Gazzetta n. 55 del 8 marzo 2005 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'INTERNO |
DECRETO 14 febbraio 2005 |
Certificazione sui mutui contratti dagli enti locali nel 2004. |
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IL CAPO DIPARTIMENTO per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO del Ministero dell'economia e delle finanze Visto l'art. 46-bis, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, come modificato dall'art. 5-bis, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, con il quale e' stato posto a regime l'intervento erariale sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali dal 1995; Considerato che secondo le modalita' indicate dal citato art. 46-bis il Ministero dell'interno e' autorizzato a corrispondere contributi a valere sulle somme non ancora utilizzate del fondo per lo sviluppo degli investimenti; Visto il comma 2, del medesimo art. 46-bis, il quale stabilisce che per i contributi da concedere sui mutui contratti dal 1995 valgono le disposizioni vigenti per l'anno 1992; Visto il comma 4, dell'art. 4, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, il quale stabilisce che i contributi per i mutui contratti nel 1992 sono determinati calcolando una rata di ammortamento costante annua posticipata con interessi del 7 o 6 per cento rispettivamente per gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, e per quelli con popolazione uguale o superiore; Ritenuto, pertanto, che ai sensi del citato decreto-legge n. 41, del 1995 ai fini di quantificare l'onere dei mutui contratti nell'anno 2004, gli enti locali sono tenuti a presentare, entro il termine perentorio del 31 marzo 2005, a pena di decadenza, apposita certificazione firmata dal responsabile del servizio; Considerato che gli elementi di dettaglio relativi ai mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, dall'INPDAP e dall'Istituto per il credito sportivo verranno acquisiti direttamente dagli istituti relativi, con procedure elettroniche; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Ritenuto, pertanto, che l'atto da adottare nella forma del decreto in esame consiste nella mera approvazione di un modello di certificato i cui contenuti hanno natura prettamente gestionale; Decreta: Art. 1. E' approvato l'allegato certificato che fa parte integrante del presente decreto, relativo alla richiesta del contributo per gli investimenti sui mutui contratti nel 2004 dagli enti locali previsto dall'art. 46-bis, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, come modificato dall'art. 5-bis, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539. |
| Art. 2. Il certificato deve essere trasmesso entro il termine perentorio del 31 marzo 2005, a pena di decadenza, alle prefetture competenti per territorio. Il certificato deve essere compilato, firmato e trasmesso dagli enti locali i due copie autentiche e redatto esclusivamente a macchina negli spazi previsti. |
| Art. 3. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 febbraio 2005 p. Il capo dipartimento: De Martino Il Ragioniere generale dello Stato: Grilli |
| Allegato
----> Vedere allegato da pag. 16 a pag. 21 <---- |
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