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| Gazzetta n. 54 del 7 marzo 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |  | DECRETO 21 febbraio 2005 |  | Scioglimento della societa' cooperativa «Edizioni del Maquis a r.l.», in Milano. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO di Milano
 Visto  l'art.  2545-septiesdecies  del  codice  civile nel quale, a seguito  del  decreto  legislativo  n.  6/2003,  sono  confluite, con modificazioni ed integrazioni, le norme che erano contenute nel primo comma dell'art. 2544 del codice civile;
 Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
 Visto  il  decreto  del  direttore  generale della cooperazione del 6 marzo  1996  di  decentramento  agli  Uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di societa' cooperative;
 Visto  il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione   alle  direzioni  provinciali  del  lavoro,  servizio politiche  del  lavoro  delle  funzioni  gia'  attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;
 Visti  i  due  decreti  del  Sottosegretario di Stato del Ministero delle  attivita' produttive in data 17 luglio 2003 il primo dei quali aveva determinato il limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio  per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di societa' cooperative e il secondo  dei  quali  aveva rideterminato l'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di societa' cooperative;
 Vista  la  circolare  del  Ministero  delle  attivita'  produttive, Direzione  generale  per gli enti cooperativi, divisione IV, prot. n. 1579551  del  30 settembre  2003,  relativa  ai  decreti ministeriali 17 luglio 2003;
 Visto   l'unanime   parere   della   commissione  centrale  per  le cooperative     espresso    nella    seduta    dell'8 ottobre    1997 sull'applicabilita'   dell'art.  2544  del  codice  civile  anche  in presenza  delle  fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile ancorche'  preesistenti;  nel  caso  in  specie:  l'impossibilita' di funzionamento dell'assemblea della societa' cooperativa «Edizioni del Maquis a r.l.», con sede in Milano, corso Como n. 6;
 Vista  la  nota  prot.  n.  676 del 1° marzo 1999 del Ministero del lavoro   e   della   previdenza  sociale,  Direzione  generale  della cooperazione,  divisione IV, concernente le richieste di scioglimento d'ufficio  ex art. 2544 del codice civile di societa' cooperative nei cui  confronti  si  e'  verificata  anche  una  delle  cause previste dall'art. 2448 del codice civile;
 Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;
 Vista  la  convenzione  per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti  tra  gli  uffici  centrali  e  periferici del Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali e gli uffici del Ministero delle attivita' produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, del 30 novembre 2001;
 Vista la circolare n. 16/2002, in data 25 marzo 2002, del Ministero del  lavoro  e delle politiche sociali, dipartimento per le politiche del  lavoro  e  dell'occupazione  e  tutela dei lavoratori, Direzione generale  degli affari generali, risorse umane e attivita' ispettiva, divisione  I, relativa a «Misure dirette ad assicurare la continuita' dell'azione amministrativa in materia di cooperazione - Problematiche connesse alla fase transitoria»;
 Visto  il  verbale ispettivo in data 4 novembre 2003, relativo alla societa'  cooperativa  «Edizioni  del  Maquis  a  r.l.»,  con sede in Milano, corso Como n. 6, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni  previste  dall'allora  art.  2544  del  codice  civile  e dall'art.  2,  comma  1,  della legge 17 luglio 1975, n. 400, perche' sussistono  le  seguenti cause: non ha depositato bilanci dopo quello al  31 dicembre 1992, non ha compiuto atti di gestione da allora, non e'  in  condizione  di  raggiungere  lo  scopo  per il quale e' stata costituita e non emerge attivo da liquidare.
 Visto  il parere di massima espresso dalla commissione centrale per le   cooperative   nella   seduta   del   15 maggio   2003,  relativo all'individuazione di casi nei quali possa adottarsi il provvedimento di  scioglimento d'ufficio senza che debba acquisirsi il parere della commissione  (nel  caso  di  specie: la cooperativa non ha depositato bilanci dopo quello al 31 dicembre 1992);
 Decreta:
 La  societa'  cooperativa «Edizioni del Maquis a r.l.», sede legale in  Milano,  corso  Como  n.  6,  costituita  per rogito notaio dott. Marcello  Schiavo  di Milano, in data 3 settembre 1969, repertorio n. 391792,  raccolta  n.  6174,  BUSC  n. 6405/109368, codice fiscale n. 03854880154  e'  sciolta,  senza  dar  luogo  a nomina di commissario liquidatore,  ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, in quanto non  ha  depositato  bilanci  dopo quello al 31 dicembre 1992, non ha compiuto  atti  di  gestione  da  allora,  non  e'  in  condizione di raggiungere  lo  scopo  per il quale e' stata costituita e non emerge attivo da liquidare.
 Il presente decreto verra' trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio   pubblicazioni   leggi   e   decreti,   per  la  conseguente pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
 Milano, 21 febbraio 2005
 Il direttore provinciale: Truppi
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