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| Gazzetta n. 55 del 8 marzo 2005 (vai al sommario) |  | AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI |  | COMUNICATO |  | Contratto  collettivo  nazionale  di lavoro relativo al personale del comparto  delle  Istituzioni  di  Alta  Formazione e Specializzazione Artistica  e  Musicale,  per  il quadriennio normativo 2002/2005 e il biennio economico 2002/2003 |  | 
 |  |  |  | Il  giorno  16/02/2005  alle  ore 10.00, presso la sede dell'ARAN, ha avuto luogo l'incontro tra: 
 - l'ARAN nella persona dell'Avv. Guido Fantoni               firmato
 
 - i rappresentanti delle seguenti Confederazioni CGIL                                                         firmato CISL                                                         firmato UIL                                                          firmato CONFSAL                                                      firmato
 
 - ed i rappresentanti delle seguenti OO.SS. di categoria UNIONE ARTISTI UNAMS                                         firmato CGIL SNUR AFAM                                               firmato CISL UNIVERSITA'                                             firmato UIL AFAM                                                     firmato CONFSAL SNALS                                                firmato
 
 Al  termine  della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato CCNL  relativo  al  personale  del comparto delle Istituzioni di Alta Formazione e Specializzazione Artistica e Musicale per il quadriennio normativo 2002/2005 e il biennio economico 2002/2003.
 
 ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA, DECORRENZA DEL PRESENTE CONTRATTO
 
 1.  Il  presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il  personale  con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato  comunque  appartenente al comparto di cui all'art. 6 del contratto collettivo nazionale quadro sottoscritto il 18.12.02.
 2.  Il  personale  di  cui al comma 1 e' inquadrato nelle seguenti aree professionali:
 a) area della docenza;
 b) area dei servizi generali, tecnici e amministrativi.
 Per quanto disposto dalla legge n. 124/1999, il presente contratto ha  come  destinatari, altresi', i modelli viventi delle Accademie di Belle Arti.
 3.  Il  presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2002 - 31 dicembre 2005 per la parte normativa, ed e' valido dal 1 gennaio 2002 fino al 31 dicembre 2003 per la parte economica.
 4.    Gli   effetti   giuridici   decorrono   dal   giorno   della sottoscrizione,  salva  l'indicazione  di  una diversa decorrenza nel corpo del contratto stesso. La stipula conclusiva si intende avvenuta al  momento  della  sottoscrizione  da parte dei soggetti negoziali a seguito  del  perfezionamento  delle procedure di cui all'art. 47 del decreto legislativo n. 165/2001.
 5. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno  in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera  raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza stessa. In caso  di  disdetta,  le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino   a   quando  non  siano  sostituite  dal  successivo  contratto collettivo.
 6.  Dopo  un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data  di  scadenza  della parte economica, ai dipendenti del comparto sara'   corrisposta  la  relativa  indennita',  secondo  le  scadenze previste  dall'accordo  sul costo del lavoro del 23 luglio 1993 e con le  modalita'  di  cui  agli artt. 47 e 48 del decreto legislativo n. 165/2001.
 7.  In  sede di rinnovo biennale per la parte economica, ulteriore punto   di   riferimento   del   negoziato   sara'  costituito  dalla comparazione   tra   l'inflazione   programmata  e  quella  effettiva intervenuta   nel  biennio  in  questione,  secondo  quanto  previsto dall'accordo tra Governo e parti sociali del 23 luglio 1993.
 |  |  |  | ART. 2 - INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL CONTRATTO 
 1. In attuazione dell'art. 49 del decreto legislativo n. 165/2001, quando  insorgano  controversie  sull'interpretazione  del  contratto collettivo   nazionale   o   integrativo,   le  parti  che  lo  hanno sottoscritto   si   incontrano   per   definire   consensualmente  il significato della clausola controversa.
 2.  Al fine di cui al comma 1 la parte interessata invia all'altra apposita  richiesta  scritta  con  lettera raccomandata. La richiesta deve  contenere  una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di  diritto  sui  quali si basa; essa deve comunque far riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale.
 3.  L'eventuale  accordo  sostituisce  la clausola controversa sin dall'inizio  della  vigenza  del  contratto  collettivo  nazionale  o integrativo.
 |  |  |  | ART. 3 - OBIETTIVI E STRUMENTI 
 1.  Il  sistema  delle  relazioni  sindacali,  nel  rispetto delle distinzioni    dei   ruoli   e   delle   rispettive   responsabilita' dell'Amministrazione   e   dei  sindacati,  persegue  l'obiettivo  di contemperare   l'interesse  dei  dipendenti  al  miglioramento  delle condizioni  di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza di incrementare  l'efficacia  e  l'efficienza  dei servizi prestati alla collettivita'.  Esso e' improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti.
 2.  Qualora  il  contesto  delle  relazioni  sindacali  di  cui al presente  capo faccia riferimento a criteri o linee di indirizzo che, ai  sensi  dei successivi articoli, siano anche oggetto di trattativa integrativa  decentrata, queste stesse linee di indirizzo, al fine di garantire e tutelare omogeneita' di impostazione per l'intero sistema formativo  nazionale,  possono  essere  oggetto di indicazioni-quadro elaborate  dal  Ministro, nell'ambito di quanto definito dal presente contratto  e  dandone  preventiva informazione alle OO.SS. firmatarie del presente CCNL.
 3.  Il sistema delle relazioni sindacali, al di sotto del presente CCNL, si articola nei seguenti modelli relazionali: a) contrattazione   collettiva   integrativa:  si  svolge  a  livello
 nazionale  e  a  livello  di  istituzione  di alta cultura, con le
 modalita', i tempi e le materie indicate agli articoli 4 e 6; b) partecipazione:  si  articola  negli  istituti dell'informazione e
 della concertazione; c) interpretazione autentica dei contratti collettivi di cui all'art.
 2.
 |  |  |  | ART. 4 - CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA 
 1.  La  contrattazione  collettiva  integrativa  e' finalizzata ad incrementare   la   qualita'  del  servizio,  sostenendo  i  processi innovatori   in   atto   anche   mediante   la  valorizzazione  delle professionalita' coinvolte.
 I  contratti  collettivi, nei vari livelli previsti, definiscono i criteri  di  distribuzione  al  personale - ivi compreso il personale utilizzato - delle risorse disponibili, nonche' i criteri generali di verifica   dei   risultati  in  relazione  agli  specifici  obiettivi programmati.
 2.  In  sede  di  contrattazione collettiva integrativa nazionale, presso  il  Ministero,  sono  disciplinati,  con  cadenza  annuale, i criteri generali per:
 
 a) la   mobilita'   interna   al  comparto  ed  intercompartimentale,
 disciplinando    altresi'   eventuali   residue   situazioni,   in
 particolare attinenti ai responsabili amministrativi; b) criteri  per l'attribuzione delle risorse e linee di indirizzo per
 l'attivita' di formazione in servizio del personale amministrativo
 e tecnico, per l'aggiornamento e per l'eventuale riconversione del
 personale,  anche  in caso di applicazione dell'art. 33 del D.Lgs.
 165/2001; c) le  linee  di  indirizzo  e  i  criteri per la tutela della salute
 nell'ambiente di lavoro; d) in  relazione ai provvedimenti di riforma del comparto e dei corsi
 di  studio, l'orario di servizio per le attivita' didattiche e per
 quelle   connesse   alla   ricerca,   alla   produzione   e   alla
 partecipazione agli organi collegiali e agli esami, in tempo utile
 per  l'avvio  dell'anno  accademico  2004-2005  e  per i seguenti,
 nonche'  i  criteri  per  la  fruizione  di  congedi e permessi in
 coerenza  con  il  predetto orario, fermo restando quanto previsto
 dall'art. 9, comma 2, dell'Accordo 1 agosto 1996.
 
 3.   La  contrattazione  integrativa  si  svolge  alle  condizioni previste dagli artt. 40 e 40 bis del decreto legislativo n. 165/2001. La verifica sulla compatibilita' dei costi della medesima si attua ai sensi  dell'art. 48, comma 6, del d. lgs. n. 165/2001. Entro il primo mese  di  negoziato  le parti non assumono iniziative unilaterali ne' procedono ad azioni dirette.
 Sulle  materie  che  incidono  sull'ordinato  e  tempestivo  avvio dell'anno  accademico  la contrattazione deve concludersi entro il 30 luglio.
 |  |  |  | ART. 5 - PARTECIPAZIONE 
 1.  Il  Ministero  fornisce  informazioni  e,  ove  necessaria, la relativa   documentazione   cartacea   e/o  informatica  ai  soggetti identificati all'articolo 7 sulle seguenti materie:
 
 a) criteri  per  la  definizione e la distribuzione degli organici di
 tutto  il  personale,  con  riferimento a quanto previsto dalla L.
 508/1999; b) operativita'  di  nuovi  sistemi  informativi  o  di  modifica dei
 sistemi  preesistenti  concernenti  i  servizi amministrativi e di
 supporto all'attivita' accademica; c) dati  generali  sullo  stato  dell'occupazione degli organici e di
 utilizzazione del personale; d) andamento generale della mobilita' del personale; e) stato di attuazione del processo di riforma; f) i   criteri   di   attribuzione  delle  risorse  alle  istituzioni
 accademiche.
 
 2.   Ricevuta   l'informazione   i   soggetti   sindacali  di  cui all'articolo  7  possono chiedere che si dia inizio alla procedura di concertazione su:
 
 a) criteri  per  la  definizione e la distribuzione degli organici di
 tutto  il  personale con riferimento a quanto previsto dal decreto
 legislativo n. 165/2001 e dalla legge n. 508/1999.
 
 La concertazione si svolge in appositi incontri che iniziano entro 48  ore dal ricevimento della richiesta. Nella concertazione le parti verificano  la  possibilita'  di un accordo mediante un confronto che deve  concludersi  entro  15 giorni dalla sua attivazione. Dell'esito della  concertazione  e'  redatto  verbale  dal  quale  risultano  le posizioni  delle  parti.  Durante  il  periodo  in  cui  si svolge la concertazione  le  parti  non  assumono  iniziative unilaterali sulle materie oggetto della stessa.
 Sulle  materie  che  incidono  sull'ordinato  e  tempestivo  avvio dell'anno accademico la concertazione deve comunque concludersi entro il 30 luglio.
 |  |  |  | ART. 6 - RELAZIONI A LIVELLO DI ISTITUZIONE 
 1.  Ciascuna  istituzione  accademica  e'  sede  di contrattazione integrativa.
 2.  Il  presidente e il direttore forniscono ai soggetti sindacali di   cui   all'articolo  7  un'informazione  preventiva,  consegnando l'eventuale documentazione, sulle seguenti materie:
 
 a) proposte  di  organizzazione della didattica, della ricerca, della
 produzione artistica e di determinazione degli organici; b) criteri  generali  per l'utilizzazione del personale docente nelle
 attivita'  relative alla didattica, alla ricerca e alla produzione
 artistica, anche a garanzia di quanto previsto dal successivo art.
 21, comma 3; c) utilizzazione dei servizi sociali; d) modalita'  e  criteri  di  applicazione dei diritti sindacali, ivi
 compresi  i  diritti  di  assemblea,  di  affissione all'albo e di
 utilizzo  dei  locali, nonche' i contingenti di personale previsti
 dall'articolo   2  dell'Accordo  sull'attuazione  della  legge  n.
 146/1990,  ferme  restando  la disciplina del diritto di assemblea
 prevista  dall'art.  2  del  CCNQ  7 agosto 1998 e le modalita' di
 utilizzo  dei  distacchi,  aspettative  e  permessi, nonche' delle
 altre prerogative sindacali; e) attuazione  della  normativa in materia di sicurezza nei luoghi di
 lavoro; f) attivita'  e  progetti relativi alla didattica, alla ricerca, alla
 produzione   artistica  e  relativi  compensi  accessori  comunque
 finanziati   e/o   retribuiti   nell'ambito  della  programmazione
 accademica  e  delle  convenzioni  ed  accordi  fra  l'istituzione
 accademica  ed  altre  istituzioni,  enti  pubblici  e  privati, a
 livello nazionale ed internazionale; g) criteri  generali  per la retribuzione e l'utilizzazione del fondo
 d'istituto,  con prioritaria attenzione all' utilizzo di parte del
 fondo  per  l'erogazione  di  buoni pasto ove ricorrano specifiche
 esigenze organizzative; h) criteri     generali    per    le    politiche    dell'orario    e
 dell'organizzazione   del   lavoro   del   personale   tecnico   e
 amministrativo; i) criteri generali per l'adattamento delle tipologie dell'orario del
 personale  tecnico  e  amministrativo  alle esigenze delle singole
 istituzioni di alta cultura; j) criteri generali per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento
 del personale tecnico e amministrativo; k) criteri  generali per la fruizione di permessi per il diritto allo
 studio relativamente al personale tecnico e amministrativo; l) criteri  generali  di individuazione e modalita' utilizzazione del
 personale   in   progetti  derivanti  da  specifiche  disposizioni
 legislative, nonche' da convenzioni, intese o accordi di programma
 stipulati  dalla  singola  istituzione accademica con altri enti e
 istituzioni; m) linee di indirizzo per la realizzazione dei piani di aggiornamento
 e  formazione  del  personale  tecnico  e amministrativo e criteri
 generali per la scelta del personale da impegnare in tali piani.
 
 3. L'informazione viene fornita in appositi incontri da concordare tra le parti.
 4.  Ricevute  le informazioni, sulle materie indicate nei predetti punti  c),  d),  e), f) -limitatamente agli aspetti retributivi-, g), h), i) ed m) si svolge la contrattazione integrativa.
 5.  Le  parti, decorsi sessanta giorni dall'inizio effettivo delle trattative,  riassumono  le  rispettive  prerogative  e  liberta'  di iniziativa  e  decisione  relativamente alle materie non direttamente implicanti   l'erogazione   di   risorse   destinate  al  trattamento economico,   nel  rispetto,  comunque,  delle  specifiche  discipline fissate  dal  presente  CCNL. Durante il predetto periodo di sessanta giorni   deve  essere  programmato  un  congruo  numero  di  incontri funzionale   alla   piu'   sollecita  e  positiva  conclusione  delle trattative.
 6.  L'informazione  e'  successiva  relativamente  alle  unita' di personale  utilizzato  nelle  attivita'  e progetti retribuiti con il fondo  di  istituto  con indicazione degli obbiettivi raggiunti. Essa viene fornita in appositi incontri da concordare tra le parti.
 |  |  |  | ART. 7 - COMPOSIZIONE DELLE DELEGAZIONI 1. Le delegazioni trattanti sono costituite come segue: - A livello nazionale di Amministrazione:
 a) Per la parte pubblica: - dal Ministro o da un suo delegato; - da   una   rappresentanza   dei  dirigenti  titolari  degli  uffici
 direttamente interessati alla trattativa.
 
 b) Per le organizzazioni sindacali: - dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria
 firmatarie del presente CCNL.
 II - A livello di Istituzione di alta cultura:
 a) Per la parte pubblica: - dal  presidente,  con  facolta'  di  delega a trattare al direttore
 amministrativo  per le materie di cui ai punti g) h) j) e m) di cui
 al comma 2 del precedente art. 6; - dal  Direttore  per tutte le altre materie di cui allo stesso comma
 2;
 
 b) Per le organizzazioni sindacali: - dalle R.S.U. e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di
 categoria firmatarie del presente CCNL.
 |  |  |  | ART.8 - CONGEDI PARENTALI 
 1.  Al  personale di cui all'art. 1 del presente CCNL si applicano le  vigenti  disposizioni  in  materia  di  tutela  della  maternita' contenute nel D. L.gs. n. 151/2001.
 2. Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi degli articoli 16  e  17  del  D. Lgs. n. 151/2001 alla lavoratrice o al lavoratore, anche  nell'ipotesi  di  cui all'art. 28 dello stesso decreto, spetta l'intera  retribuzione  fissa  mensile  nonche'  le  quote di salario accessorio  fisse  e  ricorrenti  che  competono nei casi di malattia superiore a 15 giorni consecutivi o in caso di ricovero ospedaliero e per  il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, secondo la disciplina di cui all'art. 11, comma 8.
 3.  In caso di parto prematuro, alle lavoratrici spettano comunque i  mesi  di astensione obbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro abbia  necessita'  di  un  periodo  di  degenza  presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facolta' di richiedere che  il  restante  periodo  di  congedo obbligatorio post-parto ed il restante  periodo ante-parto non fruito, possano decorrere in tutto o in  parte  dalla  data  di  effettivo  rientro  a casa del figlio. La richiesta viene accolta qualora sia avallata da idonea certificazione medica  dalla  quale  risulti  che  le  condizioni  di  salute  della lavoratrice   consentono  il  rientro  al  lavoro.  Alla  lavoratrice rientrata  al lavoro spettano in ogni caso i periodi di riposo di cui all'art. 39 del D. Lgs. n. 151/2001.
 4.  Nell'ambito  del  periodo  di  astensione  dal lavoro previsto dall'art.  32  ,  comma  1,  lett. a) del D. Lgs. n. 151/2001, per le lavoratrici  madri  o  in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta  giorni,  computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili  anche  in  modo  frazionato,  non  riducono  le ferie, sono valutati  ai  fini  dell'anzianita' di servizio e sono retribuiti per intero,  con  esclusione  dei  compensi per lavoro straordinario e le indennita'  per  prestazioni  disagiate,  pericolose o dannose per la salute.
 5.  Successivamente  al  periodo di astensione di cui al comma 2 e sino  al  compimento  del  terzo  anno  di vita del bambino, nei casi previsti  dall'art.  47,  comma  1,  del  D.  L.gs. n. 151/2001, alle lavoratrici  madri  ed  ai  lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni   per   ciascun   anno   di   eta'   del   bambino,  computati complessivamente  per  entrambi  i  genitori,  di  assenza retribuita secondo le modalita' indicate nello stesso comma 2. Ciascun genitore, alternativamente,  ha  altresi'  diritto di astenersi dal lavoro, nel limite  di cinque giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di eta' compresa fra i tre e gli otto anni.
 6. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 e 5, nel caso di  fruizione  continuativa,  comprendono  anche gli eventuali giorni festivi  che  ricadano  all'interno  degli  stessi. Tale modalita' di computo  trova  applicazione  anche nel caso di fruizione frazionata, ove  i  diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.
 7.  Ai  fini  della  fruizione,  anche  frazionata, dei periodi di astensione  dal  lavoro,  di cui all'art. 32, comma 1, del D. Lgs. n. 151/2001,  la  lavoratrice  madre o il lavoratore padre presentano la relativa  domanda,  con  la  indicazione della durata, all'ufficio di appartenenza  di norma quindici giorni prima della data di decorrenza del  periodo  di  astensione.  La domanda puo' essere inviata anche a mezzo   di   raccomandata  con  avviso  di  ricevimento  purche'  sia assicurato  comunque  il  rispetto  del  termine  minimo  di quindici giorni.  Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell'originario periodo di astensione.
 8.  In  presenza  di particolari e comprovate situazioni personali che  rendano  impossibile  il  rispetto  della  disciplina  di cui al precedente  comma  7,  la  domanda  puo'  essere  presentata entro le quarantotto  ore  precedenti  l'inizio  del periodo di astensione dal lavoro.
 |  |  |  | ART. 9 - FERIE 
 1.  Il  personale  ha  diritto,  per  ogni anno di servizio, ad un periodo  di  ferie retribuito. Durante tale periodo spetta la normale retribuzione,  esclusi  i compensi previsti per prestazioni di lavoro straordinario   e   quelli  collegati  ad  effettive  prestazioni  di servizio.
 2.  La  durata  delle ferie e' di 32 giorni lavorativi comprensivi delle  due  giornate  previste  dall'articolo  1, comma 1, lettera a) della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
 3.  I  dipendenti neo-assunti hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
 4.  Dopo  3  anni  di  servizio,  a  qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti  di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti nel comma 2.
 5.  In  caso  di  programmazione  delle attivita' su cinque giorni settimanali,  il sabato e' considerato non lavorativo, tranne che per il personale tecnico e amministrativo, ed i giorni di ferie spettanti ai  sensi  dei  commi 2 e 3 sono ridotti, rispettivamente, a 28 e 26, comprensivi  delle  due  giornate  previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
 6.  A  tutti  i  dipendenti sono altresi' attribuite 4 giornate di riposo  da  fruire  nell'anno  solare  ai  sensi  ed  alle condizioni previste  dalla  menzionata  legge n. 937/77. E' altresi' considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della localita' in cui il personale presta servizio, purche' ricadente in giorno lavorativo. Le  quattro  giornate  di  riposo  predette  sono  fruite  nel  corso dell'anno accademico cui si riferiscono. Nell'anno di assunzione o di cessazione  dal  servizio  la  durata  delle  ferie e' determinata in proporzione  dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore  a  quindici giorni e' considerata a tutti gli effetti come mese intero.
 7.  Il  personale  che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'articolo 10 conserva il diritto alle ferie.
 8.  Le ferie sono un diritto irrinunciabile e la mancata fruizione non  da'  luogo  alla  corresponsione  di compensi sostitutivi, salvo quanto  previsto nel comma 13. Esse vanno fruite nel corso di ciascun anno  solare,  secondo le richieste del personale, tenuto conto delle esigenze di servizio.
 9.  Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale puo' frazionare le ferie in piu' periodi nel corso dell'anno. La fruizione delle  ferie  dovra'  avvenire  nel  rispetto dei turni prestabiliti, assicurando  comunque  al  personale  che ne abbia fatto richiesta il godimento di almeno 2 settimane continuative nel periodo i giugno -30 settembre.
 10.  Le  ferie  autorizzate o in corso di fruizione possono essere sospese  o  interrotte  per  indifferibili motivi di servizio. In tal caso  il personale ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno nella localita' dalla  quale  e' stato richiamato, nonche' all'indennita' di missione per  la  durata del medesimo viaggio. Il personale ha inoltre diritto al  rimborso  delle  spese  anticipate  o sostenute per il periodo di ferie non goduto.
 11.  Le ferie sono sospese da malattia debitamente documentata che si protragga per piu' di 3 giorni o dia luogo a ricovero ospedaliero. L'Amministrazione   deve   essere  posta  in  grado,  attraverso  una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.
 12.  Le  assenze  per  malattia  non  riducono il periodo di ferie spettanti,  anche  se si protraggano per l'intero anno solare. In tal caso   la  fruizione  delle  ferie  e'  previamente  autorizzata  dal direttore, in relazione alle esigenze di servizio.
 13.  Fermo  restando  il  disposto  del  comma  8,  all'atto della cessazione  dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data  non  siano state fruite per esigenze di servizio, si procede al pagamento   sostitutivo  delle  stesse  sulla  base  del  trattamento economico di cui al comma 1.
 |  |  |  | ART. 10 - PERMESSI RETRIBUITI 
 1.  Il personale dell'istituzione di alta cultura con contratto di lavoro  a  tempo  indeterminato,  ha  diritto,  sulla  base di idonea documentazione  anche  autocertificata,  a  permessi retribuiti per i seguenti casi:
 
 - partecipazione  a  concorsi  od  esami:  gg. 8 complessivi per anno
 accademico,  ivi  compresi  quelli  eventualmente  richiesti per il
 viaggio; - lutti  per  perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado,
 di  soggetto componente la famiglia anagrafica e di affini di primo
 grado: gg. 3 per evento.
 
 I  permessi  sono erogati a domanda da presentarsi al direttore da parte del personale docente, amministrativo e tecnico.
 2.  A  domanda  del personale, inoltre, sono attribuiti nell' anno accademico  tre  giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione.
 3.  Il  personale ha altresi' diritto ad un permesso retribuito di quindici  giorni  consecutivi  in  occasione del matrimonio, fruibili entro 10 giorni dall'evento.
 4.   I  permessi  dei  commi  1,  2  e  3  possono  essere  fruiti cumulativamente nel corso di ciascun anno accademico, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianita' di servizio.
 5.  Durante  i  predetti  periodi  al  personale  spetta  l'intera retribuzione,  esclusi  i  compensi  per  attivita'  aggiuntive  e le indennita' di amministrazione e di lavoro notturno/festivo.
 6.  I permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,  n. 104 sono retribuiti come previsto dall'art. 2, comma 3 ter, del  decreto  legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre  1993 n. 423, e non sono computati ai fini del raggiungimento del  limite  fissato dai precedenti commi ne' riducono le ferie; essi devono  essere  possibilmente  fruiti  dai docenti non nelle medesime giornate settimanali.
 7.   Il  personale  ha  diritto,  inoltre,  ove  ne  ricorrano  le condizioni,  ad  altri  permessi  retribuiti  previsti  da specifiche disposizioni di legge.
 8.  Nel limite di trenta giorni per anno accademico sono concessi, a   domanda,   al   personale  docente  permessi  retribuiti  per  la partecipazione  ad  attivita' di studio, di ricerca e/o di produzione artistica  e  scientifica.  I  giorni  di  permesso  non  goduti sono cumulabili anche al di la' dell'anno accademico a cui si riferiscono. Il  cumulo  di  dieci  periodi  mensili  non  goduti  da'  diritto ad usufruire  di  un  anno  sabatico  dal  1  novembre  al successivo 31 ottobre,  con  possibilita'  di  rientro  anticipato  previo  congruo preavviso di 30 giorni.
 |  |  |  | ART. 11 - ASSENZE PER MALATTIA 
 1. Il personale assente per malattia ha diritto alla conservazione del  posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del  predetto  periodo  si  sommano,  alle  assenze dovute all'ultimo episodio  morboso,  le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente.
 2.  Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia  richiesta  e' concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di  18  mesi  in  casi  particolarmente gravi, senza diritto ad alcun trattamento retributivo.
 3.  Prima  di  concedere  su  richiesta  del personale l'ulteriore periodo  di  assenza  di  cui  al  comma  2 l'Amministrazione procede all'accertamento  delle  sue  condizioni  di salute, tramite l'organo sanitario  competente ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire  la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneita' fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
 4.  Superati  i  periodi  di  conservazione del posto previsti dai commi  1  e  2,  oppure  nel  caso  che,  a seguito dell'accertamento disposto   ai  sensi  del  comma  3,  il  dipendente  sia  dichiarato permanentemente   inidoneo  a  svolgere  qualsiasi  proficuo  lavoro, l'Amministrazione   puo'   procedere,   salvo   quanto  previsto  dal successivo  comma  5,  alla  risoluzione  del rapporto corrispondendo l'indennita' sostitutiva del preavviso.
 5.  Il personale docente dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi  di  salute  puo'  a  domanda essere collocato fuori ruolo e/o utilizzato  in  altri  compiti  tenuto  conto  della sua preparazione culturale   e  professionale.  Tale  utilizzazione  e'  disposta  dal Ministero  sulla  base  di criteri definiti in sede di contrattazione integrativa nazionale.
 6.  I  periodi  di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma  2  del  presente  articolo,  non  interrompono  la maturazione dell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti.
 7.  Sono  fatte  salve  le  vigenti disposizioni di legge a tutela degli  affetti  da TBC, nonche' quanto previsto dalla legge 26 giugno 1990, n. 162 e dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
 8.  Il  trattamento  economico spettante al personale, nel caso di assenza per malattia nel triennio di cui al comma 1, e' il seguente:
 a) intera retribuzione fissa mensile, con esclusione di ogni altro
 compenso accessorio, comunque denominato, per i primi nove mesi
 di assenza.
 Nell'ambito di tale periodo, per le malattie inferiori a 15 gg
 lavorativi, al solo personale tecnico e amministrativo compete
 anche ogni trattamento economico accessorio a carattere  fisso
 e continuativo;
 b) 90% della retribuzione di cui alla lett. a) per i successivi 3
 mesi di assenza;
 c) 50% della retribuzione di cui alla lett. a) per gli ulteriori 6
 mesi  del  periodo  di  conservazione  del posto  previsto  nel
 camma 1.
 
 9.   In   caso   di   gravi   patologie   che  richiedano  terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei  giorni  di  assenza  per  malattia,  di  cui  ai commi 1 e 8 del presente  articolo,  oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital  anche  quelli  di  assenza dovuti alle terapie certificate. Pertanto   per   i   giorni  anzidetti  di  assenza  spetta  l'intera retribuzione.
 10.   L'assenza   per  malattia,  salva  l'ipotesi  di  comprovato impedimento,   deve  essere  comunicata  all'istituzione  in  cui  il dipendente  presta  servizio,  tempestivamente  e  comunque non oltre l'inizio  dell'orario  di  lavoro del giorno in cui essa si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza.
 11.  Il  personale,  salvo  comprovato  impedimento,  e'  tenuto a recapitare  o  spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico di giustificazione dell'assenza con indicazione della sola prognosi entro i cinque giorni successivi all'inizio della malattia  o  alla  eventuale  prosecuzione della stessa. Qualora tale termine  scada  in  giorno  festivo esso e' prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
 12.  L'Amministrazione di appartenenza o di servizio puo' disporre sin  dal  primo  giorno  il  controllo della malattia, ai sensi delle vigenti  disposizioni  di  legge,  attraverso  il  competente  organo sanitario.   Il  controllo  non  e'  disposto  se  il  dipendente  e' ricoverato in strutture ospedaliere, pubbliche o private.
 13.  Il  personale  che durante l'assenza, per particolari motivi, dimori  in  luogo  diverso  da  quello  di  residenza o del domicilio dichiarato  all'Amministrazione  deve  darne immediata comunicazione, precisando l'indirizzo dove puo' essere reperito.
 14. Il personale assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione  del  medico  curante  ad  uscire,  e'  tenuto a farsi trovare  nel  domicilio  comunicato  all'Amministrazione,  in ciascun giorno,  anche  se  domenicale  o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.
 15.  La  permanenza del personale nel proprio domicilio durante le fasce orarie come sopra definite puo' essere verificata nell'ambito e nei limiti delle vigenti disposizioni di legge.
 16.  Qualora  il  personale debba allontanarsi durante le predette fasce  di  reperibilita'  dall'indirizzo  comunicato  per  effettuare visite  mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati  motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, e' tenuto  a  darne  preventiva  comunicazione  all'Amministrazione  con l'indicazione   della  diversa  fascia  oraria  di  reperibilita'  da osservare.
 17. Nel caso in cui l'infermita' sia causata da colpa di un terzo, il   risarcimento   del  danno  da  mancato  guadagno  effettivamente liquidato da parte del terzo responsabile - qualora comprensivo anche della    normale    retribuzione   -   e'   versato   dal   personale all'Amministrazione fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante  il periodo di assenza ai sensi del comma 8, lettere a), b) e c),  compresi  gli  oneri riflessi inerenti. La presente disposizione non pregiudica l'esercizio da parte dell'Amministrazione di eventuali azioni dirette nei confronti del terzo responsabile.
 18.  Le  disposizioni  di  cui  al presente articolo sono comunque adottate nel rispetto dell'art. 35 della legge 27.12.2002, n. 289.
 |  |  |  | ART. 12 - ASPETTATIVA PER MOTIVI DI FAMIGLIA E DI LAVORO 
 1.  L'aspettativa  per  motivi  di  famiglia  continua  ad  essere regolata  dagli  artt. 69 e 70 del T.U. approvato con D.P.R. n. 3 del 10  gennaio  1957  e  dalle  leggi  speciali  che  a tale istituto si richiamano.  L'aspettativa  e' autorizzata dal direttore al personale docente ed ATA.
 2.  Il  personale  e' inoltre collocato in aspettativa, a domanda, per  un anno accademico senza assegni, per realizzare, nell'ambito di un  altro  comparto  della P.A. l'esperienza di una diversa attivita' lavorativa o per superare un periodo di prova.
 |  |  |  | ART. 13 - FERIE, PERMESSI ED ASSENZE DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO 
 1.  Al  personale  assunto  a tempo determinato e al personale non licenziabile  di cui agli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio 1982 n. 270, si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni  in  materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente  contratto  per  il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti commi.
 2.  Le  ferie  del  personale  assunto  a  tempo  determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro  a  tempo  determinato sia tale da non consentire la fruizione delle   ferie  maturate,  le  stesse  saranno  liquidate  al  termine dell'anno  accademico  e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno accademico.
 3.  Il  personale  docente,  amministrativo  e tecnico assunto con contratto  a tempo determinato per l'intero anno accademico o fino al termine delle attivita' didattiche, nonche' quello ad esso equiparato ai  sensi  delle vigenti disposizioni di legge, assente per malattia, ha  diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio accademico.
 4.  Fermo  restando  tale  limite,  in  ciascun anno accademico la retribuzione  spettante  al  personale  di cui al comma precedente e' corrisposta per intero durante il primo mese di assenza, nella misura del  50%  nel  secondo  e  terzo  mese.  Per  il  restante periodo il personale  anzidetto  ha  diritto  alla conservazione del posto senza assegni.
 5.   Le   assenze   per   malattia   parzialmente  retribuite  non interrompono  la  maturazione dell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti.
 6.  Al personale docente, amministrativo e tecnico assunto a tempo determinato,  ivi  compreso quello di cui al precedente comma 3, sono concessi permessi non retribuiti, per la partecipazione a concorsi od esami, nel limite di otto giorni complessivi per anno accademico, ivi compresi   quelli  eventualmente  richiesti  per  il  viaggio.  Sono, inoltre,  attribuiti  permessi  non retribuiti, fino ad un massimo di sei giorni, per i motivi previsti dall'art. 10, comma 2.
 7.  I periodi di assenza senza assegni interrompono la maturazione dell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti.
 8.  Il  personale  di  cui  al  presente articolo ha diritto a tre giorni  di permesso retribuito per lutto conseguente alla perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica e di affini di primo grado.
 9.  Nei  casi  di  assenza dal servizio per malattia del personale docente  ed  ATA, assunto con contratto a tempo determinato stipulato dal  presidente,  si  applica l'art. 5 del D.L. 12 settembre i983, n. 463,  convertito  con  modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.  Tale  personale  ha  comunque diritto, nei limiti di durata del contratto  medesimo,  alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni annuali, retribuiti al 50%.
 10.  I  periodi  di  assenza  parzialmente  retribuiti  di  cui al precedente  comma  10 non interrompono la maturazione dell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti.
 11. Il personale docente, amministrativo e tecnico assunto a tempo determinato  ha  diritto entro i limiti di durata del rapporto, ad un permesso  retribuito  di  15  giorni  consecutivi  in  occasione  del matrimonio, fruibile entro 10 giorni dall'evento.
 12.   I   permessi   di  cui  ai  commi  9  e  12  sono  computati nell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti.
 |  |  |  | ART. 14 - TRATTAMENTO DI TRASFERTA 
 1. Al personale inviato in missione sul territorio nazionale oltre alla normale retribuzione, compete:
 
 a) una indennita' di trasferta pari a: - Euro 20,65 per ogni periodo di 24 ore di trasferta; - un importo determinato proporzionalmente per ogni ora di trasferta,
 in  caso  di trasferte di durata inferiore alle 24 ore o per le ore
 eccedenti le 24; b) il  rimborso  delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in
 ferrovia, aereo, nave ed altri mezzi di trasporto extraurbani, nel
 limite del costo del biglietto; per i viaggi in aereo la classe di
 rimborso e' individuata in relazione alla durata del viaggio; c) un'indennita'  supplementare  pari  al  5% del costo del biglietto
 aereo e del 10% del costo per treno e nave; d) il rimborso delle spese per i mezzi di trasporto urbano o dei taxi
 nei    casi    preventivamente    individuati    ed    autorizzati
 dall'amministrazione; e) il  compenso  per lavoro straordinario, in presenza delle relative
 autorizzazioni,  nel  caso  che  l'attivita' lavorativa nella sede
 della  trasferta  si  protragga  per un tempo superiore al normale
 orario  di  lavoro  previsto  per la giornata. Si considera, a tal
 fine, solo il tempo effettivamente lavorato; f) nel  caso degli autisti si considera attivita' lavorativa anche il
 tempo  occorrente  per  il  viaggio  e  quello  impiegato  per  la
 sorveglianza  e  custodia  del mezzo. Tale clausola e' applicabile
 anche  ai  dipendenti  incaricati dell'attivita' di sorveglianza e
 custodia  dei  beni dell'amministrazione in caso di trasferimento,
 anche temporaneo, ad altra sede; g) il  tempo  di viaggio puo' essere considerato attivita' lavorativa
 anche  per altre categorie di lavoratori per i quali, in relazione
 alle  modalita' di espletamento delle loro prestazioni lavorative,
 e'  necessario  il  ricorso all'istituto della trasferta di durata
 non  superiore  alle dodici ore. A tale scopo le amministrazioni -
 previa  consultazione  con i soggetti sindacali di cui all'art. 7,
 sulla  base  della  propria  organizzazione  e  nel rispetto degli
 stanziamenti  gia'  previsti  nei  relativi  capitoli  di bilancio
 destinati   a   tale  finalita',  definiscono,  in  un  quadro  di
 razionalizzazione  delle  risorse,  le  prestazioni  lavorative di
 riferimento.
 
 2.  Per  le trasferte di durata non inferiore a 8 ore compete solo il  rimborso  per  un  pasto nel limite attuale di euro 22,25. Per le trasferte  di  durata  superiore  a  12  ore, al dipendente spetta il rimborso  della  spesa  sostenuta  per il pernottamento in un albergo fino   a  quattro  stelle  e  della  spesa,  nel  limite  attuale  di complessivi  euro  44,26, per i due pasti giornalieri. Le spese vanno debitamente documentate.
 3.  Nei  casi di missione continuativa nella medesima localita' di durata  non inferiore a trenta giorni e' consentito il rimborso della spesa  per  il  pernottamento  in  residenza turistico alberghiera di categoria  corrispondente  a  quella  ammessa  per l'albergo, purche' risulti economicamente piu' conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima localita'.
 4.  Al  personale  delle diverse categorie inviato in trasferta al seguito  e  per  collaborare  con componenti di delegazione ufficiale dell'amministrazione  spettano  i rimborsi e le agevolazioni previste per i componenti della predetta delegazione.
 5.  Nel  caso  in cui il dipendente fruisca del rimborso di cui al comma  2,  spetta  l'indennita'  di  cui al comma 1, lettera a) primo alinea,  ridotta del 70%. Non e' ammessa in nessun caso l'opzione per l'indennita' di trasferta in misura intera.
 6.  Il  dipendente  inviato  in  trasferta  ai  sensi del presente articolo  ha  diritto  ad  una anticipazione non inferiore al 75% del trattamento complessivo presumibilmente spettante per la trasferta.
 7.  Ai  soli fini del comma 1, lettera a) nel computo delle ore di trasferta si considera anche il tempo occorrente per il viaggio.
 8.  Le  amministrazioni stabiliscono le condizioni per il rimborso delle  spese  relative  al  trasporto del materiale e degli strumenti occorrenti al personale per l'espletamento dell'incarico affidato.
 9.  Il  trattamento  di trasferta non viene corrisposto in caso di trasferte  di  durata  inferiore  alle  4  ore,  svolte  come normale servizio  d'istituto  del  personale  di  vigilanza  o  di  custodia, nell'ambito territoriale di competenza dell'amministrazione.
 10. Il trattamento di trasferta cessa di essere corrisposto dopo i primi 240 giorni di trasferta continuativa nella medesima localita'.
 11.  Agli  oneri  derivanti dal presente articolo si fa fronte nei limiti   delle  risorse  gia'  previste  nei  bilanci  delle  singole amministrazioni per tale specifica finalita'.
 |  |  |  | ART. 15 - INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIE DOVUTE A CAUSA DI SERVIZIO 
 1.  In  caso  di  assenza  dovuta ad infortunio sul lavoro, non si computa ai fini del limite massimo del diritto alla conservazione del posto  il  periodo  di  malattia  necessario  affinche' il dipendente giunga  a  completa guarigione clinica. In tale periodo al dipendente spetta l'intera retribuzione di cui all'art. 11, comma 8, lett. a).
 2.  Fuori  dei casi previsti nel comma 1, se l'assenza e' dovuta a malattia  riconosciuta dipendente da causa di servizio, al lavoratore spetta  l'intera  retribuzione  per tutto il periodo di conservazione del posto di cui all'art. 11, commi 1, 2 e 3.
 3.  Le  disposizioni di cui al presente articolo sono dirette alla generalita'  del  personale  della  istituzione  di  alta  cultura  e pertanto  si  applicano  anche  ai  dipendenti  con contratto a tempo determinato,  nei  limiti di durata della nomina, e anche a valere su eventuale  ulteriore  nomina conferita in costanza delle patologie di cui sopra.
 |  |  |  | ART. 16 - TERMINI DI PREAVVISO 
 1.  In  tutti  i  casi  in  cui  il  presente contratto prevede la risoluzione   del   rapporto   con  preavviso  o  con  corresponsione dell'indennita'  sostitutiva  dello  stesso,  i relativi termini sono fissati come segue: - 2 mesi per dipendenti con anzianita' di servizio fino a 5 anni; - 3 mesi per dipendenti con anzianita' di servizio fino a 10 anni; - 4 mesi per dipendenti con anzianita' di servizio oltre 10 anni.
 |  |  |  | ART. 17 - PARI OPPORTUNITA' 
 1.  Al  fine  di  consentire  una  reale  parita' uomini-donne, e' istituito  presso  ciascuna  delle  istituzioni  di  alta  cultura il Comitato  pari  opportunita', secondo i principi definiti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125, con particolare riferimento all'art. 1, e dal D.lgs. n. 165/2001, articolo 7, comma 1 e articolo 57. Il Comitato e' costituito  da una persona designata da ciascuna delle organizzazioni sindacali  di  comparto  firmatarie  del  presente  CCNL e da un pari numero  di  rappresentanti  dell'Amministrazione.  Il  presidente del Comitato  e'  nominato  dal  presidente dell'istituzione e designa un vicepresidente.   Per   ogni  componente  effettivo  e'  previsto  un componente supplente.
 2. Il Comitato svolge i seguenti compiti:
 
 a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che
 l'amministrazione e' tenuta a fornire; b) proposte   in   ordine  ai  medesimi  temi  anche  ai  fini  della
 contrattazione integrativa; c) iniziative   volte   ad   attuare  le  direttive  comunitarie  per
 l'affermazione  sul  lavoro  della  pari  dignita'  delle  persone
 nonche'  a  realizzare  azioni  positive, ai sensi della normativa
 citata nel comma precedente.
 
 3.  Nell'ambito delle relazioni sindacali devono essere sentite le proposte   formulate   dal   Comitato,  per  ciascuna  delle  materie sottoindicate,  al fine di prevedere misure che favoriscano effettive pari   opportunita'   nelle   condizioni  di  lavoro  e  di  sviluppo professionale delle lavoratrici:
 
 - azioni   positive,  con  particolare  riferimento  all'attribuzione
 d'incarichi o funzioni piu' qualificate; - iniziative  volte a prevenire o reprimere molestie sessuali nonche'
 pratiche discriminatorie in generale; - flessibilita' degli orari di lavoro; - fruizione del part-time; - processi di mobilita'; - interventi  idonei  a facilitare il reinserimento delle lavoratrici
 dopo    l'assenza    per   maternita'   e   a   salvaguardarne   la
 professionalita'.
 
 4. L'istituzione assicura l'operativita' del Comitato e garantisce tutti   gli   strumenti   idonei  e  le  risorse  necessarie  al  suo funzionamento in applicazione dell'art. 57 del decreto legislativo 30 marzo  2001  n. 165. In particolare, valorizza e pubblicizza con ogni mezzo,  nell'ambito  lavorativo,  i risultati del lavoro svolto dallo stesso.  Il Comitato e' tenuto a svolgere una relazione annuale sulle condizioni delle lavoratrici e dei lavoratori nell'Amministrazione, a cui deve essere data la massima pubblicizzazione.
 5.  Il Comitato rimane in carica per la durata di un quadriennio e comunque  fino  alla  costituzione  del  nuovo.  I componenti possono essere rinnovati nell'incarico per un solo mandato.
 |  |  |  | ART. 18 - CODICE DI CONDOTTA RELATIVO ALLE MOLESTIE SESSUALI NEI LUOGHI DI LAVORO 
 1.  Ciascuna  istituzione  da'  applicazione, con proprio atto, al codice  di condotta relativo ai provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro, come previsto dalla raccomandazione   della   Commissione   europea  del  27.11.1991,  n. 92/131/CEE,  allegata  a  titolo esemplificativo al n. 1 del presente contratto  per  fornire  linee  guida  uniformi in materia. Dell'atto cosi'  adottato l'istituzione da' informazione preventiva alle OO.SS. firmatarie del presente CCNL.
 |  |  |  | ART. 19 - COMITATO PARITETICO SUL FENOMENO DEL MOBBING 
 1.  Per mobbing si intende una forma di violenza morale o psichica nell'ambito  del  contesto lavorativo, attuato dal datore di lavoro o da   dipendenti   nei   confronti   di   altro   personale.  Esso  e' caratterizzato  da  una  serie di atti, atteggiamenti o comportamenti diversi  e ripetuti nel tempo in modo sistematico ed abituale, aventi connotazioni aggressive, denigratorie o vessatorie tali da comportare un'afflizione  lavorativa  idonea  a  compromettere  la salute e/o la professionalita'  e  la  dignita' del dipendente sul luogo di lavoro, fino all'ipotesi di escluderlo dallo stesso contesto di lavoro.
 2.  In  relazione al comma 1, le parti, anche con riferimento alla risoluzione del Parlamento Europeo del 20 settembre 2001, riconoscono la  necessita' di avviare adeguate ed opportune iniziative al fine di contrastare   l'evenienza   di  tali  comportamenti;  viene  pertanto istituito,  entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente contratto,   uno   specifico   comitato  paritetico  presso  ciascuna Amministrazione con i seguenti compiti:
 
 a) raccolta  dei dati relativi all'aspetto quantitativo e qualitativo
 del fenomeno; b) individuazione  delle possibili cause, con particolare riferimento
 alla  verifica  dell'esistenza  di  condizioni di lavoro o fattori
 organizzativi  e gestionali che possano determinare l'insorgere di
 situazioni persecutorie o di violenza morale; c) proposte  di  azioni  positive  in  ordine  alla prevenzione delle
 situazioni che possano favorire l'insorgere del mobbing; d) formulazione   di  proposte  per  la  definizione  dei  codici  di
 condotta.
 
 3.  Le  proposte  formulate  dai  comitati  sono  presentate  alle Amministrazioni  per i connessi provvedimenti, tra i quali rientrano, in  particolare,  la  costituzione e il funzionamento di sportelli di ascolto  nell'ambito  delle  strutture esistenti, l'istituzione della figura del consigliere/consigliera di fiducia, nonche' la definizione dei   codici   di   condotta,  sentite  le  organizzazioni  sindacali firmatarie del presente CCNL.
 4.  In  relazione  all'attivita'  di  prevenzione  del fenomeno, i comitati  valutano  l'opportunita'  di attuare, nell'ambito dei piani generali   per  la  formazione,  idonei  interventi  formativi  e  di aggiornamento  del  personale,  che  possono  essere finalizzati, tra l'altro, ai seguenti obiettivi:
 
 a) affermare  una  cultura  organizzativa  che  comporti una maggiore
 consapevolezza della gravita' del fenomeno e delle sue conseguenze
 individuali e sociali; b) favorire  la  coesione e la solidarieta' dei dipendenti attraverso
 una   piu'  specifica  conoscenza  dei  ruoli  e  delle  dinamiche
 interpersonali,  anche  al  fine  di incentivare il recupero della
 motivazione  e dell'affezione all'ambiente lavorativo da parte del
 personale.
 
 5.  I  comitati di cui al comma 3 sono costituiti da un componente designato  da  ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente    CCNL    e   da   un   pari   numero   di   rappresentanti dell'Amministrazione.    Il    presidente    del    comitato    viene alternativamente  designato tra i rappresentanti dell'Amministrazione ed  il  vicepresidente  dai  componenti  di parte sindacale. Per ogni componente  effettivo  e'  previsto  un  componente  supplente. Ferma rimanendo  la  composizione paritetica dei comitati, di essi fa parte anche  un  rappresentante  del  comitato  per  le  pari opportunita', appositamente  designato  da quest'ultimo, allo scopo di garantire il raccordo tra le attivita' dei due organismi.
 6.  Le  Amministrazioni  favoriscono l'operativita' dei comitati e garantiscono  tutti  gli  strumenti  idonei al loro funzionamento. In particolare  valorizzano  e pubblicizzano con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo,  i  risultati  del lavoro svolto dagli stessi. I comitati sono tenuti a redigere una relazione annuale sull'attivita' svolta.
 7.  I comitati di cui al presente articolo rimangono in carica per la  durata  di  un  quadriennio e comunque fino alla costituzione dei nuovi.   I   componenti   dei   comitati   possono  essere  rinnovati nell'incarico per un sola volta.
 |  |  |  | ART. 20 - AREA DOCENTI E CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO 
 1.  Il  personale  docente  delle  istituzioni  di alta cultura e' collocato nella distinta area professionale del personale docente.
 2.  L'area  professionale  docenti  di  cui al comma 1 si articola nelle seguenti fasce:
 a) professore di prima fascia;
 b) professore di seconda fascia.
 
 Sono  inquadrati  nella  fascia a) tutti i professori che nel CCNL 15.03.2001  del  comparto  Scuola  erano  ricompresi nella tabella A, colonna 9 (ex livello VIII).
 Sono  inquadrati  nella  fascia b) tutti i professori che nel CCNL 15.03.01  del  comparto  Scuola  erano  ricompresi  nella  tabella A, colonne 8 e 6 (ex livello VII ed ex livello VI bis).
 3.  I  rapporti  individuali  di  lavoro  a  tempo indeterminato o determinato  del  personale docente delle istituzioni di alta cultura sono  costituiti  e  regolati  da contratti individuali, nel rispetto delle  disposizioni  di  legge,  della  normativa  comunitaria  e del contratto collettivo nazionale vigente.
 4.  Nel contratto di lavoro individuale, per il quale e' richiesta la forma scritta, sono, comunque, indicati:
 
 a) tipologia del rapporto di lavoro; b) data di inizio del rapporto di lavoro; c) data di cessazione del rapporto di lavoro per il personale a tempo
 determinato; d) qualifica  di  inquadramento  professionale  e livello retributivo
 iniziale; e) compiti e mansioni corrispondenti alla qualifica di assunzione; f) durata   del   periodo   di   prova,  per  il  personale  a  tempo
 indeterminato; g) sede dell'attivita' lavorativa.
 
 5.   Il   contratto   individuale   specifica   le  cause  che  ne costituiscono  condizioni  risolutive  e  specifica, altresi', che il rapporto di lavoro e' regolato dalla disciplina del presente CCNL. E' comunque  causa  di  risoluzione  del  contratto l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
 |  |  |  | ART. 21 - PROFILO PROFESSIONALE, FUNZIONI E ATTRIBUZIONI 
 1.  Il  profilo  professionale  docenti e' costituito da elevate e specifiche             competenze             artistico-disciplinari, metodologiche-didattiche  e di ricerca artistico-scientifica tra loro correlate  ed  interagenti,  che  si  sviluppano  e  si  affinano col maturare  dell'esperienza  didattica,  dell'attivita'  di  studio, di ricerca  e  di produzione artistica, nonche' con la sistematizzazione della  particolare  pratica  didattica. I contenuti della prestazione professionale  del  personale docente si definiscono nel quadro degli obiettivi  di  ricerca,  di formazione e di produzione perseguiti dal sistema  nazionale  dell'Alta  Formazione  Artistica e Musicale e nel rispetto   degli   indirizzi   che   ciascuna  Istituzione  definisce nell'ambito dell'autonomia didattica.
 2. I professori di prima e seconda fascia sono inquadrati, ai fini dell'espletamento  delle  loro  funzioni, nei settori disciplinari di appartenenza  e  adempiono  ai  compiti didattici nei corsi di studio ordinari,  nonche'  negli insegnamenti costituenti i corsi di diploma accademico   di   primo   e   di   secondo   livello,  nei  corsi  di specializzazione,  di  perfezionamento  e  nei  master, e comunque in tutti gli insegnamenti e le attivita' di competenza dell'Istituzione.
 In   attesa   dell'emanazione   e  della  piena  applicazione  dei regolamenti  ci  cui  all'art.  2,  comma 7, della legge n. 508/99, i professori  di  prima e seconda fascia espletano le loro funzioni nei corsi  sperimentali  di  primo  e di secondo livello di cui ai DD.MM. 08.10.03 e 08.01.04.
 3.  L'attribuzione  dei compiti didattici, di ricerca e produzione artistica  avviene  prioritariamente  nei confronti dei professori di prima  e  seconda  fascia  di cui al precedente articolo 20, comma 2, sentiti  gli  interessati  e  nel  rispetto  della  loro  liberta' di insegnamento  e  delle loro specifiche competenze, mediante procedure stabilite dal Consiglio accademico.
 4.  Ai  professori di prima e seconda fascia e' garantita liberta' d'insegnamento,  di  ricerca e di produzione. Agli stessi e' tuttavia fatto  obbligo  di  uniformarsi alle deliberazioni dell'Istituzione e delle   altre   strutture   didattiche  previste  dagli  statuti  cui appartengono  per  quanto  concerne  il  coordinamento dei rispettivi programmi.   Nel   caso   di  attivita'  nell'ambito  della  medesima disciplina,  i  docenti  di  prima  e  seconda fascia ne concordano i contenuti  al  fine  di  corrispondere  agli  obiettivi formativi dei corsi, nel rispetto della propria autonomia didattica.
 5.  Il  docente  incaricato della direzione delle istituzioni AFAM continua  a  percepire  l'indennita'  di  funzione  nella misura gia' prevista  ed  attribuita  dall'art. 69 del CCNL Scuola 4 agosto 1995, dall'art. 21 del CCNL Scuola 26 maggio 1999.
 |  |  |  | ART. 22 - VERIFICA DELLA PRODUZIONE DIDATTICA E ARTISTICA 
 1.  I  professori  dovranno  presentare  al  Consiglio  accademico dell'Istituzione,  una  volta ogni tre anni, una relazione sul lavoro didattico-artistico  svolto  nel  corso  del  medesimo  triennio, con allegata l'eventuale documentazione. Tali atti sono depositati presso l'istituzione di appartenenza.
 2.  Il  Consiglio  accademico da' atto dell'avvenuta presentazione della  relazione  di  cui  al  comma  1  e ne riferisce al competente Dipartimento     del    MIUR,    dandone    altresi'    comunicazione all'interessato.
 3.   Gli   atti   indicati   al  comma  1  costituiscono  altresi' documentazione  utile  per i monitoraggi del nucleo di valutazione di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 132/2003.
 |  |  |  | ART. 23 - INCARICHI AGGIUNTIVI 
 1. Ferma restando per i professori la responsabilita' del corso di titolarita',  le  strutture  didattiche,  secondo  le  esigenze della programmazione  e  attraverso modalita' da definire in contrattazione integrativa,  attribuiscono  prioritariamente  ai  propri professori, secondo le loro specifiche competenze e con il consenso degli stessi, l'affidamento e la supplenza di ulteriori moduli o corsi non previsti nell'organico.  La  programmazione  deve  in  ogni caso assicurare la piena  utilizzazione  nelle  strutture  didattiche  dei professori di prima  e seconda fascia e l'assolvimento degli impegni previsti dalle rispettive norme di stato giuridico.
 2.  Le  Istituzioni  possono  attribuire  ai professori di prima e seconda  fascia  incarichi  aggiuntivi  di  durata  massima  annuale, rinnovabili, per l'attivazione di corsi integrativi o sperimentali di insegnamento  o  per  altre  attivita'  riguardanti  la  ricerca e la produzione artistica.
 |  |  |  | ART. 24 - INCARICHI PRESSO ALTRE ISTITUZIONI 
 1.  I  professori  di  prima  e  seconda  fascia possono accettare incarichi  per  attivita'  di  insegnamento  e  per  altre  attivita' professionali consentite dalla legge, conferiti da altre Istituzioni, pubbliche  e/o  private,  a  condizione  che  le  predette  attivita' consentano  il  pieno  adempimento  dei propri obblighi professionali presso  l'istituzione  di  appartenenza.  A  tal  fine  l'istituzione rilascera'    il    necessario    nulla    osta    dietro   richiesta dell'interessato.
 |  |  |  | ART. 25 - OBBLIGHI CONNESSI ALLA FUNZIONE DOCENTE 
 1.   I   professori   hanno   l'obbligo  di  dedicare  al  proprio insegnamento,   sotto   forma   sia   di  lezioni  frontali,  sia  di esercitazioni  di  seminario,  di  laboratorio  o  di produzione e di ricerca,  tante ore quante la natura e l'estensione dell'insegnamento stesso richiedano.
 2.  Essi sono altresi' tenuti a partecipare agli organi di governo dell'Istituzione, come previsto dallo statuto e dai regolamenti.
 3.  La  ripartizione  delle attivita' e dei compiti e' determinata all'inizio di ogni anno accademico d'intesa con il direttore, secondo la  programmazione  deliberata  dal  Consiglio accademico, sentito il Collegio dei professori.
 4. Quando il professore per motivi di salute o per altro legittimo impedimento  non  possa  tenere la lezione o l'esercitazione, ne deve informare  il  direttore  in tempo utile per l'adozione dei necessari provvedimenti organizzativi.
 5.  Ciascun  professore  deve  tenere  per ogni corso un registro, vidimato  dal  direttore,  nel  quale  annota l'argomento e la durata della  lezione  o dell'esercitazione tenuta, apponendovi la firma. Lo stesso  viene  definitivamente  depositato  presso la segreteria alla chiusura dei corsi e fa fede ai fini del computo del monte orario.
 |  |  |  | ART. 26 - ATTIVITA' DI DIREZIONE IN ISTITUTI E LABORATORI DI RICERCA. 
 1.  Con  decreto  del  direttore, su conforme parere del Consiglio accademico  e  del Consiglio di amministrazione, i professori possono essere  autorizzati  a  dirigere  programmi in istituzioni ed enti di ricerca  e/o  di  produzione  a carattere internazionale, nazionale o regionale.
 2. Considerate le caratteristiche, le dimensioni dell'ente nonche' l'impegno  che  la  funzione  richiede,  i  professori possono essere collocati   a  domanda  in  aspettativa  senza  assegni.  Il  periodo dell'aspettativa  non  e'  utile  ai  fini  della  progressione della carriera.
 |  |  |  | ART. 27 - INCOMPATIBILITA'', CUMULO DI IMPIEGHI ED INCARICHI 
 1.  Fermo  restando  il  regime  delle  incompatibilita'  previsto dall'art.  53  del  d.lgs.  n. 165/2001, e' ammesso l'esercizio della libera  attivita' in campi artistici purche' questa non si ponga, per sua natura, in conflitto con le attivita' e il ruolo dell'Istituzione nel territorio. I professori non possono impartire lezioni private ad allievi dei propri corsi.
 2.  Delle  attivita'  consentite  di  cui  al  precedente comma il professore deve darne comunicazione al direttore.
 3.  Il  professore  che  violi  le norme sulle incompatibilita' e' diffidato    dal    direttore   a   cessare   dalla   situazione   di incompatibilita'.
 4. La circostanza che il professore abbia ottemperato alla diffida non preclude l'eventuale azione disciplinare.
 5.    Decorsi    quindici   giorni   dalla   diffida   senza   che l'incompatibilita' sia cessata, il professore decade dall'ufficio.
 6.  Alla  dichiarazione  di  decadenza si provvede con decreto del direttore.
 |  |  |  | ART. 28 - PERMESSI ED ASSENZE DEL PERSONALE DOCENTE CHIAMATO A RICOPRIRE CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE 
 1.  Nei  confronti  del  personale  docente  chiamato  a ricoprire cariche  elettive,  si applicano le norme di cui al d.lgs 18.08.2000, n.  267  e  di  cui  all'art. 68 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Il personale  che  si avvalga del regime delle assenze e dei permessi di cui  alle  leggi  predette, e' tenuto a presentare all'istituzione in cui presta servizio, ogni trimestre e a partire dall'inizio dell'anno accademico,  apposita  dichiarazione  circa gli impegni connessi alla carica  ricoperta  da  assolvere  nel trimestre successivo, nonche' a comunicare  mensilmente  le  eventuali  variazioni degli impegni gia' dichiarati.
 |  |  |  | ART. 29 - ANNO SABATICO 
 1.  In  alternativa  ai  permessi  di  cui all'art. 10, comma 8, e decorso comunque un periodo di tempo che comporti il cumulo di almeno 10  dei  predetti  permessi  non fruiti, il professore, di prima o di seconda   fascia,  puo'  chiedere  di  essere  collocato  in  congedo retribuito  per  la  durata  di  un intero anno solare per ragioni di studio,  di  ricerca e/o di produzione artistica e scientifica. Detto periodo  di congedo e' da considerarsi utile ai fini della carriera e dell'anzianita' di servizio.
 2.  Indipendentemente dalle condizioni di cui al comma precedente, il  professore puo' chiedere di essere collocato in aspettativa senza assegni  per  lo  stesso periodo e per i medesimi motivi. In tal caso l'anno  trascorso in aspettativa non e' da considerarsi utile ai fini della carriera e dell'anzianita' di servizio.
 |  |  |  | ART. 30 - AREA E CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO 
 1. Il personale amministrativo e tecnico delle istituzioni di alta cultura  assolve alle funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attivita' delle istituzioni  medesime, in rapporto di collaborazione con il direttore amministrativo e con il personale docente.
 2.   Tali   funzioni   sono   assolte   sulla  base  dei  principi dell'autonomia statutaria cosi' come regolata dal D.P.R. n. 132/2003, sulla   base   del   principio   generale   dell'unita'  dei  servizi amministrativi   e   generali   e   delle   esigenze  di  gestione  e organizzazione  dei  servizi,  con  il  coordinamento  del  direttore amministrativo.
 3. Il personale di cui al comma 1 e' collocato nella distinta area contrattuale del personale amministrativo e tecnico.
 4.  I  rapporti  individuali  di  lavoro  a  tempo indeterminato o determinato  del personale amministrativo e tecnico delle istituzioni di  alta cultura sono costituiti e regolati da contratti individuali, nel rispetto delle disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del contratto collettivo nazionale vigente.
 5.  Nei  casi  di assunzione in sostituzione di personale assente, nel  contratto  individuale e' specificato per iscritto il nominativo del personale sostituito.
 6.  Nel contratto di lavoro individuale, per il quale e' richiesta la forma scritta, sono, comunque, indicati:
 
 a) tipologia del rapporto di lavoro; b) data di inizio del rapporto di lavoro; c) data di cessazione del rapporto di lavoro per il personale a tempo
 determinato; d) qualifica  di  inquadramento  professionale  e livello retributivo
 iniziale; e) compiti e mansioni corrispondenti alla qualifica di assunzione; f) durata   del   periodo   di   prova,  per  il  personale  a  tempo
 indeterminato; g) sede  di prima destinazione, ancorche' provvisoria, dell'attivita'
 lavorativa.
 
 7.   Il   contratto   individuale   specifica   le  cause  che  ne costituiscono  condizioni  risolutive  e  specifica, altresi', che il rapporto di lavoro e' regolato dalla disciplina del presente CCNL. E' comunque  causa  di  risoluzione  del  contratto l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
 8. L'assunzione puo' avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In quest'ultimo caso, il contratto individuale di cui al comma 6 indica anche l'articolazione dell'orario di lavoro.
 |  |  |  | ART. 31 - SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO. 
 1.  La  classificazione  del personale amministrativo e tecnico e' individuata  dall'allegata tabella A. Le modalita' di accesso restano disciplinate  dalle  disposizioni  di  legge  in vigore, tranne per i requisiti culturali, che sono individuati dall'allegata tabella B.
 2.  Il  sistema  di  classificazione  del  personale, improntato a criteri di flessibilita' correlati alle innovazioni organizzative, e' articolato  in  quattro aree comprendenti ciascuno uno o piu' profili professionali;  la  corrispondenza  tra aree e profili e' individuata nelle successive tabelle C e C1.
 |  |  |  | ART. 32 - COMPITI DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO 
 1. I compiti del personale amministrativo e tecnico sono costituiti:
 
 a) dalle  attivita'  e  mansioni  riconducibili  ai  profili  di area
 indicati nella tabella A; b) da  incarichi  specifici  che,  nei  limiti delle disponibilita' e
 nell'ambito  dei profili professionali, comportano l'assunzione di
 responsabilita'  ulteriori  e  dallo  svolgimento  di  compiti  di
 particolare  responsabilita',  rischio o disagio, necessari per la
 realizzazione delle attivita' accademiche.
 
 2.   La   relativa   attribuzione   e'  effettuata  dal  direttore amministrativo, secondo le modalita', i criteri e i compensi definiti dalla contrattazione locale nell'ambito del piano delle attivita'
 |  |  |  | ART. 33 - MOBILITA' PROFESSIONALE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO 
 1.  I  passaggi  interni  al  sistema  di  classificazione  di cui all'art. 31 possono avvenire:
 
 A) tra le aree, con le seguenti procedure:
 
 a) I   passaggi   del   personale   da   un'area  inferiore  all'area
 immediatamente  superiore  avvengono mediante procedure selettive,
 previa     frequenza     di     apposito     corso     organizzato
 dall'Amministrazione,  le  cui  modalita' verranno definite con la
 contrattazione  integrativa  nazionale,  comunque  nel rispetto di
 quanto  sancito  dalla Corte Costituzionale con sentenze n. 1/99 e
 n. 194/2002. b) Alle  predette procedure selettive e' consentita la partecipazione
 anche  del  personale  privo  dei titoli di studio previsti per il
 profilo  professionale  di  destinazione  -  fatti  salvi i titoli
 abilitativi  previsti  da norme di legge - purche' in possesso del
 titolo  di  studio stabilito dall'allegata tabella B per l'accesso
 al  profilo  di  appartenenza  o  comunque  del titolo che ha dato
 accesso  al medesimo profilo, e fatto salvo, comunque, il possesso
 di  un'anzianita'  di almeno cinque anni di servizio effettivo nel
 profilo di appartenenza.
 
 B)  all'interno  dell'area, mediante percorsi di qualificazione ed aggiornamento  professionale,  ovvero  con  il possesso dei requisiti culturali  e/o  professionali  richiesti  per  l'accesso  al  profilo professionale cui si chiede il passaggio.
 2.  I passaggi di cui alle lettere A e B sono possibili nei limiti della  dotazione  organica  e  della aliquota di posti prevista a tal fine.
 3.  In  sede  di  prima  applicazione  del  presente  CCNL, i DSGA inquadrati  in  tale qualifica per effetto dell'art. 9 della sequenza contrattuale   18.10.2001,   sono   inquadrati  nell'area  EP1  quali Direttori   dell'ufficio   di   ragioneria.   Gli  attuali  direttori amministrativi sono inquadrati nell'area EP2.
 |  |  |  | ART. 34 - ORARIO DI LAVORO 
 1. L'orario ordinario di lavoro e' di 36 ore, suddivise in sei ore continuative, di norma antimeridiane
 2.   In   sede   di   contrattazione  integrativa  locale  saranno disciplinate le modalita' di articolazione delle diverse tipologie di flessibilita'  dell'orario  di  lavoro, ivi inclusa la disciplina dei ritardi,  recuperi  e  riposi  compensativi,  sulla base dei seguenti criteri:
 
 - l'orario  di  lavoro  e'  funzionale  all'orario  di  servizio e di
 apertura all'utenza; - ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane; - miglioramento della qualita' delle prestazioni; - ampliamento della fruibilita' dei servizi da parte dell'utenza; - miglioramento  dei  rapporti  funzionali  con altri uffici ed altre
 amministrazioni; - programmazione su base plurisettimanale dell'orario.
 
 3.  L'orario  di  lavoro massimo giornaliero e' di nove ore. Se la prestazione  di  lavoro giornaliera eccede le sei ore continuative il personale usufruisce a richiesta di una pausa di almeno 30 minuti per il  recupero delle energie psicofisiche e dell'eventuale consumazione del  pasto.  Tale  pausa  deve  essere  comunque prevista se l'orario continuativo  di  lavoro  giornaliero  e'  superiore  alle 7 ore e 12 minuti.
 4.   In  quanto  autorizzate  e  compatibilmente  con  le  risorse disponibili,   le  prestazioni  eccedenti  l'orario  di  lavoro  sono retribuite  con  le  modalita'  e  nella  misura  definite in sede di contrattazione integrativa locale.
 5.  Nell'ambito  dell'assetto  organizzativo delle Istituzioni, il personale  inquadrato nella categoria EP assicura la propria presenza in  servizio  e  organizza il proprio tempo di lavoro correlandoli in modo  flessibile  alle  esigenze  della  struttura,  all'espletamento dell'incarico affidatogli e ai programmi da realizzare.
 |  |  |  | ART. 35 - PERMESSI ED ASSENZE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO CHIAMATO A RICOPRIRE CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE 
 1. Nei confronti del personale amministrativo e tecnico chiamato a ricoprire  cariche  elettive  si  applicano le norme di cui al d.lgs. 18.08.2000,  n.  267  e  di cui all'art. 68 del d.lgs. 30.03 2001, n. 165.
 Il  personale  che  si  avvalga  del  regime  delle  assenze e dei permessi   di  cui  alle  leggi  predette,  e'  tenuto  a  presentare all'istituzione  in  cui  presta  servizio, ogni trimestre, a partire dall'inizio  dell'anno  accademico,  apposita dichiarazione circa gli impegni  connessi  alla  carica  ricoperta da assolvere nel trimestre successivo,  nonche'  a  comunicare  mensilmente  la  conferma  o  le eventuali variazioni degli impegni gia' dichiarati.
 |  |  |  | ART. 36 - MODALITA' DI PRESTAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO 
 1.  In  coerenza  con  le  presenti  disposizioni,  possono essere adottate le sottoindicate tipologie di orario di lavoro eventualmente coesistenti tra di loro in funzione delle finalita' e degli obiettivi definiti da ogni singola istituzione:
 a. Orario di lavoro flessibile:
 
 - l'orario di lavoro e' funzionale all'orario di servizio e di
 apertura  all'utenza. Una volta stabilito l'orario di servi-
 zio  e'  possibile adottare  l'orario flessibile  di  lavoro
 giornaliero,  che  consiste  nell'anticipare  o  posticipare
 l'entrata e  l'uscita del  personale distribuendolo anche in
 cinque  giornate lavorative, secondo  le necessita' commesse
 alle  finalita' e  agli obiettivi  di  ciascuna  istituzione
 (piano dell'offerta  formativa,  fruibilita' dei servizi  da
 parte dell'utenza, ottimizzazione dell'impiego delle risorse
 umane ecc.).
 I dipendenti che si trovino in particolari situazioni previ-
 ste  dalle  leggi n. 1204/71,  n. 903/77, n. 104/92 e d.lgs.
 26.03.2001, n. 151, e che ne facciano richiesta, vanno favo-
 riti  nell'utilizzo dell'orario  flessibile  compatibilmente
 con  le esigenze di servizio anche nei casi in cui lo stesso
 orario non venga adottato dall'istituzione.
 Successivamente potranno anche essere prese in considerazio-
 ne le eventuali necessita' del personale - connesse a situa-
 zioni  di tossicodipendenze, inserimento  di figli in  asili
 nido, figli  in eta' scolare, impegno in attivita' di volon-
 tariato  di cui alla legge n. 266/91 - che ne faccia richie-
 sta, compatibilmente con l'insieme delle esigenze del servi-
 zio, e tenendo  anche conto delle esigenze  prospettate  dal
 restante personale.
 
 b. Orario plurisettimanale:
 
 - la programmazione  plurisettimanale dell'orario di  lavoro
 ordinario, viene effettuata in relazione a prevedibili pe-
 riodi nei quali si rileva un'esigenza di maggior  intensi-
 ta' delle  attivita' o particolari  necessita' di servizio
 in determinati settori dell'istituzione;
 Ai fini dell'adozione dell'orario di lavoro plurisettima-
 nale devono essere osservati i seguenti criteri:
 
 I. il limite massimo dell'orario di lavoro ordinario set-
 timanale di 36 ore puo' aumentare fino a un  massimo di 6
 ore per  un totale di 42 ore per non  piu' di 3 settimane
 continuative;
 II. al fine di garantire il rispetto  delle 36 ore  medie
 settimanali, i periodi di maggiore e di minore concentra-
 zione  dell'orario devono essere  preventivamente indivi-
 duati ogni anno,  e, di norma, non possono superare le 13
 settimane annue.
 
 Le  forme di recupero delle  ore di cui al punto I nei periodi
 di minor  carico di lavoro possono essere attuate mediante ri-
 duzione giornaliera  dell'orario di lavoro  ordinario,  oppure
 attraverso la riduzione del numero delle giornate lavorative.
 
 c. Turnazioni:
 
 - la turnazione e' finalizzata a garantire la copertura massi-
 ma dell'orario di servizio giornaliero e dell'orario di ser-
 vizio  settimanale su  cinque o sei giorni per  specifiche e
 definite tipologie di funzioni e di attivita'. Si fa ricorso
 alle turnazioni qualora le altre tipologie di orario ordina-
 rio non siano sufficienti a coprire le esigenze di servizio.
 
 I  criteri  che devono essere osservati per l'adozione dell'orario di lavoro su turni sono i seguenti:
 
 - si  considera  in  turno  il  personale che si avvicenda in modo da
 coprire a rotazione l'intera durata del servizio; - la  ripartizione del personale nei vari turni dovra' avvenire sulla
 base delle professionalita' necessarie in ciascun turno; - l'adozione  dei  turni  puo'  prevedere  la  sovrapposizione tra il
 personale subentrante e quello del turno precedente; - un  turno  serale  che  vada oltre le ore 20 potra' essere attivato
 solo  in  presenza  di  casi  ed  esigenze specifiche connesse alle
 attivita' didattiche e al funzionamento dell'istituzione; - l'orario notturno va dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo.
 Per  turno  notturno-festivo si intende quello che cade nel periodo
 compreso  tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno
 festivo  e  dalle  ore  22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno
 successivo.
 
 I  dipendenti  che  si  trovino in particolari situazioni previste dalle leggi n. 1204/71, n. 903/77, n. 104/92 e dal d.lgs. n. 151/2001 possono,  a  richiesta,  essere  esclusi dalla effettuazione di turni notturni.  Hanno diritto a non essere utilizzate le donne dall'inizio dello  stato  di  gravidanza  e nel periodo di allattamento fino a un anno.
 2.  All'inizio  dell'anno  accademico  il direttore amministrativo formula  una proposta di piano dell'attivita' inerente la materia del presente  articolo. Il direttore, verificatane la congruenza rispetto al piano delle attivita' accademiche ed espletate le procedure di cui all'art. 6, lo adotta formalmente.
 La  puntuale  attuazione  dello  stesso  e'  affidata al direttore amministrativo. Una volta concordata un'organizzazione dell'orario di lavoro  questa  non  potra'  subire  modifiche, se non in presenza di reali  esigenze  dell'istituzione  e  previo  un  nuovo  esame con le delegazioni sindacali di cui all'art. 7.
 |  |  |  | ART. 37 - RITARDI, RECUPERI E RIPOSI COMPENSATIVI 
 1. Il ritardo sull'orario di ingresso al lavoro comporta l'obbligo del  recupero  entro  l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si e' verificato il ritardo.
 2.  In  caso di mancato recupero, attribuibile ad inadempienza del personale,  si opera la proporzionale decurtazione della retribuzione cumulando  le  frazioni di ritardo fino a un'ora di lavoro o frazione non inferiori alla mezza ora.
 3.  In  quanto  autorizzate,  le prestazioni eccedenti l'orario di servizio sono retribuite.
 4. Se il personale, per esigenze di servizio e previe disposizioni impartite,  presta  attivita'  oltre  l'orario ordinario giornaliero, puo' richiedere, in luogo della retribuzione, il recupero di tali ore anche   in   forma   di  corrispondenti  ore  e/o  giorni  di  riposo compensativo,   compatibilmente   con   le   esigenze   organizzative dell'istituzione.  Le  giornate  di  riposo  a  tale  titolo maturate potranno  essere  cumulate  e usufruite con prioritario riguardo alla funzionalita' e alla operativita' dell'istituzione.
 5.  Le  predette  giornate  di  riposo non possono essere cumulate oltre  l'anno  accademico  di  riferimento  e devono essere usufruite entro e non oltre i tre mesi successivi all'anno accademico nel quale si   sono   maturate,  sempre  compatibilmente  con  le  esigenze  di funzionalita'   dell'istituzione.   In  mancanza  di  recupero  delle predette   ore,  per  motivate  esigenze  di  servizio  o  comprovati impedimenti   del   personale,   le  stesse  devono  comunque  essere retribuite.
 6.  L'istituzione  fornira'  mensilmente  a  ciascun dipendente un quadro  riepilogativo  del  proprio  profilo  orario,  contenente gli eventuali  ritardi  da  recuperare  o  gli  eventuali  crediti  orari acquisiti.
 |  |  |  | ART. 38 - RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO A 35 ORE SETTIMANALI 
 1.  Il  personale  destinatario  della riduzione d'orario a 35 ore settimanali  e'  quello adibito a regimi di orario articolati su piu' turni  o  coinvolto  in  sistemi  d'orario  comportanti significative oscillazioni  degli orari individuali, rispetto all'orario ordinario, finalizzati  all'ampliamento  dei servizi all'utenza e/o comprendenti particolari  gravosita' nelle istituzioni di alta cultura strutturate con  orario  di  servizio  giornaliero  superiore  alle dieci ore per almeno 3 giorni a settimana.
 2.  Sara'  definito a livello di singola istituzione il numero, la tipologia  e  quant'altro  necessario  a individuare il personale che potra'  usufruire  della predetta riduzione in base ai criteri di cui al comma 1.
 |  |  |  | ART. 39 - DISPOSIZIONI PER LE ELEVATE PROFESSIONALITA' 
 1.  Nell'ambito  della contrattazione decentrata in sede nazionale vengono  determinate  linee di indirizzo specifiche per la formazione in  servizio  e  l'aggiornamento delle EP, con riferimento anche agli standard organizzativi ed alle modalita' di diffusione delle relative attivita'.
 2. Il direttore amministrativo e' sostituito, nei casi di assenza, dal direttore dell'ufficio di ragioneria.
 |  |  |  | ART. 40 - INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE E SOSTITUZIONE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 1.  Ai  direttori  amministrativi  e  ai direttori dell'ufficio di ragioneria  delle  istituzioni  di  alta  cultura  e' corrisposta un' indennita'  di  amministrazione  di  euro 1.586,55 (come nella misura prevista dalla tabella C annessa al CCNL Scuola 31.08.99 per la parte fissa). La predetta indennita' di amministrazione verra' incrementata di  una  quota  variabile  da definirsi in contrattazione integrativa nazionale.
 2.  In  caso  di assenza del direttore amministrativo, le relative funzione  vengono  supplite  dal direttore dell'ufficio di ragioneria che,  per il tempo della predetta supplenza, percepira' la differenza tra  la  propria indennita' di amministrazione e quella del direttore amministrativo.
 |  |  |  | ART. 41 - COLLABORAZIONI PLURIME PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO 
 1.  Il personale amministrativo e tecnico puo' prestare la propria collaborazione   ad   altra  istituzione  per  realizzare  specifiche attivita'  che  richiedano  particolari  competenze professionali non presenti in quella istituzione.
 Tale  collaborazione  non  comporta  esoneri,  anche parziali, dal servizio  ed  e'  autorizzata  dal  direttore,  sentito  il direttore amministrativo.
 |  |  |  | ART. 42 - RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE 
 1  .Per il personale di cui al presente Capo, nelle istituzioni di alta  cultura  possono  essere  costituiti rapporti di lavoro a tempo parziale  mediante  assunzione  o  trasformazione di rapporti a tempo pieno  su  richiesta dei dipendenti, nei limiti massimi del 25% della dotazione  organica  di personale a tempo pieno, con esclusione della qualifica del direttore amministrativo e, comunque, entro i limiti di spesa massima annua previsti per la dotazione organica medesima.
 2.  Per  il reclutamento del personale a tempo parziale si applica la normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno.
 3.  Con  ordinanza  del  Ministero,  previa  intesa con i Ministri dell'Economia e della Funzione Pubblica, sono determinati i criteri e le  modalita'  per  la  costituzione dei rapporti di lavoro di cui al comma 1.
 4.  I  criteri e le modalita' di cui al comma 3, nonche' la durata minima  delle prestazioni lavorative, sono preventivamente comunicate dal  Ministero alle organizzazioni sindacali di cui all'art. 7, comma 1, punto 1/b, e verificate in un apposito incontro.
 5.  Il  personale  a tempo parziale copre una frazione di posto di organico  corrispondente alla durata della prestazione lavorativa che non  puo'  essere  inferiore  al 50% di quella a tempo pieno. In ogni caso,  la  somma  delle  frazioni  di posto a tempo parziale non puo' superare  il  numero  complessivo dei posti di organico a tempo pieno trasformati in tempo parziale.
 6.  Il  rapporto  di  lavoro  a  tempo  parziale deve risultare da contratto  scritto  e deve contenere l'indicazione della durata della prestazione  lavorativa  di  cui al successivo comma 7. La domanda va presentata al direttore entro il 15 marzo di ogni anno.
 7. Il tempo parziale puo' essere realizzato:
 
 a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i
 giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale); b) con   articolazione  della  prestazione  su  alcuni  giorni  della
 settimana,  del  mese,  o  di determinati periodi dell'anno (tempo
 parziale  verticale),  in misura tale da rispettare la media della
 durata  del  lavoro  settimanale  prevista  per  il tempo parziale
 nell'arco  temporale  preso  in  considerazione (settimana, mese o
 anno); c) con  articolazione della prestazione risultante dalla combinazione
 delle  due  modalita'  indicate alle lettere a e b (tempo parziale
 misto), come previsto dal d.lgs. 25.02.2000, n. 61.
 
 8. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale e' escluso dalle  attivita'  aggiuntive  aventi carattere continuativo, ne' puo' fruire  di  benefici che comunque comportino riduzioni dell'orario di lavoro, salvo quelle previste dalla legge.
 Nell'applicazione  degli  altri  istituti  normativi  previsti dal presente   contratto,   tenendo  conto  della  ridotta  durata  della prestazione  e  della peculiarita' del suo svolgimento, si applicano, in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  di  legge  e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno.
 9.  Al  personale interessato e' consentito, previa autorizzazione del  direttore,  l'esercizio  di  altre prestazioni di lavoro che non arrechino   pregiudizio   alle  esigenze  di  servizio  e  non  siano incompatibili  con  le attivita' dell'istituto. L'assunzione di altro lavoro,  o  la  variazione  della  seconda  attivita'  da  parte  del personale  con  rapporto  di  lavoro  a  tempo  parziale, deve essere comunicata al direttore entro 15 giorni dall'evento.
 10.  Il trattamento economico, anche accessorio, del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale e' proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi   compresa   l'indennita'   integrativa  speciale  e  l'eventuale retribuzione  individuale  di  anzianita', spettanti al personale con rapporto  a  tempo pieno appartenente alla stessa qualifica e profilo professionale.
 11.  I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni  proporzionato  alle giornate di lavoro prestate nell'anno. Il relativo  trattamento  economico  e'  commisurato  alla  durata della prestazione lavorativa.
 12.   Il   trattamento   previdenziale   e  di  fine  rapporto  e' disciplinato  dalle  disposizioni contenute nell'art. 9 del D.lgs. n. 61/2000.
 |  |  |  | ART.43 - CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PER IL PERSONALE IN SERVIZIO 
 1.   Il   personale   amministrativo  e  tecnico  puo'  accettare, nell'ambito dei comparti AFAM e Scuola, contratti a tempo determinato di  durata  non  inferiore  ad  un  anno,  mantenendo  senza assegni, complessivamente  per  ulteriori tre anni, la titolarita' del proprio posto.
 2.  L'accettazione  dell'incarico  comporta  l'applicazione  della disciplina prevista dal relativo CCNL.
 |  |  |  | ART. 44 - RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO 
 1.  Le istituzioni possono assumere personale a tempo determinato, in applicazione del D.lgs. 6 settembre 2001, n. 368.
 2.  Le istituzioni medesime disciplinano con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, in osservanza dei principi di cui all'art. 52 del  D.lgs.  n.  165/2001, le procedure selettive per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a termine.
 3.   Il   rapporto  di  lavoro  di  cui  al  comma  1  si  risolve automaticamente,  senza  diritto  al  preavviso,  alla  scadenza  del termine indicato nel contratto individuale.
 4.  L'assunzione  a  tempo determinato puo' avvenire a tempo pieno ovvero a tempo parziale.
 5.  In  nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato puo' trasformarsi   in  rapporto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato,  in applicazione dell'art. 36, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001.
 6.  Al  personale  assunto  a  tempo  determinato  si  applica  il trattamento  economico  e normativo previsto dal presente CCNL per il personale  assunto  a  tempo  indeterminato,  compatibilmente  con la durata  del  contratto  a  termine  e  con  le precisazioni di cui al precedente art. 13.
 |  |  |  | ART. 45 - RESTITUZIONE ALLA QUALIFICA DI PROVENIENZA 
 1.  Il  personale  appartenente  ad una qualifica amministrativa o tecnica   puo',   a   domanda,   essere   restituito  alla  qualifica amministrativa   o  tecnica  di  provenienza  con  effetto  dall'anno accademico successivo alla data del provvedimento di restituzione. Il provvedimento e' disposto dal Ministero.
 2. Il personale restituito alla qualifica di provenienza assume in essa  il  trattamento giuridico ed economico che gli sarebbe spettato in caso di permanenza nella qualifica stessa.
 |  |  |  | ART.46 - FINALITA' 
 1.   Al   fine  di  assicurare  compiuta  attuazione  a  forme  di partecipazione  e  di  collaborazione  dei  soggetti  interessati  al sistema  di  prevenzione  e  di  sicurezza  dell'ambiente  di lavoro, previste  dal  D.lgs.  626/94  come  modificato dal D.lgs. 242/96, le parti  convengono  sulla necessita' di realizzare l'intero sistema di prevenzione  all'interno delle istituzioni accademiche sulla base dei criteri  e  delle  modalita'  previste  dai  successivi  articoli del presente  capo, in coerenza con le norme legislative di riferimento e con quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale quadro del 10 luglio  1996  in  materia  di  rappresentanti  dei  lavoratori per la sicurezza nel comparto pubblico.
 |  |  |  | ART.47 - IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA 
 1.  Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, in tutte le unita'   istituzioni  del  comparto,  e'  eletto  nei  modi  previsti dall'Accordo quadro 10.7.1996.
 Qualora  successivi  Accordi  quadro  modificassero  in tutto o in parte  la  normativa  contrattuale anzidetta, questa dovra' ritenersi recepita previo confronto con le OO.SS del comparto.
 2.  Con  riferimento  alle  attribuzioni  del  rappresentante  dei lavoratori  per  la  sicurezza,  la cui disciplina e' contenuta negli artt.  18  e 19 del D.lgs. 626/94, le parti attribuiscono particolare rilievo alle seguenti indicazioni:
 
 a) il  rappresentante  dei  lavoratori per la sicurezza ha diritto di
 accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla
 legge.  Egli  segnala  preventivamente al presidente le visite che
 intende  effettuare  negli ambienti di lavoro; tali visite possono
 svolgersi  congiuntamente  con  il  responsabile  del  servizio di
 prevenzione o un addetto da questi incaricato; b) laddove il D.lgs. 626/94 preveda l'obbligo da parte del presidente
 di  consultare  il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,
 la  consultazione  si  dovra' svolgere in modo da garantire la sua
 effettivita'   e   tempestivita'.   Il   presidente   consulta  il
 rappresentante  dei  lavoratori su tutti quegli eventi per i quali
 la  disciplina  legislativa  prevede  un intervento consultivo del
 rappresentante  medesimo;  in occasione della consultazione questi
 ha  facolta'  di  formulare  proposte  e  opinioni sulle tematiche
 oggetto   di   consultazione.   La   consultazione   deve   essere
 verbalizzata  e  nel  verbale, depositato agli atti, devono essere
 riportate  le  osservazioni  e  le  proposte  del  rappresentante.
 Inoltre   lo   stesso   e'   consultato   sulla  designazione  del
 responsabile  e  degli  addetti  del  servizio di prevenzione, sul
 piano   di   valutazione   dei   rischi,   sulla   programmazione,
 realizzazione  e  verifica  della prevenzione nell'istituzione. E'
 altresi'  consultato in merito all'organizzazione della formazione
 di cui all'art. 22, comma 5 del D.lgs. 626/94; c) il  rappresentante  dei  lavoratori per la sicurezza ha diritto di
 ricevere   le  informazioni  e  la  documentazione  relativa  alla
 valutazione  dei  rischi  e  alle  misure  di prevenzione, nonche'
 quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine,
 gli  impianti,  l'organizzazione  del  lavoro  e  gli  ambienti di
 lavoro,  la  certificazione  relativa all'idoneita' degli edifici,
 agli  infortuni  e  alle  malattie  professionali.  Riceve inoltre
 informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; d) il  presidente su istanza del rappresentante dei lavoratori per la
 sicurezza   e'  tenuto  a  fornire  tutte  le  informazioni  e  la
 documentazione richiesta, col vincolo di farne un uso strettamente
 connesso alla sua funzione; e) il  rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alla
 formazione  specifica  prevista all'art. 19, comma 1, lett. G) del
 D.lgs.  n. 626 citato. Tale formazione deve prevedere un programma
 base  almeno 32 ore, come previsto dal D.lgs. 626/94 e dal Decreto
 Ministro del Lavoro del 16/1/1997. In sede di organismo paritetico
 possono   essere   proposti   percorsi   formativi  aggiuntivi  in
 considerazione di particolari esigenze; f) il  rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non puo' subire
 pregiudizio   alcuno  a  causa  dello  svolgimento  della  propria
 attivita'  e  nei  suoi  confronti si applicano le tutele previste
 dalla legge per le rappresentanze sindacali; g) per  l'espletamento  dei  compiti  di  cui  all'art. 19 del D.lgs.
 626/94,  i rappresentanti per la sicurezza, oltre ai permessi gia'
 previsti  per  le  rappresentanze  sindacali,  utilizzano appositi
 permessi   retribuiti   orari   pari  a  40  ore  annue  per  ogni
 rappresentante.  Per l'espletamento e gli adempimenti previsti dai
 punti b), c), d), g), i), ed l) dell'art. 19 del D.lgs. 626/94, il
 predetto monte-ore e l'attivita' sono considerati tempo di lavoro.
 |  |  |  | ART.48 - NORME DI RINVIO 
 1.  Per  quanto  non  previsto  dal  presente capo si fa esplicito riferimento  al  D.lgs.  626/94, al D.lgs. 242/96, al D.M. 292/96, al D.M. 382/98, al CCNQ del 7 maggio 1996 e alla legislazione in materia di igiene e sicurezza.
 |  |  |  | ART. 49 - OBBLIGHI DEL DOCENTE 
 1. Il docente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire  la  Repubblica  con  impegno e responsabilita', adeguando il proprio  comportamento  ai principi riguardanti il rapporto di lavoro contenuti nel codice di condotta allegato al presente CCNL, in quanto attinenti e rapportabili alla specificita' della funzione.
 2.  In  tale  ambito,  tenuto  conto dell'esigenza di garantire la migliore   qualita'   dell'offerta  formativa,  il  docente  deve  in particolare:
 
 a) svolgere   le  attivita'  didattiche  nel  rispetto  del  contesto
 organizzativo   deliberato  dal  collegio  dei  professori  e  dal
 consiglio accademico; b) partecipare alle riunioni degli organi collegiali di cui fa parte; c) curare i rapporti con gli allievi; d) partecipare  ai lavori delle commissioni di esame e di concorso di
 cui sia stato nominato componente; e) collaborare   con  diligenza  osservando  le  norme  del  presente
 contratto,  le  disposizioni  per l'esecuzione e la disciplina del
 lavoro  impartite  dall'istituzione, anche in relazione alle norme
 in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro; f) rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle
 norme dei singoli ordinamenti, ai sensi dell'art. 24 della legge 7
 agosto 1990, n. 241; g) non  utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per
 ragioni d'ufficio; h) rispettare  l'orario di lavoro, adempiere alle formalita' previste
 per la rilevazione delle presenze; i) durante l'orario di lavoro mantenere nei rapporti interpersonali e
 con  gli  utenti  condotta uniformata a principi di correttezza ed
 astenersi da comportamenti lesivi della dignita' della persona; l) non  attendere  ad occupazioni estranee al servizio e ad attivita'
 che  ritardino  il recupero psico fisico in periodo di malattia od
 infortunio; m) avere  cura  dei  mobili,  oggetti,  macchinari  e strumenti a lui
 affidati; n) non  valersi  di  quanto e' di proprieta' dell'Amministrazione per
 ragioni che non siano di servizio; o) non chiedere ne' accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o
 altre utilita' in connessione con la prestazione lavorativa; p) comunicare  all'Amministrazione  la  propria  residenza e, ove non
 coincidente,   la   dimora  temporanea,  nonche'  ogni  successivo
 mutamento delle stesse; q) in caso di malattia, dare tempestivo avviso all'istituzione, salvo
 comprovato impedimento; r) astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attivita'
 che  possano  coinvolgere  direttamente o indirettamente interessi
 finanziari  o  non  finanziari  propri, o di suoi parenti entro il
 quarto grado o conviventi.
 |  |  |  | ART. 50 - SANZIONI 
 1.  L'azione  disciplinare e' promossa dal direttore. Al personale docente,  nel  caso  di  violazione dei propri doveri, possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:
 
 a) rimprovero scritto (censura);
 b) sospensione dall'insegnamento fino a un mese;
 c) sospensione dall'insegnamento da oltre un mese a sei mesi;
 d) licenziamento con preavviso;
 e) licenziamento senza preavviso.
 
 2.   Le  Istituzioni  non  possono  adottare  alcun  provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza aver prima contestato l'addebito  e  senza  aver  sentito,  a  sua  difesa,  il  dipendente medesimo,   eventualmente   assistito  da  un  procuratore  o  da  un rappresentante  dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.  La contestazione va effettuata in forma scritta entro e non oltre  i 20 giorni da quando il direttore sia venuto a conoscenza del fatto e comunque non oltre 30 giorni dal fatto stesso.
 3.  La  convocazione scritta per la difesa non puo' avvenire prima che  siano trascorsi cinque giorni lavorativi dalla contestazione del fatto  che  vi  ha dato causa. Trascorsi inutilmente i 5 giorni dalla convocazione   per  la  difesa  del  dipendente,  la  sanzione  viene applicata nei successivi 15 giorni.
 4.  I procedimenti disciplinari vengono rimessi dal direttore alla Direzione  Generale  competente del MIUR, che, qualora ritenga che il caso  sia sufficientemente istruito, trasmette gli atti alla Corte di disciplina del CNAM. Se, invece, ritenga opportune ulteriori indagini nomina  un  rappresentante  dell'amministrazione, che nel corso delle indagini  puo'  sentire senza giuramento testimoni e periti, compresi quelli  indicati  dal professore, e puo' avvalersi della cooperazione di  altri  uffici  della stessa o di altre amministrazioni. Quando il medesimo   ufficio   ritenga   che  non  vi  sia  luogo  a  procedere disciplinarmente   dispone  la  chiusura  del  procedimento,  dandone comunicazione all'interessato e al direttore.
 5.  La  Corte  di  cui al precedente comma, sentito l'incolpato ai sensi  dell'art.  3,  comma  3  del  regolamento  approvato  dal CNAM nell'adunanza  del  10  gennaio  2002,  esprime  un  parere  circa la sanzione  da  adottare.  Tale  parere  e'  trasmesso  alla  Direzione generale competente del MIUR che irroga la relativa sanzione.
 6.  Al  docente,  o  su  sua  espressa delega al suo difensore, e' consentito  l'accesso  a  tutti  gli  atti  istruttori riguardanti il procedimento a suo carico.
 7.  Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni dalla  data  della  contestazione  dell'addebito  qualora comporti la sanzione  della censura. In tutti gli altri casi il procedimento deve concludersi nel termine di 180 giorni dalla data della contestazione. Qualora  non  sia  stato  portato  a  termine  entro tali termini, il procedimento si estingue.
 8.  I  provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il lavoratore dalle  eventuali responsabilita' di altro genere nelle quali egli sia incorso.
 |  |  |  | ART. 51 - CODICE DISCIPLINARE 
 1.  Nel  rispetto  del principio di gradualita' e proporzionalita' delle  sanzioni  in  relazione  alla  gravita'  della  mancanza  e in conformita' a quanto previsto dall'art. 55 del d.lgs. n. 165 del 2001 e  successive  modificazioni ed integrazioni, sono fissati i seguenti criteri generali:
 
 a) il  tipo  e  l'entita' di ciascuna delle sanzioni sono determinati
 anche in relazione:
 
 - alla  intenzionalita'  del  comportamento  e  alla  rilevanza della
 violazione di norme o disposizioni; - al  grado  di disservizio o di pericolo provocato dalla negligenza,
 imprudenza   o  imperizia  dimostrate,  tenuto  conto  anche  della
 prevedibilita' dell'evento; - all'eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti; - al  comportamento complessivo del docente, con particolare riguardo
 ai precedenti disciplinari, nell'ambito del biennio precedente; - al comportamento verso gli utenti.
 
 b) al  docente  responsabile  di  piu'  mancanze compiute in un'unica
 azione  od  omissione  o  con  piu'  azioni  od omissioni tra loro
 collegate  ed accertate con un unico procedimento disciplinare, e'
 applicabile  la sanzione prevista per la mancanza piu' grave se le
 suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravita'; c) qualora  la  sanzione  consista nella sospensione dal servizio, il
 relativo  periodo  non  e'  computabile ai fini dell'anzianita' di
 servizio  e  comporta  un  ritardo  di due anni nella progressione
 economica di carriera.
 
 2.  La  sanzione disciplinare del rimprovero scritto si applica al docente per:
 
 a) ingiustificata   inosservanza  delle  deliberazioni  degli  organi
 collegiali  e  delle  disposizioni  di  servizio, anche in tema di
 assenze per malattia, nonche' dell'orario di lavoro; b) condotta  non  conforme  ai  principi  di  correttezza verso altri
 dipendenti o nei confronti dell'utenza; c) negligenza nella cura dei beni mobili o strumenti a lui affidati o
 sui quali debba espletare azione di vigilanza durante le attivita'
 didattiche; d) inosservanza delle norme in materia di prevenzione degli infortuni
 e  di  sicurezza sul lavoro nel caso in cui non ne sia derivato un
 pregiudizio al servizio o agli interessi dell'amministrazione o di
 terzi; e) insufficiente comprovato rendimento per qualita' e quantita' della
 prestazione professionale.
 
 3.  La  sanzione  disciplinare  della sospensione dal servizio con privazione  della  retribuzione  fino  ad  un  massimo  di un mese si applica per:
 
 a) recidiva  nelle  mancanze  che  abbiano  comportato l'applicazione
 della  sanzione  di  cui  al  comma  precedente,  ovvero quando le
 mancanze  previste  nel  comma  precedente presentino caratteri di
 particolare gravita'; b) assenza  ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario
 abbandono  dello  stesso. In tali ipotesi l'entita' della sanzione
 e'   determinata   in   relazione   alla   durata  dell'assenza  o
 dell'abbandono  dal  servizio,  al disservizio determinatosi, alla
 gravita'   della  violazione  degli  obblighi  del  docente,  agli
 eventuali danni causati all'istituzione, agli utenti o ai terzi; c) svolgimento  di  altre  attivita'  lavorative  durante lo stato di
 malattia o di infortunio; d) rifiuto di testimonianza oppure testimonianza falsa o reticente in
 procedimenti disciplinari; e) minacce,  ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso l'utenza o
 altri  dipendenti;  alterchi  con  vie  di fatto negli ambienti di
 lavoro, anche con utenti; f) manifestazioni  ingiuriose  nei confronti dell'istituzione, tenuto
 conto del rispetto della liberta' di pensiero e di espressione; g) qualsiasi   comportamento   da   cui   sia  derivato  danno  grave
 all'istituzione o a terzi; h) atti,  comportamenti  o molestie, anche di carattere sessuale, che
 siano lesivi della dignita' della persona; i) sistematici  e reiterati atti o comportamenti aggressivi, ostili e
 denigratori   che   assumano   forme   di  violenza  morale  o  di
 persecuzione  psicologica  nei  confronti  di  un altro dipendente
 dell'istituzione.
 
 4.  La  sanzione  disciplinare  della  sospensione dal servizio da oltre un mese fino a sei mesi servizio si applica per:
 
 a) recidiva  nel biennio delle mancanze previste nel comma precedente
 quando  sia  stata  comminata la sanzione massima oppure quando le
 mancanze  previste  al  comma  precedente  presentino caratteri di
 particolare gravita'; b) assenza  ingiustificata  dal  servizio oltre 10 giorni e fino a 15
 giorni; c) esercizio, attraverso sistematici e reiterati atti e comportamenti
 aggressivi, ostili e denigratori, di forme di violenza morale o di
 persecuzione  psicologica  nei confronti di un altro dipendente al
 fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di
 escluderlo dal contesto lavorativo; d) atti,  comportamenti  o  molestie, anche di carattere sessuale, di
 particolare   gravita'  che  siano  lesivi  della  dignita'  della
 persona.
 
 5.  Durante  la  sospensione  dal servizio prevista dai precedenti commi,   il  docente  e'  privato  della  retribuzione  e  gli  viene corrisposta   una   indennita'   pari   al   50%  della  retribuzione fondamentale  spettante  ai  sensi  del  presente  CCNL,  nonche' gli assegni del nucleo familiare ove spettanti.
 6.  La  sanzione  disciplinare  del licenziamento con preavviso si applica per:
 
 a) recidiva  plurima,  almeno  tre  volte  nell'anno,  in  una  delle
 mancanze  previste  ai  commi 3 e 4, anche se di diversa natura, o
 recidiva,  nel  biennio,  in  una  mancanza  che  abbia comportato
 l'applicazione della sanzione massima di 6 mesi di sospensione dal
 servizio, salvo quanto previsto al comma 7, lett. a); b) ingiustificato      rifiuto     del     trasferimento     disposto
 dall'amministrazione  per  riconosciute  e  motivate  esigenze  di
 servizio  nel  rispetto  delle vigenti procedure in relazione alla
 tipologia di mobilita' attivata; c) mancata    ripresa    del    servizio   nel   termine   prefissato
 dall'amministrazione quando l'assenza arbitraria ed ingiustificata
 si sia protratta per un periodo superiore a quindici giorni; d) continuita',  nel biennio, di condotte comprovanti il perdurare di
 una  situazione di insufficiente rendimento dovuta a comportamento
 negligente  ovvero per qualsiasi fatto grave che dimostri la piena
 incapacita' ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio; e) recidiva  nel  biennio, anche nei confronti di persona diversa, di
 sistematici  e  reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e
 denigratori  e  di  forme  di  violenza  morale  o di persecuzione
 psicologica  nei confronti di un collega al fine di procurargli un
 danno  in  ambito  lavorativo  o  addirittura  di  escluderlo  dal
 contesto lavorativo; f) recidiva  nel  biennio di atti, comportamenti o molestie, anche di
 carattere sessuale, che siano lesivi della dignita' della persona; g) condanna  passata  in  giudicato  per  un delitto che, commesso in
 servizio  o  fuori dal servizio ma non attinente in via diretta al
 rapporto  di  lavoro,  non  ne consenta la prosecuzione per la sua
 specifica gravita'.
 
 7.  La  sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per:
 
 a) terza  recidiva nel biennio di minacce, ingiurie gravi, calunnie o
 diffamazioni  verso  l'utenza o altri dipendenti, alterchi con vie
 di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti; b) condanna  passata in giudicato per un delitto commesso in servizio
 o fuori servizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto
 di   lavoro,   non   ne   consenta   neanche  provvisoriamente  la
 prosecuzione per la sua specifica gravita'; c) accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di
 documenti  falsi  e, comunque, con mezzi fraudolenti ovvero che la
 sottoscrizione  del contratto individuale di lavoro sia avvenuta a
 seguito di presentazione di documenti falsi; d) commissione  in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o
 atti  dolosi,  che,  pur  non  costituendo  illeciti  di rilevanza
 penale,  sono  di  gravita' tale da non consentire la prosecuzione
 neppure provvisoria del rapporto di lavoro; e) condanna passata in giudicato:
 1. reati di cui all'art. 58 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, non-
 che' per i reati di cui agli artt. 316 e 316 bis del c.p. -;
 2. quando alla condanna consegua comunque l'interdizione perpe-
 tua dai pubblici uffici;
 3. per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1, della legge 27
 marzo 2001 n. 97.
 
 8.  Le  mancanze  non  espressamente previste nei commi precedenti sono  comunque  sanzionate  secondo  i  criteri  di  cui  al comma 1, facendosi    riferimento,   quanto   all'individuazione   dei   fatti sanzionabili,  agli  obblighi  dei  docenti  di  cui  all'art. 49 del presente  CCNL,  quanto  al  tipo  e  alla  misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
 9. Al codice disciplinare di cui al presente articolo, deve essere data  la  massima pubblicita' mediante affissione in ogni istituzione in  luogo accessibile a tutti i dipendenti. Tale forma di pubblicita' e' tassativa e non puo' essere sostituita con altre.
 |  |  |  | ART. 52 - RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E PROCEDIMENTO PENALE 
 1.  Nel caso di commissione in servizio di gravi fatti illeciti di rilevanza penale l'istituzione inizia il procedimento disciplinare ed inoltra  la denuncia penale. Il procedimento disciplinare si sospende fino  alla sentenza definitiva. Analoga sospensione e' disposta anche nel  caso in cui l'obbligo della denuncia penale emerga nel corso del procedimento disciplinare gia' avviato.
 2.  Al  di  fuori  dei  casi previsti nel comma precedente, quando l'istituzione  venga  a  conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale  a  carico  del  docente  per  i  medesimi  fatti  oggetto  di procedimento  disciplinare,  questo  e'  sospeso  fino  alla sentenza definitiva.
 3.  Fatte  salve  le ipotesi di cui all'art. 5, commi 2 e 4, della legge  97  del  2001,  negli  altri casi il procedimento disciplinare sospeso ai sensi del presente articolo e' riattivato entro 180 giorni da  quando l'istituzione ha avuto notizia della sentenza definitiva e si conclude entro 120 giorni dalla sua riattivazione.
 4. Per i casi previsti all'art. 5, commi 2 e 4, della legge 97 del 2001,   il   procedimento  disciplinare  precedentemente  sospeso  e' riattivato  entro  90 giorni da quando l'istituzione ha avuto notizia della  sentenza  definitiva e deve concludersi entro i successivi 120 giorni dalla sua riattivazione.
 5.  L'applicazione  della  sanzione  prevista  dall'art.  51, come conseguenza  delle  condanne penali citate nei commi 6, lett. g) e 7, lett.  d)  e  e),  non  ha  carattere  automatico,  essendo correlata all'esperimento  del procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 2 della legge n. 97 del 2001.
 6. In caso di assoluzione si applica quanto previsto dall'art. 653 c.p.p.  -  Qualora  nel procedimento disciplinare sospeso al docente, oltre  ai  fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, il procedimento medesimo riprende per dette infrazioni.
 7. In caso di proscioglimento si procede analogamente al comma 6.
 8. In caso di sentenza irrevocabile di condanna trova applicazione l'art. 1 della legge 97 del 2001.
 9.  Il docente licenziato ai sensi dell'art. 51, commi 6, lett. g) e 7, lett. d) ed e), e successivamente assolto a seguito di revisione del  processo,  ha diritto, dalla data della sentenza di assoluzione, alla  riammissione  in servizio nella medesima sede o in altra su sua richiesta,  anche  in  soprannumero,  nella  medesima qualifica e con decorrenza dell'anzianita' posseduta all'atto del licenziamento.
 10.  Il  docente  riammesso  ai  sensi  del  precedente  comma  e' reinquadrato  nella  posizione  economica  in  cui  e'  confluita  la qualifica   posseduta   al  momento  del  licenziamento  qualora  sia intervenuta  una  nuova  classificazione  del  personale.  In caso di premorienza,  il  coniuge  o il convivente superstite e i figli hanno diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati attribuiti al docente nel  periodo di sospensione o di licenziamento, escluse le indennita' comunque legate alla presenza in servizio.
 |  |  |  | ART. 53 - SOSPENSIONE CAUTELARE IN CASO DI PROCEDIMENTO PENALE 
 1. Il docente che sia colpito da misura restrittiva della liberta' personale  e'  sospeso  d'ufficio  dal  servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della liberta'.
 2. L'istituzione, ai sensi del presente articolo, cessato lo stato di  restrizione  della liberta' personale, puo' prolungare il periodo di  sospensione  del  docente  fino  alla  sentenza  definitiva  alle medesime condizioni del successivo comma 3.
 3.  Il  docente  puo'  essere  sospeso dal servizio con privazione della   retribuzione  anche  nel  caso  in  cui  venga  sottoposto  a procedimento  penale  che  non comporti la restrizione della liberta' personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti  al  rapporto  di  lavoro  o  comunque  per  fatti  tali da comportare,  se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell'art. 51, commi 6 e 7.
 4. Resta fermo l'obbligo di sospensione cautelare dal servizio per i reati indicati dall'art. 58 del D.lgs. n. 267/2000.
 5. Nel caso dei reati previsti all'art. 3, comma 1, della legge n. 97  del  2001,  in  alternativa  alla  sospensione di cui al presente articolo,  possono  essere  applicate le misure previste dallo stesso art.  3.  Per i medesimi reati, qualora intervenga condanna anche non definitiva,  ancorche' sia concessa la sospensione condizionale della pena, si applica l'art. 4, comma 1, della citata legge 97 del 2001.
 6.  Nei  casi  indicati  ai  commi  precedenti  si  applica quanto previsto   dall'art.   51   in  tema  di  rapporti  tra  procedimento disciplinare e procedimento penale.
 7. Al docente sospeso ai sensi dei commi da 1 a 5 sono corrisposti un'indennita'  pari  al 50% della retribuzione fondamentale spettante ai  sensi  del presente CCNL, comma 1, nonche' gli assegni del nucleo familiare, ove spettanti.
 8.   Nel   caso   di   sentenza   definitiva   di   assoluzione  o proscioglimento,  ai  sensi  dell'  art.  51,  commi  6  e  7, quanto corrisposto   nel  periodo  di  sospensione  cautelare  a  titolo  di indennita'  verra' conguagliato con quanto dovuto al docente se fosse rimasto  in  servizio,  escluse  le indennita' o compensi per servizi speciali  o  per  prestazioni  di  carattere  straordinario.  Ove  il giudizio  disciplinare  riprenda,  per altre infrazioni, ai sensi del medesimo  art.  51,  comma  6, il conguaglio dovra' tener conto delle sanzioni eventualmente applicate.
 9.  In  tutti  gli  altri  casi  di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una  sanzione  diversa  dal licenziamento, al docente precedentemente sospeso verra' conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, escluse  le  indennita'  o compensi per servizi e funzioni speciali o per  prestazioni  di  carattere  straordinario,  nonche' i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato.
 10. Quando vi sia stata sospensione cautelare del servizio a causa di   procedimento  penale,  la  stessa  conserva  efficacia,  se  non revocata,  per  un  periodo  di tempo comunque non superiore a cinque anni.  Decorso  tale  termine la sospensione cautelare e' revocata di diritto   e   il  docente  riammesso  in  servizio.  Il  procedimento disciplinare   rimane,   comunque,   sospeso   sino   all'esito   del procedimento penale.
 11. I procedimenti disciplinari in corso alla data di stipulazione del  presente  contratto vanno portati a termine secondo le procedure vigenti alla data del loro inizio.
 |  |  |  | ART. 54 - OBBLIGHI DEL DIPENDENTE 
 1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di   servire  la  Repubblica  con  impegno  e  responsabilita'  e  di rispettare   i   principi   di   buon   andamento   e   imparzialita' dell'attivita'  amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e l'interesse  pubblico  agli  interessi  privati  propri ed altrui. Il dipendente  adegua  altresi'  il  proprio  comportamento  ai principi riguardanti  il  rapporto  di lavoro contenuti nel codice di condotta allegato al presente CCNL.
 2.   Il   dipendente   si   comporta  in  modo  tale  da  favorire l'instaurazione   di   rapporti   di  fiducia  e  collaborazione  tra l'Amministrazione e i cittadini.
 3.  In  tale  specifico  contesto,  tenuto  conto dell'esigenza di garantire  la  migliore  qualita' del servizio, il dipendente deve in particolare:
 
 a) collaborare   con  diligenza  osservando  le  norme  del  presente
 contratto,  le  disposizioni  per l'esecuzione e la disciplina del
 lavoro  impartite  dall'Amministrazione,  anche  in relazione alle
 norme in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro; b) rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle
 norme dei singoli ordinamenti, ai sensi dell'art. 24 della legge 7
 agosto 1990, n. 241; c) non  utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per
 ragioni d'ufficio; d) nei  rapporti  con il cittadino, fornire tutte le informazioni cui
 questo  abbia  diritto, nel rispetto delle disposizioni in materia
 di  trasparenza e di accesso all'attivita' amministrativa previste
 dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, dai regolamenti attuativi della
 stessa   vigenti   nell'amministrazione,   nonche'   osservare  le
 disposizioni   del   D.lgs.   28.12.2000,  n.  443  e  del  D.P.R.
 28.12.2000, n. 445 in tema di autocertificazione; e) rispettare  l'orario di lavoro, adempiere alle formalita' previste
 per  la  rilevazione  delle presenze e non assentarsi dal luogo di
 lavoro senza autorizzazione; f) durante l'orario di lavoro mantenere nei rapporti interpersonali e
 con  gli  utenti una condotta uniformata a principi di correttezza
 ed astenersi da comportamenti lesivi della dignita' della persona; g) non  attendere  ad occupazioni estranee al servizio e ad attivita'
 che  ritardino  il recupero psico fisico in periodo di malattia od
 infortunio; h) eseguire gli ordini inerenti l'espletamento delle proprie funzioni
 o  mansioni  che gli siano impartiti dai superiori. Se ritiene che
 l'ordine  sia  palesemente  illegittimo,  il dipendente deve farne
 rimostranza  a  chi  l'ha  impartito, illustrandone le ragioni. Se
 l'ordine   e'  rinnovato  per  iscritto  ha  il  dovere  di  darvi
 esecuzione.  Il  dipendente  non deve, comunque, eseguire l'ordine
 quando questo comporta la violazione della legge penale; i) avere  cura  dei  locali,  mobili,  oggetti, macchinari, attrezzi,
 strumenti ed automezzi a lui affidati; l) non  valersi  di  quanto e' di proprieta' dell'Amministrazione per
 ragioni che non siano di servizio; m) non chiedere ne' accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o
 altre utilita' in connessione con la prestazione lavorativa; n) osservare  scrupolosamente  le disposizioni che regolano l'accesso
 ai  locali  dell'Amministrazione  da  parte  del  personale  e non
 introdurre,  salvo  che non siano debitamente autorizzate, persone
 estranee  all'Amministrazione  stessa  in  locali  non  aperti  al
 pubblico; o) comunicare  all'Amministrazione  la  propria  residenza e, ove non
 coincidente,   la   dimora  temporanea,  nonche'  ogni  successivo
 mutamento delle stesse; p) in  caso  di  malattia,  dare  tempestivo  avviso  all'ufficio  di
 appartenenza, salvo comprovato impedimento; q) astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attivita'
 che  possano  coinvolgere  direttamente o indirettamente interessi
 finanziari  o  non  finanziari  propri, o di suoi parenti entro il
 quarto grado o conviventi.
 |  |  |  | ART. 55 - SANZIONI E PROCEDURE DISCIPLINARI 
 1. L'azione disciplinare e' promossa dal direttore amministrativo, e  per  quest'ultimo  dal  presidente.  Le  violazioni,  da parte dei lavoratori, degli obblighi disciplinati dal precedente articolo danno luogo,  secondo  la  gravita' dell'infrazione, all'applicazione delle seguenti sanzioni, previo procedimento disciplinare:
 
 a) rimprovero scritto (censura); b) multa  di importo variabile da una ad un massimo di quattro ore di
 retribuzione; c) sospensione  dal servizio con privazione della retribuzione fino a
 dieci giorni; d) sospensione  dal  servizio con privazione della retribuzione da 11
 giorni fino ad un massimo di sei mesi; e) licenziamento con preavviso; f) licenziamento senza preavviso.
 
 2.   L'istituzione   non   puo'   adottare   alcun   provvedimento disciplinare   nei   confronti   del   dipendente,   se   non  previa contestazione  scritta  dell'addebito, da effettuarsi tempestivamente e,   comunque,   non   oltre   20   giorni  da  quando  il  direttore amministrativo e' venuto a conoscenza del fatto.
 3.  Il  dipendente  deve  essere  preventivamente  ascoltato a sua difesa  con  l'eventuale  assistenza  di  un procuratore ovvero di un rappresentante   dell'associazione  sindacale  cui  egli  aderisce  o conferisce  mandato.  La  convocazione scritta per la difesa non puo' avvenire  prima  di  cinque giorni lavorativi dalla contestazione del fatto.  Il  dipendente puo', adducendo adeguate motivazioni, chiedere che  venga  dilazionata, ma comunque non oltre il quindicesimo giorno dall'originaria  convocazione,  la  data  della  propria  audizione a discolpa.  La sanzione verra' eventualmente irrogata entro il termine di   15   giorni   dalla  data  fissata  per  l'audizione,  anche  se l'interessato dovesse non presentarsi.
 4.  Al  dipendente  o,  su  espressa  delega  del  medesimo al suo difensore,  e'  consentito  l'accesso  a  tutti  gli  atti istruttori riguardanti il procedimento a suo carico.
 5.  Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni dalla  data  della contestazione dell'addebito. Qualora non sia stato portato a termine entro tale data, il procedimento si estingue.
 6.  La  sanzione,  tra  quelle  ricomprese al comma 1 del presente articolo,  viene  decisa ed irrogata dal direttore amministrativo nei casi previsti dalle lettere a) e b).
 I  procedimenti  disciplinari  comportanti sanzioni superiori alla multa  vengono  rimessi  dal  direttore amministrativo alla Direzione Generale  competente  del  MIUR, che qualora ritenga possa applicarsi una   sanzione   piu'   grave   della   multa,  e  che  il  caso  sia sufficientemente   istruito,   emette   il   relativo   provvedimento sanzionatorio.  Se,  invece,  ritenga  opportune  ulteriori  indagini nomina  un  rappresentante  dell'amministrazione, che nel corso delle indagini  puo'  sentire senza giuramento testimoni e periti, compresi quelli  indicati  dal dipendente, e puo' avvalersi della cooperazione di  altri  uffici  della stessa o di altre amministrazioni. Quando il medesimo   ufficio   ritenga   che  non  vi  sia  luogo  a  procedere disciplinarmente   dispone  la  chiusura  del  procedimento,  dandone comunicazione all'interessato e all'istituzione.
 7.  I  provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il lavoratore dalle  eventuali responsabilita' di altro genere nelle quali egli sia incorso.
 |  |  |  | ART. 56 - CODICE DISCIPLINARE 
 1.  Nel  rispetto  del principio di gradualita' e proporzionalita' delle  sanzioni  in  relazione  alla  gravita'  della  mancanza  e in conformita' a quanto previsto dall'art. 55 del d.lgs. n. 165 del 2001 e  successive  modificazioni ed integrazioni, sono fissati i seguenti criteri generali:
 
 a) il  tipo  e  l'entita' di ciascuna delle sanzioni sono determinati
 anche in relazione:
 
 - alla   intenzionalita'  del  comportamento,  alla  rilevanza  della
 violazione di norme o disposizioni; - al  grado  di disservizio o di pericolo provocato dalla negligenza,
 imprudenza   o  imperizia  dimostrate,  tenuto  conto  anche  della
 prevedibilita' dell'evento; - all'eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti; - alle  responsabilita'  derivanti dalla posizione di lavoro occupata
 dal dipendente; - al concorso nella mancanza di piu' lavoratori in accordo tra loro; - al   comportamento  complessivo  del  lavoratore,  con  particolare
 riguardo   ai  precedenti  disciplinari,  nell'ambito  del  biennio
 precedente; - al comportamento verso gli utenti.
 
 b) al  dipendente  responsabile di piu' mancanze compiute in un'unica
 azione  od  omissione  o  con  piu'  azioni  od omissioni tra loro
 collegate  ed accertate con un unico procedimento disciplinare, e'
 applicabile  la sanzione prevista per la mancanza piu' grave se le
 suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravita'; c) qualora  la  sanzione  consista nella sospensione dal servizio, il
 relativo  periodo  non  e'  computabile ai fini dell'anzianita' di
 servizio  e  comporta  un  ritardo  di due anni nella progressione
 economica di carriera.
 
 2.  La  sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero scritto al massimo  della  multa  di  importo  pari  a  4 ore di retribuzione si applica al dipendente per:
 
 a) inosservanza  delle  disposizioni  di  servizio,  anche in tema di
 assenze per malattia, nonche' dell'orario di lavoro; b) condotta  non  conforme  ai  principi  di  correttezza verso altri
 dipendenti o nei confronti del pubblico; c) negligenza  nella  cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a
 lui  affidati  o sui quali, in relazione alle sue responsabilita',
 debba espletare azione di vigilanza; d) inosservanza delle norme in materia di prevenzione degli infortuni
 e  di  sicurezza sul lavoro nel caso in cui non ne sia derivato un
 pregiudizio al servizio o agli interessi dell'amministrazione o di
 terzi; e) rifiuto  di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del
 patrimonio  dell'amministrazione,  nel rispetto di quanto previsto
 dall'art. 6 della L. 20 maggio 1970 n. 300; f) insufficiente rendimento.
 
 L'importo  delle  ritenute per multa sara' introitato dal bilancio dell'istituzione  accademica e destinato ad attivita' di supporto per gli allievi.
 3.  La  sanzione  disciplinare  della sospensione dal servizio con privazione  della  retribuzione  fino  ad  un massimo di 10 giorni si applica per: a) recidiva  nelle mancanze che abbiano comportato l'applicazione del
 massimo della multa oppure quando le mancanze previste nel comma 2
 presentino caratteri di particolare gravita'; b) assenza  ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario
 abbandono  dello  stesso. In tali ipotesi l'entita' della sanzione
 e'   determinata   in   relazione   alla   durata  dell'assenza  o
 dell'abbandono  dal  servizio,  al disservizio determinatosi, alla
 gravita'  della  violazione  degli  obblighi  del dipendente, agli
 eventuali  danni  causati  all'amministrazione,  agli  utenti o ai
 terzi; c) ingiustificato  ritardo,  non superiore a 10 giorni, a trasferirsi
 nella sede assegnata dall'amministrazione; d) svolgimento  di  altre  attivita'  lavorative  durante lo stato di
 malattia o di infortunio; e) rifiuto di testimonianza oppure testimonianza falsa o reticente in
 procedimenti disciplinari; f) minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico
 o  altri  dipendenti;  alterchi con vie di fatto negli ambienti di
 lavoro, anche con utenti; g) manifestazioni   ingiuriose  nei  confronti  dell'amministrazione,
 tenuto  conto  del  rispetto  della  liberta'  di  pensiero  e  di
 espressione; h) qualsiasi   comportamento   da   cui   sia  derivato  danno  grave
 all'amministrazione o a terzi; i) atti,  comportamenti  o molestie, anche di carattere sessuale, che
 siano lesivi della dignita' della persona; j) sistematici  e reiterati atti o comportamenti aggressivi, ostili e
 denigratori   che   assumano   forme   di  violenza  morale  o  di
 persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente.
 
 4.  La  sanzione  disciplinare  della sospensione dal servizio con privazione  della  retribuzione  da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica per:
 
 a) recidiva  nel biennio delle mancanze previste nel comma precedente
 quando  sia  stata  comminata la sanzione massima oppure quando le
 mancanze  previste  al comma 3 presentino caratteri di particolare
 gravita'; b) assenza  ingiustificata  dal  servizio oltre 10 giorni e fino a 15
 giorni; c) occultamento  di  fatti  e  circostanze  relativi ad illecito uso,
 manomissione,  distrazione  di  somme  o  beni  di  spettanza o di
 pertinenza  dell'amministrazione  o  ad  essa affidati, quando, in
 relazione alla posizione rivestita, il lavoratore abbia un obbligo
 di vigilanza o di controllo; d) insufficiente persistente scarso rendimento dovuto a comportamento
 negligente; e) esercizio, attraverso sistematici e reiterati atti e comportamenti
 aggressivi  ostili e denigratori, di forme di violenza morale o di
 persecuzione  psicologica  nei confronti di un altro dipendente al
 fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di
 escluderlo dal contesto lavorativo; f) atti,  comportamenti  o  molestie, anche di carattere sessuale, di
 particolare   gravita'  che  siano  lesivi  della  dignita'  della
 persona.
 
 Nella  sospensione  dal  servizio  prevista dal presente comma, il dipendente  e'  privato  della  retribuzione  fino  al  decimo giorno mentre,  a  decorrere  dall'undicesimo, viene corrisposta allo stesso una  indennita' pari al 50% della retribuzione fondamentale spettante ai  sensi del presente CCNL, nonche' gli assegni del nucleo familiare ove spettanti.
 5.  La  sanzione  disciplinare  del licenziamento con preavviso si applica per: a)  recidiva  plurima,  almeno  tre  volte  nell'anno,  in  una delle mancanze  previste  ai  commi  3  e  4, anche se di diversa natura, o recidiva,   nel   biennio,  in  una  mancanza  che  abbia  comportato l'applicazione  della  sanzione  massima di 6 mesi di sospensione dal servizio  e  dalla  retribuzione,  salvo  quanto previsto al comma 6, lett. a); b) recidiva nell'infrazione di cui al comma 4, lettera d); c)     ingiustificato     rifiuto    del    trasferimento    disposto dall'amministrazione per riconosciute e motivate esigenze di servizio nel  rispetto  delle vigenti procedure in relazione alla tipologia di mobilita' attivata; d)    mancata   ripresa   del   servizio   nel   termine   prefissato dall'amministrazione quando l'assenza arbitraria ed ingiustificata si sia protratta per un periodo superiore a quindici giorni. e)  continuita', nel biennio, di condotte comprovanti il perdurare di una   situazione   di   insufficiente   scarso  rendimento  dovuta  a comportamento   negligente  ovvero  per  qualsiasi  fatto  grave  che dimostri   la  piena  incapacita'  ad  adempiere  adeguatamente  agli obblighi di servizio; f)  recidiva  nel biennio, anche nei confronti di persona diversa, di sistematici  e  reiterati  atti  e  comportamenti aggressivi ostili e denigratori   e  di  forme  di  violenza  morale  o  di  persecuzione psicologica  nei  confronti  di  un collega al fine di procurargli un danno  in  ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo; g)  recidiva  nel biennio di atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignita' della persona; h)  condanna  passata  in  giudicato  per un delitto che, commesso in servizio  o  fuori  dal  servizio  ma non attinente in via diretta al rapporto  di  lavoro,  non  ne  consenta  la  prosecuzione per la sua specifica gravita'.
 
 6.  La  sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per: a) terza  recidiva nel biennio di minacce, ingiurie gravi, calunnie o
 diffamazioni  verso  il  pubblico o altri dipendenti, alterchi con
 vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti; b) condanna  passata in giudicato per un delitto commesso in servizio
 o fuori servizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto
 di   lavoro,   non   ne   consenta   neanche  provvisoriamente  la
 prosecuzione per la sua specifica gravita'; c) accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di
 documenti  falsi  e, comunque, con mezzi fraudolenti ovvero che la
 sottoscrizione  del contratto individuale di lavoro sia avvenuta a
 seguito di presentazione di documenti falsi; d) commissione  in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o
 atti  dolosi,  che,  pur  non  costituendo  illeciti  di rilevanza
 penale,  sono  di  gravita' tale da non consentire la prosecuzione
 neppure provvisoria del rapporto di lavoro; e) condanna passata in giudicato:
 1. di cui all'art. 58 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, nonche' per i
 reati di cui agli artt. 316 e 316 bis del c.p. -;
 2.  quando alla condanna consegua comunque l'interdizione perpetua
 dai pubblici uffici;
 3.  per  i  delitti  previsti dall'art. 3, comma 1, della legge 27
 marzo 2001, n. 97.
 
 7.  Le mancanze non espressamente previste nei commi da 2 a 6 sono comunque  sanzionate  secondo  i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento,  quanto  all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi  dei lavoratori di cui all'art. 54 del presente CCNL, quanto al  tipo  e  alla  misura  delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
 8. Al codice disciplinare di cui al presente articolo, deve essere data  la  massima  pubblicita'  mediante  affissione in ogni posto di lavoro  in  luogo  accessibile  a  tutti  i dipendenti. Tale forma di pubblicita' e' tassativa e non puo' essere sostituita con altre.
 |  |  |  | ART. 57 - RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E PROCEDIMENTO PENALE 
 1.  Nel caso di commissione in servizio di gravi fatti illeciti di rilevanza    penale    l'Amministrazione   inizia   il   procedimento disciplinare   ed   inoltra   la  denuncia  penale.  Il  procedimento disciplinare  si  sospende  fino  alla  sentenza  definitiva. Analoga sospensione  e'  disposta  anche  nel  caso  in  cui  l'obbligo della denuncia  penale  emerga nel corso del procedimento disciplinare gia' avviato.
 2.  Al  di  fuori  dei  casi previsti nel comma precedente, quando l'Amministrazione   venga   a   conoscenza   dell'esistenza   di   un procedimento  penale  a  carico  del  personale  per i medesimi fatti oggetto  di  procedimento  disciplinare,  questo e' sospeso fino alla sentenza definitiva.
 3.  Fatte  salve  le ipotesi di cui all'art. 5, commi 2 e 4, della legge  97  del  2001,  negli  altri casi il procedimento disciplinare sospeso ai sensi del presente articolo e' riattivato entro 180 giorni da   quando   l'Amministrazione   ha  avuto  notizia  della  sentenza definitiva e si conclude entro 120 giorni dalla sua riattivazione.
 4. Per i casi previsti all'art. 5, commi 2 e 4, della legge 97 del 2001,   il   procedimento  disciplinare  precedentemente  sospeso  e' riattivato  entro  90  giorni  da  quando  l'Amministrazione ha avuto notizia   della  sentenza  definitiva  e  deve  concludersi  entro  i successivi 120 giorni dalla sua riattivazione.
 5.  L'applicazione  della  sanzione  prevista  dall'art.  56, come conseguenza  delle  condanne penali citate nei commi 5, lett. h) e 6, lett.  d)  e  e),  non  ha  carattere  automatico,  essendo correlata all'esperimento  del procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 2 della legge n. 97 del 2001.
 6. In caso di assoluzione si applica quanto previsto dall'art. 653 c.p.p. - Qualora nel procedimento disciplinare sospeso al dipendente, oltre  ai  fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, il procedimento medesimo riprende per dette infrazioni.
 7. In caso di proscioglimento si procede analogamente al comma 6.
 8. In caso di sentenza irrevocabile di condanna trova applicazione l'art. 1 della legge 97 del 2001.
 9. Il personale licenziato ai sensi dell'art. 56, comma 5, lettera h)  e  comma 6, lett. d) e e), e successivamente assolto a seguito di revisione  del  processo,  ha  diritto,  dalla data della sentenza di assoluzione,  alla  riammissione in servizio nella medesima sede o in altra  su  sua  richiesta,  anche  in  soprannumero,  nella  medesima qualifica  e  con  decorrenza  dell'anzianita' posseduta all'atto del licenziamento.
 10.  Il personale riammesso ai sensi del comma 9, e' reinquadrato, nell'area  e  nella  posizione  economica  in  cui  e'  confluita  la qualifica   posseduta   al  momento  del  licenziamento  qualora  sia intervenuta  una  nuova  classificazione  del  personale.  In caso di premorienza,  il  coniuge  o il convivente superstite e i figli hanno diritto  a  tutti  gli  assegni  che  sarebbero  stati  attribuiti al dipendente  nel periodo di sospensione o di licenziamento, escluse le indennita'  comunque  legate  alla  presenza  in servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinario.
 |  |  |  | ART. 58 - SOSPENSIONE CAUTELARE IN CASO DI PROCEDIMENTO PENALE 
 1.  Il  personale  che  sia  colpito  da  misura restrittiva della liberta'  personale  e' sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della liberta'.
 2. L'istituzione, ai sensi del presente articolo, cessato lo stato di  restrizione  della liberta' personale, puo' prolungare il periodo di  sospensione  del  dipendente  fino  alla sentenza definitiva alle medesime condizioni del successivo comma 3.
 3.  Il dipendente, puo' essere sospeso dal servizio con privazione della   retribuzione  anche  nel  caso  in  cui  venga  sottoposto  a procedimento  penale  che  non comporti la restrizione della liberta' personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti  al  rapporto  di  lavoro  o  comunque  per  fatti  tali da comportare,  se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell'art. 56, commi 5 e 6.
 4. Resta fermo l'obbligo di sospensione cautelare dal servizio per i reati indicati dall'art. 58 del D.lgs. n. 267/2000.
 5. Nel caso dei reati previsti all'art. 3, comma 1, della legge n. 97  del  2001,  in  alternativa  alla  sospensione di cui al presente articolo,  possono  essere  applicate le misure previste dallo stesso art.  3.  Per i medesimi reati, qualora intervenga condanna anche non definitiva,  ancorche' sia concessa la sospensione condizionale della pena, si applica l'art. 4, comma 1, della citata legge 97 del 2001.
 6.  Nei  casi  indicati  ai  commi  precedenti  si  applica quanto previsto   dall'art.   57   in  tema  di  rapporti  tra  procedimento disciplinare e procedimento penale.
 7.  Al  personale  sospeso  ai  sensi  dei  commi  da  1  a 5 sono corrisposti un'indennita' pari al 50% della retribuzione fondamentale indicata dal presente CCNL, nonche' gli assegni del nucleo familiare, ove spettanti.
 8.   Nel   caso   di   sentenza   definitiva   di   assoluzione  o proscioglimento,   ai  sensi  dell'art.  57,  commi  6  e  7,  quanto corrisposto   nel  periodo  di  sospensione  cautelare  a  titolo  di indennita'  verra'  conguagliato  con  quanto dovuto al lavoratore se fosse  rimasto  in  servizio,  escluse  le  indennita' o compensi per servizi speciali o per prestazioni di carattere straordinario. Ove il giudizio  disciplinare  riprenda,  per altre infrazioni, ai sensi del medesimo  art.  57,  comma  6, il conguaglio dovra' tener conto delle sanzioni eventualmente applicate.
 9.  In  tutti  gli  altri  casi  di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una  sanzione diversa dal licenziamento, al personale precedentemente sospeso verra' conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, escluse  le  indennita'  o compensi per servizi e funzioni speciali o per  prestazioni  di  carattere  straordinario,  nonche' i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato.
 10. Quando vi sia stata sospensione cautelare del servizio a causa di   procedimento  penale,  la  stessa  conserva  efficacia,  se  non revocata,  per  un  periodo  di tempo comunque non superiore a cinque anni.  Decorso  tale  termine la sospensione cautelare e' revocata di diritto  e  il  personale  riammesso  in  servizio.  Il  procedimento disciplinare   rimane,   comunque,   sospeso   sino   all'esito   del procedimento penale.
 11. I procedimenti disciplinari in corso alla data di stipulazione del  presente  contratto vanno portati a termine secondo le procedure vigenti alla data del loro inizio.
 |  |  |  | ART.59 - NORMATIVA VIGENTE 
 1.  In  applicazione dell'art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 (cfr.  nota  n.  2),  tutte le norme generali e speciali del pubblico impiego  vigenti  alla  data  del  13  gennaio  1994  e  non abrogate divengono  non applicabili con la firma definitiva del presente CCNL, con l'eccezione delle seguenti norme e di quelle richiamate nel testo del  presente CCNL che, invece, continuano a trovare applicazione nel comparto AFAM: a) artt.  1  e  2  della  legge  24  maggio 1970, n. 336 e successive
 modificazioni e integrazioni. b) tutta  la  normativa,  contrattuale  e  non  contrattuale, sin qui
 applicata, in materia di mutilati ed invalidi per servizio e norme
 in   favore  dei  congiunti  dei  caduti  per  servizio,  benefici
 spettanti  ai  mutilati  ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei
 caduti in guerra; c) tutta  la materia relativa al collocamento a riposo resta regolata
 dalle  norme vigenti ai sensi dell'art. 69, comma 2, del d.lgs. n.
 165/2001; d) tutta  la  normativa,  contrattuale  e  non  contrattuale, sin qui
 applicata, in materia di missioni; e) la normativa richiamata nel presente CCNL; f) la seguente normativa: - Art. 3 del D.P.R. n. 395/88 (in tema di diritto allo studio) - Art. 17 del D.P.R. n. 3/57 (limiti al dovere verso il superiore) - Art.  21  del  D.P.R.  n.  399/88,  commi  1  e  2  (mobilita'  per
 incompatibilita) - Art. 7 D.P.R. 395/88 su IIS nella 13^ mensilita)
 
 2.  Le  parti  si danno atto che eventuali lacune che si dovessero verificare  nell'ambito  della  disciplina del rapporto di lavoro per effetto   della  generale  disapplicazione  delle  norme  di  cui  al precedente  comma  1,  saranno oggetto o di specifica interpretazione autentica o di appositi contratti collettivi nazionali integrativi.
 3.  Le parti convengono che la materia di cui al presente articolo verra'   ulteriormente  esaminata  nel  corso  di  apposita  sequenza contrattuale da concludersi in tempo utile per il secondo biennio.
 |  |  |  | ART. 60 - PREVIDENZA COMPLEMENTARE 
 1.  Le parti convengono di procedere alla costituzione di un Fondo nazionale  pensione  complementare  per  i lavoratori del comparto ai sensi del d.lgs. n. 124/1993, della legge n. 335/1995, della legge n. 449/1997  e  successive  modificazioni  e  integrazioni, dell'Accordo quadro  nazionale  in  materia  di  trattamento di fine rapporto e di previdenza  complementare  per  i  dipendenti  pubblici del 29 luglio 1999, del D.P.C.M. del 20 dicembre 1999.
 2.  Al  fine  di  garantire  un  numero di iscritti piu' ampio che consenta  di  minimizzare  le  spese di gestione, le parti competenti potranno  definire  l'istituzione  di  un  Fondo pensione unico con i lavoratori appartenenti ad altri comparti.
 3.  Il  Fondo  pensione viene finanziato ai sensi dell'art. 11 del predetto  Accordo  quadro  e  si  costituisce  secondo  le  procedure previste  dall'art.  13  del  medesimo,  con importi corrispondenti a quelli  indicati  dagli  artt. 11 e 16 dell'Accordo 14 marzo 2001 per l'istituzione  del  Fondo  nazionale  di  pensione  complementare dei lavoratori  della Scuola. Le spese di avvio del Fondo potranno essere definite  in  misura  maggiore  di  quella  prevista dall'art. 16 del citato  Accordo  14.03.2001 in sede di trattativa per la costituzione del Fondo pensioni di cui trattasi, a fronte di specifiche, ulteriori disponibilita'. In questo caso potra' essere anche prevista una quota aggiuntiva  di  dotazione  datoriale,  come previsto dall'art. 12 del predetto Accordo.
 |  |  |  | ART. 61 - COMMISSIONE BILATERALE DI STUDIO 
 1.  Le parti convengono che possa essere istituita una commissione bilaterale di studio, tra il MIUR e le OO.SS. firmatarie del presente CCNL,   che   persegua   l'obiettivo   di  programmare  e  realizzare qualificate  e  certificate iniziative di formazione nazionale per il personale  del  comparto.  Tale commissione operera' senza comportare oneri aggiuntivi.
 |  |  |  | ART. 62 - PERSONALE IN PARTICOLARI POSIZIONI DI STATO 
 Il  periodo trascorso dal personale delle istituzioni in posizione di   comando,   distacco,   aspettativa  sindacale,  utilizzazione  e collocamento  fuori  ruolo,  con  retribuzione  a carico del MIUR, e' valido  a  tutti  gli  effetti come servizio di Istituto. Il predetto personale  ha  comunque  diritto  ad  ogni  trattamento  accessorio a carattere   fisso  e  continuativo  (indennita'  di  amministrazione, compenso   individuale   accessorio   e   retribuzione  professionale docente).
 |  |  |  | ART. 63 - CONCILIAZIONE E ARBITRATO 
 1.  Il  tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie individuali  di lavoro previsto dall'art. 65, comma 1, del D. lgs. n. 165/2001,  si  svolge  nelle  forme  previste  dal CCNQ in materia di conciliazione  e  arbitrato del 23 gennaio 2001 e dal successivo CCNQ del 24 luglio 2003.
 |  |  |  | ART. 64 - STRUTTURA DELLA RETRIBUZIONE 
 1.   La   struttura  della  retribuzione  del  personale  docente, amministrativo  e  tecnico  appartenente  al  comparto  della AFAM si compone delle seguenti voci:
 - trattamento fondamentale:
 a) stipendio tabellare per posizioni stipendiali;
 b) eventuali assegni "ad personam".
 
 - trattamento accessorio:
 a) retribuzione professionale docenti;
 b) indennita' di amministrazione del personale EP;
 c)    compenso    individuale    accessorio   per   il   personale tecnico-amministrativo;
 d) indennita' e compensi retribuiti con il fondo d'istituto;
 e)  altre  indennita'  previste  dal  presente  contratto  e/o  da specifiche disposizioni di legge.
 
 2.  Al  personale,  ove spettante, e' corrisposto l'assegno per il nucleo  familiare  ai  sensi  della  legge  13  maggio 1988, n. 153 e successive modificazioni.
 3. Le competenze di cui ai commi precedenti aventi carattere fisso e  continuativo  sono  corrisposte  congiuntamente in unica soluzione mensile.
 |  |  |  | ART. 65 - AUMENTI DELLA RETRIBUZIONE BASE 
 1.   Gli   stipendi  tabellari  sono  incrementati  tenendo  conto dell'inflazione  programmata per ciascuno dei due anni costituenti il biennio 2002 - 2003, del recupero dello scarto tra inflazione reale e programmata  del biennio precedente, nonche' di una anticipazione del differenziale   tra  inflazione  reale  e  programmata  determinatosi nell'anno 2002.
 2. Ai sensi del comma 1, gli stipendi tabellari previsti dall'art. 5,  comma 2, del CCNL, 15.03.01 del comparto Scuola sono incrementati delle   misure   mensili  lorde,  per  tredici  mensilita',  indicate nell'allegata Tabella 2, alle scadenze ivi previste.
 3.  A  decorrere  dal 1.1.2003, l'indennita' integrativa speciale, nella  misura attualmente spettante, cessa di essere corrisposta come singola  voce  retributiva  ed  e'  conglobata  nella  voce stipendio tabellare. Detto conglobamento non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento   economico  complessivo  fruito  in  base  alle  vigenti disposizioni dal personale in servizio all'estero.
 4.  Per  effetto  degli  incrementi  indicati  al  comma  2, e del conglobamento  di  cui al comma 3, i valori degli stipendi annui sono rideterminati nelle misure ed alle decorrenze stabilite nella Tabella 3.
 
 Nota a verbale per l'art. 65
 
 Con  riferimento  al  comma  3  del  presente  articolo,  le parti precisano  che  al  personale  in  servizio all'estero cui non spetta l'indennita'   integrativa   speciale,   destinatario   del  presente contratto,    verra'   applicata   una   ritenuta   sullo   stipendio metropolitano  corrispondente alla misura dell'indennita' integrativa speciale  stessa  percepita  al 31.12.2001. Il calcolo delle ritenute previdenziali  continua  ad  essere  effettuato  secondo le normative vigenti.
 |  |  |  | ART. 66 - PROGRESSIONE PROFESSIONALE 
 1.   Al   personale  viene  attribuito  un  trattamento  economico differenziato   per  posizioni  stipendiali.  Il  passaggio  tra  una posizione  stipendiale  e  l'altra potra' essere acquisito al termine dei   periodi   previsti   dall'allegata   Tabella   3,   sulla  base dell'accertato utile assolvimento di tutti gli obblighi inerenti alla funzione.   Il   servizio   si  intende  reso  utilmente  qualora  il dipendente,  nel  periodo di maturazione della posizione stipendiale, non  sia  incorso  in  sanzioni disciplinari definitive implicanti la sospensione  dal  servizio;  in  caso  contrario  il  passaggio  alla posizione  stipendiale superiore potra' essere ritardato, per mancata maturazione  dei  requisiti  richiesti,  nelle  fattispecie  e  per i periodi seguenti: a) due  anni  di  ritardo in caso di sospensione dal servizio per una
 durata  superiore ad un mese per il personale docente e in caso di
 sospensione  del lavoro di durata superiore a cinque giorni per il
 personale amministrativo e tecnico; b) un anno di ritardo in caso di sanzione disciplinare di sospensione
 dal  servizio e dalla retribuzione fino a un mese per il personale
 docente  e  fino a cinque giorni per il personale amministrativo e
 tecnico.
 |  |  |  | ART. 67 - TREDICESIMA MENSILITA' 
 1.  Al  personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo  determinato  spetta una tredicesima mensilita' corrisposta nel mese di dicembre di ogni anno.
 2.  L'importo  della tredicesima mensilita' e' pari al trattamento fondamentale spettante al personale nel mese di dicembre, fatto salvo quanto previsto nei commi successivi.
 3.   La  tredicesima  mensilita'  e'  corrisposta  per  intero  al personale  in  servizio  continuativo  dal primo gennaio dello stesso anno.
 4. Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all'anno o  in  caso  di  cessazione  del  rapporto  nel  corso  dell'anno, la tredicesima  e'  dovuta  in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato o frazione di mese superiore a 15 giorni.
 5.  I ratei della tredicesima non spettano per i periodi trascorsi in  aspettativa  per  motivi  personali  o  di  famiglia  o  in altra condizione   che   comporti   la  sospensione  o  la  privazione  del trattamento  economico  e  non  sono  dovuti al personale cessato dal servizio per motivi disciplinari.
 6.  Per  i  periodi  temporali  che  comportino  la  riduzione del trattamento   economico,   il  rateo  della  tredicesima  mensilita', relativo  ai  medesimi  periodi,  e' ridotto nella stessa proporzione della riduzione del trattamento economico.
 |  |  |  | ART. 68 - EFFETTI DEI NUOVI STIPENDI 
 1.  Gli  incrementi  stipendiali  di cui all'art. 65 hanno effetto integralmente  sulla  13^  mensilita',  sui compensi per le attivita' aggiuntive,   sulle  ore  eccedenti,  sul  trattamento  ordinario  di quiescenza,  normale  e  privilegiato, sull'indennita' di buonuscita, sull'equo indennizzo e sull'assegno alimentare.
 2.  I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'art. 65 sono  corrisposti  integralmente  alle  scadenze  e negli importi ivi previsti  al  personale  comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione nel periodo di vigenza contrattuale.
 Agli  effetti  dell'indennita' di buonuscita e di licenziamento si considerano  solo gli incrementi maturati alla data di cessazione dal servizio.
 3.  Il  conglobamento  sullo  stipendio  tabellare dell'indennita' integrativa speciale, di cui all'art. 65, comma 3, del presente CCNL, non  modifica le modalita' per determinare la base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'art. 2, comma 10 della legge n. 335/1995.
 |  |  |  | ART. 69 - COMPENSO INDIVIDUALE ACCESSORIO PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO. 
 1.  Al  personale  amministrativo e tecnico e' corrisposto, con le decorrenze  a  fianco  indicate,  un compenso individuale accessorio, nelle  misure  e con le modalita' di seguito indicate, salvo restando l'eventuale residua sussistenza di compensi corrisposti ad personam.
 2.  Il  compenso di cui al comma 1 e' incrementato nelle misure ed alle scadenze indicate nell'allegata Tabella 4.
 3.  Il  compenso  di  cui  al  comma  1,  per il personale a tempo determinato, e' corrisposto secondo le seguenti specificazioni: a. dalla   data   di   assunzione  del  servizio,  per  ciascun  anno
 accademico,  al personale tecnico e amministrativo con rapporto di
 impiego  a  tempo  determinato  su posto vacante e disponibile per
 l'intera durata dell'anno accademico; b. dalla  data  di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci
 mesi   per   ciascun  anno  accademico,  al  personale  tecnico  e
 amministrativo con rapporto di impiego a tempo determinato fino al
 termine delle attivita' didattiche.
 
 4.  Nei  confronti del personale dell'area EP detto compenso viene corrisposto  nell'ambito  delle  indennita' di amministrazione di cui all'art. 40.
 5.  Il  compenso  individuale  accessorio  in  questione spetta in ragione  di  tante  mensilita'  per  quanti  sono  i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio;
 6.  Per  i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio  inferiori  al mese detto compenso e' liquidato al personale in  ragione  di  1/30  per  ciascun  giorno  di  servizio  prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.
 7. Nei casi di assenza per malattia si applica l'art. 11, comma 8, lettera a).
 8.  Per  i  periodi di servizio prestati in posizioni di stato che comportino  la  riduzione  dello  stipendio  il  compenso medesimo e' ridotto nella stessa misura.
 9.  Nei  confronti  del  personale  amministrativo  e  tecnico con contratto  part-time,  il  compenso  in  questione  e'  liquidato imi rapporto all'orario risultante dal contratto.
 10.  Il  compenso  di  cui  trattasi e' assoggettato alle ritenute previste  per  i  compensi  accessori.  Alla sua liquidazione mensile provvedono le direzioni provinciali del tesoro (DPT).
 |  |  |  | ART. 70 - RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTI 
 1.  La  retribuzione  professionale  docenti di cui all'art. 7 del CCNL  del 15.03.2001 del comparto Scuola e' incrementata nelle misure mensili lorde e alle scadenze indicate nell'allegata Tabella 5.
 2.   Per  effetto  degli  incrementi  stabiliti  al  comma  1,  la retribuzione professionale docenti, corrisposta per 12 mensilita', e' rideterminata nelle misure indicate nell'allegata Tabella 5.
 3. La retribuzione professionale docenti, analogamente al compenso individuale accessorio, e' corrisposta per dodici mensilita'.
 |  |  |  | ART. 71 - RISORSE COMPLESSIVE PER IL FINANZIAMENTO DEL FONDO DELL'ISTITUTO 
 1.  Le  risorse  destinate  al finanziamento del fondo d'istituto, gia'  definite  ai  sensi  dell'art. 14 del CCNL 2000/01 del comparto Scuola  stipulato  il  15  marzo 2001, sono integrate dalle ulteriori seguenti risorse, a decorrere dall'1.1.2003: a) un importo pari a euro 14,30 pro-capite per tredici mensilita' per
 ogni docente e unita' di personale educativo; b) un importo pari a euro 10,50 pro-capite per tredici mensilita' per
 ogni unita' di personale amministrativo e tecnico.
 |  |  |  | ART. 72 - CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE PER IL FINANZIAMENTO DEL FONDO D'ISTITUTO 
 1.  Il fondo d'istituto e' finalizzato a retribuire le prestazioni rese dal personale docente, amministrativo e tecnico per sostenere il processo  di autonomia, con particolare riferimento alle esigenze che emergono  dalla  realizzazione  dell'organizzazione  complessiva  del lavoro nonche' delle attivita' e del servizio.
 2.  Le risorse di cui all'art. 14 del CCNL 15.3.2001 della Scuola, comma  1,  lettere b), c), d), nonche' le ulteriori risorse stabilite nell'art. 71, comma 1, lett. a) e b) del presente CCNL, continuano ad essere  ripartite tra i singoli istituti in relazione alla rispettiva dotazione  organica.  Le  risorse  cosi'  distribuite si aggiungono a quelle  ripartite  ai sensi dell'art. 28 del CCNL del 31.8.1999 della Scuola.
 3. Il fondo e' inoltre alimentato dai finanziamenti previsti dalle vigenti  disposizioni e da tutte le somme introitate dall'istituzione finalizzate a compensare le prestazioni aggiuntive del personale, ivi comprese  quelle  derivanti  da  risorse dell'Unione Europea, da enti pubblici o soggetti privati.
 4. Le risorse del fondo delle singole istituzioni accademiche, che risultino  non  utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario, sono riutilizzate nell'esercizio successivo.
 |  |  |  | ART. 73 - DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 
 1.  A  decorrere dal 1.1.2002 ai direttori dei servizi generali ed amministrativi,   destinatari  dell'incremento  retributivo  previsto dell'art.  8  c.  1  del  CCNL  15  marzo 2001 del comparto Scuola e' attribuito  un  incremento  retributivo pari al 30% del differenziale tra  la  posizione  stipendiale iniziale del direttore amministrativo delle accademie e conservatori e la corrispondente posizione iniziale del responsabile amministrativo alla data del 1.9.2000.
 |  |  |  | ART. 74 - PROFESSORI DI SECONDA FASCIA 
 1.  A  decorrere  dall'1.1.2002, i docenti gia' inquadrati nell'ex livello VI bis sono collocati nella seconda fascia ai sensi dell'art. 20   del  presente  contratto,  con  l'attribuzione  della  posizione stipendiale  iniziale  Docente  ex  VII  livello ed il riconoscimento dell'anzianita' definita ai sensi del presente articolo.
 2. In aggiunta all'importo definito ai sensi del comma 1, all'atto dell'inquadramento,  e'  riconosciuta  una retribuzione di anzianita' pari  alla  differenza  tra  la  posizione  stipendiale in godimento, comprensiva  dell'eventuale  assegno ad personam nonche' del rateo di anzianita'  in  corso  di  maturazione,  e  lo stipendio iniziale del profilo di provenienza.
 3.  La  retribuzione  determinata  ai  sensi dei commi 1 e 2 viene utilizzata,  con  il  criterio  della  temporizzazione, al fine della collocazione   di   ciascun   docente   all'interno  delle  posizioni economiche del profilo di docente di seconda fascia.
 |  |  |  | ART. 75 - DIRETTORI AMMINISTRATIVI 
 1.  A  decorrere  dall'1.1.2002,  la  retribuzione  tabellare e le posizioni stipendiali dei direttori amministrativi sono rideterminate secondo le allegate tabelle.
 |  |  |  | ART. 76 - NUOVI PROFILI PROFESSIONALI 
 1.  In connessione con i processi di riforma in atto e considerata la  riserva  di  legge per la determinazione degli organici, le parti convengono  che  la definizione dei profili professionali di cui alle successive  tabelle A e B verra' realizzata in sede di contrattazione integrativa nazionale presso il MIUR.
 
 TABELLE
 
 TABELLA A - PROFILI DI AREA DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO
 
 1.   L'unita'  dei  servizi  amministrativi  e'  costituita  dalle professionalita'   articolate  nei  profili  di  AREA  del  personale amministrativo e tecnico individuati dalla presente tabella.
 Le modalita' di accesso restano disciplinate dalle disposizioni di legge  in  vigore,  tranne  che  per  i  requisiti culturali che sono individuati dalla tabella B.
 Appartengono  alle seguenti aree lavoratori che svolgono attivita' caratterizzate rispettivamente da:
 
 Area EP:
 EP2  -  Elevato  grado  di  autonomia  connesso  alla soluzione di problemi  complessi  di  carattere  organizzativo  e\o professionale. Responsabilita'  formale  e  personale della gestione amministrativa, organizzativa,      finanziaria,     patrimoniale     e     contabile dell'istituzione.
 EP1  -  Elevato  grado  di  autonomia  connesso  alla soluzione di problemi  complessi  di  carattere  organizzativo  e\o professionale. Responsabilita'  dei risultati , dell'efficienza e dell'efficacia per le attivita' di competenza.
 
 Area D:
 -  Autonomia  connessa  allo  svolgimento  di  obiettivi assegnati implicanti scelte tra diverse modalita' di attuazione;
 -   Responsabilita'   relativa   alla  corretta  esecuzione  degli obiettivi assegnati.
 
 Area C
 - Autonomia nello svolgimento di attivita' inerenti procedure, con diversi livelli di complessita', basate su criteri prestabiliti;
 -  Responsabilita'  relativa  alla  correttezza  complessiva delle procedure gestite.
 
 Area B
 -  Svolgimento  di  compiti  sulla  base  di direttive assegnate e procedure prestabilite;
 - Responsabilita' connessa al corretto ed efficace svolgimento dei compiti assegnati.
 
 Area A
 -  Svolgimento  di compiti prevalentemente ausiliari sulla base di istruzioni assegnate.
 
 Tabella   B   -  Requisiti  culturali  per  l'accesso  ai  profili professionali del personale amministrativo e tecnico
 
 Direttore amministrativo.
 -  diploma  di  laurea  in  giurisprudenza,  in  scienze politiche sociali  e  amministrative,  in  economia e commercio o in ingegneria gestionale,  unitamente  a  diploma di specializzazione universitaria post-lauream.
 
 Direttore dell'ufficio di ragioneria:
 -  diploma  di  laurea  in  giurisprudenza,  in  scienze politiche sociali  e  amministrative, in economia e commercio o in matematica e statistica.
 
 Coordinatore tecnico, amministrativo e di biblioteca:
 -  diploma  di  laurea  breve  in  biblioteconomia  o archivistica congiunto e, limitatamente ai Conservatori, diploma di Conservatorio.
 
 Collaboratore   tecnico,   amministrativo,   di  biblioteca  e  di laboratorio:
 -  diploma  di  ragioniere o perito commerciale (anche con sezione commercio  con l'estero); diploma di ragioniere, perito commerciale e programmatore; rilasciati dagli istituti tecnici commerciali;
 - diploma di analista contabile, diploma di operatore commerciale; rilasciati dagli istituti professionali per i servizi commerciali;
 -  diploma  di  maturita'  di  tecnico  della gestione aziendale e diploma  di  maturita'  di  tecnico dell'impresa turistica rilasciati dagli  istituti  professionali per i servizi commerciali e turistici. In  caso  di  mancato  possesso di uno dei predetti titoli, e' valida anche la laurea breve specifica.
 
 Assistente amministrativo:
 a)  diploma  di  qualifica  professionale  ad  indirizzo specifico (addetto  alla  segreteria  d'azienda;  addetto  alla contabilita' di aziende;  operatore  della gestione aziendale; operatore dell'impresa turistica);
 b)  diploma  di  scuola  media integrato da attestato di qualifica specifica   per   i   servizi   del  campo  amministrativo-contabile, rilasciato  al termine di corsi regionali ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845 del 1978.
 In  caso di mancato possesso di uno dei predetti titoli, e' valido un   diploma   di   maturita'   che  consenta  l'accesso  agli  studi universitari.
 
 Coadiutore:
 - diploma di scuola media.
 Tabella C - Corrispondenza tra aree e profili professionali
 del personale amministrativo e tecnico
 
 ==================================================================== Nuove     Nuovi profili professionali previsti dal CCNL Aree ==================================================================== EP2       Direttore amministrativo -------------------------------------------------------------------- EP1       Direttore dell'ufficio di ragioneria -------------------------------------------------------------------- D         Coordinatore tecnico, amministrativo e di biblioteca -------------------------------------------------------------------- C         Collaboratore tecnico, amministrativo, di biblioteca e
 di laboratorio -------------------------------------------------------------------- B         Assistente amministrativo -------------------------------------------------------------------- A         Coadiutore --------------------------------------------------------------------
 TABELLA C1 - Equivalenza vecchio-nuovo ordinamento personale
 amministrativo e tecnico
 
 ==================================================================== Vecchia      Vecchia qualifica           Nuova qualifica       Nuova
 Area                                                           Area ====================================================================
 D      Direttore amministrativo    Direttore amministrativo    EP2 --------------------------------------------------------------------
 D      Direttore dei servizi       Direttore dell'ufficio      EP1
 generali e amministrativi   di ragioneria --------------------------------------------------------------------
 C      Assistente di biblioteca    Coordinatore di biblioteca,  D
 coordinatore tecnico e
 amministrativo --------------------------------------------------------------------
 C                                  Collaboratore tecnico,       C
 amministrativo, di
 biblioteca e di laboratorio --------------------------------------------------------------------
 B      Assistente amministrativo   Assistente amministrativo    B --------------------------------------------------------------------
 A      Collaboratore scolastico    Coadiutore                   A --------------------------------------------------------------------
 ---->  Vedere tabelle 1, 2, e 3 alle pagg. 64 - 65 - 66  <----
 
 Tabella 4
 
 AUMENTI COMPENSO INDIVIDUALE ACCESSORIO ==================================================================== Personale      CIA                  Aumenti                 CIA
 ATA     al 31.12.01  dal 1.1.02  dal 1.1.03  totale  dal 1.1.2003 ==================================================================== Area       euro 41,83   euro 3,00   euro 8,00  euro 11,00 euro 52,83 B/C/D -------------------------------------------------------------------- Area A      euro 39,25  euro 2,00  euro 7,00  euro 9,00   euro 48,25
 
 Tabella 5
 
 AUMENTI RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTE ====================================================================
 Fasce                RFD               Aumenti             RPD Anzianita'         al 31.12.01        dal 1.1.2003      dal 1.1.2003 ==================================================================== Da 0 a 14 anni     euro 111,55         euro 32,00        euro 143,55 -------------------------------------------------------------------- Da 15 a 27 anni    euro 138,93         euro 38,00        euro 176,93 -------------------------------------------------------------------- Da 28 anni         euro 155,45         euro 61,00        euro 216,45 --------------------------------------------------------------------
 
 Nota a verbale
 
 Le  OO.SS. dichiarano che la sottoscrizione del primo contratto di comparto  ha  posto  le  fondamenta giuridiche per procedere verso il pieno  raggiungimento degli obbiettivi della Legge 508/99 e derivate, per  il personale A.F.A.M. A tal fine le OO.SS. assumono, fin da ora, l'impegno   a   sostenere,   nel   biennio  contrattuale  1.1.2004  - 31.12.2005,  l'assegnazione  di  una  rilevante  quota  delle risorse finanziarie, al riconoscimento tabellare dell'area docente.
 
 UNIONE ARTISTI UNAMS CGIL SNUR AFAM CISL UNIVERSITA' UIL AFAM CONFSAL SNALS
 
 Nota a verbale
 
 Le  Organizzazioni  Sindacali  tutte,  preso  atto delle modifiche apportate  nella  fase  di  approvazione  dal Consiglio dei Ministri, sottoscrivono  il  primo  contratto  dell'Alta Formazione Artistica e Musicale  con senso di responsabilita' per consentirne l'applicazione in tempi rapidi.
 Sono  impegnate a far si' che, in funzione dei maggiori carichi di lavoro  riferiti  a tutto il personale in conseguenza del processo di riforma  in  atto,  si  trovi l'adeguato riconoscimento economico nel prossimo biennio 2004/2005.
 Inoltre, ribadiscono che, sia nella fase del Contratto Integrativo Nazionale   che   nell'applicazione   del  presente  contratto,  sono impegnate  a garantire adeguato riconoscimento alla figura e al ruolo dei  direttori  e  a  completare la ridefinizione e la qualificazione delle  materie riguardanti l'organizzazione del lavoro in armonia con l'applicazione della riforma.
 
 UNIONE ARTISTI UNAMS CGIL SNUR AFAM CISL UNIVERSITA' UIL AFAM CONFSAL SNALS
 
 NOTA A VERBALE UNIONE ARTISTI UNAMS
 
 In riferimento all'art. 13, comma 10, si ravvisa che tale norma e' in palese contrasto con gli artt. 5 e 6 del D.P.R. 132/03 nella parte in  cui  recita: "stipulato dal presidente" in quanto alla luce della normativa  attuale  e  del  D.P.R.  132  tal genere di contratti sono firmati dal direttore.
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