazzetta n. 56 del 9 marzo 2005 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 16 febbraio 2005 |
Ammissione al finanziamento del progetto di ricerca e formazione N.P. 1961/03, presentato per l'anno 2003 da Dompe' S.p.a., in L'Aquila, ai sensi dell'articolo 10 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000. |
|
|
IL DIRETTORE GENERALE per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori»; Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalita' procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297», e in particolare l'art. 10 che disciplina la presentazione, la selezione e l'agevolazione dei «Progetti autonomamente presentati per il riorientamento e il recupero di competitivita' di strutture di ricerca industriale, con connesse attivita' di formazione del personale di ricerca» ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451; Acquisiti, ai sensi delle modalita' procedurali previste dal predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, gli esiti della preselezione da parte della Commissione interministeriale, di cui al comma 2 del predetto art. 10, in data 9 settembre 2003 relativamente all'ammissione alla successiva fase istruttoria dei progetti presentati per l'anno 2003 tra i quali quello presentato da Dompe' S.p.a. - L'Aquila, N.P. 1961/03 avente come titolo per la ricerca e per la formazione: «Riorientamento del Centro di Ricerche di Dompe' S.p.a. di L'Aquila a centro per lo studio e la produzione su scala pilota di proteine ricombinanti per uso terapeutico»; Acquisite in data 6 aprile 2004, prot. n. 3838, le risultanze istruttorie tecnico-scientifiche dall'esperto ministeriale incaricato e in data 21 maggio 2004, prot. n. 5440, quelle tecnico-economiche dall'Istituto convenzionato; Visto il parere favorevole, espresso dal Comitato ex art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 297/1999, nella seduta dell'8 giugno 2004 in ordine all'ammissione al finanziamento del progetto stesso per un costo di Euro 6.258.470,00 per attivita' di ricerca della durata di 36 mesi ed Euro 836.000,00 per attivita' di formazione della durata di 36 mesi; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 ottobre 2003 «Criteri e modalita' di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (F.A.R.), registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2003, n. 274; Viste le risorse disponibili provenienti annualmente, nella misura di Euro 25.822.844,95, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 11 della legge 19 luglio 1994, n. 451, di conversione con modificazioni del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, per l'anno 2003, che alla data del presente decreto risultano pari a Euro 15.648.870,61 (al netto di Euro 1.130.000,00 per spese di valutazione e monitoraggio); Considerato che esiste o e' in corso di acquisizione la certificazione prefettizia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252; Vista la nota del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica avente per oggetto «Distinzione tra funzioni gestionali e funzioni di indirizzo politico amministrativo» in data 6 agosto 1999, prot. n. 306 Segr.; Ritenuta la necessita' di adottare per il progetto N.P. 1961/03 ammissibile a finanziamento, il relativo provvedimento ministeriale stabilendo forme, misure, modalita' e condizioni al finanziamento; Decreta: Art. 1. 1. Il progetto di ricerca e formazione N.P. 1961/03, presentato ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, avente come titolo per la ricerca e per la formazione: «Riorientamento del Centro di Ricerche di Dompe' S.p.a. di L'Aquila a centro per lo studio e la produzione su scala pilota di proteine ricombinanti per uso terapeutico in oncologia» soggetto esecutore Dompe' S.p.a. - L'Aquila, e' ammesso agli interventi previsti dalle normative citate in premessa, nelle forme, misure, modalita' e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante. |
| Art. 2. Condizioni generali 1. Gli interventi di cui al precedente art. 1 sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. 2. Per il progetto di cui al presente decreto il tasso di interesse da applicare al finanziamento agevolato e' fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo. 3. La durata del finanziamento e' stabilita in un periodo non superiore a dieci anni a decorrere dalla data del presente decreto, comprensivo di un periodo di preammortamento ed utilizzo fino ad un massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno solare) non puo' superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto di ricerca e/o formazione. Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto. Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto. 4. Ai sensi del comma 35, dell'art. 5, del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, e' data facolta' al soggetto proponente di richiedere una anticipazione, fino ad un massimo del 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovra' essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo. 5. La durata del progetto potra' essere maggiorata fino a dodici mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attivita' poste in essere dal contratto, fermo restando quanto stabilito al comma 3. |
| Art. 3. 1. Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto determinate per le agevolazioni concesse alle attivita' di ricerca in complessivi Euro 6.209.022,00 di cui Euro 2.153.378,50 nella forma del contributo nella spesa e Euro 4.055.643,50 nella forma di credito agevolato e per le agevolazioni concesse alle attivita' di formazione in complessivi Euro 794.200,00 di cui Euro 209.000,00 nella forma del contributo nella spesa e Euro 585.200,00 nella forma di credito agevolato - graveranno per complessivi Euro 7.003.222,00 sulle apposite disponibilita' cosi' come indicato nelle premesse del presente decreto. 2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 febbraio 2005 Il direttore generale: Criscuoli |
| Allegato
----> Vedere allegato alle pagg. 39 - 40 <---- |
|
|
|