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| Gazzetta n. 53 del 5 marzo 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 18 febbraio 2005 |  | Riconoscimento, al sig. Desaever Gunther, di titolo di studio estero, quale  titolo  abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
 Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
 Visto  il  decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della  direttiva  n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche professionali;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
 Vista l'istanza del sig. Desaever Gunther, nato a Oostende (Belgio) il  28 dicembre  1972, cittadino belga, diretta ad ottenere, ai sensi del   decreto   legislativo   n.   115/1992  modificato  dal  decreto legislativo  n.  277/2003,  il  riconoscimento del proprio titolo per l'iscrizione  all'albo degli ingegneri sezione A settore industriale, l'esercizio in Italia della professione;
 Preso  atto  che e' in possesso del titolo accademico professionale «Industrieel  Ingenieur» conseguito presso la «Industriele Hogeschool van het Gemeenschpsonderwijs»» nel luglio 1994;
 Considerato  che,  per  quanto  concerne  l'istanza  per il settore industriale,  il  richiedente non ha dimostrato di essere in possesso di  una  formazione  accademicoprofessionale  assimilabile  a  quella richiesta  in  Italia,  e  che  tali  lacune  non  sono colmabili con l'applicazione di misure compensative;
 Considerato  altresi'  che l'esperienza professionale documentata e la  specializzazione  conseguita  vertono  essenzialmente nell'ambito civile ambientale;
 Ritenuto  peraltro  che  il  richiedente  non  abbia una formazione accademica  e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della  professione di ingegnere - Sezione A settore civile ambientale dell'albo, per cui appare necessario applicare misure compensative;
 Ritenuto  che  la  prova  attitudinale integrativa conseguente alla valutazione  di  cui  sopra  debba rivestire carattere specificamente professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno  formato  oggetto  di  studio  e/o di approfondimenti nel corso della esperienza maturata;
 Viste  le  determinazioni  della conferenza di servizi nelle sedute del 29 marzo 2004 e del 23 novembre 2004;
 Sentito il rappresentante di categoria nelle sedute sopra indicate;
 Ritenuto  pertanto  che  ricorrano le condizioni di cui all'art. 6, comma  1, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 115/1992 citato, modificato come sopra;
 Ritenuto  che  in questa formazione sia riscontrabile il concetto - introdotto  dall'art.  1  della  direttiva 2001/19/CE - di formazione regolamentata;
 Ritenuto di determinare, in alternativa, la durata del tirocinio in mesi dodici;
 Decreta:
 Art. 1.
 Al  sig.  Desaever Gunther, nato a Oostende (Belgio) il 28 dicembre 1972,  cittadino  belga, e' riconosciuto il titolo di cui in premessa quale  titolo  valido  per  l'iscrizione  all'albo  degli  ingegneri, sezione A settore civile ambientale e l'esercizio della professione.
 |  |  |  | Art. 2. Il  riconoscimento  di cui al precedente articolo e' subordinato, a scelta  del  richiedente,  al  superamento  di una prova attitudinale oppure  al  compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di  dodici  mesi.  Le  modalita' di svolgimento dell'una e dell'altro sono  indicate  nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 |  |  |  | Art. 3. La  prova  attitudinale,  ove  oggetto  di  scelta del richiedente, vertera' su: acquedotti e fognature.
 Roma, 18 febbraio 2005
 Il direttore generale: Mele
 |  |  |  | Allegato A a) Prova   attitudinale:   il   candidato  dovra'  presentare  al Consiglio  nazionale  domanda  in  carta  legale,  allegando la copia autenticata  del  presente decreto. Detta prova e' volta ad accertare la  conoscenza  delle  materie  indicate  nel  testo  del decreto, si compone  di  un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana.  L'esame  scritto:  consiste  nella  redazione  di progetti integrati  assistiti  da  relazioni  tecniche  concernenti la materia individuata  nel  precedente  art.  3.  L'esame orale: consiste nella discussione  di  brevi  questioni  tecniche  vertenti  sulla  materia indicata  nel  precedente  art.  3  ed  altresi'  sulle conoscenze di deontologia  professionale  del  candidato. A questo secondo esame il candidato  potra'  accedere  solo  se  abbia  superato, con successo, quello scritto.
 b) Tirocinio   di   adattamento:   ove   oggetto  di  scelta  del richiedente,  e'  diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base,  specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente  presentera'  al  Consiglio  nazionale  domanda  in carta legale  allegando  la  copia  autenticata  del presente provvedimento nonche'  la  dichiarazione  di  disponibilita'  dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgera' presso un ingegnere, scelto dall'istante tra  i  professionisti  che  esercitino  nel  luogo  di residenza del richiedente   e   che  abbiano  un'anzianita'  d'iscrizione  all'albo professionale di almeno cinque anni.
 Il  Consiglio  nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.
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