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| Gazzetta n. 53 del 5 marzo 2005 (vai al sommario) |  |  |  | LEGGE 10 febbraio 2005, n. 31 |  | Ratifica   ed   esecuzione   dell'Accordo   istitutivo   del  Network internazionale  di  Centri per l'astrofisica relativistica ICRANET in Pescara, con annesso statuto, fatto a Roma il 19 marzo 2003. |  | 
 |  |  |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 Promulga la seguente legge:
 Art. 1.
 Autorizzazione alla ratifica
 1.  Il  Presidente  della  Repubblica  e'  autorizzato a ratificare l'Accordo   istitutivo  del  Network  internazionale  di  Centri  per l'astrofisica  relativistica ICRANET in Pescara, con annesso statuto, fatto a Roma il 19 marzo 2003.
 |  |  |  | Art. 2. Ordine di esecuzione
 1.   Piena   ed  intera  esecuzione  e'  data  all'Accordo  di  cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo IV dell'Accordo stesso.
 |  |  |  | Art. 3. Copertura finanziaria
 1.   All'onere  derivante  dall'attuazione  della  presente  legge, valutato  in  euro  1.550.330 annui a decorrere dal 2004, si provvede mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai fini   del  bilancio  triennale  2004-2006,  nell'ambito  dell'unita' previsionale  di  base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di  previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004,  allo  scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
 2.   Il   Ministro   dell'economia  e  delle  finanze  provvede  al monitoraggio  dell'attuazione  del  presente  articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978,  n.  468,  e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati  da  apposite  relazioni,  gli eventuali decreti emanati ai sensi  dell'articolo  7, secondo comma, numero 2), della legge n. 468 del 1978.
 3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 |  |  |  | Art. 4. Entrata in vigore
 1.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 Data a Roma, addi' 10 febbraio 2005
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Fini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli
 |  |  |  | Accordo Istitutivo del Network Internazionale di Centri per l'Astrofisica Relativistica
 ICRANET in Pescara, Italia
 Preambolo
 Consapevoli   dell'importanza   delle  ricerche  nell'astrofisica relativistica per la comprensione della vita e della evoluzione delle stelle  e  per  la  struttura  del  nostro universo cosi' come per la identificazione delle leggi fondamentali della natura;
 Consapevoli   che   le  ricerche  in  questo  campo  sono  basate necessariamente sulla collaborazione internazionale;
 Riconoscendo  che  lo studio di oggetti celesti ed astrofisici ha delle radici profonde in molte culture;
 Considerando il grande interesse popolare in tutte le nazioni per la  scoperta  di  oggetti celesti come le pulsars, i quasars, i buchi neri;
 Sottolineando  l'importanza per lo sviluppo di molte tecnologie e tecniche   usate   e   connesse   con   le  ricerche  in  astrofisica relativistica  quali  le  tecnologie  ottiche,  radio,  spaziali e di telecomunicazione;
 Premesso che le parti al presente Accordo desiderano istituire un Network internazionale di Centri per l'astrofisica relativistica, nel seguito  indicato  con  il  nome  di  ICRANET,  quale  organizzazione internazionale  indipendente,  dotata  di  propria  gestione,  di uno status   internazionale,  nonche'  di  poteri,  privilegi,  immunita' appropriati, come pure di altre condizioni necessarie al suo efficace funzionamento, perche' possa conseguire i suoi obiettivi;
 Considerando  che  il Governo italiano e' disposto ad iniziare la negoziazione di un Accordo di sede per l'ICRANET;
 Le Parti firmatarie hanno concordato quanto segue:
 Art. I.
 Istituzione
 Con  il  presente  strumento  si  istituisce  una  Organizzazione internazionale  indipendente  denominata  ICRANET  la quale agira' in conformita' con lo Statuto allegato al presente Accordo, che e' parte integrante  di esso e che potra' essere, qualora necessario, emendato in conformita' con l'art. 16 dello stesso.
 Art. II.
 Firma, ratifica, accettazione, approvazione, adesione
 Il  presente  Accordo sara' aperto alla firma degli Stati e delle Organizzazioni  internazionali  presso  il  Governo  della Repubblica italiana.  Esso rimarra' aperto alla firma per un periodo di due anni dal 2003, a meno che tale periodo non venga prorogato dal Depositario prima  della  sua  scadenza,  su  richiesta del Comitato di Direzione dell'ICRANET;
 il  Governo  della  Repubblica  italiana  sara'  Depositario  del presente Accordo;
 i firmatari si impegnano ad essere vincolati dal presente Accordo in conformita' con le proprie leggi, regolamenti e procedure;
 il  consenso  di uno Stato o di una Organizzazione internazionale ad  essere  vincolato  dal  presente  Accordo  non  costituira' alcun obbligo  a  fornire un supporto finanziario all'ICRANET; quest'ultimo potra'   ricevere   contributi   volontari   dagli   Stati   o  dalle Organizzazioni internazionali;
 successivamente alla scadenza del periodo specificato al comma 1, il  presente  Accordo rimarra' aperto all'adesione di ogni Stato e di ogni Organizzazione internazionale, subordinatamente all'approvazione del Comitato di Direzione dell'ICRANET a maggioranza semplice;
 il  relativo  strumento  di  adesione  sara' depositato presso il Governo della Repubblica italiana.
 Art. III.
 Parti contraenti
 Una  volta  costituita  l'ICRANET  potranno  associarsi  ad  essa Universita' e Centri di Ricerca.
 Art. IV.
 Entrata in vigore
 Il  presente  Accordo  e lo Statuto allegato entreranno in vigore alla data in cui sara' depositato il terzo strumento di ratifica o di accettazione  formale  da  parte di uno Stato o di una Organizzazione internazionale;
 per   ciascuno   Stato   o   Organizzazione   internazionale  che depositera'  lo  strumento di adesione o di accettazione formale dopo l'entrata  in  vigore  del  presente  Accordo,  il  presente  Accordo entrera' in vigore alla data del suddetto deposito.
 Art. V.
 Durata
 Qualsiasi  parte  contraente  puo' denunciare il presente Accordo mediante  atto scritto inviato al Depositario. Tale denuncia diverra' effettiva  tre  mesi  dopo  la  data  in  cui tale strumento e' stato ricevuto.
 Art. VI.
 Soluzione delle controversie
 Ogni  controversia  tra  le Parti relativa alla interpretazione o alla   attuazione   del  presente  Accordo,  sara'  risolta  per  via diplomatica.
 Art. VII.
 Testo autentico
 Il  testo  autentico del presente Accordo, compreso lo Statuto in allegato, e' in lingua italiana ed inglese.
 In  fede  di  che  i  sottoscritti  Plenipotenziari,  a  tal fine debitamente  autorizzati dai loro rispettivi Governi o Organizzazioni internazionali,  hanno  firmato  il  presente  Accordo  in  un  unico originale  in  lingua  italiana e inglese, facendo i testi egualmente fede.
 firme illeggibili
 STATUTO ICRANET
 Art. 1.
 Status
 L'ICRANET,    quale    Organizzazione    internazionale,   svolge esclusivamente attivita' di ricerca scientifica e di formazione;
 l'ICRANET  ha  status  internazionale  e gode di quelle capacita' giuridiche  che  potranno essere necessarie per l'esercizio delle sue funzioni ed il conseguimento dei suoi scopi.
 Art. 2.
 Sede
 La  sede  dell'ICRANET  e' ubicata in Italia a Pescara. L'ICRANET puo'  aprire  Centri  di  ricerca  in  altri  Paesi, qualora cio' sia necessario   per  il  conseguimento  dei  suoi  scopi,  definiti  nel successivo art. 3.
 Art. 3.
 Scopi ed attivita'
 L'ICRANET  promuove la cooperazione scientifica internazionale ed effettua  ricerche  nell'astrofisica  relativistica.  Coordina  anche ricerche internazionali teoriche, sperimentali ed osservative facendo uso di strumentazioni nello spazio, sulla terra e sotterranee.
 Le sue attivita' consistono in:
 a) sviluppo della ricerca scientifica;
 b) insegnamenti   a   livello   di   dottorato   di  ricerca  e postdottorale;
 c) programmi  di formazione scientifica sia a breve che a lungo periodo;
 d) organizzazione di seminari e convegni internazionali;
 e) sviluppo  di programmi di scambio fra scienziati e personale associato;
 f) sviluppo di nuovi livelli di comunicazione elettronica fra i centri di ricerca;
 g) creazione  di  banche  dati  integrate per tutti gli oggetti celesti in tutte le possibili lunghezze d'onda;
 h) sviluppo di nuove tecniche di comunicazione;
 i) cooperazione e partecipazione in organizzazioni scientifiche internazionali;
 j) cooperazione  scientifica  e trasferimento tecnologico verso le industrie;
 k) ogni altra attivita' connessa agli scopi istituzionali.
 Le  aree  scientifiche  di  attivita'  includono  la  cosmologia, l'astrofisica  delle  alte  energie,  la  fisica  teorica e la fisica matematica;
 l'ICRANET svolge attivita' di coordinamento con le universita' ed i  Centri  di ricerca internazionali associati al Network che operano in varie aree geografiche. Tale collaborazione consentira' di attuare i  progetti  di ricerca e di formazione per i giovani ricercatori. In particolare  ciascun  Centro  mette a disposizione dei ricercatori le attrezzature   gia'   disponibili   nelle   rispettive  sedi.  Queste attrezzature sono spesso di notevole valore economico e scientifico e sono   indispensabili  per  il  raggiungimento  degli  obiettivi  dei programmi di ricerca dell'ICRANET;
 l'ICRANET  incoraggia  la mobilita' degli scienziati fra i Centri con  l'intesa  che  ciascun  Centro  coprira' le spese di viaggio dei propri  ricercatori  mentre  le  spese  locali  saranno coperte dalla istituzione ospitante;
 l'ICRANET  attribuisce borse di studio per giovani scienziati sia a  livello  pre-dottorato di ricerca che postdottorale nell'ambito di speciali programmi di insegnamento;
 l'ICRANET  mette  a disposizione delle istituzioni scientifiche e degli  Stati  membri  che  desiderino  cooperare  nel  settore  della astrofisica relativistica, le proprie competenze.
 Art. 4.
 Organizzazione
 La struttura organizzativa dell'ICRANET consiste di:
 a) un Comitato di direzione;
 b) un direttore;
 c) un Comitato scientifico.
 Art. 5.
 Comitato di direzione
 Il Comitato di direzione e' composto dai seguenti membri:
 a) un  rappresentante  per  ogni  Stato  ed ogni Organizzazione internazionale membro dell'ICRANET;
 b) un   rappresentante   aggiunto   per   ogni  altro  Stato  o Organizzazione  internazionale che contribuisca finanziariamente alle attivita' dell'ICRANET;
 c) un  rappresentante per ogni Universita' e per ogni Centro di ricerca associato all'ICRANET;
 d) un   rappresentante   per   ogni   altra   istituzione   che contribuisca  alle  attivita' dell'ICRANET accettata su decisione del Comitato di direzione;
 e) un   rappresentante  del  Ministero  dell'economia  e  delle finanze  del  Governo  italiano  ed  un rappresentante del sindaco di Pescara,   tenuto  conto  del  contributo  nazionale  e  dell'apporto relativo al costituendo accordo di sede. In relazione alle successive adesioni all'Accordo viene prevista la partecipazione di un ulteriore rappresentante  per  ogni  Stato od Organizzazione internazionale che contribuiscono al bilancio annuale dell'ICRANET;
 f) un    rappresentante    per   l'Universita'   di   Stanford, l'Universita' dell'Arizona, la Specola Vaticana e l'ICRA quali membri fondatori.
 Il  Comitato  di direzione elegge un presidente fra i suoi membri per un periodo di tre anni, rinnovabile;
 il   direttore   e'  il  segretario  esecutivo  del  Comitato  di direzione;
 il  Comitato  di  direzione si riunisce in sessione ordinaria una volta  l'anno; si riunisce in sessione straordinaria su richiesta del presidente,  o per propria iniziativa se richiesto da almeno la meta' dei suoi membri;
 la  maggioranza  dei membri costituisce il quorum per la riunione del Comitato di direzione;
 il Comitato di direzione adotta il proprio regolamento.
 Art. 6.
 Funzioni del Comitato di direzione
 Le funzioni del Comitato di direzione sono:
 i) eleggere il direttore dell'ICRANET;
 ii)  formulare, sentito il Comitato scientifico, le linee guida per le attivita' dell'ICRANET, tenendo conto degli obiettivi indicati nell'art. 3;
 iii) esaminare:
 a) il livello annuale del bilancio;
 b) il livello dei rispettivi contributi;
 c) i piani finanziari;
 d)   l'uso   dei   fondi   disponibili   per   l'operativita' dell'ICRANET;
 iv)  considerare  le  proposte del direttore per i programmi, i piani  di  lavoro, i piani finanziari, le proposte per il bilancio ed il personale dell'ICRANET e prendere le decisioni conseguenti;
 v) adottare,  previa  approvazione dei rispettivi contribuenti, gli  aumenti di bilancio a loro carico, basati sulle necessita' delle attivita' scientifiche dell'ICRANET;
 vi)  considerare  il  rapporto  annuale  ed  altri rapporti del direttore sulle attivita' dell'ICRANET;
 vii)  nominare  un  revisore  dei conti esterno ed approvare il piano annuale di revisione dei conti;
 viii)  redigere  ed  approvare  il regolamento del personale in linea  con quanto previsto da altri organismi nell'ambito del sistema delle Nazioni Unite.
 Art. 7.
 Votazioni del Comitato di direzione
 Le votazioni del Comitato di direzione sono regolate come segue:
 i) ciascun membro del Comitato di direzione esprime un voto;
 ii)  le decisioni del Comitato di direzione sono adottate dalla maggioranza  dei  membri presenti e votanti, salvo quanto specificato nel presente Statuto all'art. 8.
 Art. 8.
 Nomina del direttore
 La  nomina  del  direttore  per  un periodo che non eccede cinque anni,  rinnovabile,  viene decisa da una maggioranza di due terzi dei componenti   del   Comitato   di   direzione.   In  caso  di  mancato raggiungimento  del  quorum, nel corso di due adunanze successive, la decisione  viene  adottata  a  maggioranza dei presenti. Per il primo periodo di cinque anni il presidente dell'ICRANET sara' il direttore.
 Art. 9.
 Funzioni e poteri del direttore
 Il   direttore   e'   il   capo   accademico   ed  amministrativo dell'ICRANET. In tali capacita' il direttore:
 a) amministra l'ICRANET;
 b) prepara  le proposte per le attivita' generali ed i piani di lavoro  dell'ICRANET che verranno sottoposti al Comitato di direzione per l'approvazione;
 c) prepara  i  piani  finanziari  e  le  proposte  di  bilancio dell'ICRANET   da   sottoporre   al   Comitato   di   direzione   per l'approvazione;
 d) sovrintende  all'attuazione dei piani di lavoro dell'ICRANET ed  effettua  i  pagamenti  secondo  le  linee  guida  generali  e le decisioni specifiche adottate dal Comitato di direzione;
 e) il  direttore e' il rappresentante legale dell'ICRANET. Egli firma  tutti  gli atti, i contratti, gli accordi, i trattati ed altri documenti   legali  necessari  ai  fini  di  una  ordinaria  gestione dell'ICRANET. Il Comitato puo' stabilire la misura in cui tali poteri possono  essere delegati dal direttore. I contratti, gli accordi ed i trattati  che  interessano  la gestione, gli obiettivi, l'ubicazione, l'ampliamento   o  lo  scioglimento  dell'ICRANET,  ovvero  questioni importanti   relative  ai  rapporti  con  il  Paese  ospite,  saranno sottoposti all'approvazione del Comitato di direzione.
 Il  direttore  assume  tutte  le  funzioni  e poteri previsti dal presente Accordo, in particolare:
 a) recluta   ed   amministra   il   personale  necessario  allo svolgimento delle attivita' dell'ICRANET;
 b) richiede    annualmente   una   verifica   delle   scritture finanziarie da parte di un revisore esterno di cui all'art. 6 (vi).
 Art. 10.
 Il Comitato scientifico
 E'   costituito   un   Comitato   scientifico   composto   da  un rappresentante   per   ogni   Stato,  Organizzazione  internazionale, Universita' o Centro di ricerca membro dell'ICRANET;
 il  Comitato  scientifico  elegge,  a  maggioranza  semplice,  il presidente fra i suoi membri per un periodo di tre anni rinnovabile.
 Art. 11.
 Funzioni del Comitato scientifico
 Il   Comitato   scientifico  assiste  l'ICRANET  nelle  attivita' programmate   avendo   la  dovuta  attenzione  ai  maggiori  sviluppi accademici,  scientifici,  educativi e culturali nel mondo, rilevanti ai fini dei suoi obiettivi;
 il Comitato scientifico assicura il coordinamento delle attivita' scientifiche  dell'ICRANET  e  fa  raccomandazioni al direttore sulla ulteriore crescita dell'ICRANET e su specifiche direzioni di ricerca;
 il  Comitato  di  direzione ed il direttore possono rivolgersi al Comitato scientifico per pareri;
 il  Comitato  scientifico  adotta  il  proprio  regolamento  e si riunisce di norma una volta l'anno.
 Art. 12.
 Segreteria
 La  segreteria  dell'ICRANET  dispone del personale necessario al suo  buon funzionamento; i membri della segreteria sono reclutati dal direttore come da art. 9 (comma 2, a);
 il  criterio  principale  per l'assunzione del personale e per la determinazione  delle  condizioni di impiego e' quello di garantire i massimi livelli di qualita' ed efficienza;
 i  parametri salariali, l'assicurazione, gli schemi pensionistici ed  ogni altra condizione di impiego saranno stabiliti da un apposito regolamento del personale come da art. 6 (viii).
 Art. 13.
 Finanze
 L'ICRANET  e'  finanziato  con  mezzi come contributi volontari e donazioni,  spese  di  iscrizione  ai  corsi ed ai seminari, proventi derivanti  da  programmi  speciali  di  formazione  o da attivita' di assistenza  tecnica,  redditi da pubblicazioni, interessi provenienti da Trust, dotazioni o conti bancari;
 le   parti  del  presente  accordo  non  sono  tenute  a  fornire all'Istituto   qualsivoglia   sostegno   finanziario  oltre  ai  loro contributi volontari;
 le  operazioni  finanziarie  dell'ICRANET  sono  regolamentate da norme  finanziarie  adottate dal Comitato di direzione in conformita' con i principi delle Nazioni Unite;
 il bilancio dell'ICRANET e' approvato annualmente dal Comitato di direzione;
 il  Governo  italiano contribuisce al bilancio dell'ICRANET nella forma  seguente:  con  inizio  dalla  data  di  entrata in vigore del presente Accordo, il contributo finanziario per ciascun anno sara' di Euro 1.549.370   e  potra'  essere  aumentato  secondo  le  modalita' previste dall'art. 6 del presente Statuto;
 ogni  contributo  che  l'ICRANET  potra'  ricevere  da  Stati, da Organizzazioni  internazionali  o  Organizzazioni non governative, da Universita' e Centri di ricerca e dal pagamento di servizi resi sara' parte del bilancio;
 il  bilancio copre il costo del personale, i costi operativi e le spese per l'attuazione dei programmi;
 la  Municipalita'  di  Pescara  ha  messo  a  disposizione per le attivita' dell'ICRANET una sede in Pescara.
 Art. 14.
 Rapporti con altre organizzazioni
 Al  fine  di conseguire i suoi obiettivi l'ICRANET puo' stipulare accordi  di  collaborazione con organizzazioni, fondazioni ed agenzie internazionali, nazionali o regionali;
 i  Centri  di  ricerca  che desiderino partecipare alle attivita' dell'ICRANET, previste da questo accordo, invieranno al direttore una notifica in tal senso.
 Art. 15.
 Diritti, privilegi ed immunita'
 Un  accordo  di  sede  tra il Governo della Repubblica italiana e l'ICRANET  sara'  stipulato  al  fine  di  definire  i privilegi e le immunita' dell'istituenda Organizzazione internazionale.
 Art. 16.
 Emendamenti
 Emendamenti   potranno   essere  apportati  al  presente  Statuto all'unanimita'  dagli Stati o Organizzazioni internazionali Parti del presente  Accordo.  Detti  emendamenti  entreranno in vigore sei mesi dopo la loro approvazione.
 Art. 17.
 Scioglimento
 L'ICRANET  puo'  essere  sciolto da una maggioranza di tre quarti dei  componenti del Comitato di direzione qualora sia stato accertato che gli scopi dell'ICRANET non siano stati raggiunti;
 in  caso  di  scioglimento, i beni dell'ICRANET situati nel Paese ospite  o  in  altri  Paesi  saranno  ceduti  a tali Paesi per essere utilizzati  per  scopi  analoghi  o  ceduti  ad istituzioni che hanno finalita' analoghe a quelle dell'ICRANET nei rispettivi Paesi, previo accordo tra il Governo di quei Paesi ed il Comitato di direzione.
 Art. 18.
 Norme finali
 Nel caso di chiusura dell'ICRANET non vi sara' alcun costo per le Parti contraenti dell'Accordo.
 LAVORI PREPARATORI
 Senato della Repubblica (atto n. 2796):
 Presentato  dal Ministro degli affari esteri (Frattini)
 il 27 febbraio 2004;
 Assegnato  alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
 referente,  il  25  marzo 2004 con pareri delle commissioni
 1ª, 5ª, 7ª, 8ª, e 10ª;
 Esaminato  dalla  3ª  commissione  il  20 aprile 2004 e
 l'11 maggio 2004;
 Relazione scritta annunciata il 13 maggio 2004 (atto n.
 2796-A relatore sen. Provera);
 Esaminato in aula ed approvato il 16 giugno 2004.
 Camera dei deputati (atto n. 5070):
 Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
 referente,  il 22 giugno 2004, con pareri delle commissioni
 I, V, VII;
 Esaminato dalla III commissione il 15 e 29 luglio 2004;
 il 24 settembre 2004;
 Relazione scritta annunciata il 24 settembre 2004 (atto
 n. 5070-A relatore on. Pacini);
 Esaminato in aula il 24 gennaio 2005 ed approvato il 27
 gennaio 2005.
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