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| Gazzetta n. 52 del 4 marzo 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 22 febbraio 2005 |  | Decadenza  della  Napoli  Bingo  S.r.l.  (ora  Napoli  Bingo  S.p.A.) dall'assegnazione  della  concessione  per  la  gestione  della  sala destinata  al  gioco  del  Bingo,  di  cui al decreto direttoriale 19 dicembre 2003. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
 
 Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco del Bingo;
 Vista  la  direttiva  del Ministro delle finanze 12 settembre 2000, con  la  quale  l'incarico di controllore centralizzato del gioco del Bingo  e' stato affidato all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato;
 Visto  il bando di gara mediante pubblico incanto, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale,  foglio delle inserzioni n. 278, del 28 novembre 2000,  per  l'assegnazione  di  800 concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del bingo;
 Visto  il  decreto  del Ministro delle finanze del 21 novembre 2000 con il quale e' stata approvata la convenzione-tipo per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del Bingo;
 Visti  i  decreti  direttoriali  16 novembre  2000 e 6 luglio 2001, concernenti  l'approvazione  del  piano di distribuzione territoriale delle sale destinate al gioco del Bingo;
 Visto  il  decreto  direttoriale  11  luglio  2001,  concernente la graduatoria delle concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo e successive modificazioni;
 Considerato  che,  ai  sensi  del punto 13, lettera j) del bando di gara  per  l'assegnazione  delle  concessioni del Bingo, dell'art. 1, ultimo  periodo,  del  citato  decreto  direttoriale  11 luglio 2001, nonche'   degli   ulteriori   provvedimenti   di  assegnazione  delle concessioni,  i soggetti assegnatari delle concessioni sono tenuti ad approntare  le  sale  debitamente  attrezzate  e  funzionanti  per il collaudo   da  parte  dell'Amministrazione  entro  150  giorni  dalla comunicazione  ufficiale  di  aggiudicazione, prorogati dall'articolo 52, comma 48, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) e successive modificazioni;
 Considerato  che l'assegnazione della concessione alla Napoli Bingo S.r.l. (successivamente trasformata in Napoli Bingo S.p.a.) di cui al plico  di  offerta  n.  321, e' stata effettuata, in esecuzione della sentenza   n.  8143/03  del  T.A.R.  per  la  Campania,  con  decreto direttoriale  19 dicembre  2003,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2003, nel quale e' richiamato l'obbligo di approntare la sala debitamente attrezzata e funzionante per il collaudo da parte dell'Amministrazione  entro  150 giorni dalla comunicazione ufficiale di  aggiudicazione,  con  facolta' di richiederne il differimento nei termini  e  alle  condizioni  stabilite dall'art. 52, comma 48, della legge  28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) e successive modificazioni;
 Considerato  che la Napoli Bingo S.p.a. non ha provveduto, entro la scadenza   del  termine  di  150  giorni  decorrente  dalla  data  di comunicazione  ufficiale  di  aggiudicazione,  ne'  a  richiedere  il collaudo  della  sala-bingo di Portici, di cui al plico di offerta n. 321,  ne'  a  richiedere  la  proroga  del  termine  stesso, ai sensi dall'articolo  52,  comma  48,  della  legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) e successive modificazioni;
 Vista la lettera del 20 agosto 2004 spedita con raccomandata a/r il 23 agosto  2004 (cioe' dopo che sono decorsi 237 giorni dalla data di comunicazione  ufficiale  di aggiudicazione della concessione) con la quale  la  Napoli Bingo S.p.A., evidenziando, tra l'altro, «che nelle more  dello  svolgimento  del  contenzioso  protrattosi per circa due anni,  per  fatto  esclusivamente  imputabile all'Amministrazione, la scrivente  societa'  ha perso la disponibilita' dell'immobile sito in Portici alla piazza Luigi Sapio n. 2» ha chiesto «il differimento del termine,  per l'attivazione dell'attivita', non inferiore a mesi 18 a far  data  dall'accoglimento  della  presente  istanza,  al  fine  di reperire   un   nuovo  locale  nell'ambito  di  Napoli  e  Provincia, consentire  all'Amministrazione  la  valutazione dello stesso nonche' procedere al relativo approntamento dei locali»;
 Considerato  che  la  richiesta  del  differimento  del  termine di approntamento  al  collaudo  delle  sale-bingo,  come evidenziato nel sopraindicato  provvedimento in data 19 dicembre 2003 di assegnazione della concessione alla Napoli Bingo S.r.l., puo' essere richiesto nei termini  e  alle  condizioni  stabilite dall'art. 52, comma 48, della legge  28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) e successive modificazioni,  ossia  per  un  periodo massimo di 90 giorni e dietro pagamento  della  penale  di  1000 euro al giorno e che, pertanto, la richiesta di differimento per un periodo indeterminato «non inferiore a  mesi  18»,  tra  l'altro  inoltrata intempestivamente ben oltre la scadenza  del  termine  di  cui  si richiede la proroga, non ha alcun presupposto normativo;
 Considerato   che   la   richiesta   di   «valutazione»   da  parte dell'Amministrazione  di  un  nuovo  locale nel quale la Napoli Bingo S.p.A.  intende  approntare  la  sala-bingo e' attivita' non prevista dalla  normativa  che  disciplina  il  rilascio delle concessioni per l'esercizio  del  Bingo  ed e' in netto contrasto con le procedure ad evidenza pubblica;
 Considerato  che non e' dimostrato che la perdita di disponibilita' del  locale  sito in Portici, alla piazza Luigi Sapio n. 2, e' dovuto «a   fatto   esclusivamente   imputabile   all'Amministrazione»  come assertivamente  dichiarato  dalla Napoli Bingo S.p.A., e che, in ogni caso,  quali  che  siano i motivi della perdita da parte della Napoli Bingo  S.p.A.  della  disponibilita' di detti locali, i motivi stessi non  possono  costituire  presupposto  per  l'accoglimento di istanze illegittime;
 Vista    la    lettera    del    13 settembre    2004,   prot.   n. 2004/49449/COA/BNG,   il   cui   contenuto   si  intende  interamente richiamato,  con  la  quale e' stata rigettata l'istanza della Napoli Bingo S.p.A. inoltrata con lettera del 20 agosto 2004, e con la quale e'  stato  conseguentemente  comunicato,  ai  sensi e per gli effetti degli  articoli 7  e  seguenti  della  legge  241/1990,  l'avvio  del procedimento  di  decadenza  dall'assegnazione  della  concessione in quanto  la  Napoli  Bingo  S.p.A.  non ha provveduto ad approntare al collaudo  la sala-bingo di cui all'offerta di gara contrassegnata con il  numero 321, nei termini perentori stabiliti dal punto 13, lettera j) del bando di gara;
 Visti  i  relativi  atti  istruttori,  in particolare la nota senza data,  inviata  con raccomandata del 21 ottobre 2004, con la quale la Napoli  Bingo ripropone sostanzialmente le argomentazioni gia' svolte nell'istanza  del 20 agosto 2004, il ricorso al T.A.R. per la regione Campania  con  il  quale la Napoli Bingo S.p.A. chiede l'annullamento del  provvedimento  dell'Amministrazione  del  13 settembre  2004, n. 2004/49449/COA/BNG,  l'istanza  senza  data  pervenuta  il 3 dicembre 2004,  con  la  quale  viene reiterarta la richiesta di «procedere al sopralluogo  dei  locali  ubicati in Napoli, alla via Santa Lucia, al fine   di  valutare  le  caratteristiche  degli  stessi»  alla  quale l'Amministrazione ha dato riscontro negativo con lettera raccomandata a/r  del  23 dicembre  2004,  prot.  n.  2004/71459/COA/BNG in quanto trattasi  di  attivita' non prevista dalla normativa vigente, nonche' la  diffida,  pervenuta  il  18 febbraio 2005, con la quale la Napoli Bingo S.p.A., nonostante sia ancora pendente il sopraindicato ricorso innanzi  al  T.A.R.  per  la  Campania  proposto dalla stessa, invita l'Amministrazione  a  voler concludere il procedimento avviato con la lettera del 13 settembre 2004, prot. n. 2004/49449/COA/BNG;
 Decreta:
 Art. 1.
 La  Napoli  Bingo  S.r.l.  (ora  Napoli  Bingo  S.p.A.) e' decaduta dall'assegnazione  della  concessione  di cui al decreto direttoriale 19 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2003,  non  avendo provveduto ad approntare al collaudo la sala-bingo di  cui  all'offerta  di  gara  contrassegnata con il numero 321, nei termini  perentori  stabiliti  dal  punto 13, lettera j) del bando di gara  ne'  a  richiedere la proroga dei termini stessi ai sensi e per gli  effetti  di  cui  all'art.  52, comma 48 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) e successive modificazioni.
 Avverso  il  presente  decreto, che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana, e' ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.
 Roma, 22 febbraio 2005
 p. Il direttore generale: Tagliaferri
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