Gazzetta n. 54 del 7 marzo 2005 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 22 dicembre 2004, n. 338 |
Attuazione della direttiva 2002/33/CE in materia di norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;. Visto l'articolo 117 della Costituzione; Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato A; Vista la direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2002, che modifica le direttive 90/425/CEE e 92/118/CEE del Consiglio, con riguardo alle norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale; Visto il decreto legislativo 13 dicembre 1996, n. 674, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modificazioni; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 ottobre 2004; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 dicembre 2004; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali, degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1. Modificazioni all'Allegato A del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28 1. All'allegato A, parte II, Punto I legislazione veterinaria, del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e' aggiunto, in fine, il seguente capoverso: «Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano. (GU L 273 del 10 ottobre 2002, pag. 1).».
Avvertenza Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - L'art. 117 della Costituzione, cosi' recita: «Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie; f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; n) norme generali sull'istruzione; o) previdenza sociale; p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e citta' metropolitane; q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potesta' legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle regioni la potesta' legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle regioni. La potesta' regolamentare spetta alle regioni in ogni altra materia. I comuni, le province e le citta' metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. La legge regionale ratifica le intese della regione con altre regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la regione puo' concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.». - L'art. 1 e l'allegato A della legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2003», cosi' recitano: «Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. 2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. 3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni. 4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo' emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1. 5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato.». «Allegato A 2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di Paesi terzi. 2002/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002, sulle formalita' di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri della Comunita'. 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2002, che modifica le direttive 90/425/CEE e 92/118/CEE del Consiglio con riguardo alle norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale. 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio. 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita. 2002/86/CE della Commissione, del 6 novembre 2002, recante modifica della direttiva 2001/101/CE per quanto concerne il termine a partire da cui sono vietati gli scambi di prodotti non conformi alla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia. 2002/93/CE del Consiglio, del 3 dicembre 2002, che modifica la direttiva 77/388/CEE, con riguardo alla proroga della facolta' di autorizzare gli Stati membri ad applicare un'aliquota IVA ridotta su taluni servizi ad alta intensita' di lavoro. 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, che stabilisce norme di qualita' e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001. 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano. 2003/8/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie. 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri. 2003/12/CE della Commissione, del 3 febbraio 2003, riguardante la riclassificazione delle protesi mammarie nel quadro della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici. 2003/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici. 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2003, sulla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti. 2003/32/CE della Commissione, del 23 aprile 2003, recante modalita' specifiche relative ai requisiti previsti dalla direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, per i dispositivi medici fabbricati con tessuti di origine animale. 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi. 2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra societa' consociate di Stati membri diversi. 2003/61/CE del Consiglio, del 18 giugno 2003, recante modifica delle direttive 66/401/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, 66/402/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali, 68/193/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, 92/33/CEE relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, 92/34/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti, 98/56/CE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, 2002/54/CE relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, 2002/55/CE relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi, 2002/56/CE relativa alla commercializzazione dei tuberi seme di patate, e 2002/57/CE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra, per quanto riguarda le analisi comparative comunitarie. La direttiva 2002/33/CE e' pubblicata in GUCE n. L 315 del 19 novembre 2002. La direttiva 90/425/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 224 del 18 agosto 1990. La direttiva 92/118/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 62 del 5 marzo 1993». - Il decreto legislativo 13 dicembre 1996, n. 674, reca: «Attuazione della direttiva 92/118/CEE concernente condizioni sanitarie per gli scambi e le importazioni dei patogeni e dei prodotti non soggetti a normative comunitarie specifiche.». - Il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, reca: «Attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari.». Nota all'art. 1: - Il testo dell'allegato A, parte II, punto I, legislazione veterinaria, del citato decreto legislativo n. 28 del 1993, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita: «Allegato A - Parte II I. LEGISLAZIONE VETERINARIA Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intercomunitari di animali delle specie bovina e suina. Gazzetta Ufficiale n. 121 del 29 luglio 1964, pag. 1977/64. Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intercomunitari ed alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina. Gazzetta Ufficiale n. L 194 del 22 luglio 1988, pag. 10. Direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intercomunitari e le importazioni da Paesi di embrioni di animali domestici della specie bovina. Gazzetta Ufficiale n. L 302 del 19 ottobre 1989, pag. 1. Direttiva 90/426/CEE del Consiglio del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai Paesi terzi. Gazzetta Ufficiale n. L 224 del 18 agosto 1990, pag. 42. Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intercomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina. Gazzetta Ufficiale n. L 224 del 18 agosto 1990, pag. 62. Direttiva 90/539/CEE del Consiglio del 15 ottobre 1990 relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova. Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consunto umano (Gazzetta Ufficiale n. L 273 del 10 ottobre 2002, pag. 1). Il Regolamento (CE) n. 1774/2002 e' pubblicato in GUCE n. L 273 del 10 ottobre 2002.».
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| Art. 2. Modificazioni al decreto legislativo 13 dicembre 1996, n. 674 1. Al decreto legislativo 13 dicembre 1996, n. 674, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 1, comma 2, sono soppresse le lettere d) ed f); b) all'articolo 2: 1) al comma 1, le parole: «nonche' delle gelatine non destinate al consumo umano,» sono soppresse; 2) al comma 2, dopo le parole: «i nuovi prodotti di origine animale» sono inserite le seguenti: «destinati al consumo umano»; c) all'articolo 5, comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) provengono, fatte salve disposizioni specifiche contrarie contenute nell'allegato II, da stabilimenti compresi nell'elenco stabilito in sede comunitaria»; d) all'allegato I: 1) i capitoli 1, 3, 4, 8, 10, 12, 13, 14 e 15 sono soppressi; 2) al capitolo 5 sono apportate le seguenti modifiche: 2.1) al titolo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «destinati al consumo umano»; 2.2) nella sezione A, le parole: «A. Se sono destinati all'alimentazione umana o animale:» sono soppresse; 2.3) la sezione B e' soppressa; 3) al capitolo 6 sono apportate le seguenti modifiche: 3.1) al titolo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «destinate al consumo umano»; 3.2) alla parte I: 3.2.1) la sezione A e' sostituita dalla seguente: «A. per quanto riguarda gli scambi, alla presentazione del documento o certificato di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, e successive modificazioni, nonche' alle disposizioni comunitarie in materia, che deve attestare il rispetto dei requisiti prescritti»; 3.2.2) alla sezione B, numero 1), la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) i prodotti soddisfano i requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194, e successive modificazioni, nonche' alle disposizioni comunitarie in materia». 4) il capitolo 7 e' sostituito dall'allegato al presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 22 dicembre 2004 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie Sirchia, Ministro della salute Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali Fini, Ministro degli affari esteri Castelli, Ministro della giustizia Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze La Loggia, Ministro per gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: Castelli
Note all'art. 2: - Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 13 dicembre 1996, n. 674, cosi' come modificati dal decreto qui pubblicato: «Art. 1. - 1. Il presente decreto stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria che si applicano agli scambi ed alle importazioni dei prodotti di origine animale compresi i campioni commerciali prelevati su di essi, nonche' degli organismi patogeni, non soggetti a normative comunitarie specifiche per quanto riguarda tali condizioni. 2. Ai fini del presente decreto valgono le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e quelle di cui all'art. 2 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93. Si intende inoltre per: a) campione commerciale: il campione privo di qualsiasi valore commerciale, prelevato a nome del proprietario o del responsabile di uno stabilimento, che sia rappresentativo di una data produzione di prodotti di origine animale di detto stabilimento o che costituisca un modello di un prodotto di origine animale di cui e' prevista la fabbricazione; per il successivo esame, esso deve recare l'indicazione del tipo di prodotto, della sua composizione e della specie animale da cui e' stato ottenuto; b) malattia trasmissibile grave: qualsiasi malattia per la quale in sede comunitaria sia prescritta la denuncia obbligatoria; c) organismi patogeni: la raccolta o coltura di organismi o di derivati presenti da soli oppure in nuova combinazione di detta raccolta o coltura di organismi, che possono provocare malattie in qualsiasi essere vivente, ad eccezione dell'uomo; tutti i derivati modificati di tali organismi che possono portare o trasmettere un germe patogeno animale; il tessuto, la coltura cellulare, le secrezioni o gli escrementi con cui o per mezzo di cui un germe patogeno animale puo' essere portato o trasmesso. Sono esclusi i medicinali veterinari immunologici autorizzati di cui al decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 66; d) (soppressa); e) proteine animali trasformate destinate al consumo umano: i ciccioli, la farina di carne e la cotenna in polvere di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 357; f) (soppressa). Art. 2. - 1. Ai fini degli scambi e delle importazioni dei prodotti di origine animale di cui all'art. 1, comma 1, oltre ai divieti e alle limitazioni stabiliti per ragioni sanitarie o di polizia sanitaria dal presente decreto si applicano soltanto divieti e limitazioni imposti per le stesse ragioni da disposizioni, in particolare dalle misure di salvaguardia, eventualmente adottate in sede comunitaria. 2. I nuovi prodotti di origine animale destinati al consumo umano autorizzati all'immissione sul mercato di uno Stato membro dal 1° gennaio 1994 possono essere oggetto di scambi e di importazione solo se stabilito in sede comunitaria. 3. La lettera b), numero 4, dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, e' soppressa. 4. Gli altri prodotti di origine animale di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, come modificato, da ultimo, con il comma 3, possono formare oggetto di scambi e di importazioni soltanto se oltre ai requisiti di cui all'art. 3 soddisfano anche ai requisiti del citato decreto legislativo n. 537 del 1992. 5. Gli scambi di organismi patogeni sono soggetti alle disposizioni stabilite con procedura comunitaria.». - Si riporta il testo dell'art. 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 674 del 1996, come modificato del presente decreto: «Art. 5. - 1. Oltre a quanto stabilito dal comma 2, alle importazioni dei prodotti di cui al presente decreto si applicano le condizioni stabilite per gli scambi. 2. I prodotti di cui agli allegati I e II e quelli di cui all'art. 2, commi 2 e 4, possono essere importati solo se: a) provengono da un Paese terzo o parte di esso compreso negli elenchi predisposti in sede comunitaria, salvo quanto previsto dagli allegati I e II; b) provengono, fatte salve disposizioni specifiche contrarie contenute nell'allegato II, da stabilimenti compresi nell'elenco stabilito in sede comunitaria; c) sono accompagnati, ove previsto dagli allegati I e II e dall'art. 2, commi 2 e 4, da certificati sanitari conformi ai modelli predisposti in sede comunitaria e firmati da un veterinario ufficiale del Paese speditore o da altra autorita' riconosciuta in sede comunitaria; c-bis) preventivamente autorizzati dal Ministero della sanita', in attesa che in sede comunitaria, vengano fissati requisiti specifici, ove trattasi dei prodotti di cui all'allegato II, capitolo 2, lettere d) ed e).». - Si riporta il testo dell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica n. 674 del 1996, come modificato dal presente decreto: «Allegato I Capitolo 1 (soppresso) Capitolo 2 - Involucri di origine animale A. Scambi. Gli scambi di involucri di origine animale sono subordinati alla presentazione di un documento che precisa lo stabilimento di origine, che deve essere: quando gli involucri sono salati o essiccati all'origine e quando gli involucri salati sono successivamente manipolati per altri fini, uno stabilimento approvato dall'autorita' competente; negli altri casi, uno stabilimento riconosciuto conformemente alla direttiva relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche; gli involucri devono essere trasportati in modo da evitare una contaminazione. B. Importazioni dai Paesi terzi. Le importazioni di involucri di origine animale in provenienza da Paesi terzi sono subordinati alla presentazione del certificato di cui all'art. 5, comma 2, lettera e), rilasciato e firmato da un veterinario ufficiale del Paese terzo esportatore e attestante: i) che gli involucri provengono da uno stabilimento riconosciuto dall'autorita' competente del Paese esportatore; ii) che gli involucri sono stati puliti, raschiati e successivamente o salati o decolorati (o, in alternativa al procedimento di salatura o decolorazione, essiccati dopo la raschiatura); iii) che dopo il trattamento di cui al punto ii) si e' provveduto a prendere misure efficaci affinche' gli involucri non possano nuovamente essere contaminanti. Capitolo 3 (soppresso) Capitolo 4 (soppresso) Capitolo 5 - Ossa e relativi prodotti (esclusa la farina d'ossa), corna e relativi prodotti (esclusa la farina di corna), zoccoli e relativi prodotti (esclusa la farina di zoccoli) destinati al consumo umano Gli scambi e le importazioni dei prodotti in questione sono sottoposti alle condizioni seguenti: 1) per quanto riguarda gli scambi, le ossa le corna e gli zoccoli sono sottoposti alle condizioni di polizia sanitaria prevista dalle disposizioni in materia di scambi intracomunitari di carne fresca; 2) per quanto riguarda gli scambi, i prodotti a base di ossa, i prodotti a base di corna e i prodotti a base di zoccoli, sono sottoposti alle condizioni di polizia previste dalle disposizioni in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne; 3) per quanto riguarda le importazioni, le ossa i prodotti a base di ossa, le corna, i prodotti a base di corna, gli zoccoli e i prodotti a base di zoccoli sono sottoposti alle condizioni previste dalle disposizioni in materia di importazione di animali della specie bovina e suina. B. (soppressa). Capitolo 6 - Proteine animali trasformate destinati al consumo umano I. Fatte salve le eventuali restrizioni imposte dalla BSE, e quelle imposte all'alimentazione dei ruminanti da proteine di ruminanti, gli scambi e le importazioni di proteine animali trasformate sono subordinate: "A. Per quanto riguarda gli scambi, alla presentazione del documento o certificato di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, e successive modificazioni, nonche' alle disposizioni comunitarie in materia, che deve attestare il rispetto dei requisiti prescritti.". 3.2.2) alla sezione B, numero 1), la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) i prodotti soddisfano i requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194, e successive modificazioni, nonche' alle disposizioni comunitarie in materia". B. Per quanto riguarda le importazioni: 1) alla presentazione di un certificato sanitario quale previsto all'art. 5, comma 2, lettera c), firmato dal veterinario ufficiale del Paese d'origine e attestante che: "a) i prodotti soddisfano i requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194, e successive modificazioni, nonche' alle disposizioni comunitarie in materia"; i) se e' destinato al consumo animale, e' stato sottoposto ad un trattamento termico appropriato in modo da essere conforme alle norme microbiologiche di cui al citato decreto legislativo n. 508 del 1992; ii) se e' destinato al consumo umano, risponde ai requisiti prescritti dalle disposizioni in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne; b) dopo il trattamento sono state adottate tutte le precauzioni per evitare qualsiasi contaminazione del prodotto, trattato; c) al momento della partenza dal Paese di origine sono stati prelevati i campioni da sottoporre ad esame per accertare l'assenza di salmonella; d) l'esame e' risultato negativo; 2) dopo controllo documentale del certificato di cui al punto 1), al prelievo di campioni da parte dell'autorita' competente del posto d'ispezione di frontiera fatto salvo il punto II: i) su ciascuna partita di prodotti presentata sfusa; ii) mediante campionamento aleatorio sulle partite di prodotti confezionati nello stabilimento di fabbricazione; 3) per l'immissione in libera pratica nel territorio della Comunita' delle partite di proteine animali trasformate, alla prova che i risultati dei prelievi effettuati conformemente ai punto B, 1, lettera c) sono negativi, eventualmente previo nuovo trattamento. C. Le norme nazionali esistenti alla data della notifica della presente direttiva per quanto riguarda i requisiti applicabili in materia di BSE e di malattia del trotto (scrapia) per le proteine di origine animale possono essere mantenute in attesa di una decisione sul tipo di trattamento termico atto a distruggere l'agente responsabile. Gli scambi e le importazioni di farine di carni e di farine di ossa restano soggetti alle disposizioni del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93. II. E' possibile praticare un controllo per campionamento aleatorio su partite di prodotti presentati sfusi, originati di un Paese terzo in provenienza dal quale gli ultimi sei test consecutivi si sono rivelati negativi. Quando nel corso di tale controllo un risultato e' positivo, l'autorita' competente del Paese di origine deve essere informata affinche' prenda le misure appropriate per rimediare alla situazione. Queste misure devono essere comunicate all'autorita' competente responsabile dei controlli all'importazione. In case di un nuovo risultato positivo dalla stessa provenienza gli ulteriori controlli dovranno essere effettuati su tutte le partite della stessa provenienza, fino a che saranno nuovamente soddisfatti i requisiti della prima fase. III. Deve essere conservato un estratto dei risultati dei controlli effettuati sulle partite che sono state oggetto dei controlli medesimi. IV. In conformita' a quanto disposto dal decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, il trasbordo delle partite e' consentito soltanto nei porti riconosciuti purche' tra gli Stati membri sia stato concluso un accordo bilaterale che consenta di rinviare i controlli delle partite finche' siano giunte al posto d'ispezione di frontiera dello Stato membro di destinazione finale. V. Qualora una partita risulti positiva per quanto riguarda la salmonella essa: a) e' riesportata dalla Comunita'; b) e' utilizzata a scopi diversi dall'alimentazione animale. In questo caso la partita puo' lasciare il porto o il deposito soltanto se i prodotti che la compongono noti sono incorporati in alimenti per animali; c) oppure e' nuovamente trattata in uno stabilimento di trasformazione riconosciuto conformemente al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, o in qualsiasi impresa riconosciuta per la decontaminazione per assicurarne il controllo, il trasferimento dal porto o dal deposito e' subordinato ad un'autorizzazione rilasciata dall'autorita' competente e la partita non e' sbloccata finche' non sia stata trattata e analizzata dall'autorita' competente per accertare l'assenza di salmonella conformemente alle disposizioni del decreto legislativo n. 508 del 1992 e sempre che il risultato delle prove sia negativo. Capitolo 7 - Sangue e prodotti sanguigni di ungulati e di volatili da cortile escluso il siero di equidi Sangue fresco e prodotti sanguigni destinati al consumo umano. A. Scambi. 1. Gli scambi di sangue fresco di ungulati o di volatili da cortile destinato al consumo umano sono soggetti alle stesse norme di polizia sanitaria applicabili alle carni fresche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 728, al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 558, e al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559. 2. Gli scambi di prodotti sanguigni destinati al consumo umano sono soggetti alle norme di polizia sanitaria in materia di scambi di cui agli articoli 3 e 4. B. Importazioni. 1. Le importazioni di sangue fresco di ungulati domestici destinati al consumo umano sono vietate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889. Le importazioni di sangue fresco di volatili da cortile destinato al consumo umano sorto soggette alle norme di polizia sanitaria previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 558. Le importazioni di sangue fresco di selvaggina d'allevamento destinato al consumo umano sono soggette alle norme di polizia sanitaria previste dal capitolo II del presente allegato. 2. Le importazioni di prodotti sanguigni destinati al consumo umano inclusi quelli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194, sono soggette alle stesse norme di polizia sanitaria applicabili ai prodotti a base di carne ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889, e a quelle previste dal presente decreto, fatte salve le disposizioni relative alle proteine animali trasformate a base di sangue di cui al capitolo 6 del presente allegato. Capitolo 8 (soppresso) Capitolo 9 - Strutto e grassi pressati o fusi E' possibile autorizzare l'importazione nella Comunita' di strutto e grassi pressati o fusi da Paesi terzi dai quali e' consentita l'importazione di carni fresche delle specie in questione. Se e' insorta una delle malattie trasmissibili gravi nei dodici mesi precedenti l'esportazione da uno dei Paesi di cui al precedente paragrafo I, ciascuna partita di strutto o grassi pressati o fusi deve essere accompagnata dal certificato di cui all'art. 5, comma 2, attestante che: A. lo strutto o i grassi pressati o fusi hanno subito uno dei seguenti trattamenti termici: i) a una temperatura minima di 70°C per almeno 30 minuti, o ii) a una temperatura minima di 90°C per almeno 15 minuti, o iii) a una temperatura minima di 80°C a fusione continua; B. se lo strutto o i grassi pressati o fusi vengono imballati, sono stati collocati in contenitori nuovi e sono state prese tutte le precauzioni per impedirne la ricontaminazione; C. nel caso di trasporto sfuso del prodotto, i tubi, le pompe, i serbatoi e ogni altro contenitore per materiale sfuso o i serbatoi dei camion utilizzati per il trasporto dei prodotti dallo stabilimento di fabbricazione o direttamente verso la nave o i serbatoi di magazzinaggio a terra, o direttamente verso gli stabilimenti sono stati ispezionati prima dell'uso e ne e' stata accertata la nettezza. Capitolo 10 (soppresso) Capitolo 11 - Carni di coniglio e carni di selvaggina d'allevamento Le carni di coniglio e di selvaggina di allevamento possono essere importate soltanto: a) se provengono da Paesi terzi iscritti: i) per la selvaggina di pelo d'allevamento, nell'elenco dei Paesi in provenienza dai quali le carni fresche delle specie corrispondenti possono essere importate in applicazione delle disposizioni in materia di scambi intracomunitari di carni fresche; ii) per la selvaggina di penna d'allevamento, nell'elenco dei Paesi in provenienza dai quali le carni fresche di volatili da cortile possono essere importate in applicazione delle disposizioni in materia di scambi intracomunitari e importazioni di carni fresche di volatili da cortile; iii) per le carni di coniglio, in un elenco da elaborare in sede comunitaria; b) se soddisfano almeno i requisiti previsti dalle disposizioni in materia di produzione e commercializzazione di carne di coniglio e di selvaggina da allevamento; c) se provengono da stabilimenti che offrono le garanzie di cui alla lettera b), riconosciute in sede comunitaria o, in attesa, da stabilimenti riconosciuti dalle autorita' competenti; d) se ciascuna partita di carne e' accompagnata dal certificato sanitario di cui all'art. 5, comma 2, lettera c). Capitolo 12 (soppresso) Capitolo 13 (soppresso) Capitolo 14 (soppresso) Capitolo 15 (soppresso)».
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| Allegato (previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera d), n. 4)
CAPITOLO 7 Sangue e prodotti sanguigni di ungulati e di volatili da cortile escluso il siero di equidi Sangue fresco e prodotti sanguigni destinati al consumo umano A. Scambi. 1. Gli scambi di sangue fresco di ungulati o di volatili da cortile destinato al consumo umano sono soggetti alle stesse norme di polizia sanitaria applicabili alle carni fresche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 728, al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 558, e al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559. 2. Gli scambi di prodotti sanguigni destinati al consumo umano sono soggetti alle norme di polizia sanitaria in materia di scambi di cui agli articoli 3 e 4. B. Importazioni. 1. Le importazioni di sangue fresco di ungulati domestici destinati al consumo umano sono vietate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889. Le importazioni di sangue fresco di volatili da cortile destinato al consumo umano sono soggette alle norme di polizia sanitaria previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 558. Le importazioni di sangue fresco di selvaggina d'allevamento destinato al consumo umano sono soggette alle norme di polizia sanitaria previste dal capitolo 11 del presente allegato. 2. Le importazioni di prodotti sanguigni destinati al consumo umano, inclusi quelli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194, sono soggette alle stesse norme di polizia sanitaria applicabili ai prodotti a base di carne ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889, e a quelle previste dal presente decreto, fatte salve le disposizioni relative alle proteine animali trasformate a base di sangue di cui al capitolo 6 del presente allegato. |
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