| IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO di Campobasso
 Visto  il  decreto  legislativo  del  Capo  provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto  l'art.  2545-septiesdecies del codice civile come introdotto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;
 Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;
 Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
 Visto  il  decreto  del  Direttore  generale della cooperazione del 6 marzo  1996  di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti d'ufficio di societa' cooperative, senza la nomina del commissario liquidatore;
 Vista  la  convenzione  sottoscritta  il  30 novembre  2001  per la regolamentazione  e la disciplina dei rappodi tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attivita' produttive;
 Visto  l'art.  12  del decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002 che determina i provvedimenti da adottare a seguito della vigilanza;
 Visto  il  decreto  del  Ministero  delle  attivita' produttive del 17 luglio  2003,  recante  disposizioni  in  materia  di procedure di scioglimento per atto dell'autorita' amministrativa;
 Visto  il  decreto  del  Ministero  delle  attivita' produttive del 17 luglio  2003  recante  i  limiti  entro  i quali poter disporre lo scioglimento  di  societa'  cooperative  senza  nomina  di commissari liquidatori;
 Visto  i  verbali  di  ispezione  ordinaria eseguiti sull'attivita' delle  societa'  cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime  si  trovano  nelle  condizioni  previste dal precitato art. 2545-septiesdecies  del codice civile, senza rapporti patrimoniali da definire;
 Vista  la  conforme  proposta  formulata  nel contesto del giudizio conclusivo da parte degli ispettori incaricati;
 Visto  il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le   cooperative   nella  riunione  del  15 maggio  2003  concernente l'adozione  dei  provvedimenti  di scioglimento d'ufficio di societa' cooperative;
 Rilevato  che per le societa' cooperative sottoelencate ricorrono i presupposti di cui al predetto parere;
 Espletata  la  procedura  di  cui  agli  articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante comunicazioni del 28 dicembre 2004 ai presidenti   del   consiglio  d'amministrazione  delle  sottoelencate cooperative  ed  avviso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio  2005, di avvio del procedimento di scioglimento d'ufficio, senza   nomina   del  commissario  liquidatore,  ai  sensi  dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile;
 Considerato   che   alla   data  odierna  non  risultano  pervenute opposizioni  da terzi, all'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio,  ne' domande tendenti ad ottenere la nomina dei commissari liquidatori;
 Decreta:
 Le   societa'  cooperative  sottoelencate  sono  sciolte  ai  sensi dell'art.   2545-septiesdecies   del  codice  civile  e  della  legge 17 luglio  1975,  n.  400,  art.  2,  senza  far luogo alla nomina di commissari liquidatori:
 societa'   cooperativa   «Ortofrutticoltori   Molisani  Associati O.R.M.A.  Soc.  coop. a r.l.», con sede in Campobasso, costituita per rogito notaio dott. Puzone Fiorita in data 17 giugno 2003, repertorio n.  72209,  R.E.A.  n.  112514 della C.C.I.A.A. di Campobasso, codice fiscale/partita I.V.A. n. 01492160708, posizione BUSC n. 1554/314999;
 societa'  cooperativa  «Adriatica Service Soc. coop. a r.l.», con sede  in  Campomarino, costituita per rogito notaio dott. Di Prospero Antonio  in  data  10 luglio  1998,  repertorio  n.  18432,  registro societa'  n.  14540  R.E.A. n. 103986 della C.C.I.A.A. di Campobasso, posizione BUSC n. 1321/284805.
 Il presente decreto verra' trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio   pubblicazione   leggi   e   decreti,   per  la  conseguente pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e agli organi competenti per i provvedimenti consequenziali.
 Campobasso, 16 febbraio 2005
 Il direttore provinciale reggente: Brunetti
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