Gazzetta n. 52 del 4 marzo 2005 (vai al sommario) |
AGENZIA DEL DEMANIO |
DETERMINAZIONE 23 febbraio 2005 |
Caratteristiche delle tessere di riconoscimento del personale addetto alle attivita' di vigilanza sul corretto utilizzo dei beni immobili dello Stato. (Determinazione n. 9). |
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IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
Visto, il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni; Viste in particolare le modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, apportate dall'art. 1 del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173; Visto l'art. 61, comma 1 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che riconosce all'Agenzia del demanio la natura giuridica di ente pubblico economico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 27 gennaio 2004, registrato alla Corte dei conti in data 13 febbraio 2004, con il quale e' stato rinnovato l'incarico al direttore dell'Agenzia del demanio; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1998, n. 367, con il quale viene disciplinata, tra l'altro, l'attivita' di vigilanza sul corretto uso dei beni immobili dello Stato; Visto l'art 5 dello statuto, deliberato dal comitato di gestione dell'Agenzia del demanio il 19 dicembre 2003 e approvato in data 28 gennaio 2004 che definisce i poteri del direttore dell'Agenzia; Considerato che gli incaricati dell'attivita' di vigilanza, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 367/1998, possono accedere ai fondi ed alle proprieta' dello Stato ed effettuano tutti gli accertamenti occorrenti per evitare usi impropri da parte di terzi non autorizzati o degli stessi concessionari o locatari dei beni; Visto l'art 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, che consente il rilascio di tessere per l'esercizio di funzioni speciali che restano valide esclusivamente per l'espletamento di dette funzioni, come nella fattispecie in esame; Vista la determinazione del direttore dell'Agenzia del demanio 26 marzo 2001 n. 71, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - n. 90 del 18 aprile 2001, concernente le caratteristiche delle tessere di riconoscimento del personale addetto alle attivita' sul corretto utilizzo dei beni immobili dello Stato; Considerate le modifiche intervenute a seguito della trasformazione dell'Agenzia del demanio in ente pubblico economico; Determina: Art. 1. Al personale incaricato delle attivita' di vigilanza sui beni immobili dello Stato, individuato ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio, n. 367, sara' rilasciata una tessera personale di riconoscimento con le caratteristiche indicate in allegato alla presente determinazione. La validita' della tessera e' triennale, salva una minore durata in relazione alla scadenza del rapporto di lavoro o di servizio o di funzione. |
| Art. 2. Le tessere personali di riconoscimento gia' rilasciate al personale incaricato della vigilanza demaniale ai sensi dell'art. 1 della determinazione del direttore dell'Agenzia del demanio 26 marzo 2001, n. 71, sono annullate con effetto e decorrenza dalla data di pubblicazione della presente determinazione, e restituite all'Agenzia del demanio. |
| Art. 3. Gli incarichi di vigilanza sui beni immobili dello Stato gia' attribuiti con determinazioni dell'Agenzia del demanio decadono a far data dalla pubblicazione della presente determinazione. |
| Art. 4. Con distinte determinazioni il direttore dell'Agenzia provvedera' alla nomina del personale incaricato della vigilanza sul corretto uso dei beni immobili dello Stato ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio, n. 367. Art.5 I titolari dei nuovi documenti di riconoscimento di cui all'art 2 sono responsabili personalmente per la custodia e l'eventuale smarrimento dei medesimi. La presente determinazione sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 febbraio 2005 Il direttore: Spitz |
| Allegato
----> vedere allegato a pag. 50 della G.U. <---- |
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