Gazzetta n. 54 del 7 marzo 2005 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI PERUGIA
DECRETO RETTORALE 11 febbraio 2005
Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE
Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989 ed in particolare l'art. 6 commi 9 e 11;
Visto il decreto rettorale n. 2454 del 30 settembre 1996 con cui e' stato emanato lo statuto di questa universita', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 1996, n. 165;
Visto l'art. 83 comma 1 dello statuto di questa universita';
Vista la delibera del senato accademico della seduta in data 20 luglio 2004 con cui e' stata approvata la modifica all'art. 23 comma 1 (soppressione della lettera d) e l'inserimento del comma 2 all'art. 76 dello statuto;
Vista la nota del M.I.U.R. prot. n. 3956 del 15 dicembre 2004 con cui e' stato comunicato di non avere osservazioni da formulare in merito alle modifiche statutarie sopra indicate;
Decreta di emanare, ai sensi dell'art. 6, comma 9 della legge n. 168/1989 la modifica all'art. 23, comma 1 (soppressione della lettera d) e l'inserimento del comma 2 all'art. 76, evidenziato in corsivo, dello statuto.
Art. 23.
Consiglio di facolta'
1. Il consiglio di facolta' e' composto:
a) da tutti i professori di ruolo e fuori ruolo appartenenti alla facolta';
b) dai rappresentanti elettivi dei ricercatori e degli assistenti ordinari nella misura di un terzo dei professori di cui alla lettera a) con arrotondamento all'unita' intera per eccesso o per difetto, eletti con le modalita' stabilite dal regolamento generale di Ateneo (N.B.);
c) da una rappresentanza elettiva degli studenti pari al 15% del totale dei membri di cui alle lettere a) e b).
Omissis.
Art. 76.
Incompatibilita'
Omissis.
2. Le cariche di Preside di facolta', Presidente di corso di studio, Direttore di scuola di specializzazione, Direttore di dipartimento, Direttore di centro di servizio sono incompatibili:
a) con il collocamento in congedo per esclusiva attivita' di ricerca scientifica ex art. 17 decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980;
b) con il collocamento in congedo per motivi di studio all'estero ex art. 10 della legge n. 311/1958.
Il titolare di una delle cariche sopra indicate che abbia ottenuto l'autorizzazione al congedo suddetto deve optare tra le dimissioni dalla carica e la rinuncia al congedo.
Perugia, 11 febbraio 2005
p. Il rettore: Torti
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone