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| Gazzetta n. 55 del 8 marzo 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'INTERNO |  | DECRETO 14 febbraio 2005 |  | Certificazione sui mutui contratti dagli enti locali nel 2004. |  | 
 |  |  |  | IL CAPO DIPARTIMENTO per gli affari interni e territoriali
 del Ministero dell'interno
 di concerto con
 IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
 del Ministero dell'economia e delle finanze
 Visto  l'art.  46-bis,  del  decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, come modificato  dall'art.  5-bis,  del  decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444,  convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, con il quale e' stato posto a regime l'intervento erariale sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali dal 1995;
 Considerato  che  secondo  le  modalita'  indicate  dal citato art. 46-bis  il  Ministero  dell'interno  e'  autorizzato  a corrispondere contributi  a  valere sulle somme non ancora utilizzate del fondo per lo sviluppo degli investimenti;
 Visto il comma 2, del medesimo art. 46-bis, il quale stabilisce che per i contributi da concedere sui mutui contratti dal 1995 valgono le disposizioni vigenti per l'anno 1992;
 Visto  il  comma 4, dell'art. 4, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n.  8,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68,  il  quale  stabilisce che i contributi per i mutui contratti nel 1992  sono  determinati  calcolando una rata di ammortamento costante annua  posticipata  con interessi del 7 o 6 per cento rispettivamente per gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, e per quelli con popolazione uguale o superiore;
 Ritenuto,  pertanto,  che  ai sensi del citato decreto-legge n. 41, del  1995  ai  fini  di  quantificare  l'onere  dei  mutui  contratti nell'anno  2004,  gli  enti locali sono tenuti a presentare, entro il termine  perentorio  del 31 marzo 2005, a pena di decadenza, apposita certificazione firmata dal responsabile del servizio;
 Considerato  che  gli  elementi  di  dettaglio  relativi  ai  mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, dall'INPDAP e dall'Istituto per   il  credito  sportivo  verranno  acquisiti  direttamente  dagli istituti relativi, con procedure elettroniche;
 Visto  il  decreto  legislativo  30 marzo  2001, n. 165 concernente norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
 Ritenuto,  pertanto, che l'atto da adottare nella forma del decreto in   esame   consiste  nella  mera  approvazione  di  un  modello  di certificato i cui contenuti hanno natura prettamente gestionale;
 Decreta:
 Art. 1.
 E'  approvato  l'allegato  certificato  che fa parte integrante del presente  decreto,  relativo  alla  richiesta  del contributo per gli investimenti  sui mutui contratti nel 2004 dagli enti locali previsto dall'art.   46-bis,   del  decreto-legge  23 febbraio  1995,  n.  41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, come modificato  dall'art.  5-bis,  del  decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444,  convertito,  con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539.
 |  |  |  | Art. 2. Il  certificato  deve  essere trasmesso entro il termine perentorio del  31 marzo  2005,  a pena di decadenza, alle prefetture competenti per  territorio.  Il  certificato  deve  essere  compilato, firmato e trasmesso  dagli  enti  locali  i  due  copie  autentiche  e  redatto esclusivamente a macchina negli spazi previsti.
 |  |  |  | Art. 3. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 14 febbraio 2005
 p. Il capo dipartimento: De Martino Il Ragioniere generale dello Stato: Grilli
 |  |  |  | Allegato 
 ---->  Vedere allegato da pag. 16 a pag. 21   <----
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