IL RETTORE Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989 ed in particolare l'art. 6 commi 9 e 11; Visto il decreto rettorale n. 2454 del 30 settembre 1996 con cui e' stato emanato lo statuto di questa universita', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 1996, n. 165; Visto l'art. 83 comma 1 dello statuto di questa universita'; Vista la delibera del senato accademico della seduta in data 20 luglio 2004 con cui e' stata approvata la modifica all'art. 23 comma 1 (soppressione della lettera d) e l'inserimento del comma 2 all'art. 76 dello statuto; Vista la nota del M.I.U.R. prot. n. 3956 del 15 dicembre 2004 con cui e' stato comunicato di non avere osservazioni da formulare in merito alle modifiche statutarie sopra indicate; Decreta di emanare, ai sensi dell'art. 6, comma 9 della legge n. 168/1989 la modifica all'art. 23, comma 1 (soppressione della lettera d) e l'inserimento del comma 2 all'art. 76, evidenziato in corsivo, dello statuto. Art. 23. Consiglio di facolta' 1. Il consiglio di facolta' e' composto: a) da tutti i professori di ruolo e fuori ruolo appartenenti alla facolta'; b) dai rappresentanti elettivi dei ricercatori e degli assistenti ordinari nella misura di un terzo dei professori di cui alla lettera a) con arrotondamento all'unita' intera per eccesso o per difetto, eletti con le modalita' stabilite dal regolamento generale di Ateneo (N.B.); c) da una rappresentanza elettiva degli studenti pari al 15% del totale dei membri di cui alle lettere a) e b). Omissis. Art. 76. Incompatibilita' Omissis. 2. Le cariche di Preside di facolta', Presidente di corso di studio, Direttore di scuola di specializzazione, Direttore di dipartimento, Direttore di centro di servizio sono incompatibili: a) con il collocamento in congedo per esclusiva attivita' di ricerca scientifica ex art. 17 decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980; b) con il collocamento in congedo per motivi di studio all'estero ex art. 10 della legge n. 311/1958. Il titolare di una delle cariche sopra indicate che abbia ottenuto l'autorizzazione al congedo suddetto deve optare tra le dimissioni dalla carica e la rinuncia al congedo. Perugia, 11 febbraio 2005 p. Il rettore: Torti |