| IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
 (Omissis);
 Considerato  che  il concessionario Sport e Scommesse di Paglione Iole  &  C.  S.n.c.  titolare della concessione n. 3347 del comune di Padova, ha aderito alle migliori condizioni economiche disposte dalle citate leggi numeri 326 e 350 del 2003;
 Tenuto conto che la societa' Sport e Scommesse di Paglione Iole & C.  S.n.c.,  titolare della concessione n. 3347 per la raccolta delle scommesse  sportive  a  totalizzatore  e  a  quota  fissa, pur avendo dichiarato  di  aderire  alle  disposizioni di cui all'art. 39, comma 12-bis,  della  legge  n. 326 del 24 novembre 2003, ha interrotto, in data  7 giugno 2004, l'attivita' di raccolta delle scommesse sportive presso  l'agenzia cod. 3347 sita in Padova, via Santa Lucia n. 85, 87 violando  in  tal  modo  l'art.  3, comma 6, della citata convenzione tipo;
 Considerato che per la violazione sopra esposta, l'art. 21, comma 1,  lettera  d),  della stessa convenzione prevede la decadenza dalla concessione;
 Considerato  quindi  di  dover  procedere  alla  dichiarazione di decadenza  del predetto concessionario per inadempienza agli obblighi derivanti dalla convenzione; .sp,
 E m a n a
 il seguente decreto:
 Art. 1.
 1. E'  dichiarato decaduto il concessionario Sport e Scommesse di Paglione  Iole  &  C.  S.n.c.,  con  sede legale in Vico Belledonne a Chiaia n. 6 - 80121 Napoli (Padova), dalla concessione n. 3347 per la raccolta  delle  scommesse  sportive  a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Padova.
 2. Sara'  provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui  al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  le  somme,  maggiorate  dei relativi interessi, ancora dovute a titolo  di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998,  n.  504,  di  quote  di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione  della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000,  2001,  2002  e  2003  e  ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
 3. Avverso  il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo nella  forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o,  in  alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.
 Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 28 gennaio 2005
 Il direttore generale: Tino
 
 IL DIRETTORE GENERALE
 dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
 (Omissis);
 Considerato  che  il concessionario Sport e Scommesse di Paglione Iole  &  C.  S.n.c.  titolare della concessione n. 3290 del comune di Ferrara,  ha  aderito  alle  migliori  condizioni economiche disposte dalle citate leggi numeri 326 e 350 del 2003;
 Tenuto conto che la societa' Sport e Scommesse di Paglione Iole & C.  S.n.c.,  titolare della concessione n. 3290 per la raccolta delle scommesse  sportive  a  totalizzatore  e  a  quota  fissa, pur avendo dichiarato  di  aderire  alle  disposizioni di cui all'art. 39, comma 12-bis,  della  legge  n. 326 del 24 novembre 2003, ha interrotto, in data 31 maggio 2004, l'attivita' di raccolta delle scommesse sportive presso  l'agenzia  cod. 3290 sita in Ferrara, Via Piangipane violando in tal modo l'art. 3, comma 6, della citata convenzione tipo;
 Considerato  che  per  la  violazione  sopra  esposta, l'art. 21, comma 1,  lettera  d),  della stessa convenzione prevede la decadenza dalla concessione;
 Considerato  quindi  di  dover  procedere  alla  dichiarazione di decadenza  del predetto concessionario per inadempienza agli obblighi derivanti dalla convenzione;
 
 E m a n a
 il seguente decreto:
 Art. 1.
 1.  E' dichiarato decaduto il concessionario Sport e Scommesse di Paglione  Iole  &  C.  S.n.c.,  con  sede legale in vico Belledonne a Chiaia  n.  6 - 80121 Napoli (Ferrara), dalla concessione n. 3290 per la  raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Ferrara.
 2.  Sara' provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui  al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  le  somme,  maggiorate  dei relativi interessi, ancora dovute a titolo  di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998,  n.  504,  di  quote  di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione  della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000,  2001,  2002  e  2003  e  ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
 3.  Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo nella  forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o,  in  alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.
 Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 28 gennaio 2005
 Il direttore generale: Tino
 
 IL DIRETTORE GENERALE
 dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
 (Omissis);
 Considerato  che  il  concessionario  Agenzia Ippica di Rovigo di Paglione  Iole  &  C.  S.n.c.  titolare della concessione n. 3293 del comune   di  Este  (Padova),  ha  aderito  alle  migliori  condizioni economiche disposte dalle citate leggi numeri 326 e 350 del 2003;
 Tenuto conto che la societa' Agenzia Ippica di Rovigo di Paglione Iole  & C. S.n.c., titolare della concessione n. 3293 per la raccolta delle  scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa, pur avendo dichiarato   di   aderire  alle  disposizioni  di  cui  all'art.  39, comma 12-bis, della legge n. 326 del 24 novembre 2003, ha interrotto, in  data  8 ottobre  2004,  l'attivita'  di  raccolta delle scommesse sportive presso l'agenzia cod. 3293 sita in Este (Padova), via Padana Inferiore  n. 13 violando in tal modo l'art. 3, comma 6, della citata convenzione tipo;
 Considerato  che  per  la  violazione  sopra  esposta, l'art. 21, comma 1,  lettera  d),  della stessa convenzione prevede la decadenza dalla concessione;
 Considerato  quindi  di  dover  procedere  alla  dichiarazione di decadenza  del predetto concessionario per inadempienza agli obblighi derivanti dalla convenzione;
 
 E m a n a
 il seguente decreto:
 Art. 1.
 1.  E'  dichiarato  decaduto  il concessionario Agenzia Ippica di Rovigo  di  Paglione  Iole  &  C.  S.n.c.,  con  sede  legale in vico Belledonne  a  Chiaia n. 6 - 80121 Napoli (Padova), dalla concessione n.  3293 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Este (Padova).
 2.  Sara' provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui  al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  le  somme,  maggiorate  dei relativi interessi, ancora dovute a titolo  di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998,  n.  504,  di  quote  di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione  della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000,  2001,  2002  e  2003  e  ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
 3.  Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo nella  forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o,  in  alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.
 Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 28 gennaio 2005
 Il direttore generale: Tino
 
 IL DIRETTORE GENERALE
 dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
 (Omissis);
 Considerato  che il concessionario Sesterzi S.p.a. titolare della concessione n. 3715 del comune di Savigliano (Cuneo), ha aderito alle migliori condizioni economiche disposte dalle citate leggi numeri 326 e 350 del 2003;
 Considerato   che   con  nota  prot.  n.  2004/10538/COA/CPS  del 27 febbraio  2004  il  predetto  concessionario e' stato invitato, ai fini  della  regolarizzazione della posizione contabile, al pagamento delle  quote  di  prelievo  relative  all'anno  2003,  scadute  e non versate;
 Considerato  che con la predetta nota, ai fini della ricognizione della  posizione  amministrativa  e  contabile  dei concessionari del servizio  di  raccolta  delle scommesse sportive, e' stato avviato il procedimento  di decadenza, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
 Considerato che il concessionario in questione non ha versato gli importi  a  debito  richiesti  ai  fini  della regolarizzazione della posizione  contabile  e  non  ha fornito alcuna giustificazione ed in conseguenza  di  cio' e' stato disattivato il collegamento telematico dello stesso con il totalizzatore nazionale;
 Considerato  quindi  di  dover  procedere  alla  dichiarazione di decadenza  del predetto concessionario per inadempienza agli obblighi derivanti dalla convenzione;
 
 E m a n a
 il seguente decreto:
 Art. 1.
 1.  E' dichiarato decaduto il concessionario Sesterzi S.p.a., con sede  legale  in  via  Vittor  Pisani  n.  8/A  - 20124 Milano, dalla concessione  n.  3715  per  la  raccolta  delle  scommesse sportive a totalizzatore  e  a  quota  fissa  operante  nel comune di Savigliano (Cuneo).
 2.  Sara' provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui  al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  le  somme,  maggiorate  dei relativi interessi, ancora dovute a titolo  di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998,  n.  504,  di  quote  di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione  della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000,  2001,  2002  e  2003  e  ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
 3.  Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo nella  forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o,  in  alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.
 Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 28 gennaio 2005
 Il direttore generale: Tino
 
 IL DIRETTORE GENERALE
 dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
 (Omissis);
 Considerato  che  il concessionario Playbet S.r.l. titolare della concessione  n.  3632  del comune di Foggia, ha aderito alle migliori condizioni  economiche  disposte  dalle citate leggi numeri 326 e 350 del 2003;
 Considerato   che   con  nota  prot.  n.  2004/10483/COA/CPS  del 27 febbraio  2004  il  predetto  concessionario e' stato invitato, ai fini  della  regolarizzazione della posizione contabile, al pagamento delle  quote  di  prelievo  relative  all'anno  2003,  scadute  e non versate;
 Considerato  che con la predetta nota, ai fini della ricognizione della  posizione  amministrativa  e  contabile  dei concessionari del servizio  di  raccolta  delle scommesse sportive, e' stato avviato il procedimento  di decadenza, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
 Considerato che il concessionario in questione non ha versato gli importi  a  debito  richiesti  ai  fini  della regolarizzazione della posizione  contabile  e  non  ha fornito alcuna giustificazione ed in conseguenza  di  cio' e' stato disattivato il collegamento telematico dello stesso con il totalizzatore nazionale;
 Considerato  quindi  di  dover  procedere  alla  dichiarazione di decadenza  del predetto concessionario per inadempienza agli obblighi derivanti dalla convenzione;
 
 E m a n a
 il seguente decreto:
 Art. 1.
 1.  E'  dichiarato decaduto il concessionario Playbet S.r.l., con sede  legale  in via Verdi n. 18 - 80133 Napoli, dalla concessione n. 3632  per  la  raccolta  delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Foggia.
 2.  Sara' provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui  al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  le  somme,  maggiorate  dei relativi interessi, ancora dovute a titolo  di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998,  n.  504,  di  quote  di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione  della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000,  2001,  2002  e  2003  e  ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
 3.  Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo nella  forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o,  in  alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.
 Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 28 gennaio 2005
 Il direttore generale: Tino
 
 IL DIRETTORE GENERALE
 dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
 (Omissis);
 Considerato  che  il concessionario Playbet S.r.l. titolare della concessione  n.  3629  del  comune  di Pomigliano d'Arco (Napoli), ha aderito  alle  migliori  condizioni  economiche disposte dalle citate leggi numeri 326 e 350 del 2003;
 Considerato   che   con  nota  prot.  n.  2004/10480/COA/CPS  del 27 febbraio  2004  il  predetto  concessionario e' stato invitato, ai fini  della  regolarizzazione della posizione contabile, al pagamento delle  quote  di  prelievo  relative  all'anno  2003,  scadute  e non versate;
 Considerato  che con la predetta nota, ai fini della ricognizione della  posizione  amministrativa  e  contabile  dei concessionari del servizio  di  raccolta  delle scommesse sportive, e' stato avviato il procedimento  di decadenza, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
 Considerato che il concessionario in questione non ha versato gli importi  a  debito  richiesti  ai  fini  della regolarizzazione della posizione  contabile  e  non  ha fornito alcuna giustificazione ed in conseguenza  di  cio' e' stato disattivato il collegamento telematico dello stesso con il totalizzatore nazionale;
 Considerato  quindi  di  dover  procedere  alla  dichiarazione di decadenza  del predetto concessionario per inadempienza agli obblighi derivanti dalla convenzione;
 
 E m a n a
 il seguente decreto:
 Art. 1.
 1.  E'  dichiarato decaduto il concessionario Playbet S.r.l., con sede  legale  in via Verdi n. 18 - 80133 Napoli, dalla concessione n. 3629  per  la  raccolta  delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Pomigliano d'Arco (Napoli).
 2.  Sara' provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui  al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  le  somme,  maggiorate  dei relativi interessi, ancora dovute a titolo  di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998,  n.  504,  di  quote  di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione  della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000,  2001,  2002  e  2003  e  ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
 3.  Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo nella  forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o,  in  alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.
 Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 28 gennaio 2005
 Il direttore generale: Tino
 
 IL DIRETTORE GENERALE
 dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
 (Omissis);
 Considerato  che  il concessionario Playbet S.r.l. titolare della concessione  n. 3628 del comune di Qualiano (Napoli), ha aderito alle migliori condizioni economiche disposte dalle citate leggi numeri 326 e 350 del 2003;
 Considerato   che   con  nota  prot.  n.  2004/10479/COA/CPS  del 27 febbraio  2004  il  predetto  concessionario e' stato invitato, ai fini  della  regolarizzazione della posizione contabile, al pagamento delle  quote  di  prelievo  relative  all'anno  2003,  scadute  e non versate;
 Considerato  che con la predetta nota, ai fini della ricognizione della  posizione  amministrativa  e  contabile  dei concessionari del servizio  di  raccolta  delle scommesse sportive, e' stato avviato il procedimento  di decadenza, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
 Considerato che il concessionario in questione non ha versato gli importi  a  debito  richiesti  ai  fini  della regolarizzazione della posizione  contabile  e  non  ha fornito alcuna giustificazione ed in conseguenza  di  cio' e' stato disattivato il collegamento telematico dello stesso con il totalizzatore nazionale;
 Considerato  quindi  di  dover  procedere  alla  dichiarazione di decadenza  del predetto concessionario per inadempienza agli obblighi derivanti dalla convenzione;
 
 E m a n a
 il seguente decreto:
 Art. 1.
 1.  E'  dichiarato decaduto il concessionario Playbet S.r.l., con sede  legale  in via Verdi n. 18 - 80133 Napoli, dalla concessione n. 3628  per  la  raccolta  delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Qualiano (Napoli).
 2.  Sara' provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui  al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  le  somme,  maggiorate  dei relativi interessi, ancora dovute a titolo  di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998,  n.  504,  di  quote  di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione  della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000,  2001,  2002  e  2003  e  ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
 3.  Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo nella  forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o,  in  alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.
 Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 28 gennaio 2005
 Il direttore generale: Tino
 
 IL DIRETTORE GENERALE
 dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
 (Omissis);
 Considerato  che il concessionario A.T.I. Casavacanze 2000 S.a.s. di  Pruneddu  Antonio  &  C.  titolare  della concessione n. 3082 del comune  di  Cagliari,  ha aderito alle migliori condizioni economiche disposte dalle citate leggi numeri 326 e 350 del 2003;
 Considerato  che con nota prot. n. 2004/10237/COA/CPS del 2 marzo 2004  il  predetto  concessionario  e'  stato invitato, ai fini della regolarizzazione  della posizione contabile, al pagamento delle quote di prelievo relative all'anno 2003, scadute e non versate;
 Considerato  che con la predetta nota, ai fini della ricognizione della  posizione  amministrativa  e  contabile  dei concessionari del servizio  di  raccolta  delle scommesse sportive, e' stato avviato il procedimento  di decadenza, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
 Considerato che il concessionario in questione non ha versato gli importi  a  debito  richiesti  ai  fini  della regolarizzazione della posizione  contabile  e  non  ha fornito alcuna giustificazione ed in conseguenza  di  cio' e' stato disattivato il collegamento telematico dello stesso con il totalizzatore nazionale;
 Considerato  quindi  di  dover  procedere  alla  dichiarazione di decadenza  del predetto concessionario per inadempienza agli obblighi derivanti dalla convenzione;
 
 E m a n a
 il seguente decreto:
 Art. 1.
 1.  E'  dichiarato  decaduto il concessionario A.T.I. Casavacanze 2000  S.a.s.  di  Pruneddu Antonio & C., con sede legale in via Marco Polo n. 5 Costa Rei - 09043 Muravera (Cagliari), dalla concessione n. 3082  per  la  raccolta  delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Cagliari.
 2.  Sara' provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui  al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  le  somme,  maggiorate  dei relativi interessi, ancora dovute a titolo  di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998,  n.  504,  di  quote  di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione  della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000,  2001,  2002  e  2003  e  ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
 3.  Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo nella  forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o,  in  alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.
 Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 28 gennaio 2005
 Il direttore generale: Tino
 
 IL DIRETTORE GENERALE
 dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
 (Omissis);
 Considerato   che   il  concessionario  Vespa  Margherita  Nunzia titolare  della concessione n. 3060 del comune di Lucera (Foggia), ha aderito  alle  migliori  condizioni  economiche disposte dalle citate leggi numeri 326 e 350 del 2003;
 Considerato  che con nota prot. n. 2004/10231/COA/CPS del 2 marzo 2004  il  predetto  concessionario  e'  stato invitato, ai fini della regolarizzazione  della posizione contabile, al pagamento delle quote di prelievo relative all'anno 2003, scadute e non versate;
 Considerato  che con la predetta nota, ai fini della ricognizione della  posizione  amministrativa  e  contabile  dei concessionari del servizio  di  raccolta  delle scommesse sportive, e' stato avviato il procedimento  di decadenza, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
 Considerato che il concessionario in questione non ha versato gli importi  a  debito  richiesti  ai  fini  della regolarizzazione della posizione  contabile  e  non  ha fornito alcuna giustificazione ed in conseguenza  di  cio' e' stato disattivato il collegamento telematico dello stesso con il totalizzatore nazionale;
 Considerato  quindi  di  dover  procedere  alla  dichiarazione di decadenza  del predetto concessionario per inadempienza agli obblighi derivanti dalla convenzione;
 
 E m a n a
 il seguente decreto:
 Art. 1.
 1.  E'  dichiarato  decaduto  il  concessionario Vespa Margherita Nunzia,  con  sede  legale in via A. De Gasperi n. 20 - 71010 Rignano Garganico  (Foggia),  dalla concessione n. 3060 per la raccolta delle scommesse  sportive  a  totalizzatore  e  a  quota fissa operante nel comune di Lucera (Foggia).
 2.  Sara' provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui  al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  le  somme,  maggiorate  dei relativi interessi, ancora dovute a titolo  di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998,  n.  504,  di  quote  di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione  della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000,  2001,  2002  e  2003  e  ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
 3.  Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo nella  forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o,  in  alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.
 Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 28 gennaio 2005
 Il direttore generale: Tino
 
 IL DIRETTORE GENERALE
 dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
 (Omissis);
 Considerato che il concessionario A.I.F. Agenzia Ippica Frosinone di  Longhi  A.  &  C.  S.n.c.  titolare della concessione n. 3053 del comune  di  Anagni  (Frosinone),  ha aderito alle migliori condizioni economiche disposte dalle citate leggi numeri 326 e 350 del 2003;
 Considerato  che con nota prot. n. 2004/10228/COA/CPS del 2 marzo 2004  il  predetto  concessionario  e'  stato invitato, ai fini della regolarizzazione  della posizione contabile, al pagamento delle quote di prelievo relative all'anno 2003, scadute e non versate;
 Considerato  che con la predetta nota, ai fini della ricognizione della  posizione  amministrativa  e  contabile  dei concessionari del servizio  di  raccolta  delle scommesse sportive, e' stato avviato il procedimento  di decadenza, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
 Considerato che il concessionario in questione non ha versato gli importi  a  debito  richiesti  ai  fini  della regolarizzazione della posizione  contabile  e  non  ha fornito alcuna giustificazione ed in conseguenza  di  cio' e' stato disattivato il collegamento telematico dello stesso con il totalizzatore nazionale;
 Considerato  quindi  di  dover  procedere  alla  dichiarazione di decadenza  del predetto concessionario per inadempienza agli obblighi derivanti dalla convenzione;
 
 E m a n a
 il seguente decreto:
 Art. 1.
 1. E' dichiarato decaduto il concessionario A.I.F. Agenzia Ippica Frosinone  di Longhi A. & C. S.n.c., con sede legale in via Marittima n.  385/387  -  03100  Frosinone,  dalla  concessione  n. 3053 per la raccolta  delle  scommesse  sportive  a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Anagni (Frosinone).
 2.  Sara' provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui  al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  le  somme,  maggiorate  dei relativi interessi, ancora dovute a titolo  di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998,  n.  504,  di  quote  di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione  della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000,  2001,  2002  e  2003  e  ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
 3.  Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo nella  forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o,  in  alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.
 Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 28 gennaio 2005
 Il direttore generale: Tino
 
 IL DIRETTORE GENERALE
 dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
 (Omissis);
 Considerato   che  il  concessionario  Agenzia  Ippica  di  Gallo Salvatore  e  Gallo Daniele & C. S.n.c. titolare della concessione n. 18  del  comune  di  Bellaria  (Rimini),  ha  aderito  alle  migliori condizioni  economiche  disposte  dalle citate leggi numeri 326 e 350 del 2003;
 Considerato   che   con  nota  prot.  n.  2004/10145/COA/CPS  del 27 febbraio  2004  il  predetto  concessionario e' stato invitato, ai fini  della  regolarizzazione della posizione contabile, al pagamento delle  quote  di  prelievo  relative  all'anno  2003,  scadute  e non versate;
 Considerato  che con la predetta nota, ai fini della ricognizione della  posizione  amministrativa  e  contabile  dei concessionari del servizio  di  raccolta  delle scommesse sportive, e' stato avviato il procedimento  di decadenza, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
 Considerato che il concessionario in questione non ha versato gli importi  a  debito  richiesti  ai  fini  della regolarizzazione della posizione  contabile  e  non  ha fornito alcuna giustificazione ed in conseguenza  di  cio' e' stato disattivato il collegamento telematico dello stesso con il totalizzatore nazionale;
 Considerato  quindi  di  dover  procedere  alla  dichiarazione di decadenza  del predetto concessionario per inadempienza agli obblighi derivanti dalla convenzione;
 
 E m a n a
 il seguente decreto:
 Art. 1.
 1.  E'  dichiarato  decaduto  il concessionario Agenzia Ippica di Gallo  Salvatore  e Gallo Daniele & C. S.n.c., con sede legale in via Cesare  Pavese  n.  15  -  47814 Bellaria-Igea Marina (Rimini), dalla concessione  n.  18  per  la  raccolta  delle  scommesse  sportive  a totalizzatore  e  a  quota  fissa  operante  nel  comune  di Bellaria (Rimini).
 2.  Sara' provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui  al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  le  somme,  maggiorate  dei relativi interessi, ancora dovute a titolo  di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998,  n.  504,  di  quote  di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione  della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000,  2001,  2002  e  2003  e  ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
 3.  Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo nella  forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o,  in  alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.
 Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 28 gennaio 2005
 Il direttore generale: Tino
 |