Gazzetta n. 54 del 7 marzo 2005 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 22 dicembre 2004, n. 338
Attuazione della direttiva 2002/33/CE in materia di norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;.
Visto l'articolo 117 della Costituzione;
Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato A;
Vista la direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2002, che modifica le direttive 90/425/CEE e 92/118/CEE del Consiglio, con riguardo alle norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale;
Visto il decreto legislativo 13 dicembre 1996, n. 674, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 ottobre 2004;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 dicembre 2004;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali, degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modificazioni all'Allegato A
del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28
1. All'allegato A, parte II, Punto I legislazione veterinaria, del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e' aggiunto, in fine, il seguente capoverso:
«Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano. (GU L 273 del 10 ottobre 2002, pag. 1).».



Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- L'art. 117 della Costituzione, cosi' recita:
«Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata
dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della
Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; perequazione delle
risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di comuni, province e citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei
bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attivita'
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle regioni la potesta'
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
regioni. La potesta' regolamentare spetta alle regioni in
ogni altra materia. I comuni, le province e le citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della regione con
altre regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.».
- L'art. 1 e l'allegato A della legge 31 ottobre 2003,
n. 306, recante: «Disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee. Legge comunitaria 2003», cosi' recitano:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, i decreti
legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati
A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati in relazione all'oggetto della
direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle
direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
perche' su di essi sia espresso, entro quaranta giorni
dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi
parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto
per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei
trenta giorni che precedono la scadenza dei termini
previsti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi ultimi
sono prorogati di novanta giorni.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla
presente legge, il Governo puo' emanare, con la procedura
indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e
correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del
comma 1.
5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
comma, della Costituzione, i decreti legislativi
eventualmente adottati nelle materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le
province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la
propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del
termine stabilito per l'attuazione della normativa
comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla
data di entrata in vigore della normativa di attuazione
adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel
rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
e dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione
dello Stato.».
«Allegato A
2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa
al riconoscimento reciproco delle decisioni di
allontanamento dei cittadini di Paesi terzi.
2002/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 febbraio 2002, sulle formalita' di dichiarazione delle
navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri
della Comunita'.
2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 ottobre 2002, che modifica le direttive 90/425/CEE e
92/118/CEE del Consiglio con riguardo alle norme sanitarie
relative ai sottoprodotti di origine animale.
2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema
comunitario di monitoraggio del traffico navale e
d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del
Consiglio.
2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita.
2002/86/CE della Commissione, del 6 novembre 2002,
recante modifica della direttiva 2001/101/CE per quanto
concerne il termine a partire da cui sono vietati gli
scambi di prodotti non conformi alla direttiva 2000/13/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio.
2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia.
2002/93/CE del Consiglio, del 3 dicembre 2002, che
modifica la direttiva 77/388/CEE, con riguardo alla proroga
della facolta' di autorizzare gli Stati membri ad applicare
un'aliquota IVA ridotta su taluni servizi ad alta
intensita' di lavoro.
2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 gennaio 2003, che stabilisce norme di qualita' e di
sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la
conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei
suoi componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001.
2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che
stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la
trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di
prodotti di origine animale destinati al consumo umano.
2003/8/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, intesa a
migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie
transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime
comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali
controversie.
2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante
norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo
negli Stati membri.
2003/12/CE della Commissione, del 3 febbraio 2003,
riguardante la riclassificazione delle protesi mammarie nel
quadro della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del
14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici.
2003/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 febbraio 2003, che modifica la direttiva 76/768/CEE del
Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative ai prodotti cosmetici.
2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'8 maggio 2003, sulla promozione dell'uso dei
biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei
trasporti.
2003/32/CE della Commissione, del 23 aprile 2003,
recante modalita' specifiche relative ai requisiti previsti
dalla direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno
1993, per i dispositivi medici fabbricati con tessuti di
origine animale.
2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia
di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di
pagamenti di interessi.
2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003,
concernente il regime fiscale comune applicabile ai
pagamenti di interessi e di canoni fra societa' consociate
di Stati membri diversi.
2003/61/CE del Consiglio, del 18 giugno 2003, recante
modifica delle direttive 66/401/CEE relativa alla
commercializzazione delle sementi di piante foraggere,
66/402/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi
di cereali, 68/193/CEE relativa alla commercializzazione
dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite,
92/33/CEE relativa alla commercializzazione delle piantine
di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi,
ad eccezione delle sementi, 92/34/CEE relativa alla
commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle
piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla
produzione di frutti, 98/56/CE relativa alla
commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle
piante ornamentali, 2002/54/CE relativa alla
commercializzazione delle sementi di barbabietole,
2002/55/CE relativa alla commercializzazione delle sementi
di ortaggi, 2002/56/CE relativa alla commercializzazione
dei tuberi seme di patate, e 2002/57/CE relativa alla
commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da
fibra, per quanto riguarda le analisi comparative
comunitarie.
La direttiva 2002/33/CE e' pubblicata in GUCE n. L 315
del 19 novembre 2002.
La direttiva 90/425/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 224
del 18 agosto 1990.
La direttiva 92/118/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 62
del 5 marzo 1993».
- Il decreto legislativo 13 dicembre 1996, n. 674,
reca: «Attuazione della direttiva 92/118/CEE concernente
condizioni sanitarie per gli scambi e le importazioni dei
patogeni e dei prodotti non soggetti a normative
comunitarie specifiche.».
- Il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, reca:
«Attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE
relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni
animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili
negli scambi intracomunitari.».
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'allegato A, parte II, punto I,
legislazione veterinaria, del citato decreto legislativo n.
28 del 1993, cosi' come modificato dal decreto qui
pubblicato, cosi' recita:
«Allegato A - Parte II
I. LEGISLAZIONE VETERINARIA
Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964,
relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di
scambi intercomunitari di animali delle specie bovina e
suina. Gazzetta Ufficiale n. 121 del 29 luglio 1964, pag.
1977/64.
Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988,
che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili
agli scambi intercomunitari ed alle importazioni di sperma
surgelato di animali della specie bovina. Gazzetta
Ufficiale n. L 194 del 22 luglio 1988, pag. 10.
Direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1989,
che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli
scambi intercomunitari e le importazioni da Paesi di
embrioni di animali domestici della specie bovina. Gazzetta
Ufficiale n. L 302 del 19 ottobre 1989, pag. 1.
Direttiva 90/426/CEE del Consiglio del 26 giugno 1990,
relativa alle condizioni di polizia sanitaria che
disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di
equidi in provenienza dai Paesi terzi. Gazzetta Ufficiale
n. L 224 del 18 agosto 1990, pag. 42.
Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990,
che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili
agli scambi intercomunitari ed alle importazioni di sperma
di animali della specie suina. Gazzetta Ufficiale n. L 224
del 18 agosto 1990, pag. 62.
Direttiva 90/539/CEE del Consiglio del 15 ottobre 1990
relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi
intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi
terzi di pollame e uova da cova.
Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie
relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati
al consunto umano (Gazzetta Ufficiale n. L 273 del
10 ottobre 2002, pag. 1).
Il Regolamento (CE) n. 1774/2002 e' pubblicato in GUCE
n. L 273 del 10 ottobre 2002.».



 
Art. 2.
Modificazioni al decreto
legislativo 13 dicembre 1996, n. 674
1. Al decreto legislativo 13 dicembre 1996, n. 674, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, comma 2, sono soppresse le lettere d) ed f);
b) all'articolo 2:
1) al comma 1, le parole: «nonche' delle gelatine non destinate al consumo umano,» sono soppresse;
2) al comma 2, dopo le parole: «i nuovi prodotti di origine animale» sono inserite le seguenti: «destinati al consumo umano»;
c) all'articolo 5, comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) provengono, fatte salve disposizioni specifiche contrarie contenute nell'allegato II, da stabilimenti compresi nell'elenco stabilito in sede comunitaria»;
d) all'allegato I:
1) i capitoli 1, 3, 4, 8, 10, 12, 13, 14 e 15 sono soppressi;
2) al capitolo 5 sono apportate le seguenti modifiche:
2.1) al titolo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «destinati al consumo umano»;
2.2) nella sezione A, le parole: «A. Se sono destinati all'alimentazione umana o animale:» sono soppresse;
2.3) la sezione B e' soppressa;
3) al capitolo 6 sono apportate le seguenti modifiche:
3.1) al titolo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «destinate al consumo umano»;
3.2) alla parte I:
3.2.1) la sezione A e' sostituita dalla seguente: «A. per quanto riguarda gli scambi, alla presentazione del documento o certificato di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, e successive modificazioni, nonche' alle disposizioni comunitarie in materia, che deve attestare il rispetto dei requisiti prescritti»;
3.2.2) alla sezione B, numero 1), la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) i prodotti soddisfano i requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194, e successive modificazioni, nonche' alle disposizioni comunitarie in materia».
4) il capitolo 7 e' sostituito dall'allegato al presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 22 dicembre 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche
comunitarie
Sirchia, Ministro della salute
Alemanno, Ministro delle politiche
agricole e forestali
Fini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Siniscalco, Ministro dell'economia e
delle finanze
La Loggia, Ministro per gli affari
regionali Visto, il Guardasigilli: Castelli



Note all'art. 2:
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 del decreto
legislativo 13 dicembre 1996, n. 674, cosi' come modificati
dal decreto qui pubblicato:
«Art. 1. - 1. Il presente decreto stabilisce le
condizioni sanitarie e di polizia sanitaria che si
applicano agli scambi ed alle importazioni dei prodotti di
origine animale compresi i campioni commerciali prelevati
su di essi, nonche' degli organismi patogeni, non soggetti
a normative comunitarie specifiche per quanto riguarda tali
condizioni.
2. Ai fini del presente decreto valgono le definizioni
di cui all'art. 2 del decreto legislativo 30 gennaio 1993,
n. 28, e quelle di cui all'art. 2 del decreto legislativo
3 marzo 1993, n. 93. Si intende inoltre per:
a) campione commerciale: il campione privo di
qualsiasi valore commerciale, prelevato a nome del
proprietario o del responsabile di uno stabilimento, che
sia rappresentativo di una data produzione di prodotti di
origine animale di detto stabilimento o che costituisca un
modello di un prodotto di origine animale di cui e'
prevista la fabbricazione; per il successivo esame, esso
deve recare l'indicazione del tipo di prodotto, della sua
composizione e della specie animale da cui e' stato
ottenuto;
b) malattia trasmissibile grave: qualsiasi malattia
per la quale in sede comunitaria sia prescritta la denuncia
obbligatoria;
c) organismi patogeni: la raccolta o coltura di
organismi o di derivati presenti da soli oppure in nuova
combinazione di detta raccolta o coltura di organismi, che
possono provocare malattie in qualsiasi essere vivente, ad
eccezione dell'uomo; tutti i derivati modificati di tali
organismi che possono portare o trasmettere un germe
patogeno animale; il tessuto, la coltura cellulare, le
secrezioni o gli escrementi con cui o per mezzo di cui un
germe patogeno animale puo' essere portato o trasmesso.
Sono esclusi i medicinali veterinari immunologici
autorizzati di cui al decreto legislativo 4 febbraio 1993,
n. 66;
d) (soppressa);
e) proteine animali trasformate destinate al consumo
umano: i ciccioli, la farina di carne e la cotenna in
polvere di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 357;
f) (soppressa).
Art. 2. - 1. Ai fini degli scambi e delle importazioni
dei prodotti di origine animale di cui all'art. 1, comma 1,
oltre ai divieti e alle limitazioni stabiliti per ragioni
sanitarie o di polizia sanitaria dal presente decreto si
applicano soltanto divieti e limitazioni imposti per le
stesse ragioni da disposizioni, in particolare dalle misure
di salvaguardia, eventualmente adottate in sede
comunitaria.
2. I nuovi prodotti di origine animale destinati al
consumo umano autorizzati all'immissione sul mercato di uno
Stato membro dal 1° gennaio 1994 possono essere oggetto di
scambi e di importazione solo se stabilito in sede
comunitaria.
3. La lettera b), numero 4, dell'art. 2, comma 1, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, e' soppressa.
4. Gli altri prodotti di origine animale di cui
all'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 537, come modificato, da ultimo, con
il comma 3, possono formare oggetto di scambi e di
importazioni soltanto se oltre ai requisiti di cui all'art.
3 soddisfano anche ai requisiti del citato decreto
legislativo n. 537 del 1992.
5. Gli scambi di organismi patogeni sono soggetti alle
disposizioni stabilite con procedura comunitaria.».
- Si riporta il testo dell'art. 5, commi 1 e 2, del
decreto legislativo n. 674 del 1996, come modificato del
presente decreto:
«Art. 5. - 1. Oltre a quanto stabilito dal comma 2,
alle importazioni dei prodotti di cui al presente decreto
si applicano le condizioni stabilite per gli scambi.
2. I prodotti di cui agli allegati I e II e quelli di
cui all'art. 2, commi 2 e 4, possono essere importati solo
se:
a) provengono da un Paese terzo o parte di esso
compreso negli elenchi predisposti in sede comunitaria,
salvo quanto previsto dagli allegati I e II;
b) provengono, fatte salve disposizioni specifiche
contrarie contenute nell'allegato II, da stabilimenti
compresi nell'elenco stabilito in sede comunitaria;
c) sono accompagnati, ove previsto dagli allegati I e
II e dall'art. 2, commi 2 e 4, da certificati sanitari
conformi ai modelli predisposti in sede comunitaria e
firmati da un veterinario ufficiale del Paese speditore o
da altra autorita' riconosciuta in sede comunitaria;
c-bis) preventivamente autorizzati dal Ministero
della sanita', in attesa che in sede comunitaria, vengano
fissati requisiti specifici, ove trattasi dei prodotti di
cui all'allegato II, capitolo 2, lettere d) ed e).».
- Si riporta il testo dell'allegato I al decreto del
Presidente della Repubblica n. 674 del 1996, come
modificato dal presente decreto:
«Allegato I
Capitolo 1
(soppresso)
Capitolo 2 - Involucri di origine animale
A. Scambi.
Gli scambi di involucri di origine animale sono
subordinati alla presentazione di un documento che precisa
lo stabilimento di origine, che deve essere:
quando gli involucri sono salati o essiccati
all'origine e quando gli involucri salati sono
successivamente manipolati per altri fini, uno stabilimento
approvato dall'autorita' competente;
negli altri casi, uno stabilimento riconosciuto
conformemente alla direttiva relativa a problemi sanitari
in materia di scambi intracomunitari di carni fresche; gli
involucri devono essere trasportati in modo da evitare una
contaminazione.
B. Importazioni dai Paesi terzi.
Le importazioni di involucri di origine animale in
provenienza da Paesi terzi sono subordinati alla
presentazione del certificato di cui all'art. 5, comma 2,
lettera e), rilasciato e firmato da un veterinario
ufficiale del Paese terzo esportatore e attestante:
i) che gli involucri provengono da uno stabilimento
riconosciuto dall'autorita' competente del Paese
esportatore;
ii) che gli involucri sono stati puliti, raschiati e
successivamente o salati o decolorati (o, in alternativa al
procedimento di salatura o decolorazione, essiccati dopo la
raschiatura);
iii) che dopo il trattamento di cui al punto ii) si
e' provveduto a prendere misure efficaci affinche' gli
involucri non possano nuovamente essere contaminanti.
Capitolo 3
(soppresso)
Capitolo 4
(soppresso)
Capitolo 5 - Ossa e relativi prodotti (esclusa la farina
d'ossa), corna e relativi prodotti (esclusa la farina di
corna), zoccoli e relativi prodotti (esclusa la farina di
zoccoli) destinati al consumo umano
Gli scambi e le importazioni dei prodotti in questione
sono sottoposti alle condizioni seguenti:
1) per quanto riguarda gli scambi, le ossa le corna e
gli zoccoli sono sottoposti alle condizioni di polizia
sanitaria prevista dalle disposizioni in materia di scambi
intracomunitari di carne fresca;
2) per quanto riguarda gli scambi, i prodotti a base
di ossa, i prodotti a base di corna e i prodotti a base di
zoccoli, sono sottoposti alle condizioni di polizia
previste dalle disposizioni in materia di scambi
intracomunitari di prodotti a base di carne;
3) per quanto riguarda le importazioni, le ossa i
prodotti a base di ossa, le corna, i prodotti a base di
corna, gli zoccoli e i prodotti a base di zoccoli sono
sottoposti alle condizioni previste dalle disposizioni in
materia di importazione di animali della specie bovina e
suina.
B. (soppressa).
Capitolo 6 - Proteine animali trasformate
destinati al consumo umano
I. Fatte salve le eventuali restrizioni imposte dalla
BSE, e quelle imposte all'alimentazione dei ruminanti da
proteine di ruminanti, gli scambi e le importazioni di
proteine animali trasformate sono subordinate:
"A. Per quanto riguarda gli scambi, alla presentazione
del documento o certificato di cui al decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 537, e successive modificazioni,
nonche' alle disposizioni comunitarie in materia, che deve
attestare il rispetto dei requisiti prescritti.".
3.2.2) alla sezione B, numero 1), la lettera a) e'
sostituita dalla seguente:
"a) i prodotti soddisfano i requisiti di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n.
194, e successive modificazioni, nonche' alle disposizioni
comunitarie in materia".
B. Per quanto riguarda le importazioni:
1) alla presentazione di un certificato sanitario
quale previsto all'art. 5, comma 2, lettera c), firmato dal
veterinario ufficiale del Paese d'origine e attestante che:
"a) i prodotti soddisfano i requisiti di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n.
194, e successive modificazioni, nonche' alle disposizioni
comunitarie in materia";
i) se e' destinato al consumo animale, e' stato
sottoposto ad un trattamento termico appropriato in modo da
essere conforme alle norme microbiologiche di cui al citato
decreto legislativo n. 508 del 1992;
ii) se e' destinato al consumo umano, risponde ai
requisiti prescritti dalle disposizioni in materia di
scambi intracomunitari di prodotti a base di carne;
b) dopo il trattamento sono state adottate tutte le
precauzioni per evitare qualsiasi contaminazione del
prodotto, trattato;
c) al momento della partenza dal Paese di origine
sono stati prelevati i campioni da sottoporre ad esame per
accertare l'assenza di salmonella;
d) l'esame e' risultato negativo;
2) dopo controllo documentale del certificato di cui
al punto 1), al prelievo di campioni da parte
dell'autorita' competente del posto d'ispezione di
frontiera fatto salvo il punto II:
i) su ciascuna partita di prodotti presentata
sfusa;
ii) mediante campionamento aleatorio sulle partite
di prodotti confezionati nello stabilimento di
fabbricazione;
3) per l'immissione in libera pratica nel territorio
della Comunita' delle partite di proteine animali
trasformate, alla prova che i risultati dei prelievi
effettuati conformemente ai punto B, 1, lettera c) sono
negativi, eventualmente previo nuovo trattamento.
C. Le norme nazionali esistenti alla data della
notifica della presente direttiva per quanto riguarda i
requisiti applicabili in materia di BSE e di malattia del
trotto (scrapia) per le proteine di origine animale possono
essere mantenute in attesa di una decisione sul tipo di
trattamento termico atto a distruggere l'agente
responsabile.
Gli scambi e le importazioni di farine di carni e di
farine di ossa restano soggetti alle disposizioni del
decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e del decreto
legislativo 3 marzo 1993, n. 93.
II. E' possibile praticare un controllo per
campionamento aleatorio su partite di prodotti presentati
sfusi, originati di un Paese terzo in provenienza dal quale
gli ultimi sei test consecutivi si sono rivelati negativi.
Quando nel corso di tale controllo un risultato e'
positivo, l'autorita' competente del Paese di origine deve
essere informata affinche' prenda le misure appropriate per
rimediare alla situazione. Queste misure devono essere
comunicate all'autorita' competente responsabile dei
controlli all'importazione. In case di un nuovo risultato
positivo dalla stessa provenienza gli ulteriori controlli
dovranno essere effettuati su tutte le partite della stessa
provenienza, fino a che saranno nuovamente soddisfatti i
requisiti della prima fase.
III. Deve essere conservato un estratto dei risultati
dei controlli effettuati sulle partite che sono state
oggetto dei controlli medesimi.
IV. In conformita' a quanto disposto dal decreto
legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, il trasbordo delle
partite e' consentito soltanto nei porti riconosciuti
purche' tra gli Stati membri sia stato concluso un accordo
bilaterale che consenta di rinviare i controlli delle
partite finche' siano giunte al posto d'ispezione di
frontiera dello Stato membro di destinazione finale.
V. Qualora una partita risulti positiva per quanto
riguarda la salmonella essa:
a) e' riesportata dalla Comunita';
b) e' utilizzata a scopi diversi dall'alimentazione
animale. In questo caso la partita puo' lasciare il porto o
il deposito soltanto se i prodotti che la compongono noti
sono incorporati in alimenti per animali;
c) oppure e' nuovamente trattata in uno stabilimento
di trasformazione riconosciuto conformemente al decreto
legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, o in qualsiasi
impresa riconosciuta per la decontaminazione per
assicurarne il controllo, il trasferimento dal porto o dal
deposito e' subordinato ad un'autorizzazione rilasciata
dall'autorita' competente e la partita non e' sbloccata
finche' non sia stata trattata e analizzata dall'autorita'
competente per accertare l'assenza di salmonella
conformemente alle disposizioni del decreto legislativo n.
508 del 1992 e sempre che il risultato delle prove sia
negativo.
Capitolo 7 - Sangue e prodotti
sanguigni di ungulati e di volatili
da cortile escluso il siero di equidi
Sangue fresco e prodotti sanguigni
destinati al consumo umano.
A. Scambi.
1. Gli scambi di sangue fresco di ungulati o di
volatili da cortile destinato al consumo umano sono
soggetti alle stesse norme di polizia sanitaria applicabili
alle carni fresche di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 21 luglio 1982, n. 728, al decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 558, e al
decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992,
n. 559.
2. Gli scambi di prodotti sanguigni destinati al
consumo umano sono soggetti alle norme di polizia sanitaria
in materia di scambi di cui agli articoli 3 e 4.
B. Importazioni.
1. Le importazioni di sangue fresco di ungulati
domestici destinati al consumo umano sono vietate ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre
1982, n. 889.
Le importazioni di sangue fresco di volatili da cortile
destinato al consumo umano sorto soggette alle norme di
polizia sanitaria previste dal decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1992, n. 558. Le importazioni di
sangue fresco di selvaggina d'allevamento destinato al
consumo umano sono soggette alle norme di polizia sanitaria
previste dal capitolo II del presente allegato.
2. Le importazioni di prodotti sanguigni destinati al
consumo umano inclusi quelli di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194, sono
soggette alle stesse norme di polizia sanitaria applicabili
ai prodotti a base di carne ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889, e a
quelle previste dal presente decreto, fatte salve le
disposizioni relative alle proteine animali trasformate a
base di sangue di cui al capitolo 6 del presente allegato.
Capitolo 8
(soppresso)
Capitolo 9 - Strutto e grassi pressati o fusi
E' possibile autorizzare l'importazione nella Comunita'
di strutto e grassi pressati o fusi da Paesi terzi dai
quali e' consentita l'importazione di carni fresche delle
specie in questione.
Se e' insorta una delle malattie trasmissibili gravi
nei dodici mesi precedenti l'esportazione da uno dei Paesi
di cui al precedente paragrafo I, ciascuna partita di
strutto o grassi pressati o fusi deve essere accompagnata
dal certificato di cui all'art. 5, comma 2, attestante che:
A. lo strutto o i grassi pressati o fusi hanno subito
uno dei seguenti trattamenti termici:
i) a una temperatura minima di 70°C per almeno 30
minuti, o
ii) a una temperatura minima di 90°C per almeno 15
minuti, o
iii) a una temperatura minima di 80°C a fusione
continua;
B. se lo strutto o i grassi pressati o fusi vengono
imballati, sono stati collocati in contenitori nuovi e sono
state prese tutte le precauzioni per impedirne la
ricontaminazione;
C. nel caso di trasporto sfuso del prodotto, i tubi, le
pompe, i serbatoi e ogni altro contenitore per materiale
sfuso o i serbatoi dei camion utilizzati per il trasporto
dei prodotti dallo stabilimento di fabbricazione o
direttamente verso la nave o i serbatoi di magazzinaggio a
terra, o direttamente verso gli stabilimenti sono stati
ispezionati prima dell'uso e ne e' stata accertata la
nettezza.
Capitolo 10
(soppresso)
Capitolo 11 - Carni di coniglio e carni
di selvaggina d'allevamento
Le carni di coniglio e di selvaggina di allevamento
possono essere importate soltanto:
a) se provengono da Paesi terzi iscritti:
i) per la selvaggina di pelo d'allevamento,
nell'elenco dei Paesi in provenienza dai quali le carni
fresche delle specie corrispondenti possono essere
importate in applicazione delle disposizioni in materia di
scambi intracomunitari di carni fresche;
ii) per la selvaggina di penna d'allevamento,
nell'elenco dei Paesi in provenienza dai quali le carni
fresche di volatili da cortile possono essere importate in
applicazione delle disposizioni in materia di scambi
intracomunitari e importazioni di carni fresche di volatili
da cortile;
iii) per le carni di coniglio, in un elenco da
elaborare in sede comunitaria;
b) se soddisfano almeno i requisiti previsti dalle
disposizioni in materia di produzione e commercializzazione
di carne di coniglio e di selvaggina da allevamento;
c) se provengono da stabilimenti che offrono le
garanzie di cui alla lettera b), riconosciute in sede
comunitaria o, in attesa, da stabilimenti riconosciuti
dalle autorita' competenti;
d) se ciascuna partita di carne e' accompagnata dal
certificato sanitario di cui all'art. 5, comma 2, lettera
c).
Capitolo 12
(soppresso)
Capitolo 13
(soppresso)
Capitolo 14
(soppresso)
Capitolo 15
(soppresso)».



 
Allegato
(previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera d), n. 4)

CAPITOLO 7
Sangue e prodotti sanguigni di ungulati
e di volatili da cortile escluso il siero di equidi
Sangue fresco e prodotti sanguigni destinati
al consumo umano A. Scambi.
1. Gli scambi di sangue fresco di ungulati o di volatili da cortile destinato al consumo umano sono soggetti alle stesse norme di polizia sanitaria applicabili alle carni fresche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 728, al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 558, e al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559.
2. Gli scambi di prodotti sanguigni destinati al consumo umano sono soggetti alle norme di polizia sanitaria in materia di scambi di cui agli articoli 3 e 4. B. Importazioni.
1. Le importazioni di sangue fresco di ungulati domestici destinati al consumo umano sono vietate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889.
Le importazioni di sangue fresco di volatili da cortile destinato al consumo umano sono soggette alle norme di polizia sanitaria previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 558. Le importazioni di sangue fresco di selvaggina d'allevamento destinato al consumo umano sono soggette alle norme di polizia sanitaria previste dal capitolo 11 del presente allegato.
2. Le importazioni di prodotti sanguigni destinati al consumo umano, inclusi quelli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194, sono soggette alle stesse norme di polizia sanitaria applicabili ai prodotti a base di carne ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889, e a quelle previste dal presente decreto, fatte salve le disposizioni relative alle proteine animali trasformate a base di sangue di cui al capitolo 6 del presente allegato.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone