| 
| Gazzetta n. 55 del 8 marzo 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 13 dicembre 2004, n. 339 |  | Regolamento  recante  norme  per promuovere l'attivita' di formazione internazionale  e  di  diffusione delle diverse culture nazionali, in attuazione dell'articolo 52, comma 37, della legge n. 448 del 2001. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 di concerto con
 IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
 DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
 Vista  la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante «Disposizioni per la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» e, in particolare,  il  comma  37  dell'articolo  52, ai sensi del quale e' riconosciuto  agli  istituti  di  cultura  stranieri  ed  a quelli di diretta emanazione di universita' estere un contributo fruibile anche come credito d'imposta;
 Visto  l'ultimo  periodo  del comma 37 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ai sensi del quale con decreto del Ministro dell'economia   e   delle   finanze,  di  concerto  con  il  Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca, sono determinate le modalita' di attuazione del contributo;
 Visto  l'articolo  52,  comma  22, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,  che ha apportato modificazioni all'articolo 52, comma 37, della legge n. 448 del 2001 sopra citato;
 Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Visto  il  decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 recante «Norme di  semplificazione  degli  adempimenti  dei  contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni»;
 Visto  il  testo  unico  delle  imposte  sui redditi, approvato con decreto  del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1987, n. 917, ed in   particolare   l'articolo 96,   recante   la   disciplina   della deducibilita'  degli  interessi  passivi ai fini della determinazione del reddito d'impresa;
 Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1960, n. 1574, e successive modificazioni;
 Visto  il  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  123,  recante disposizioni  per  la  razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico  alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
 Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, ed in particolare gli articoli 2, 23 e 55;
 Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 15 luglio 2002 e del 10 novembre 2003;
 Vista  la  comunicazione  al  Presidente del Consiglio dei Ministri inviata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, con nota n. 3-11065 del 29 luglio 2004;
 A d o t t a
 il seguente regolamento:
 Art. 1.
 Destinatari del contributo
 1.    Possono    essere   destinatari   del   contributo   di   cui all'articolo 52, comma 37, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato  dall'articolo 52, comma 22, della legge 27 dicembre 2002, n.  289,  gli  istituti  stranieri  di  Archeologia,  Storia e Storia dell'Arte  aderenti all'Unione internazionale il cui statuto e' stato approvato  con  il decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1960,  n.  1574,  ovvero  quelli  di  diretta emanazione in Italia di universita' straniere che, prima della presentazione della domanda di cui  all'articolo  2,  abbiano stipulato apposita convenzione con una scuola  pubblica  italiana  di  alta  formazione  di  cui  al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287.
 2.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze, di concerto  con  il  Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,   da   emanare  entro  il  31 gennaio  di  ogni  anno,  sono individuate  le  categorie degli istituti che, relativamente all'anno di  riferimento, sono ammesse alla fruizione del contributo di cui al comma 1.
 3.  Per  l'anno  2004, il decreto di individuazione delle categorie degli  istituti ammessi alla fruizione del contributo di cui al comma 2, e' emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
 sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
 decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
 pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
 valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 Note alle premesse:
 - Si trascrive il testo del comma 37 dell'art. 52 della
 legge   28 dicembre  2001,  n.  448  (Disposizioni  per  la
 formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
 legge finanziaria 2002):
 «37. Allo scopo di promuovere l'attivita' di formazione
 internazionale   e  di  diffusione  delle  diverse  culture
 nazionali,  e'  riconosciuto  per  gli  istituti di cultura
 stranieri di cui al decreto del Presidente della Repubblica
 4 novembre  1960,  n.  1574,  ovvero  diretta emanazione di
 universita'  estere, appositamente convenzionati con scuole
 pubbliche  di alta formazione di cui al decreto legislativo
 30 luglio  1999,  n. 287, un contributo fruibile anche come
 credito  di imposta, nel limite complessivo di 5.164.568,99
 euro  annui, per la realizzazione di iniziative di ricerca,
 formazione e integrazione culturale. Il contributo fruibile
 anche come credito di imposta, riconosciuto automaticamente
 secondo   l'ordine   cronologico   dei   relativi  atti  di
 convenzionamento,   e   subordinatamente   di   quelli   di
 presentazione delle relative domande da presentare entro il
 31 marzo di ciascun anno al Ministero dell'economia e delle
 finanze   -  Dipartimento  per  le  politiche  fiscali,  e'
 assegnato  nel  limite  massimo  di  1  milione di euro per
 ciascun    istituto    richiedente,   non   concorre   alla
 determinazione   della   base   imponibile  e  puo'  essere
 utilizzato   in   compensazione   ai   sensi   del  decreto
 legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministro
 dell'economia  e delle finanze, di concerto con il Ministro
 dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca, sono
 determinate le modalita' di attuazione del presente comma e
 sono  individuate  annualmente  le categorie degli istituti
 per  i  quali  e' riconosciuto il contributo fruibile anche
 come credito di imposta.».
 - Si trascrive il testo del comma 22 dell'art. 52 della
 legge   27 dicembre  2002,  n.  289  (Disposizioni  per  la
 formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
 legge finanziaria 2003):
 «22.  Al  comma 37 dell'art. 52 della legge 28 dicembre
 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) nel  primo  periodo,  dopo  le  parole:  «di  alta
 formazione»,  sono inserite le seguenti: «di cui al decreto
 legislativo 30 luglio 1999, n. 287,»;
 b) nel  secondo  periodo, dopo le parole: «credito di
 imposta»,   sono  inserite  le  seguenti:  «,  riconosciuto
 automaticamente  secondo  l'ordine cronologico dei relativi
 atti  di  convenzionamento, e subordinatamente di quelli di
 presentazione delle relative domande da presentare entro il
 31 marzo di ciascun anno al Ministero dell'economia e delle
 finanze   -  Dipartimento  per  le  politiche  fiscali,  e'
 assegnato  nel  limite  massimo  di  1  milione di euro per
 ciascun istituto richiedente,»;
 c) nel  terzo  periodo,  le parole: «sono individuati
 annualmente  gli  istituti» sono sostituite dalle seguenti:
 «sono  individuate annualmente le categorie degli istituti»
 e  le  parole:  «e  la  misura  massima  dello stesso» sono
 soppresse.».
 - Si  trascrive il testo del comma 3 dell'art. 17 della
 legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
 Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
 Ministri):
 «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
 regolamenti  nelle  materie di competenza del ministro o di
 autorita'   sottordinate   al  ministro,  quando  la  legge
 espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
 materie  di  competenza  di  piu'  ministri, possono essere
 adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
 necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
 I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
 dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
 dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
 del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
 - Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante
 «Norme    di    semplificazione   degli   adempimenti   dei
 contribuenti   in  sede  di  dichiarazione  dei  redditi  e
 dell'imposta    sul    valore    aggiunto,    nonche'    di
 modernizzazione    del    sistema    di    gestione   delle
 dichiarazioni»,   e'   stato   pubblicato   nella  Gazzetta
 Ufficiale 28 luglio 1997, n. 174.
 - Si   trascrive   il  testo  dell'art.  96  (Interessi
 passivi)   del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
 approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
 22 dicembre 1986, n. 917:
 «Art.  96. 1. La quota di interessi passivi che residua
 dopo   l'applicazione   delle   disposizioni  di  cui  agli
 articoli 97   e   1998   e'   deducibile   per   la   parte
 corrispondente  al  rapporto  tra  l'ammontare dei ricavi e
 degli  altri proventi che concorrono a formare il reddito e
 l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
 2. Ai fini del rapporto di cui al comma 1:
 a) non  si  tiene  conto  delle sopravvenienze attive
 accantonate  a  norma dell'art. 88, dei proventi soggetti a
 ritenuta  alla  fonte  a  titolo  di  imposta  o ad imposta
 sostitutiva  e dei saldi di rivalutazione monetaria che per
 disposizione  di legge speciale non concorrono a formare il
 reddito;
 b) i  ricavi  derivanti  da  cessioni  di titoli e di
 valute  estere  si computano per la sola parte che eccede i
 relativi costi e senza tenere conto delle rimanenze;
 c) le   plusvalenze   realizzate   si  computano  per
 l'ammontare  che a norma dell'art. 86 concorre a formare il
 reddito dell'esercizio;
 d) le  plusvalenze  di  cui all'art. 87, si computano
 per il loro intero ammontare;
 e) gli interessi di provenienza estera ed i dividendi
 si  computano  per l'intero ammontare indipendentemente dal
 loro concorso alla formazione del reddito;
 f) i  proventi  immobiliari  di  cui  all'art.  90 si
 computano nella misura ivi stabilita;
 g) le  rimanenze  di  cui  agli  articoli 92  e 93 si
 computano    nei    limiti    degli    incrementi   formati
 nell'esercizio.
 3.  Se nell'esercizio sono stati conseguiti interessi o
 altri  proventi esenti da imposta derivanti da obbligazioni
 pubbliche  o private sottoscritte, acquistate o ricevute in
 usufrutto  o  pegno  a  decorrere dal 28 novembre 1984 o da
 cedole  acquistate  separatamente  dai  titoli  a decorrere
 dalla  stessa  data, gli interessi passivi non sono ammessi
 in  deduzione fino a concorrenza dell'ammontare complessivo
 degli  interessi  o  proventi esenti. Gli interessi passivi
 che  eccedono  tale  ammontare  sono deducibili a norma dei
 commi 1 e 2 ma senza tenere conto, ai fini del rapporto ivi
 previsto,  dell'ammontare degli interessi e proventi esenti
 corrispondente a quello degli interessi passivi non ammessi
 in deduzione.».
 Il  decreto del Presidente della Repubblica n. 1574 del
 1960  recante  «Approvazione  del nuovo statuto dell'Unione
 internazionale  degli  istituti  di  archeologia,  storia e
 storia  dell'arte  con  sede  in  Roma» e' stato pubblicato
 nella Gazzetta Ufficiale n. 310 del 30 dicembre 1960.
 Il  decreto  legislativo  31 marzo 1998, n. 123 recante
 disposizioni  per  la razionalizzazione degli interventi di
 sostegno  pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma
 4,  lettera c), della legge. 15 marzo 1997, n. 59, e' stato
 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1998, n. 99.
 - Si  trascrive  il testo degli articoli 2, 23 e 55 del
 decreto   legislativo   30 luglio   1999,  n.  300  recante
 disposizioni in materia di «Riforma dell'organizzazione del
 Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
 59»:
 «Art. 2 (Ministeri). - 1. I Ministeri sono i seguenti:
 1) Ministero degli affari esteri;
 2) Ministero dell'interno;
 3) Ministero della giustizia;
 4) Ministero della difesa;
 5) Ministero dell'economia e delle finanze;
 6) Ministero delle attivita' produttive;
 7) Ministero delle comunicazioni;
 8) Ministero delle politiche agricole e forestali;
 9)   Ministero   dell'ambiente  e  della  tutela  del
 territorio;
 10) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
 11) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
 12) Ministero della salute;
 13)  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
 della ricerca;
 14) Ministero per i beni e le attivita' culturali.
 2.  I  Ministeri  svolgono,  per  mezzo  della  propria
 organizzazione,    nonche'    per   mezzo   delle   agenzie
 disciplinate  dal presente decreto legislativo, le funzioni
 di  spettanza  statale  nelle  materie  e  secondo  le aree
 funzionali   indicate   per  ciascuna  amministrazione  dal
 presente  decreto,  nel  rispetto  degli obblighi derivanti
 dall'appartenenza all'Unione europea.
 3.  Sono in ogni caso attribuiti ai Ministri, anche con
 riferimento  alle agenzie dotate di personalita' giuridica,
 la titolarita' dei poteri di indirizzo politico di cui agli
 articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e la
 relativa responsabilita'.
 4.   I   Ministeri   intrattengono,  nelle  materie  di
 rispettiva  competenza,  i  rapporti con l'Unione europea e
 con  le  organizzazioni  e  le  agenzie  internazionali  di
 settore,  fatte  salve  le  competenze  del Ministero degli
 affari esteri.».
 «Art.  23 (Istituzione del ministero e attribuzioni). -
 1. E' istituito il Ministero dell'economia e delle finanze.
 2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti
 spettanti  allo  Stato  in  materia  di politica economica,
 finanziaria    e    di   bilancio,   programmazione   degli
 investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e
 verifica  dei  suoi  andamenti, politiche fiscali e sistema
 tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane,
 programmazione,  coordinamento  e verifica degli interventi
 per  lo  sviluppo  economico,  territoriale  e settoriale e
 politiche  di  coesione.  Il  Ministero  svolge  altresi' i
 compiti  di  vigilanza  su  enti  e attivita' e le funzioni
 relative ai rapporti con autorita' di vigilanza e controllo
 previsti dalla legge.
 3.  Al  Ministero  sono  trasferite,  con  le  inerenti
 risorse,  le  funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e
 programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle
 attribuite,  anche dal presente decreto, ad altri Ministeri
 o  ad  agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli
 effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a)
 e  b)  della  legge  15 marzo  1997,  n.  59,  le  funzioni
 conferite  dalla  vigente legislazione alle regioni ed agli
 enti locali e alle autonomie funzionali.».
 «Art.   55  (Procedura  di  attuazione  ed  entrata  in
 vigore).  - 1. A decorrere dalla data del decreto di nomina
 del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni
 politiche  successive  all'entrata  in  vigore del presente
 decreto  legislativo  e  salvo  che  non  sia  diversamente
 disposto dalle norme del presente decreto:
 a) sono istituiti:
 il Ministero dell'economia e delle finanze;
 il Ministero delle attivita' produttive;
 il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
 territorio;
 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
 il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita' e
 della ricerca;
 il Ministero della salute;
 b) sono soppressi:
 il  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e della
 programmazione economica;
 il Ministero delle finanze;
 il   Ministero   dell'industria,  del  commercio  e
 dell'artigianato;
 il Ministero del commercio con l'estero;
 il Dipartimento per il turismo della presidenza del
 Consiglio dei ministri;
 il Ministero dell'ambiente;
 il Ministero dei lavori pubblici;
 il Ministero dei trasporti e della navigazione;
 il Dipartimento per le aree urbane della Presidenza
 del Consiglio dei Ministri;
 il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
 il Ministero della sanita';
 il  Dipartimento  per  le  politiche  sociali della
 Presidenza del Consiglio dei ministri;
 il Ministero della pubblica istruzione;
 il   Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca
 scientifica e tecnologica.
 2.  Alla data di entrata in vigore del presente decreto
 legislativo   il  Ministro  e  il  Ministero  di  grazia  e
 giustizia  assumono  rispettivamente  la  denominazione  di
 Ministro  della  giustizia e Ministero della giustizia e il
 Ministro  e il Ministero per le politiche agricole assumono
 rispettivamente   la   denominazione   di   Ministro  delle
 politiche  agricole e forestali e Ministero delle politiche
 agricole e forestali.
 3.  Sino  all'attuazione  del  comma 1, con regolamento
 adottato  ai sensi del comma 4-bis dell'art. 17 della legge
 23 agosto  1988,  n.  400,  si puo' provvedere al riassetto
 dell'organizzazione  dei  singoli Ministeri, in conformita'
 con  la riorganizzazione del governo e secondo i criteri ed
 i principi previsti dal presente decreto legislativo.
 4.   Sono,  comunque,  fatti  salvi  i  regolamenti  di
 organizzazione  gia'  adottati  ai  sensi  del  comma 4-bis
 dell'art.  17  della  legge  23 agosto 1988, n. 400 e della
 legge 3 aprile 1997, n. 94.
 5.  Le disposizioni contenute all'art. 11, commi 1, 2 e
 3,  trovano applicazione a decorrere dalla data indicata al
 comma 1.
 6.   Salvo   disposizione   contraria,   la  decorrenza
 dell'operativita'  delle  disposizioni del presente decreto
 e'  distribuita,  con  decreto del presidente del consiglio
 dei  ministri,  entro  l'arco  temporale  intercorrente tra
 l'entrata  in  vigore del presente decreto e la data di cui
 al   comma  1.  Qualora  ricorrano  specifiche  e  motivate
 esigenze,  il  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, su
 proposta   del   Ministro  competente,  puo',  con  proprio
 decreto,  differire  o  gradualizzare temporalmente singoli
 adempimenti   od   atti,   relativi   ai   procedimenti  di
 riorganizzazione dei Ministeri.
 7.  Al riordino del Magistrato delle acque di Venezia e
 del  Magistrato  per  il  Po  si  provvede, nel rispetto di
 quanto  disposto  dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
 112,  con  i  decreti previsti dall'art. 11, comma 3, della
 legge 15 marzo 1997, n. 59.
 8. A far data dal 1° gennaio 2000, le funzioni relative
 al  settore agroindustriale esercitate dal Ministero per le
 politiche   agricole   sono  trasferite,  con  le  inerenti
 risorse,  al  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
 dell'artigianato.  Per  l'esercizio  delle  funzioni di cui
 agli  articoli 35  e 36 del presente decreto legislativo il
 Ministero dell'ambiente si avvale del Corpo forestale dello
 Stato.
 9.  All'art.  46,  comma  2,  del  decreto  legislativo
 3 febbraio 1993, n. 29, le parole «per le amministrazioni e
 le  aziende  autonome» sono sostituite dalle parole «per le
 amministrazioni, le agenzie e le aziende autonome»».
 Note all'art.1:
 - Il  testo  del  comma  37  dell'art.  52  della legge
 28 dicembre  2001,  n.  448  e'  riportato  nella nota alle
 premesse.
 - Il  testo  del  comma  22  dell'art.  52  della legge
 27 dicembre  2002,  n.  289  e'  riportato  nella nota alle
 premesse.
 Per  i  riferimenti  del  decreto  del Presidente della
 Repubblica  n.  1574  del  1960  si  veda  nelle  note alle
 premesse.
 - Il   decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  287,
 recante  disposizioni  in materia di «Riordino della Scuola
 superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione
 del  personale  delle  amministrazioni  pubbliche,  a norma
 dell'art.  11  della  legge  15 marzo 1997, n. 59» e' stato
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Presentazione delle istanze
 1.  I  soggetti  interessati,  dal  1°  al  31 marzo  di ogni anno, presentano  al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per  le  politiche  fiscali  - Ufficio amministrazione delle risorse, un'istanza sottoscritta dal legale rappresentante, ai sensi e per gli effetti  di  cui  all'articolo  47  del  decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, per l'assegnazione del contributo previsto dal comma 1 dell'articolo 1, di cui l'istituto intende avvalersi, che non puo' eccedere il limite massimo di 1.000.000 di euro. Con la medesima istanza  sono  indicate  le  modalita'  con cui si intende fruire del beneficio, secondo quanto previsto dall'articolo 4.
 2.   All'istanza  di  cui  al  comma  1  deve  essere  allegata  la documentazione  comprovante la data degli atti di convenzionamento di cui  al comma 1 dell'articolo 1, e deve essere allegato, altresi', un progetto  per la realizzazione di iniziative di ricerca, formazione e integrazione  culturale, finalizzate alla formazione internazionale e alla diffusione delle diverse culture nazionali.
 3.  Le  domande  relative  alla fruizione del contributo per l'anno 2004,  sono  presentate  nei  trenta  giorni  successivi alla data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 1, comma 2.
 
 
 
 Note all'art. 2:
 - Si  trascrive  il testo dell'art. 47 del «Testo unico
 delle  disposizioni  legislative e regolamentari in materia
 di  documentazione  amministrativa» emanato con decreto del
 Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
 «Art.   47   (Dichiarazioni  sostitutive  dell'atto  di
 notorieta).  -  1.  L'atto di notorieta' concernente stati,
 qualita'  personali  o fatti che siano a diretta conoscenza
 dell'interessato  e'  sostituito  da  dichiarazione  resa e
 sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
 di cui all'art. 38. (R).
 2.  La  dichiarazione  resa  nell'interesse proprio del
 dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
 e  fatti  relativi  ad  altri  soggetti  di  cui egli abbia
 diretta conoscenza. (R).
 3.  Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
 legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
 concessionari  di  pubblici  servizi,  tutti  gli stati, le
 qualita'  personali  e  i  fatti non espressamente indicati
 nell'art.  46  sono comprovati dall'interessato mediante la
 dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. (R).
 4.  Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
 che  la  denuncia  all'Autorita'  di Polizia Giudiziaria e'
 presupposto   necessario   per   attivare  il  procedimento
 amministrativo  di  rilascio  del duplicato di documenti di
 riconoscimento  o  comunque  attestanti  stati  e  qualita'
 personali  dell'interessato,  lo  smarrimento dei documenti
 medesimi  e'  comprovato  da  chi  ne richiede il duplicato
 mediante dichiarazione sostitutiva. (R).».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 3. Assegnazione del contributo
 1.  Il contributo e' riconosciuto per la realizzazione del progetto allegato   all'istanza   di   cui   al   comma   2  dell'articolo  2, automaticamente,   secondo   l'ordine   cronologico   degli  atti  di convenzionamento  di  cui  al  medesimo  comma  2 dell'articolo 2, e, subordinatamente, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze di cui al comma 1 dello stesso articolo 2, nonche', a parita' di   condizioni,   dividendo   in   parti  uguali  l'ammontare  dello stanziamento  che  residua  dopo  il  riconoscimento  dei  contributi concessi interamente.
 2.   Il   Dipartimento   per   le   politiche   fiscali  -  Ufficio amministrazione  delle  risorse,  entro  quindici  giorni dal termine ultimo  per  la  presentazione  delle  domande di cui all'articolo 2, verifica  l'appartenenza  dei  richiedenti alle categorie di soggetti indicati  nel  comma  1 dell'articolo 1, nonche' alle categorie degli istituti  individuate  con  il decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo 1;  verifica l'esistenza e la data della convenzione con una scuola  di  alta  formazione  di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287; assegna, tenuto conto di quanto illustrato nel progetto di  cui  all'articolo  2,  comma  2,  il  contributo nei limiti della capienza  dei  fondi  disponibili.  Lo stesso ufficio amministrazione delle  risorse  del Dipartimento per le politiche fiscali comunica ai soggetti  interessati,  anche  in  caso  di non accoglimento, l'esito della procedura di selezione delle istanze.
 
 
 
 Note all'art. 3:
 - I   riferimenti   relativi   al  decreto  legislativo
 30 luglio  1999, n. 287, sono riportati nella nota all'art.
 1.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 4. Modalita' di fruizione del contributo
 1. Il contributo di cui all'articolo 1, puo' essere fruito mediante erogazione  in  denaro  oppure  nella  forma  del  credito  d'imposta mediante   compensazione,  ai  sensi  dell'articolo  17  del  decreto legislativo  9 luglio  1997,  n.  241,  a  decorrere  dalla  data  di comunicazione  di riconoscimento del beneficio ai sensi dell'articolo 3, comma 2.
 2.  Per  le  richieste  di fruizione mediante erogazione in denaro, fino alla comunicazione di riconoscimento del beneficio, puo' esserne richiesto  l'utilizzo  nella  forma del credito d'imposta con lettera raccomandata  con  avviso di ricevimento al Ministero dell'economia e delle  finanze  -  Dipartimento  per  le  politiche fiscali - Ufficio amministrazione delle risorse.
 3.  Il  contributo  non  concorre  alla  determinazione  della base imponibile  ne'  ai fini dell'Imposta sul reddito delle societa', ne' ai  fini  dell'Imposta  regionale  sulle  attivita' produttive, e non rileva  ai fini del rapporto di cui all'articolo 1996 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917,  come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344.
 4.  Il  Dipartimento per le politiche fiscali trasmette all'Agenzia delle  entrate,  anche mediante procedure telematiche, l'elenco degli istituti  ammessi al beneficio, che hanno chiesto di fruirne mediante credito d'imposta.
 5.  Il  credito d'imposta annualmente assegnato e quello utilizzato sono  indicati  nella  dichiarazione  dei redditi relativa al periodo d'imposta  con  riferimento al quale e' concesso il beneficio e nelle dichiarazioni   relative   ai   periodi   d'imposta  in  cui  avviene l'utilizzo, fino all'esaurimento del credito.
 6.   L'Agenzia  delle  entrate  comunica  al  Dipartimento  per  le politiche  fiscali l'ammontare dei crediti d'imposta utilizzati dagli istituti di cui all'articolo 1.
 
 
 
 Note all'art. 4:
 - Si  trascrive  il  testo  dell'art.  17  del  decreto
 legislativo  9 luglio  1997,  n.  241,  recante  «Norme  di
 semplificazione  degli adempimenti dei contribuenti in sede
 di  dichiarazione  dei  redditi  e  dell'imposta sul valore
 aggiunto,   nonche'   di  modernizzazione  del  sistema  di
 gestione delle dichiarazioni.»
 «Art.  17  (Oggetto).  -  1.  I  contribuenti  eseguono
 versamenti  unitari  delle  imposte,  dei contributi dovuti
 all'I.N.P.S.  e  delle  altre  somme  a favore dello Stato,
 delle  regioni  e  degli  enti previdenziali, con eventuale
 compensazione   dei  crediti,  dello  stesso  periodo,  nei
 confronti   dei   medesimi   soggetti,   risultanti   dalle
 dichiarazioni   e   dalle   denunce  periodiche  presentate
 successivamente alla data di entrata in vigore del presente
 decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
 data di presentazione della dichiarazione successiva.
 2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
 i crediti e i debiti relativi:
 a) alle    imposte   sui   redditi,   alle   relative
 addizionali  e  alle  ritenute alla fonte riscosse mediante
 versamento  diretto  ai  sensi  dell'art. 3 del decreto del
 Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per
 le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta
 ferma  la  facolta'  di  eseguire  il  versamento presso la
 competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
 tal caso non e' ammessa la compensazione;
 b) all'imposta  sul  valore  aggiunto dovuta ai sensi
 degli  articoli 27  e  33  del decreto del Presidente della
 Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633, e quella dovuta dai
 soggetti di cui all'art. 74;
 c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi
 e dell'imposta sul valore aggiunto;
 d) all'imposta   prevista  dall'art.  3,  comma  143,
 lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
 d-bis);
 e) ai  contributi previdenziali dovuti da titolari di
 posizione  assicurativa  in una delle gestioni amministrate
 da enti previdenziali, comprese le quote associative;
 f) ai   contributi   previdenziali  ed  assistenziali
 dovuti   dai   datori   di  lavoro  e  dai  committenti  di
 prestazioni  di collaborazione coordinata e continuativa di
 cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
 imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
 della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
 g) ai  premi per l'assicurazione contro gli infortuni
 sul  lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
 testo  unico  approvato  con  decreto  del Presidente della
 Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
 h) agli  interessi  previsti  in  caso  di  pagamento
 rateale ai sensi dell'art. 20;
 h-bis)   al   saldo  per  il  1997  dell'imposta  sul
 patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
 30 settembre  1992,  n. 394, convertito, con modificazioni,
 dalla  legge  26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
 Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge
 28 febbraio   1986,   n.  41,  come  da  ultimo  modificato
 dall'art.  4  del  decreto-legge  23 febbraio  1995, n. 41,
 convertito,  con  modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
 n. 85;
 h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
 Ministro  delle  finanze,  di  concerto con il Ministro del
 tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica, e
 con i Ministri competenti per settore;
 h-quater)   al   credito   d'imposta  spettante  agli
 esercenti sale cinematografiche.».
 - Il testo dell'art. 1996 del testo unico delle imposte
 sui  redditi  approvato  con  decreto  del Presidente della
 Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e' riportato nella nota
 alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 5. Controlli e revoca del contributo
 1.  Il Dipartimento per le politiche fiscali trasmette al Ministero dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca, i progetti di cui al  comma  2  dell'articolo  2,  per  l'espletamento  dei  successivi controlli  di  merito,  diretti  a  verificare il perseguimento degli obiettivi  di  realizzazione  di  iniziative di ricerca, formazione e integrazione  culturale,  previsti  dall'articolo 52, comma 37, della legge  28 dicembre  2001,  n.  448,  la  congruita' degli importi del contributo  assegnati  a  ciascun soggetto con riferimento alle spese sostenute  per  la  realizzazione  del  progetto, nonche' l'effettiva realizzazione degli stessi.
 2.  Al  termine  delle attivita' di controllo di cui al comma 1, il Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della  ricerca, trasmette   al  Dipartimento  per  le  politiche  fiscali  -  Ufficio amministrazione  delle  risorse,  l'eventuale elenco dei soggetti nei confronti  dei  quali  procedere  alla  revoca  parziale o totale del contributo  concesso, a norma dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
 3.  Al  recupero  delle  somme, fruite mediante credito d'imposta o erogazione in denaro, a seguito dei provvedimenti di revoca di cui al comma  2, si provvede mediante iscrizione a ruolo, a norma del Titolo I,  Capo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  602,  delle  somme  oggetto di restituzione, nonche' degli interessi  e  delle  sanzioni,  di  cui  ai  commi 2 e 4 del predetto articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
 
 
 
 Note all'art. 5:
 - Il testo del comma 37 dell'art. 52 della citata legge
 28 dicembre  2001,  n.  448  e'  riportato  nella nota alle
 premesse.
 - Si   trascrive  il  testo  dell'art.  9  del  decreto
 legislativo  31 marzo  1998,  n. 123, recante «Disposizioni
 per  la  razionalizzazione  degli  interventi  di  sostegno
 pubblico  alle  imprese,  a  norma  dell'art.  4,  comma 4,
 lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»:
 «Art.  9 (Revoca dei benefici e sanzioni). - 1. In caso
 di   assenza   di   uno   o   piu'   requisiti,  ovvero  di
 documentazione  incompleta o irregolare, per fatti comunque
 imputabili  al  richiedente  e  non  sanabili,  il soggetto
 competente provvede alla revoca degli interventi e, in caso
 di  revoca dal bonus fiscale, ne da immediata comunicazione
 al Ministero delle finanze.
 2.  In  caso  di  revoca  degli interventi, disposta ai
 sensi   del   comma 1,   si   applica  anche  una  sanzione
 amministrativa  pecuniaria consistente nel pagamento di una
 somma   in   misura   da  due  a  quattro  volte  l'importo
 dell'intervento indebitamente fruito.
 3.  Qualora  i  beni  acquistati con l'intervento siano
 alienati,  ceduti  o  distratti  nei cinque anni successivi
 alla  concessione,  ovvero  prima  che abbia termine quanto
 previsto  dal  progetto ammesso all'intervento, e' disposta
 la revoca dello stesso, il cui importo e' restituito con le
 modalita' di cui al comma 4.
 4.   Nei   casi   di  restituzione  dell'intervento  in
 conseguenza  della  revoca  di  cui  al comma 3, o comunque
 disposta   per   azioni   o  fatti  addebitati  all'impresa
 beneficiaria,  e  della  revoca di cui al comma 1, disposta
 anche    in    misura    parziale   purche'   proporzionale
 all'inadempimento  riscontrato,  l'impresa  stessa versa il
 relativo  importo  maggiorato di un interesse pari al tasso
 ufficiale  di  sconto  vigente alla data dell'ordinativo di
 pagamento,  ovvero  alla data di concessione del credito di
 imposta,  maggiorato  di cinque punti percentuali. In tutti
 gli altri casi la maggiorazione da applicare e' determinata
 in misura pari al tasso ufficiale di sconto.
 5.  Per  le  restituzioni  di  cui al comma 4 i crediti
 nascenti  dai  finanziamenti  erogati ai sensi del presente
 decreto  legislativo  sono preferiti a ogni altro titolo di
 prelazione  da  qualsiasi causa derivante, ad eccezione del
 privilegio  per  spese  di  giustizia  e di quelli previsti
 dall'art.  2751-bis  del  codice  civile  e  fatti  salvi i
 diritti  preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si
 provvede  con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'art. 67,
 comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
 28 gennaio   1988,   n.   43,   delle   somme   oggetto  di
 restituzione, nonche' delle somme a titolo di rivalutazione
 e interessi e delle relative sanzioni.
 6.  Le  somme  restituite  ai  sensi  del  comma 4 sono
 versate   all'entrata   del   bilancio   dello   Stato  per
 incrementare  la  disponibilita'  di cui all'art. 10, comma
 2.».
 - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
 29 settembre   1973,   n.  602,  reca  «Disposizioni  sulla
 riscossione  delle  imposte  sul  reddito».  Il Titolo I di
 detta legge si occupa della riscossione delle imposte ed il
 Capo II della Riscossione mediante ruoli.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 6. Entrata in vigore
 1.  Il  presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Roma, 13 dicembre 2004
 Il Ministro dell'economia
 e delle finanze
 Siniscalco
 Il Ministro dell'istruzione,
 dell'universita' e della ricerca
 Moratti Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 2005 Ufficio  controllo  Ministeri  economico-finanziari,  registro  n.  1 Economia e finanze, foglio n. 174
 |  |  |  |  |