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| Gazzetta n. 52 del 4 marzo 2005 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 ottobre 2004 |  | Individuazione delle regioni maggiormente oberate dai vincoli e dalle attivita'  militari  per  il  quinquennio  2000-2004,  ai  fini della corresponsione di un contributo annuo dello Stato - Articolo 4, comma 2, della legge 2 maggio 1990, n. 104. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 Vista   la  legge  2 maggio  1990,  n.  104,  recante  modifiche  e integrazioni  alla  legge 14 dicembre 1976, n. 898, concernente nuova regolamentazione delle servitu' militari;
 Considerato  che, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 di detta legge, alle  regioni  maggiormente oberate da vincoli ed attivita' militari, individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, lo Stato   corrisponde   un   contributo   annuo   da   destinarsi  alla realizzazione  di opere pubbliche e servizi sociali nei comuni ove le esigenze militari incidono maggiormente sull'uso del territorio e sui programmi di sviluppo economico sociale;
 Considerato,  altresi',  che  il  successivo comma 3 prevede che il contributo  sia  corrisposto  alle  singole regioni sulla base di una incidenza dei vincoli e delle attivita' militari, determinata secondo parametri  da  stabilirsi  con  decreto  del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
 Considerato   che  il  Ministero  della  difesa,  relativamente  al quinquennio  2000-2004  utilizza  gli stessi parametri adottati per i quinquenni  precedenti,  con la sola eccezione del parametro relativo ai  rapporti finanziari, ridotto da 1 a 0,5 e che, pertanto, per tale quinquennio,   ai  fini  di  una  economia  degli  atti,  il  decreto interministeriale  del  Ministro  della  difesa  di  concerto  con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  recante  i  parametri di incidenza dei vincoli, puo' considerarsi superfluo;
 Ritenuto, pertanto, che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri puo' essere emanato, corredato dei criteri utilizzati per la determinazione dell'incidenza dei vincoli e delle attivita' militari, al  quale  segue la corresponsione a ciascuna regione individuata del contributo con, decreto interministeriale del Ministro della difesa e del Ministro dell'economia e delle finanze;
 Considerato,   inoltre,   che   l'art.  3,  comma  1,  della  legge 28 dicembre  1995, n. 549, trasferendo le funzioni previste dall'art. 4, comma 2, della legge 2 maggio 1990, n. 104, alle regioni a statuto ordinario   con  la  cessazione  del  contributo  diretto  statale  e l'attribuzione  alle  stesse  di  finanziamenti sotto altra forma, ha prodotto  una  sostanziale  modifica  dei criteri di attribuzione dei contributi  per la realizzazione di opere pubbliche e servizi sociali nei comuni particolarmente gravati da esigenze militari;
 Considerato  che, conseguentemente, il disposto del richiamato art. 4, commi 2 e 3, della legge n. 104/1990 deve intendersi nel senso che il  contributo  dello  Stato,  avente  la  stessa  funzione di quelli concessi  dalle regioni a statuto ordinario, puo' essere attribuito a tutte  le  regioni  a  statuto  speciale in proporzione ai vincoli ed attivita'  militari,  la  cui  percentuale  d'incidenza  individua le regioni maggiormente gravate;
 Considerato che per determinare l'incidenza dei predetti vincoli ed attivita'  militari  sono  stati  utilizzati i criteri di calcolo e i parametri  riportati  nelle allegate tabelle A e B, che costituiscono parte integrante del presente decreto;
 Considerato  che  in  rapporto  all'entita'  dei ripetuti vincoli e attivita'  (sgomberi, limitazioni, impiego di aree addestrative ecc.) e'  stata  calcolata  l'incidenza  degli stessi in ciascuna regione a statuto speciale, espressa in termini percentuali;
 Sentito il Ministro della difesa;
 Sentite le regioni a statuto speciale;
 Ritenuto  di  portare  all'unita'  le percentuali individuate nella misura inferiore all'uno per cento;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.   Per  il  quinquennio  2000/2004,  l'incidenza  dei  vincoli  e dell'attivita'  militari grava su ciascuna regione a statuto speciale secondo le seguenti percentuali:
 
 Regione amministrativa                 Ripartizione percentuale Sardegna............................           59,97% Friuli-Venezia Giulia ..............           31,65% Trentino-Alto Adige ................            6,84% Valle d'Aosta ......................            0,78% Sicilia ............................            0,76%
 Totale ...........          100,00%
 |  |  |  | Art. 2. 1.  Per il quinquennio 2000/2004 il contributo dello Stato previsto dall'art.  4,  comma  2, della legge 2 maggio 1990, n. 104, citata in premesse,  e'  corrisposto con decreto interministeriale previsto dal comma  3,  dell'art.  4,  della  legge  medesima, alle regioni di cui all'art.  1  nella percentuale calcolata sullo stanziamento destinato allo  scopo, accanto a ciascuna indicata, allineata all'unita' per le regioni la cui percentuale e' inferiore a tale misura:
 
 Regione amministrativa                 Ripartizione percentuale Sardegna ...........................           59,67% Friuli-Venezia Giulia ..............           31,53% Trentino-Alto Adige ................            6,80% Valle d'Aosta ......................            1,00% Sicilia ............................            1,00%
 Totale ...........          100,00%
 
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 18 ottobre 2004
 p. Il Presidente: Letta
 
 Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2005 Ministeri istituzionali Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 239
 |  |  |  | Tabelle PARAMETRI
 giornata/anno utilizzazione poligoni tiro: coeff. negativo 1;
 aree di sgombero: coeff. negativo 1;
 servitu' militari proprie: coeff. negativo 0,8;
 superfici dei poligoni di tiro: coeff. negativo 0,7;
 giornate  anno  di  utilizzazione  delle  aree  addestrative  per attivita' non a fuoco: coef. negativo 0,5;
 superfici  delle  aree  addestrative  per  attivita' non a fuoco: coef. negativo 0,4;
 apporti finanziari (stipendi personale militare e civile): coeff. positivo +0,5.
 
 ----> vedere tabelle da pag. 25 a pag. 26 della G.U. <----
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