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| Gazzetta n. 53 del 5 marzo 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 18 febbraio 2005 |  | Riconoscimento,  al  sig.  Travaglini  Vincenzo,  di titolo di studio estero,  quale  titolo  abilitante  per  l'esercizio  in Italia della professione di avvocato. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
 Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
 Visto  il  decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della  direttiva  n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche professionali;
 Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento  di  cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;
 Vista  l'istanza  del sig. Travaglini Vincenzo, nato il 13 dicembre 1977  a  Ortona (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto   legislativo  n.  277/2003,  il  riconoscimento  del  titolo professionale  di «Abogado», rilasciato nell'ottobre 2004 dal Colegio de  Abogados  di  Madrid, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;
 Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico di  dottore  in  giurisprudenza conseguito presso l'Universita' degli studi  di Teramo nel dicembre 2001, omologato in Spagna nel settembre 2004;
 Considerato inoltre che documentato con opportune certificazioni di aver completato la pratica forense in Italia nel luglio 2004;
 Considerato infine che ha conseguito il diploma di specializzazione in  professioni  legali  presso  l'Universita'  degli studi di Teramo nel novembre 2003;
 Considerato  comunque  che  sussistono differenze tra la formazione professionale  richiesta  in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui e' in possesso l'istante;
 Visto  l'art.  6,  n.  2,  del  decreto  legislativo  n.  115/1992, modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, sopra indicato;
 Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nelle sedute del 23 novembre 2004;
 Considerato  il parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;
 Decreta:
 Art. 1.
 Al  sig.  Travaglini  Vincenzo,  nato  il 13 dicembre 1977 a Ortona (Italia), cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di  «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati.
 |  |  |  | Art. 2. Detto  riconoscimento  e'  subordinato  al superamento di una prova attitudinale orale, in lingua italiana, su: elementi di deontologia e ordinamento  professionale. Le modalita' di svolgimento sono indicate nell'allegato A,   che  costituisce  parte  integrante  del  presente decreto.
 Roma, 18 febbraio 2005
 Il direttore generale: Mele
 |  |  |  | Allegato A a) Il   candidato,  per  essere  ammesso  a  sostenere  la  prova attitudinale,  dovra'  presentare  al  Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione,  istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione  del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone  il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario   fissato   per   le   prove  e'  data  immediata  notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
 b) La   commissione   rilascia   all'interessato   certificazione dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
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