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| Gazzetta n. 54 del 7 marzo 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 11 gennaio 2005 |  | Aggiornamento  delle  tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti  e psicotrope e relative preparazioni, di cui al decreto del   Ministro   della   sanita'   27 luglio   1992,   e   successive modificazioni. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con
 IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
 Visti  gli  articoli 13  e  14  del  decreto  del  Presidente della Repubblica  del  9 ottobre 1990, n. 309, recante il testo unico delle leggi   in  materia  di  disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza;
 Visto  il  decreto  del  Ministro della sanita', di concerto con il Ministro   di  grazia  e  giustizia,  27 luglio  1992,  e  successive modificazioni   recante   «Tabelle   contenenti  l'indicazione  delle sostanze stupefacenti e psicotrope e relative preparazioni»;
 Preso  atto  che  presso  alcuni  negozi  e'  diffusa la vendita di prodotti a base di salvia divinorum, contenenti come principio attivo la salvinorina A;
 Considerato  che  la  salvia divinorum, erba perenne della famiglia delle   Labiatae,   viene   assunta   per  inalazione,  ingestione  o masticazione   delle   foglie   al   fine  di  procurarsi  uno  stato allucinatorio;
 Considerato  che  la  salvinorina  A, diterpene neocloredano, e' un potente    allucinogeno    naturale   la   cui   assunzione   provoca allucinazioni,   distorsioni  delle  percezioni  sensoriali  (colori, musica),  distorsioni  di  spazio e tempo, perdita di contatto con la realta',   esperienze   extracorporee,   depressione  e  fenomeni  di dissociazione;
 Tenuto  conto  della  pericolosita'  della salvinorina A per i suoi effetti stimolanti sul sistema nervoso centrale, per le potenzialita' d'abuso e quale causa di dipendenza;
 Vista  la  relazione tecnica della Direzione centrale per i servizi antidroga  del  Ministero  dell'interno,  relativa ai risultati dello studio  effettuato  presso  il  Laboratorio indagini sulle droghe del Servizio  di  polizia  scientifica  della  Direzione  centrale  della polizia  criminale  del  Dipartimento  della  pubblica sicurezza, nel quale   viene  riconfermato  che  la  salvinorina  A  e'  un  potente allucinogeno naturale;
 Vista  l'ordinanza  del  Ministro  della  salute del 25 giugno 2004 «Disposizione  di  sequestro  dal  commercio  dei prodotti contenenti salvia divinorum o il suo principio attivo salvinorina A», pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  185  del 9 agosto 2004;
 Considerato  che  il  Consiglio  dell'Unione europea, con decisione 2003/847/JHA   del   27 novembre   2003,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale  della Unione europea del 6 dicembre 2003, ha stabilito che le sostanze:
 2,5-dimetossi-4-(n)-propiltiofenetilamina, acronimo: 2C-T-7;
 2,5-dimetossi-4-etiltiofenetilamina, acronimo: 2C-T-2;
 2,5-dimetossi-4-iodofenetilamina, acronimo: 2C-I;
 2,4,5-trimetossiamfetamina, acronimo: TMA-2, devono essere sottoposte alla legislazione in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope vigente in ciascun Paese membro;
 Tenuto conto che da rapporti di risk-assessment condotti dal Centro europeo  per  il  monitoraggio delle droghe e della tossicodipendenza (EMCDDA)  risulta  che  le  sostanze 2C-T-7, 2C-T-2, 2C-I, TMA-2 sono molecole   strutturalmente  derivate  dalla  fenetilamina  a  cui  e' associata attivita' stimolante ed allucinogena;
 Considerato  che  gli  effetti  allucinogeni di dette sostanze sono sovrapponibili  a  quelli di altre sostanze di dipo amfetaminico gia' sottoposte  alla  legislazione  vigente  in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope;
 Sentito l'Istituto superiore di sanita' che, in data 9 giugno 2004, ha  espresso parere favorevole all'inserimento della salvia divinorum e  della  salvinorina  A nella tabella I di cui all'art. 14 del testo unico  approvato  con  il decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, dinanzi richiamato ed, in data 6 maggio 2004, ha  espresso parere favorevole all'inserimento delle sostanze 2C-T-7, 2C-T-2, 2C-I, TMA-2 nella stessa tabella I;
 Sentito  il  Consiglio  superiore  di sanita' che, nella seduta del 17 settembre   2004,  ha  espresso  a  sua  volta  parere  favorevole all'inserimento  delle  sostanze  salvia  divinorum,  salvinorina  A, 2C-T-7,  2C-T-2,  2C-I,  TMA-2 nella tabella I di cui all'art. 14 del gia'  citato  decreto  del  Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309;
 Ritenuto, pertanto, di dover inserire le sostanze salvia divinorum, salvinorina  A,  2C-T-7,  2C-T-2,  2C-I, TMA-2 nella tabella I di cui all'art.  14  del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 9 ottobre 1990, dinanzi citato;
 Decreta:
 Art. 1.
 1. Nella tabella I di cui al decreto ministeriale 27 luglio 1992, e successive modificazioni sono aggiunte le seguenti sostanze:
 salvia divinorum;
 salvinorina A;
 2,5-dimetossi-4-(n)-propiltiofenetilamina, acronimo: 2C-T-7;
 2,5-dimetossi-4-etiltiofenetilamina, acronimo: 2C-T-2;
 2,5-dimetossi-4-iodofenetilamina, acronimo: 2C-I;
 2,4,5-trimetossiamfetamina, acronimo: TMA-2.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  Il  presente decreto sara' inviato agli organi di controllo per la  registrazione ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 11 gennaio 2005
 Il Ministro della salute
 Sirchia
 Il Ministro della giustizia
 Castelli Registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 2005 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 159
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