Gazzetta n. 55 del 8 marzo 2005 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 13 dicembre 2004, n. 339 |
Regolamento recante norme per promuovere l'attivita' di formazione internazionale e di diffusione delle diverse culture nazionali, in attuazione dell'articolo 52, comma 37, della legge n. 448 del 2001. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» e, in particolare, il comma 37 dell'articolo 52, ai sensi del quale e' riconosciuto agli istituti di cultura stranieri ed a quelli di diretta emanazione di universita' estere un contributo fruibile anche come credito d'imposta; Visto l'ultimo periodo del comma 37 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ai sensi del quale con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono determinate le modalita' di attuazione del contributo; Visto l'articolo 52, comma 22, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha apportato modificazioni all'articolo 52, comma 37, della legge n. 448 del 2001 sopra citato; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni»; Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1987, n. 917, ed in particolare l'articolo 96, recante la disciplina della deducibilita' degli interessi passivi ai fini della determinazione del reddito d'impresa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1960, n. 1574, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, ed in particolare gli articoli 2, 23 e 55; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 15 luglio 2002 e del 10 novembre 2003; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri inviata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, con nota n. 3-11065 del 29 luglio 2004; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Destinatari del contributo 1. Possono essere destinatari del contributo di cui all'articolo 52, comma 37, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dall'articolo 52, comma 22, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, gli istituti stranieri di Archeologia, Storia e Storia dell'Arte aderenti all'Unione internazionale il cui statuto e' stato approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1960, n. 1574, ovvero quelli di diretta emanazione in Italia di universita' straniere che, prima della presentazione della domanda di cui all'articolo 2, abbiano stipulato apposita convenzione con una scuola pubblica italiana di alta formazione di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287. 2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da emanare entro il 31 gennaio di ogni anno, sono individuate le categorie degli istituti che, relativamente all'anno di riferimento, sono ammesse alla fruizione del contributo di cui al comma 1. 3. Per l'anno 2004, il decreto di individuazione delle categorie degli istituti ammessi alla fruizione del contributo di cui al comma 2, e' emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si trascrive il testo del comma 37 dell'art. 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002): «37. Allo scopo di promuovere l'attivita' di formazione internazionale e di diffusione delle diverse culture nazionali, e' riconosciuto per gli istituti di cultura stranieri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1960, n. 1574, ovvero diretta emanazione di universita' estere, appositamente convenzionati con scuole pubbliche di alta formazione di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, un contributo fruibile anche come credito di imposta, nel limite complessivo di 5.164.568,99 euro annui, per la realizzazione di iniziative di ricerca, formazione e integrazione culturale. Il contributo fruibile anche come credito di imposta, riconosciuto automaticamente secondo l'ordine cronologico dei relativi atti di convenzionamento, e subordinatamente di quelli di presentazione delle relative domande da presentare entro il 31 marzo di ciascun anno al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali, e' assegnato nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascun istituto richiedente, non concorre alla determinazione della base imponibile e puo' essere utilizzato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono determinate le modalita' di attuazione del presente comma e sono individuate annualmente le categorie degli istituti per i quali e' riconosciuto il contributo fruibile anche come credito di imposta.». - Si trascrive il testo del comma 22 dell'art. 52 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003): «22. Al comma 37 dell'art. 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel primo periodo, dopo le parole: «di alta formazione», sono inserite le seguenti: «di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287,»; b) nel secondo periodo, dopo le parole: «credito di imposta», sono inserite le seguenti: «, riconosciuto automaticamente secondo l'ordine cronologico dei relativi atti di convenzionamento, e subordinatamente di quelli di presentazione delle relative domande da presentare entro il 31 marzo di ciascun anno al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali, e' assegnato nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascun istituto richiedente,»; c) nel terzo periodo, le parole: «sono individuati annualmente gli istituti» sono sostituite dalle seguenti: «sono individuate annualmente le categorie degli istituti» e le parole: «e la misura massima dello stesso» sono soppresse.». - Si trascrive il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». - Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni», e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 luglio 1997, n. 174. - Si trascrive il testo dell'art. 96 (Interessi passivi) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: «Art. 96. 1. La quota di interessi passivi che residua dopo l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 97 e 1998 e' deducibile per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. 2. Ai fini del rapporto di cui al comma 1: a) non si tiene conto delle sopravvenienze attive accantonate a norma dell'art. 88, dei proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva e dei saldi di rivalutazione monetaria che per disposizione di legge speciale non concorrono a formare il reddito; b) i ricavi derivanti da cessioni di titoli e di valute estere si computano per la sola parte che eccede i relativi costi e senza tenere conto delle rimanenze; c) le plusvalenze realizzate si computano per l'ammontare che a norma dell'art. 86 concorre a formare il reddito dell'esercizio; d) le plusvalenze di cui all'art. 87, si computano per il loro intero ammontare; e) gli interessi di provenienza estera ed i dividendi si computano per l'intero ammontare indipendentemente dal loro concorso alla formazione del reddito; f) i proventi immobiliari di cui all'art. 90 si computano nella misura ivi stabilita; g) le rimanenze di cui agli articoli 92 e 93 si computano nei limiti degli incrementi formati nell'esercizio. 3. Se nell'esercizio sono stati conseguiti interessi o altri proventi esenti da imposta derivanti da obbligazioni pubbliche o private sottoscritte, acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984 o da cedole acquistate separatamente dai titoli a decorrere dalla stessa data, gli interessi passivi non sono ammessi in deduzione fino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi o proventi esenti. Gli interessi passivi che eccedono tale ammontare sono deducibili a norma dei commi 1 e 2 ma senza tenere conto, ai fini del rapporto ivi previsto, dell'ammontare degli interessi e proventi esenti corrispondente a quello degli interessi passivi non ammessi in deduzione.». Il decreto del Presidente della Repubblica n. 1574 del 1960 recante «Approvazione del nuovo statuto dell'Unione internazionale degli istituti di archeologia, storia e storia dell'arte con sede in Roma» e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 310 del 30 dicembre 1960. Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge. 15 marzo 1997, n. 59, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1998, n. 99. - Si trascrive il testo degli articoli 2, 23 e 55 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante disposizioni in materia di «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»: «Art. 2 (Ministeri). - 1. I Ministeri sono i seguenti: 1) Ministero degli affari esteri; 2) Ministero dell'interno; 3) Ministero della giustizia; 4) Ministero della difesa; 5) Ministero dell'economia e delle finanze; 6) Ministero delle attivita' produttive; 7) Ministero delle comunicazioni; 8) Ministero delle politiche agricole e forestali; 9) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio; 10) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 11) Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 12) Ministero della salute; 13) Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 14) Ministero per i beni e le attivita' culturali. 2. I Ministeri svolgono, per mezzo della propria organizzazione, nonche' per mezzo delle agenzie disciplinate dal presente decreto legislativo, le funzioni di spettanza statale nelle materie e secondo le aree funzionali indicate per ciascuna amministrazione dal presente decreto, nel rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. 3. Sono in ogni caso attribuiti ai Ministri, anche con riferimento alle agenzie dotate di personalita' giuridica, la titolarita' dei poteri di indirizzo politico di cui agli articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e la relativa responsabilita'. 4. I Ministeri intrattengono, nelle materie di rispettiva competenza, i rapporti con l'Unione europea e con le organizzazioni e le agenzie internazionali di settore, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri.». «Art. 23 (Istituzione del ministero e attribuzioni). - 1. E' istituito il Ministero dell'economia e delle finanze. 2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio, programmazione degli investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e verifica dei suoi andamenti, politiche fiscali e sistema tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane, programmazione, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e politiche di coesione. Il Ministero svolge altresi' i compiti di vigilanza su enti e attivita' e le funzioni relative ai rapporti con autorita' di vigilanza e controllo previsti dalla legge. 3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o ad agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b) della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali.». «Art. 55 (Procedura di attuazione ed entrata in vigore). - 1. A decorrere dalla data del decreto di nomina del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del presente decreto legislativo e salvo che non sia diversamente disposto dalle norme del presente decreto: a) sono istituiti: il Ministero dell'economia e delle finanze; il Ministero delle attivita' produttive; il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio; il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; il Ministero della salute; b) sono soppressi: il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; il Ministero delle finanze; il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; il Ministero del commercio con l'estero; il Dipartimento per il turismo della presidenza del Consiglio dei ministri; il Ministero dell'ambiente; il Ministero dei lavori pubblici; il Ministero dei trasporti e della navigazione; il Dipartimento per le aree urbane della Presidenza del Consiglio dei Ministri; il Ministero del lavoro e della previdenza sociale; il Ministero della sanita'; il Dipartimento per le politiche sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri; il Ministero della pubblica istruzione; il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. 2. Alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo il Ministro e il Ministero di grazia e giustizia assumono rispettivamente la denominazione di Ministro della giustizia e Ministero della giustizia e il Ministro e il Ministero per le politiche agricole assumono rispettivamente la denominazione di Ministro delle politiche agricole e forestali e Ministero delle politiche agricole e forestali. 3. Sino all'attuazione del comma 1, con regolamento adottato ai sensi del comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si puo' provvedere al riassetto dell'organizzazione dei singoli Ministeri, in conformita' con la riorganizzazione del governo e secondo i criteri ed i principi previsti dal presente decreto legislativo. 4. Sono, comunque, fatti salvi i regolamenti di organizzazione gia' adottati ai sensi del comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e della legge 3 aprile 1997, n. 94. 5. Le disposizioni contenute all'art. 11, commi 1, 2 e 3, trovano applicazione a decorrere dalla data indicata al comma 1. 6. Salvo disposizione contraria, la decorrenza dell'operativita' delle disposizioni del presente decreto e' distribuita, con decreto del presidente del consiglio dei ministri, entro l'arco temporale intercorrente tra l'entrata in vigore del presente decreto e la data di cui al comma 1. Qualora ricorrano specifiche e motivate esigenze, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, puo', con proprio decreto, differire o gradualizzare temporalmente singoli adempimenti od atti, relativi ai procedimenti di riorganizzazione dei Ministeri. 7. Al riordino del Magistrato delle acque di Venezia e del Magistrato per il Po si provvede, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con i decreti previsti dall'art. 11, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59. 8. A far data dal 1° gennaio 2000, le funzioni relative al settore agroindustriale esercitate dal Ministero per le politiche agricole sono trasferite, con le inerenti risorse, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 35 e 36 del presente decreto legislativo il Ministero dell'ambiente si avvale del Corpo forestale dello Stato. 9. All'art. 46, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le parole «per le amministrazioni e le aziende autonome» sono sostituite dalle parole «per le amministrazioni, le agenzie e le aziende autonome»». Note all'art.1: - Il testo del comma 37 dell'art. 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e' riportato nella nota alle premesse. - Il testo del comma 22 dell'art. 52 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e' riportato nella nota alle premesse. Per i riferimenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 1574 del 1960 si veda nelle note alle premesse. - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, recante disposizioni in materia di «Riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e' stato pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63.
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| Art. 2. Presentazione delle istanze 1. I soggetti interessati, dal 1° al 31 marzo di ogni anno, presentano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali - Ufficio amministrazione delle risorse, un'istanza sottoscritta dal legale rappresentante, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, per l'assegnazione del contributo previsto dal comma 1 dell'articolo 1, di cui l'istituto intende avvalersi, che non puo' eccedere il limite massimo di 1.000.000 di euro. Con la medesima istanza sono indicate le modalita' con cui si intende fruire del beneficio, secondo quanto previsto dall'articolo 4. 2. All'istanza di cui al comma 1 deve essere allegata la documentazione comprovante la data degli atti di convenzionamento di cui al comma 1 dell'articolo 1, e deve essere allegato, altresi', un progetto per la realizzazione di iniziative di ricerca, formazione e integrazione culturale, finalizzate alla formazione internazionale e alla diffusione delle diverse culture nazionali. 3. Le domande relative alla fruizione del contributo per l'anno 2004, sono presentate nei trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 1, comma 2.
Note all'art. 2: - Si trascrive il testo dell'art. 47 del «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. «Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati, qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita' di cui all'art. 38. (R). 2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. (R). 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. (R). 4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. (R).».
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| Art. 3. Assegnazione del contributo 1. Il contributo e' riconosciuto per la realizzazione del progetto allegato all'istanza di cui al comma 2 dell'articolo 2, automaticamente, secondo l'ordine cronologico degli atti di convenzionamento di cui al medesimo comma 2 dell'articolo 2, e, subordinatamente, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze di cui al comma 1 dello stesso articolo 2, nonche', a parita' di condizioni, dividendo in parti uguali l'ammontare dello stanziamento che residua dopo il riconoscimento dei contributi concessi interamente. 2. Il Dipartimento per le politiche fiscali - Ufficio amministrazione delle risorse, entro quindici giorni dal termine ultimo per la presentazione delle domande di cui all'articolo 2, verifica l'appartenenza dei richiedenti alle categorie di soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 1, nonche' alle categorie degli istituti individuate con il decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo 1; verifica l'esistenza e la data della convenzione con una scuola di alta formazione di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287; assegna, tenuto conto di quanto illustrato nel progetto di cui all'articolo 2, comma 2, il contributo nei limiti della capienza dei fondi disponibili. Lo stesso ufficio amministrazione delle risorse del Dipartimento per le politiche fiscali comunica ai soggetti interessati, anche in caso di non accoglimento, l'esito della procedura di selezione delle istanze.
Note all'art. 3: - I riferimenti relativi al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, sono riportati nella nota all'art. 1.
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| Art. 4. Modalita' di fruizione del contributo 1. Il contributo di cui all'articolo 1, puo' essere fruito mediante erogazione in denaro oppure nella forma del credito d'imposta mediante compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di comunicazione di riconoscimento del beneficio ai sensi dell'articolo 3, comma 2. 2. Per le richieste di fruizione mediante erogazione in denaro, fino alla comunicazione di riconoscimento del beneficio, puo' esserne richiesto l'utilizzo nella forma del credito d'imposta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali - Ufficio amministrazione delle risorse. 3. Il contributo non concorre alla determinazione della base imponibile ne' ai fini dell'Imposta sul reddito delle societa', ne' ai fini dell'Imposta regionale sulle attivita' produttive, e non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 1996 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. 4. Il Dipartimento per le politiche fiscali trasmette all'Agenzia delle entrate, anche mediante procedure telematiche, l'elenco degli istituti ammessi al beneficio, che hanno chiesto di fruirne mediante credito d'imposta. 5. Il credito d'imposta annualmente assegnato e quello utilizzato sono indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale e' concesso il beneficio e nelle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta in cui avviene l'utilizzo, fino all'esaurimento del credito. 6. L'Agenzia delle entrate comunica al Dipartimento per le politiche fiscali l'ammontare dei crediti d'imposta utilizzati dagli istituti di cui all'articolo 1.
Note all'art. 4: - Si trascrive il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.» «Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'I.N.P.S. e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. 2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi: a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non e' ammessa la compensazione; b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all'art. 74; c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto; d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; d-bis); e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative; f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'art. 20; h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85; h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore; h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche.». - Il testo dell'art. 1996 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e' riportato nella nota alle premesse.
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| Art. 5. Controlli e revoca del contributo 1. Il Dipartimento per le politiche fiscali trasmette al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, i progetti di cui al comma 2 dell'articolo 2, per l'espletamento dei successivi controlli di merito, diretti a verificare il perseguimento degli obiettivi di realizzazione di iniziative di ricerca, formazione e integrazione culturale, previsti dall'articolo 52, comma 37, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la congruita' degli importi del contributo assegnati a ciascun soggetto con riferimento alle spese sostenute per la realizzazione del progetto, nonche' l'effettiva realizzazione degli stessi. 2. Al termine delle attivita' di controllo di cui al comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, trasmette al Dipartimento per le politiche fiscali - Ufficio amministrazione delle risorse, l'eventuale elenco dei soggetti nei confronti dei quali procedere alla revoca parziale o totale del contributo concesso, a norma dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. 3. Al recupero delle somme, fruite mediante credito d'imposta o erogazione in denaro, a seguito dei provvedimenti di revoca di cui al comma 2, si provvede mediante iscrizione a ruolo, a norma del Titolo I, Capo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, delle somme oggetto di restituzione, nonche' degli interessi e delle sanzioni, di cui ai commi 2 e 4 del predetto articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
Note all'art. 5: - Il testo del comma 37 dell'art. 52 della citata legge 28 dicembre 2001, n. 448 e' riportato nella nota alle premesse. - Si trascrive il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»: «Art. 9 (Revoca dei benefici e sanzioni). - 1. In caso di assenza di uno o piu' requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili, il soggetto competente provvede alla revoca degli interventi e, in caso di revoca dal bonus fiscale, ne da immediata comunicazione al Ministero delle finanze. 2. In caso di revoca degli interventi, disposta ai sensi del comma 1, si applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito. 3. Qualora i beni acquistati con l'intervento siano alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla concessione, ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso all'intervento, e' disposta la revoca dello stesso, il cui importo e' restituito con le modalita' di cui al comma 4. 4. Nei casi di restituzione dell'intervento in conseguenza della revoca di cui al comma 3, o comunque disposta per azioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria, e della revoca di cui al comma 1, disposta anche in misura parziale purche' proporzionale all'inadempimento riscontrato, l'impresa stessa versa il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, ovvero alla data di concessione del credito di imposta, maggiorato di cinque punti percentuali. In tutti gli altri casi la maggiorazione da applicare e' determinata in misura pari al tasso ufficiale di sconto. 5. Per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'art. 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonche' delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni. 6. Le somme restituite ai sensi del comma 4 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per incrementare la disponibilita' di cui all'art. 10, comma 2.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, reca «Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito». Il Titolo I di detta legge si occupa della riscossione delle imposte ed il Capo II della Riscossione mediante ruoli.
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| Art. 6. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 13 dicembre 2004 Il Ministro dell'economia e delle finanze Siniscalco Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Moratti Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 2005 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 174 |
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