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| Gazzetta n. 53 del 5 marzo 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 7 febbraio 2005 |  | Terza  emissione  delle  monete  d'oro da Euro 20 celebrative dei «XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006». |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO Visto  l'art.  1  della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione  di  monete  di  speciale  fabbricazione  o  scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;
 Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;
 Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
 Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente  la  coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;
 Considerato che occorre autorizzare la terza emissione delle monete d'oro da Euro 20 celebrative dei «XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006»;
 Decreta:
 Art. 1.
 E'  autorizzata  la  terza  emissione delle monete d'oro da Euro 20 celebrative  dei  «XX  Giochi  Olimpici  Invernali  Torino  2006», da cedere,  in  appositi  contenitori,  ad  enti, associazioni e privati italiani o stranieri.
 |  |  |  | Art. 2. Le  caratteristiche  tecniche  della  moneta  di  cui  all'articolo precedente, sono le seguenti:
 
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 |  |  |  | Art. 3. Le  caratteristiche  artistiche  della  suddetta  moneta sono cosi' determinate:
 sul  dritto:  al centro rappresentazione del logo ufficiale della XX  edizione  dei  Giochi  Olimpici Invernali Torino 2006, a sinistra "R",  a destra in basso «m» sigla del l'autore della moneta R. Mauri, sotto,  «torino  2006»  ed  i  cinque  cerchi  del  Comitato Olimpico Nazionale, in tondo la scritta «repubblica italiana»;
 sul rovescio: in primo piano, rappresentazione della Palazzina di Stupinigi  in  Torino,  in trasparenza pittogramma del tedoforo della manifestazione  olimpica;  in  basso  a  sinistra l'anno di emissione «2005»;  a  fianco  il valore «20 euro»; a destra vicino al bordo, la firma  dell'autore  «u.  pernazza»;  in  tondo  «xx  giochi  olimpici invernali»;
 sul bordo: zigrinatura continua.
 |  |  |  | Art. 4. Il  contingente in valore nominale e le modalita' di cessione della nuova  moneta,  di  cui  al  presente  decreto, saranno stabiliti con successivo provvedimento.
 |  |  |  | Art. 5. L'Istituto  Poligrafico  e  Zecca  dello  Stato  S.p.A. e' tenuto a consegnare  al  Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della   suddetta   moneta,   da   utilizzare   per  documentazione  e partecipazione a mostre e convegni.
 |  |  |  | Art. 6. E'  approvato  il  tipo  della suddetta moneta d'oro, conforme alle descrizioni  tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.
 Le  impronte,  eseguite in conformita' delle anzidette descrizioni, saranno  riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.
 Il presente decreto sara' inviato all'Ufficio centrale del bilancio per  la  registrazione  e  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
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 Roma, 7 febbraio 2005
 p. Il direttore generale: Carpentieri
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