| IL RETTORE Vista  la legge n. 168 del 9 maggio 1989 ed in particolare l'art. 6 commi 9 e 11;
 Visto  il decreto rettorale n. 2454 del 30 settembre 1996 con cui e'  stato  emanato lo statuto di questa universita', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 1996, n. 165;
 Visto l'art. 83 comma 1 dello statuto di questa universita';
 Vista  la  delibera  del  senato  accademico della seduta in data 20 luglio  2004  con  cui  e' stata approvata la modifica all'art. 23 comma  1  (soppressione  della lettera d) e l'inserimento del comma 2 all'art. 76 dello statuto;
 Vista la nota del M.I.U.R. prot. n. 3956 del 15 dicembre 2004 con cui  e'  stato  comunicato  di non avere osservazioni da formulare in merito alle modifiche statutarie sopra indicate;
 Decreta di  emanare, ai sensi dell'art. 6, comma 9 della legge n. 168/1989 la modifica  all'art.  23,  comma  1  (soppressione  della  lettera d) e l'inserimento  del comma 2 all'art. 76, evidenziato in corsivo, dello statuto.
 Art. 23.
 Consiglio di facolta'
 1. Il consiglio di facolta' e' composto:
 a) da tutti i professori di ruolo e fuori ruolo appartenenti alla facolta';
 b) dai rappresentanti elettivi dei ricercatori e degli assistenti ordinari  nella misura di un terzo dei professori di cui alla lettera a)  con  arrotondamento  all'unita' intera per eccesso o per difetto, eletti  con le modalita' stabilite dal regolamento generale di Ateneo (N.B.);
 c) da  una rappresentanza elettiva degli studenti pari al 15% del totale dei membri di cui alle lettere a) e b).
 Omissis.
 Art. 76.
 Incompatibilita'
 Omissis.
 2.  Le  cariche  di  Preside  di  facolta',  Presidente di corso di studio,   Direttore  di  scuola  di  specializzazione,  Direttore  di dipartimento, Direttore di centro di servizio sono incompatibili:
 a) con  il  collocamento  in  congedo  per esclusiva attivita' di ricerca   scientifica   ex  art.  17  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 382/1980;
 b) con il collocamento in congedo per motivi di studio all'estero ex art. 10 della legge n. 311/1958.
 Il  titolare di una delle cariche sopra indicate che abbia ottenuto l'autorizzazione  al  congedo  suddetto deve optare tra le dimissioni dalla carica e la rinuncia al congedo.
 Perugia, 11 febbraio 2005
 p. Il rettore: Torti
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