Gazzetta n. 55 del 8 marzo 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 14 febbraio 2005
Certificazione sui mutui contratti dagli enti locali nel 2004.

IL CAPO DIPARTIMENTO
per gli affari interni e territoriali
del Ministero dell'interno
di concerto con
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
del Ministero dell'economia e delle finanze
Visto l'art. 46-bis, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, come modificato dall'art. 5-bis, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, con il quale e' stato posto a regime l'intervento erariale sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali dal 1995;
Considerato che secondo le modalita' indicate dal citato art. 46-bis il Ministero dell'interno e' autorizzato a corrispondere contributi a valere sulle somme non ancora utilizzate del fondo per lo sviluppo degli investimenti;
Visto il comma 2, del medesimo art. 46-bis, il quale stabilisce che per i contributi da concedere sui mutui contratti dal 1995 valgono le disposizioni vigenti per l'anno 1992;
Visto il comma 4, dell'art. 4, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, il quale stabilisce che i contributi per i mutui contratti nel 1992 sono determinati calcolando una rata di ammortamento costante annua posticipata con interessi del 7 o 6 per cento rispettivamente per gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, e per quelli con popolazione uguale o superiore;
Ritenuto, pertanto, che ai sensi del citato decreto-legge n. 41, del 1995 ai fini di quantificare l'onere dei mutui contratti nell'anno 2004, gli enti locali sono tenuti a presentare, entro il termine perentorio del 31 marzo 2005, a pena di decadenza, apposita certificazione firmata dal responsabile del servizio;
Considerato che gli elementi di dettaglio relativi ai mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, dall'INPDAP e dall'Istituto per il credito sportivo verranno acquisiti direttamente dagli istituti relativi, con procedure elettroniche;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Ritenuto, pertanto, che l'atto da adottare nella forma del decreto in esame consiste nella mera approvazione di un modello di certificato i cui contenuti hanno natura prettamente gestionale;
Decreta:
Art. 1.
E' approvato l'allegato certificato che fa parte integrante del presente decreto, relativo alla richiesta del contributo per gli investimenti sui mutui contratti nel 2004 dagli enti locali previsto dall'art. 46-bis, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, come modificato dall'art. 5-bis, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539.
 
Art. 2.
Il certificato deve essere trasmesso entro il termine perentorio del 31 marzo 2005, a pena di decadenza, alle prefetture competenti per territorio. Il certificato deve essere compilato, firmato e trasmesso dagli enti locali i due copie autentiche e redatto esclusivamente a macchina negli spazi previsti.
 
Art. 3.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 febbraio 2005
p. Il capo dipartimento: De Martino Il Ragioniere generale dello Stato: Grilli
 
Allegato

----> Vedere allegato da pag. 16 a pag. 21 <----
 
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