Gazzetta n. 55 del 8 marzo 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 13 dicembre 2004, n. 339
Regolamento recante norme per promuovere l'attivita' di formazione internazionale e di diffusione delle diverse culture nazionali, in attuazione dell'articolo 52, comma 37, della legge n. 448 del 2001.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» e, in particolare, il comma 37 dell'articolo 52, ai sensi del quale e' riconosciuto agli istituti di cultura stranieri ed a quelli di diretta emanazione di universita' estere un contributo fruibile anche come credito d'imposta;
Visto l'ultimo periodo del comma 37 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ai sensi del quale con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono determinate le modalita' di attuazione del contributo;
Visto l'articolo 52, comma 22, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha apportato modificazioni all'articolo 52, comma 37, della legge n. 448 del 2001 sopra citato;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni»;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1987, n. 917, ed in particolare l'articolo 96, recante la disciplina della deducibilita' degli interessi passivi ai fini della determinazione del reddito d'impresa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1960, n. 1574, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, ed in particolare gli articoli 2, 23 e 55;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 15 luglio 2002 e del 10 novembre 2003;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri inviata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, con nota n. 3-11065 del 29 luglio 2004;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Destinatari del contributo
1. Possono essere destinatari del contributo di cui all'articolo 52, comma 37, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dall'articolo 52, comma 22, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, gli istituti stranieri di Archeologia, Storia e Storia dell'Arte aderenti all'Unione internazionale il cui statuto e' stato approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1960, n. 1574, ovvero quelli di diretta emanazione in Italia di universita' straniere che, prima della presentazione della domanda di cui all'articolo 2, abbiano stipulato apposita convenzione con una scuola pubblica italiana di alta formazione di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da emanare entro il 31 gennaio di ogni anno, sono individuate le categorie degli istituti che, relativamente all'anno di riferimento, sono ammesse alla fruizione del contributo di cui al comma 1.
3. Per l'anno 2004, il decreto di individuazione delle categorie degli istituti ammessi alla fruizione del contributo di cui al comma 2, e' emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si trascrive il testo del comma 37 dell'art. 52 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2002):
«37. Allo scopo di promuovere l'attivita' di formazione
internazionale e di diffusione delle diverse culture
nazionali, e' riconosciuto per gli istituti di cultura
stranieri di cui al decreto del Presidente della Repubblica
4 novembre 1960, n. 1574, ovvero diretta emanazione di
universita' estere, appositamente convenzionati con scuole
pubbliche di alta formazione di cui al decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 287, un contributo fruibile anche come
credito di imposta, nel limite complessivo di 5.164.568,99
euro annui, per la realizzazione di iniziative di ricerca,
formazione e integrazione culturale. Il contributo fruibile
anche come credito di imposta, riconosciuto automaticamente
secondo l'ordine cronologico dei relativi atti di
convenzionamento, e subordinatamente di quelli di
presentazione delle relative domande da presentare entro il
31 marzo di ciascun anno al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento per le politiche fiscali, e'
assegnato nel limite massimo di 1 milione di euro per
ciascun istituto richiedente, non concorre alla
determinazione della base imponibile e puo' essere
utilizzato in compensazione ai sensi del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono
determinate le modalita' di attuazione del presente comma e
sono individuate annualmente le categorie degli istituti
per i quali e' riconosciuto il contributo fruibile anche
come credito di imposta.».
- Si trascrive il testo del comma 22 dell'art. 52 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2003):
«22. Al comma 37 dell'art. 52 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo, dopo le parole: «di alta
formazione», sono inserite le seguenti: «di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 287,»;
b) nel secondo periodo, dopo le parole: «credito di
imposta», sono inserite le seguenti: «, riconosciuto
automaticamente secondo l'ordine cronologico dei relativi
atti di convenzionamento, e subordinatamente di quelli di
presentazione delle relative domande da presentare entro il
31 marzo di ciascun anno al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento per le politiche fiscali, e'
assegnato nel limite massimo di 1 milione di euro per
ciascun istituto richiedente,»;
c) nel terzo periodo, le parole: «sono individuati
annualmente gli istituti» sono sostituite dalle seguenti:
«sono individuate annualmente le categorie degli istituti»
e le parole: «e la misura massima dello stesso» sono
soppresse.».
- Si trascrive il testo del comma 3 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
- Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante
«Norme di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni», e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 28 luglio 1997, n. 174.
- Si trascrive il testo dell'art. 96 (Interessi
passivi) del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917:
«Art. 96. 1. La quota di interessi passivi che residua
dopo l'applicazione delle disposizioni di cui agli
articoli 97 e 1998 e' deducibile per la parte
corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e
degli altri proventi che concorrono a formare il reddito e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
2. Ai fini del rapporto di cui al comma 1:
a) non si tiene conto delle sopravvenienze attive
accantonate a norma dell'art. 88, dei proventi soggetti a
ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta
sostitutiva e dei saldi di rivalutazione monetaria che per
disposizione di legge speciale non concorrono a formare il
reddito;
b) i ricavi derivanti da cessioni di titoli e di
valute estere si computano per la sola parte che eccede i
relativi costi e senza tenere conto delle rimanenze;
c) le plusvalenze realizzate si computano per
l'ammontare che a norma dell'art. 86 concorre a formare il
reddito dell'esercizio;
d) le plusvalenze di cui all'art. 87, si computano
per il loro intero ammontare;
e) gli interessi di provenienza estera ed i dividendi
si computano per l'intero ammontare indipendentemente dal
loro concorso alla formazione del reddito;
f) i proventi immobiliari di cui all'art. 90 si
computano nella misura ivi stabilita;
g) le rimanenze di cui agli articoli 92 e 93 si
computano nei limiti degli incrementi formati
nell'esercizio.
3. Se nell'esercizio sono stati conseguiti interessi o
altri proventi esenti da imposta derivanti da obbligazioni
pubbliche o private sottoscritte, acquistate o ricevute in
usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984 o da
cedole acquistate separatamente dai titoli a decorrere
dalla stessa data, gli interessi passivi non sono ammessi
in deduzione fino a concorrenza dell'ammontare complessivo
degli interessi o proventi esenti. Gli interessi passivi
che eccedono tale ammontare sono deducibili a norma dei
commi 1 e 2 ma senza tenere conto, ai fini del rapporto ivi
previsto, dell'ammontare degli interessi e proventi esenti
corrispondente a quello degli interessi passivi non ammessi
in deduzione.».
Il decreto del Presidente della Repubblica n. 1574 del
1960 recante «Approvazione del nuovo statuto dell'Unione
internazionale degli istituti di archeologia, storia e
storia dell'arte con sede in Roma» e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 310 del 30 dicembre 1960.
Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 recante
disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di
sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma
4, lettera c), della legge. 15 marzo 1997, n. 59, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1998, n. 99.
- Si trascrive il testo degli articoli 2, 23 e 55 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante
disposizioni in materia di «Riforma dell'organizzazione del
Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
59»:
«Art. 2 (Ministeri). - 1. I Ministeri sono i seguenti:
1) Ministero degli affari esteri;
2) Ministero dell'interno;
3) Ministero della giustizia;
4) Ministero della difesa;
5) Ministero dell'economia e delle finanze;
6) Ministero delle attivita' produttive;
7) Ministero delle comunicazioni;
8) Ministero delle politiche agricole e forestali;
9) Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio;
10) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
11) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
12) Ministero della salute;
13) Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca;
14) Ministero per i beni e le attivita' culturali.
2. I Ministeri svolgono, per mezzo della propria
organizzazione, nonche' per mezzo delle agenzie
disciplinate dal presente decreto legislativo, le funzioni
di spettanza statale nelle materie e secondo le aree
funzionali indicate per ciascuna amministrazione dal
presente decreto, nel rispetto degli obblighi derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea.
3. Sono in ogni caso attribuiti ai Ministri, anche con
riferimento alle agenzie dotate di personalita' giuridica,
la titolarita' dei poteri di indirizzo politico di cui agli
articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e la
relativa responsabilita'.
4. I Ministeri intrattengono, nelle materie di
rispettiva competenza, i rapporti con l'Unione europea e
con le organizzazioni e le agenzie internazionali di
settore, fatte salve le competenze del Ministero degli
affari esteri.».
«Art. 23 (Istituzione del ministero e attribuzioni). -
1. E' istituito il Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti
spettanti allo Stato in materia di politica economica,
finanziaria e di bilancio, programmazione degli
investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e
verifica dei suoi andamenti, politiche fiscali e sistema
tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane,
programmazione, coordinamento e verifica degli interventi
per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e
politiche di coesione. Il Ministero svolge altresi' i
compiti di vigilanza su enti e attivita' e le funzioni
relative ai rapporti con autorita' di vigilanza e controllo
previsti dalla legge.
3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti
risorse, le funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e
programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle
attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri
o ad agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli
effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a)
e b) della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni
conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli
enti locali e alle autonomie funzionali.».
«Art. 55 (Procedura di attuazione ed entrata in
vigore). - 1. A decorrere dalla data del decreto di nomina
del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni
politiche successive all'entrata in vigore del presente
decreto legislativo e salvo che non sia diversamente
disposto dalle norme del presente decreto:
a) sono istituiti:
il Ministero dell'economia e delle finanze;
il Ministero delle attivita' produttive;
il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio;
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca;
il Ministero della salute;
b) sono soppressi:
il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica;
il Ministero delle finanze;
il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
il Ministero del commercio con l'estero;
il Dipartimento per il turismo della presidenza del
Consiglio dei ministri;
il Ministero dell'ambiente;
il Ministero dei lavori pubblici;
il Ministero dei trasporti e della navigazione;
il Dipartimento per le aree urbane della Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
il Ministero della sanita';
il Dipartimento per le politiche sociali della
Presidenza del Consiglio dei ministri;
il Ministero della pubblica istruzione;
il Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica.
2. Alla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo il Ministro e il Ministero di grazia e
giustizia assumono rispettivamente la denominazione di
Ministro della giustizia e Ministero della giustizia e il
Ministro e il Ministero per le politiche agricole assumono
rispettivamente la denominazione di Ministro delle
politiche agricole e forestali e Ministero delle politiche
agricole e forestali.
3. Sino all'attuazione del comma 1, con regolamento
adottato ai sensi del comma 4-bis dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, si puo' provvedere al riassetto
dell'organizzazione dei singoli Ministeri, in conformita'
con la riorganizzazione del governo e secondo i criteri ed
i principi previsti dal presente decreto legislativo.
4. Sono, comunque, fatti salvi i regolamenti di
organizzazione gia' adottati ai sensi del comma 4-bis
dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e della
legge 3 aprile 1997, n. 94.
5. Le disposizioni contenute all'art. 11, commi 1, 2 e
3, trovano applicazione a decorrere dalla data indicata al
comma 1.
6. Salvo disposizione contraria, la decorrenza
dell'operativita' delle disposizioni del presente decreto
e' distribuita, con decreto del presidente del consiglio
dei ministri, entro l'arco temporale intercorrente tra
l'entrata in vigore del presente decreto e la data di cui
al comma 1. Qualora ricorrano specifiche e motivate
esigenze, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro competente, puo', con proprio
decreto, differire o gradualizzare temporalmente singoli
adempimenti od atti, relativi ai procedimenti di
riorganizzazione dei Ministeri.
7. Al riordino del Magistrato delle acque di Venezia e
del Magistrato per il Po si provvede, nel rispetto di
quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, con i decreti previsti dall'art. 11, comma 3, della
legge 15 marzo 1997, n. 59.
8. A far data dal 1° gennaio 2000, le funzioni relative
al settore agroindustriale esercitate dal Ministero per le
politiche agricole sono trasferite, con le inerenti
risorse, al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. Per l'esercizio delle funzioni di cui
agli articoli 35 e 36 del presente decreto legislativo il
Ministero dell'ambiente si avvale del Corpo forestale dello
Stato.
9. All'art. 46, comma 2, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, le parole «per le amministrazioni e
le aziende autonome» sono sostituite dalle parole «per le
amministrazioni, le agenzie e le aziende autonome»».
Note all'art.1:
- Il testo del comma 37 dell'art. 52 della legge
28 dicembre 2001, n. 448 e' riportato nella nota alle
premesse.
- Il testo del comma 22 dell'art. 52 della legge
27 dicembre 2002, n. 289 e' riportato nella nota alle
premesse.
Per i riferimenti del decreto del Presidente della
Repubblica n. 1574 del 1960 si veda nelle note alle
premesse.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287,
recante disposizioni in materia di «Riordino della Scuola
superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione
del personale delle amministrazioni pubbliche, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e' stato
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63.



 
Art. 2.
Presentazione delle istanze
1. I soggetti interessati, dal 1° al 31 marzo di ogni anno, presentano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali - Ufficio amministrazione delle risorse, un'istanza sottoscritta dal legale rappresentante, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, per l'assegnazione del contributo previsto dal comma 1 dell'articolo 1, di cui l'istituto intende avvalersi, che non puo' eccedere il limite massimo di 1.000.000 di euro. Con la medesima istanza sono indicate le modalita' con cui si intende fruire del beneficio, secondo quanto previsto dall'articolo 4.
2. All'istanza di cui al comma 1 deve essere allegata la documentazione comprovante la data degli atti di convenzionamento di cui al comma 1 dell'articolo 1, e deve essere allegato, altresi', un progetto per la realizzazione di iniziative di ricerca, formazione e integrazione culturale, finalizzate alla formazione internazionale e alla diffusione delle diverse culture nazionali.
3. Le domande relative alla fruizione del contributo per l'anno 2004, sono presentate nei trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 1, comma 2.



Note all'art. 2:
- Si trascrive il testo dell'art. 47 del «Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa» emanato con decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
«Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'art. 38. (R).
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza. (R).
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le
qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. (R).
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e'
presupposto necessario per attivare il procedimento
amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita'
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti
medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato
mediante dichiarazione sostitutiva. (R).».



 
Art. 3.
Assegnazione del contributo
1. Il contributo e' riconosciuto per la realizzazione del progetto allegato all'istanza di cui al comma 2 dell'articolo 2, automaticamente, secondo l'ordine cronologico degli atti di convenzionamento di cui al medesimo comma 2 dell'articolo 2, e, subordinatamente, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze di cui al comma 1 dello stesso articolo 2, nonche', a parita' di condizioni, dividendo in parti uguali l'ammontare dello stanziamento che residua dopo il riconoscimento dei contributi concessi interamente.
2. Il Dipartimento per le politiche fiscali - Ufficio amministrazione delle risorse, entro quindici giorni dal termine ultimo per la presentazione delle domande di cui all'articolo 2, verifica l'appartenenza dei richiedenti alle categorie di soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 1, nonche' alle categorie degli istituti individuate con il decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo 1; verifica l'esistenza e la data della convenzione con una scuola di alta formazione di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287; assegna, tenuto conto di quanto illustrato nel progetto di cui all'articolo 2, comma 2, il contributo nei limiti della capienza dei fondi disponibili. Lo stesso ufficio amministrazione delle risorse del Dipartimento per le politiche fiscali comunica ai soggetti interessati, anche in caso di non accoglimento, l'esito della procedura di selezione delle istanze.



Note all'art. 3:
- I riferimenti relativi al decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 287, sono riportati nella nota all'art.
1.



 
Art. 4.
Modalita' di fruizione del contributo
1. Il contributo di cui all'articolo 1, puo' essere fruito mediante erogazione in denaro oppure nella forma del credito d'imposta mediante compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di comunicazione di riconoscimento del beneficio ai sensi dell'articolo 3, comma 2.
2. Per le richieste di fruizione mediante erogazione in denaro, fino alla comunicazione di riconoscimento del beneficio, puo' esserne richiesto l'utilizzo nella forma del credito d'imposta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali - Ufficio amministrazione delle risorse.
3. Il contributo non concorre alla determinazione della base imponibile ne' ai fini dell'Imposta sul reddito delle societa', ne' ai fini dell'Imposta regionale sulle attivita' produttive, e non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 1996 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344.
4. Il Dipartimento per le politiche fiscali trasmette all'Agenzia delle entrate, anche mediante procedure telematiche, l'elenco degli istituti ammessi al beneficio, che hanno chiesto di fruirne mediante credito d'imposta.
5. Il credito d'imposta annualmente assegnato e quello utilizzato sono indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale e' concesso il beneficio e nelle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta in cui avviene l'utilizzo, fino all'esaurimento del credito.
6. L'Agenzia delle entrate comunica al Dipartimento per le politiche fiscali l'ammontare dei crediti d'imposta utilizzati dagli istituti di cui all'articolo 1.



Note all'art. 4:
- Si trascrive il testo dell'art. 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede
di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni.»
«Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono
versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti
all'I.N.P.S. e delle altre somme a favore dello Stato,
delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale
compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei
confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle
dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
data di presentazione della dichiarazione successiva.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative
addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante
versamento diretto ai sensi dell'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per
le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta
ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la
competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
tal caso non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi
e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d-bis);
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate
da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di
cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento
rateale ai sensi dell'art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul
patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli
esercenti sale cinematografiche.».
- Il testo dell'art. 1996 del testo unico delle imposte
sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e' riportato nella nota
alle premesse.



 
Art. 5.
Controlli e revoca del contributo
1. Il Dipartimento per le politiche fiscali trasmette al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, i progetti di cui al comma 2 dell'articolo 2, per l'espletamento dei successivi controlli di merito, diretti a verificare il perseguimento degli obiettivi di realizzazione di iniziative di ricerca, formazione e integrazione culturale, previsti dall'articolo 52, comma 37, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la congruita' degli importi del contributo assegnati a ciascun soggetto con riferimento alle spese sostenute per la realizzazione del progetto, nonche' l'effettiva realizzazione degli stessi.
2. Al termine delle attivita' di controllo di cui al comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, trasmette al Dipartimento per le politiche fiscali - Ufficio amministrazione delle risorse, l'eventuale elenco dei soggetti nei confronti dei quali procedere alla revoca parziale o totale del contributo concesso, a norma dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
3. Al recupero delle somme, fruite mediante credito d'imposta o erogazione in denaro, a seguito dei provvedimenti di revoca di cui al comma 2, si provvede mediante iscrizione a ruolo, a norma del Titolo I, Capo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, delle somme oggetto di restituzione, nonche' degli interessi e delle sanzioni, di cui ai commi 2 e 4 del predetto articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.



Note all'art. 5:
- Il testo del comma 37 dell'art. 52 della citata legge
28 dicembre 2001, n. 448 e' riportato nella nota alle
premesse.
- Si trascrive il testo dell'art. 9 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni
per la razionalizzazione degli interventi di sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4,
lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»:
«Art. 9 (Revoca dei benefici e sanzioni). - 1. In caso
di assenza di uno o piu' requisiti, ovvero di
documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque
imputabili al richiedente e non sanabili, il soggetto
competente provvede alla revoca degli interventi e, in caso
di revoca dal bonus fiscale, ne da immediata comunicazione
al Ministero delle finanze.
2. In caso di revoca degli interventi, disposta ai
sensi del comma 1, si applica anche una sanzione
amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una
somma in misura da due a quattro volte l'importo
dell'intervento indebitamente fruito.
3. Qualora i beni acquistati con l'intervento siano
alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi
alla concessione, ovvero prima che abbia termine quanto
previsto dal progetto ammesso all'intervento, e' disposta
la revoca dello stesso, il cui importo e' restituito con le
modalita' di cui al comma 4.
4. Nei casi di restituzione dell'intervento in
conseguenza della revoca di cui al comma 3, o comunque
disposta per azioni o fatti addebitati all'impresa
beneficiaria, e della revoca di cui al comma 1, disposta
anche in misura parziale purche' proporzionale
all'inadempimento riscontrato, l'impresa stessa versa il
relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso
ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di
pagamento, ovvero alla data di concessione del credito di
imposta, maggiorato di cinque punti percentuali. In tutti
gli altri casi la maggiorazione da applicare e' determinata
in misura pari al tasso ufficiale di sconto.
5. Per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti
nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente
decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di
prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del
privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti
dall'art. 2751-bis del codice civile e fatti salvi i
diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si
provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'art. 67,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di
restituzione, nonche' delle somme a titolo di rivalutazione
e interessi e delle relative sanzioni.
6. Le somme restituite ai sensi del comma 4 sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per
incrementare la disponibilita' di cui all'art. 10, comma
2.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, reca «Disposizioni sulla
riscossione delle imposte sul reddito». Il Titolo I di
detta legge si occupa della riscossione delle imposte ed il
Capo II della Riscossione mediante ruoli.



 
Art. 6.
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 13 dicembre 2004
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Siniscalco
Il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Moratti Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 2005 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 174
 
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