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| Gazzetta n. 52 del 4 marzo 2005 (vai al sommario) |  | AGENZIA DEL DEMANIO |  | DETERMINAZIONE 23 febbraio 2005 |  | Caratteristiche delle tessere di riconoscimento del personale addetto alle  attivita'  di vigilanza sul corretto utilizzo dei beni immobili dello Stato. (Determinazione n. 9). |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE DELL'AGENZIA 
 Visto,  il  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione  di  Governo  a  norma  dell'art.  11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;
 Viste  in particolare le modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999,  n. 300, apportate dall'art. 1 del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;
 Visto  l'art.  61, comma 1 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  che  riconosce  all'Agenzia  del  demanio  la natura giuridica di ente pubblico economico;
 Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica del 27 gennaio 2004,  registrato  alla Corte dei conti in data 13 febbraio 2004, con il  quale e' stato rinnovato l'incarico al direttore dell'Agenzia del demanio;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1998, n. 367,  con  il  quale  viene disciplinata, tra l'altro, l'attivita' di vigilanza sul corretto uso dei beni immobili dello Stato;
 Visto  l'art 5  dello  statuto, deliberato dal comitato di gestione dell'Agenzia  del  demanio  il  19 dicembre  2003 e approvato in data 28 gennaio 2004 che definisce i poteri del direttore dell'Agenzia;
 Considerato  che  gli  incaricati  dell'attivita'  di vigilanza, ai sensi  dell'art.  3  del  decreto  del Presidente della Repubblica n. 367/1998, possono accedere ai fondi ed alle proprieta' dello Stato ed effettuano tutti gli accertamenti occorrenti per evitare usi impropri da  parte  di  terzi  non  autorizzati o degli stessi concessionari o locatari dei beni;
 Visto l'art 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967,  n. 851, che consente il rilascio di tessere per l'esercizio di funzioni    speciali    che   restano   valide   esclusivamente   per l'espletamento di dette funzioni, come nella fattispecie in esame;
 Vista  la  determinazione  del  direttore  dell'Agenzia del demanio 26 marzo  2001 n. 71, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - n. 90 del 18 aprile  2001,  concernente  le  caratteristiche  delle  tessere di riconoscimento  del  personale  addetto  alle  attivita' sul corretto utilizzo dei beni immobili dello Stato;
 Considerate le modifiche intervenute a seguito della trasformazione dell'Agenzia del demanio in ente pubblico economico;
 Determina:
 Art. 1.
 Al  personale  incaricato  delle  attivita'  di  vigilanza sui beni immobili  dello Stato, individuato ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  13 luglio, n. 367, sara' rilasciata   una   tessera   personale   di   riconoscimento  con  le caratteristiche indicate in allegato alla presente determinazione.
 La validita' della tessera e' triennale, salva una minore durata in relazione  alla  scadenza  del  rapporto di lavoro o di servizio o di funzione.
 |  |  |  | Art. 2. Le tessere personali di riconoscimento gia' rilasciate al personale incaricato  della  vigilanza  demaniale  ai  sensi  dell'art. 1 della determinazione  del direttore dell'Agenzia del demanio 26 marzo 2001, n.  71,  sono  annullate  con  effetto  e  decorrenza  dalla  data di pubblicazione della presente determinazione, e restituite all'Agenzia del demanio.
 |  |  |  | Art. 3. Gli  incarichi  di  vigilanza  sui  beni  immobili dello Stato gia' attribuiti con determinazioni dell'Agenzia del demanio decadono a far data dalla pubblicazione della presente determinazione.
 |  |  |  | Art. 4. Con  distinte  determinazioni il direttore dell'Agenzia provvedera' alla nomina del personale incaricato della vigilanza sul corretto uso dei  beni  immobili  dello  Stato  ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio, n. 367.
 Art.5
 I  titolari  dei nuovi documenti di riconoscimento di cui all'art 2 sono   responsabili  personalmente  per  la  custodia  e  l'eventuale smarrimento dei medesimi.
 La   presente   determinazione   sara'  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 23 febbraio 2005
 Il direttore: Spitz
 |  |  |  | Allegato 
 ----> vedere allegato a pag. 50 della G.U. <----
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