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| Gazzetta n. 53 del 5 marzo 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 14 febbraio 2005 |  | Rinnovo  dell'autorizzazione,  al «Laboratorio chimico merceologico - Azienda  speciale C.C.I.A.A. Firenze», al rilascio dei certificati di analisi  nel  settore  oleicolo,  per  l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente ad alcune prove. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 e la tutela del consumatore
 Visto   il   decreto  legislativo  30 marzo  2001  n.  165,  ed  in particolare l'articolo 16 lettera d);
 Visto  il  regolamento  CEE  n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992  relativo  alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;
 Visti  i  regolamenti  CE della commissione con i quali, nel quadro delle  procedure  di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state registrate  le  D.O.P.  e  la  I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;
 Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a  I.G.P.,  per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere  le  caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione,  nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;
 Considerato  che  tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva  vergini  ed  extravergini  a  denominazione  di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;
 Visto  il  decreto  ministeriale  del  18 febbraio 2002, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana (serie generale) n.  93  del  20 aprile  2002  con  il  quale  il  laboratorio chimico merceologico  -  azienda  speciale  C.C.I.A.A.  Firenze,  ubicato  in Firenze,  via  Orcagna  n.  70,  e' stato autorizzato al rilascio dei certificati  di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale;
 Vista  la  domanda  di  rinnovo  dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 2 febbraio 2005;
 Visto  il  decreto  legislativo  26 maggio  1997,  n.  156  recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in  merito  al  controllo  ufficiale  dei  prodotti  alimentari, e in particolare  sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'articolo 3 del citato decreto legislativo;
 Vista  la  circolare  ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalita'  per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al  controllo  ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione  geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;
 Considerato  che  il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni  indicate  al  punto  c)  della  predetta circolare e in particolare  ha dimostrato di avere ottenuto in data 17 dicembre 2001 l'accreditamento  relativamente  alle prove indicate nell'allegato al presente  decreto  e  del  suo  sistema qualita', in conformita' alle prescrizioni  della  norma  UNI  CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo  conforme  alla  norma  UNI  CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;
 Ritenuti  sussistenti  le  condizioni  e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;
 Si rinnova l'autorizzazione al  «Laboratorio  Chimico  merceologico - Azienda speciale C.C.I.A.A. Firenze»,  ubicato  in  Firenze,  via  Orcagna n. 70, al rilascio dei certiticati  di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.
 L'autorizzazione  ha  validita' triennale a decorrere dal 20 aprile 2005   a   condizione   che  il  laboratorio  mantenga  la  validita' dell'accreditamento per tutto il detto periodo.
 La  eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero  delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.
 Il    laboratorio   sopra   citato   ha   l'onere   di   comunicare all'Amministrazione  autorizzante  eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti  la  struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la  dotazione  strumentale,  l'impiego  del  personale  ed ogni altra modifica  concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo e' accreditato.
 L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.
 Sui   certificati   di   analisi  rilasciati  e  su  ogni  tipo  di comunicazione  pubblicitaria  o  promozionale  diffusa, e' necessario indicare  che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.
 L'Amministrazione   si   riserva   la  facolta'  di  verificare  la sussistenza  delle  condizioni  e  dei  requisiti  su cui si fonda il provvedimento  autorizzatorio,  in  mancanza di essi l'autorizzazione sara' revocata in qualsiasi momento.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 14 febbraio 2005
 Il direttore generale: Abate
 |  |  |  | Allegato 
 ---->  Vedere allegato di pag. 27  <----
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