| 
| Gazzetta n. 53 del 5 marzo 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |  | DECRETO 10 febbraio 2005 |  | Scioglimento  della  societa'  cooperativa  «Co.Imp. - Consorzio», in Barletta. |  | 
 |  |  |  | IL DIRIGENTE della direzione provinciale del lavoro
 di Bari
 Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile;
 Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
 Considerato  che  ai  sensi del predetto art. 2545septiesdecies del codice  civile,  l'autorita' amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;
 Atteso  che  l'autorita' amministrativa per le societa' cooperative ed  i  loro  consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo  del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947,  con  il  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza sociale, attualmente Ministero delle attivita' produttive;
 Visto  il  decreto  della  direzione generale della cooperazione di detto  Ministero del 6 marzo 1996, attualmente direzione generale per gli enti cooperativi;
 Vista  la  convenzione  per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti  tra  gli  uffici  centrali  e  periferici del Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali e gli uffici del Ministero delle attivita' produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;
 Visto   il   verbale  di  revisione  del  25 giugno  2003  relativo all'attivita'  della  societa'  cooperativa appresso indicata, da cui risulta  che  la  medesima  si  trova  nelle  condizioni previste dal precitato art. 2545-septiesdecies del codice civile;
 Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 24 settembre 2003;
 Decreta:
 La  societa'  cooperativa «Co.Imp. - Consorzio a r.l.», con sede in Barletta,  costituita  per rogito del notaio D'Onofrio Felice in data 23 giugno  1988,  repertorio n. 80014, codice fiscale n. 03888180720, registro  societa'  n.  9008,  omologato  dal  tribunale di Trani, e' sciolta senza nomina di commissario liquidatore.
 Avverso   il   presente   provvedimento   e'   proponibile  ricorso giurisdizionale  al  T.A.R.  o  ricorso  straordinario  al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di sessanta e centoventi giorni, a decorrere   dalla   pubblicazione   nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana del presente decreto.
 Bari, 10 febbraio 2005
 Il dirigente: Baldi
 |  |  |  |  |