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| Gazzetta n. 55 del 8 marzo 2005 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 febbraio 2005 |  | Ulteriori   indirizzi  operativi  per  la  gestione  organizzativa  e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per  il  rischio  idrogeologico  ed  idraulico  ai fini di protezione civile,   recanti   modifiche  ed  integrazioni  alla  direttiva  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 Visto  l'art.  5,  comma  1, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401,  in cui e' previsto che il Presidente del Consiglio dei Ministri promuova  e  coordini  le  attivita' delle amministrazioni centrali e periferiche  dello  Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, degli  enti  pubblici  nazionali  e  territoriali  e  di  ogni  altra istituzione   ed  organizzazione  pubblica  e  privata  presente  sul territorio  nazionale,  finalizzate alla tutela dell'integrita' della vita;
 Visto  l'art.  5,  comma  5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401,  che  prevede  che  il  Capo  del  Dipartimento della protezione civile,  secondo  le  direttive  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri  rivolga  alle  amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali   e   territoriali   e   di   ogni   altra  istituzione  ed organizzazione  pubblica e privata presente nel territorio nazionale, le  indicazioni  necessarie  al  raggiungimento  delle  finalita'  di coordinamento operativo in materia di protezione civile;
 Vista  la  direttiva  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio  2004,  recante  «Indirizzi  operativi  per  la  gestione organizzativa  e  funzionale  del sistema di allertamento nazionale e regionale  per  il  rischio  idrogeologico  ed  idraulico  ai fini di protezione civile»;
 Vista la nota del Ministero dell'interno - Gabinetto del Ministro - prot.  n. 4520/M/1(7)/Gab/Uff.V del 20 luglio 2004, con la quale sono state espresse le osservazioni delle Prefetture - Uffici territoriali di  Governo  alla  suddetta  direttiva  del  27 febbraio  2004  ed il riscontro   del   Dipartimento  della  protezione  civile,  prot.  n. DPC/CG/0049116,  ove  e'  ribadito  che  la  stessa direttiva intende disciplinare  solo  la  fase di allertamento e di contrasto, e non le attivita' relative alla gestione ed al superamento dell'emergenza;
 Considerato  altresi',  che  in  sede  di  prima  applicazione e di confronto  a  livello  locale con le altre amministrazioni e gli enti interessati  e'  emersa  l'opportunita'  di  definire  in  termini di maggior  precisione e compiutezza alcuni ambiti di operativita' della direttiva  del  27 febbraio  2004,  specificando  le  competenze  dei soggetti   istituzionalmente   chiamati  ad  esercitare  le  funzioni operative  di  allertamento per il rischio idrogeologico ed idraulico ai  fini di protezione civile, nonche' di apportare alcune correzioni formali al citato provvedimento;
 Ritenuta   infine,   la  necessita',  ancorche'  nelle  more  della costituzione  del  gruppo  tecnico di cui al para-grafo 4 (previsioni meteorologiche,  avvisi  e  bollettini)  della medesima direttiva del 27 febbraio  2004,  di  individuare  le  procedure per la diramazione delle  previsioni,  dei  bollettini  e  degli  avvisi,  nonche' degli allarmi  per  il  sistema  di  protezione  civile ai diversi livelli, regionale, provinciale e comunale;
 Dispone:
 Alla  direttiva  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri del 27 febbraio  2004,  recante  «Indirizzi  operativi  per  la  gestione organizzativa  e  funzionale  del sistema di allertamento nazionale e regionale  per  il  rischio  idrogeologico  ed  idraulico  ai fini di protezione   civile»   sono   apportate   le  seguenti  modifiche  ed integrazioni:
 nel  corpo  del  titolo  dopo  la  parola  «... nazionale ...» e' aggiunta la parola: «..., statale ...»;
 al  primo  capoverso,  (pag.  7), successivo alla alinea, dopo le parole:  «... Dipartimento della protezione civile ...» la virgola e' sostituita dalla congiunzione: «... e ...»;
 al   terzo  capoverso,  (pag.  24)  seconda  alinea,  le  parole: «... quotidianamente  e  contestualmente ...»,  sono sostituite dalle seguenti:        «... quotidianamente,        successivamente       o contestualmente ...»;
 al  quarto  capoverso (pag. 24) e' soppressa la frase ripetuta da «... sponsabilita' ...» a «... Dipartimento ...»;
 dopo  il  paragrafo inserito (pag. 25) «Tali avvisi meteo avranno efficacia  ...»  e' inserito il seguente: «Gli avvisi meteo regionali dovranno   quantomeno  contenere  indicazioni  circa  il  periodo  di validita',  la  tipologia  di  evento atteso e/o in atto, il relativo tempo di avvento, durata ed evoluzione a scala regionale, nonche' una valutazione  anche  solo aggettivale delle grandezze meteoidrologiche attese,  con  riferimento alle zone d'allerta interessate ed indicate in forma singola e/o aggregata;
 al  quarto  capoverso  (pag.  25) dopo le parole: «L'avviso meteo nazionale ...»  sono inserite le seguenti: «... oltre a prendere atto degli  avvisi meteo regionali emessi, analogamente a questi, ...»; le parole  «...  valutazione  selo  verbale  ...»  sono sostituite dalle seguenti: «... valutazione anche solo aggettivale ...»;
 il   terzo   capoverso  (pag.  26)  e'  sostituto  dal  seguente: «L'effetto  di un avviso meteo nazionale e' quello di far conoscere e condividere  con  tutte  le  regioni  una prima speditiva valutazione previsionale  del possibile manifestarsi di criticita' almeno a scala regionale,  nonche' di suggerire a ciascuna delle regioni interessate dalle  criticita',  ed  il  cui  centro funzionale decentrato non sia operativo,  anche  sulla  base  di  precedenti  specifiche intese, di richiedere  il  supporto  del  centro  funzionale  centrale presso il Dipartimento  della  protezione civile, sia per valutare i livelli di criticita'  nelle zone di allertamento che per svolgere, se del caso, le  attivita'  di  monitoraggio  e  sorveglianza  degli  eventi e dei conseguenti effetti sul territorio regionale.»;
 la  quarta  linea  del  terzo  capoverso  (pag. 28) dalle parole: «... e,  se  del  caso ...»  fino  a  «... lo  dirama ...»  e'  cosi' modificata:  «... e,  se adottato, lo dirama agli uffici territoriali di Governo ed ...»;
 le  parole  «Avviso di criticita» sono sostituite dalle seguenti: «Bollettino di criticita» (pag. 29 e seguenti);
 al  terzo  capoverso  (pag.  38),  sostituire  il  riferimento al decreto   del   Presidente   della  Repubblica  n.  613/1995  con  il riferimento  al successivo decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001;
 il  quinto  capoverso  (pag. 41) e' cosi' sostituito: «Le manovre previste dal documento di protezione civile e/o dal programma statico e  dal piano di laminazione potranno essere direttamente eseguite dal gestore  dopo  averne  data comunicazione all'ufficio compartimentale dal  Registro  italiano dighe ed all'ufficio territoriale del Governo di  riferimento  che, presone atto, ne dara' comunicazione all'unita' di comando e di controllo e vigilera', se del caso, sulla attivazione dei  piani  di emergenza a valle della diga stessa, anche interagendo con l'autorita' preposta al governo del piano d'emergenza provinciale e  ne  dara' comunicazione al Dipartimento della protezione civile ed alla regione interessata;
 il  primo  ed il secondo capoverso (pag. 42) sono soppressi ed al quarto  capoverso  dopo  le parole: «... programma dinamico ...» sono aggiunte  le  seguenti: «... del piano di laminazione ...», e dopo le parole:  «... nel  piano  di  laminazione ...» e' aggiunta la parola: «... stesso: ...»;
 al quinto capoverso (pag. 42) dopo le parole: «... ad un giudizio favorevole, ...»  aggiungere le seguenti parole: «... anche in questo caso ...»;  quindi  di  seguito  aggiungere  il  seguente  paragrafo: «L'Ufficio  territoriale  di  Governo di riferimento ricevuto e preso atto  del  consenso  espresso  dall'unita' di comando e controllo, ne dara'   tempestiva   comunicazione   al  gestore  e  vigilera'  sulla attivazione  dei  piani  di  emergenza  a  valle  della  diga stessa, interagendo,  se  del  caso,  con l'autorita' preposta al governo dal Piano d'emergenza provinciale».
 Il  Capo  del  Dipartimento  della  protezione  civile  rivolgera', secondo  quanto  disposto  dal  comma  5,  dell'art.  5  della  legge 9 novembre  2001, n. 401, le indicazioni necessarie al raggiungimento delle finalita' di coordinamento, relative alle procedure da attivare per l'attuazione della direttiva del 27 febbraio 2004.
 Roma, 25 febbraio 2005
 Il Presidente: Berlusconi
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