Gazzetta n. 52 del 4 marzo 2005 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 2005
Scioglimento del consiglio comunale di Salerano Canavese e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Salerano Canavese (Torino) e' stato rinnovato nelle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Elio Ottino;
Visto che con decreto del Presidente della Repubblica in data 25 agosto 2004 e' stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Salerano Canavese, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gravi e persistenti violazioni degli articoli 41 e 51, secondo comma, del medesimo decreto legislativo;
Visto che con sentenza n. 296 in data 13 gennaio 2004, il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte ha annullato il provvedimento dissolutorio ritenendolo affetto dal vizio di eccesso di potere sotto i profili del travisamento dei fatti e della carente motivazione;
Ritenuto che, in relazione alle motivazioni della sentenza di annullamento, permane il potere di riadottare un provvedimento di scioglimento emendato dai vizi rilevati dal Tribunale amministrativo regionale;
Ritenuto che permangono i presupposti di fatto e di diritto che hanno dato luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per le motivazioni esposte nella allegata relazione;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione e' allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante ed i cui contenuti corrispondono a quelle esigenze di compiuta ricostruzione della vicenda e di esposizione delle ragioni che consentono di ritenere la sussistenza, nell'attivita' deliberativa del comune di Salerano Canavese, di gravi e persistenti violazioni di legge;
Decreta:
Art. 1.
Il consiglio comunale di Salerano Canavese (Torino) e' sciolto.
 
Art. 2.
Il dott. Claudio Ventrice e' nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.
Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.
Dato a Roma, addi' 21 febbraio 2005
CIAMPI
Pisanu, Ministro dell'interno
 
Allegato
Al Presidente della Repubblica
Nelle elezioni del 12 e 13 giugno 2004 e' stato rinnovato il consiglio comunale di Salerano Canavese (Torino), con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Elio Ottino.
Il signor Elio Ottino e' stato eletto per la terza volta consecutiva alla carica di sindaco.
Essendo l'esercizio del terzo mandato consecutivo vietato dall'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e conseguentemente essendosi determinati a seguito dell'avvenuta elezione in presenza della condizione ostativa i presupposti della decadenza dalla carica per ineleggibilita', di tali circostanze il prefetto di Torino, con nota del 23 giugno 2004, ha reso edotto il consiglio comunale.
Cio' nonostante, il civico consesso ha proceduto, con delibera n. 5, datata 1° luglio 2004, a convalidare la elezione del sig. Ottino; conseguentemente il prefetto, con nota prot. n. 40000203/bis area II del 14 luglio 2004, ha rivolto formale invito al consiglio a revocare la delibera di convalida, ritenendo che l'atto fosse stato adottato in violazione degli articoli 41 e 51 del decreto legislativo sopra citato.
Con delibera n. 7, datata 22 luglio 2004, il consiglio comunale ha confermato integralmente, per le motivazioni ivi esposte, il contenuto della precedente deliberazione di convalida.
Sostanzialmente, nelle suddette deliberazioni, il consiglio comunale ha sostenuto l'assunto della impossibilita' di censurare la riscontrata causa di ineleggibilita' sulla base della considerazione che essa non rientra tra quelle previste dal capo II, del titolo III, del T.U.O.E.L., nel contempo sollecitando il prefetto ad azionare la procedura prevista dall'art. 70 del medesimo decreto legislativo. Pur tuttavia, con i richiamati atti il consiglio, dopo aver «accertato che sussistono nei confronti del sindaco le condizioni di cui all'art. 51, comma 2, del T.U.E.L.», lo ha convalidato integralmente nella carica, quando invece la conseguenza logica della riconosciuta sussistenza della causa ostativa avrebbe dovuto comportare - per assurdo - una convalida limitata alle sole cause previste dal citato capo II.
Non ritenendosi condivisibili le considerazioni svolte dall'ente, con decreto del Presidente della Repubblica, in data 25 agosto 2004, e' stato disposto lo scioglimento di quel civico consesso ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gravi e persistenti violazioni di legge.
A seguito del ricorso presentato da alcuni consiglieri comunali, il tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, con sentenza n. 296, in data 13 gennaio 2004, ha annullato la relazione del Ministro dell'interno ed il conseguente provvedimento di scioglimento per eccesso di potere sotto i profili del travisamento dei fatti e della carente motivazione, non avendo la suddetta relazione «reso giustizia del reale svolgimento dei fatti» nel senso di non aver tenuto conto delle considerazioni contenute nelle premesse delle due delibere n. 5, in data 1° luglio 2004, e n. 7, in data 22 luglio 2004, in virtu' delle quali il consiglio comunale di Salerano Canavese ha convalidato la elezione del sindaco. In altri termini, il tribunale ha censurato il fatto che il provvedimento di scioglimento, nei due atti che lo compongono (relazione ministeriale e decreto), non si e' fatto carico di argomentare puntualmente le ragioni di ritenuta infondatezza delle considerazioni dedotte dal comune e di esporre l'iter logico secondo il quale si doveva ritenere sussistente l'obbligo del consiglio comunale di rilevare la causa di ineleggibilita'.
Pertanto, poiche' la censura giurisdizionale ha riguardato profili formali del provvedimento, riconducibili ai vizi della motivazione, nonche' all'eccesso di potere per travisamento dei fatti, e' da ritenere, secondo la costante giurisprudenza, che l'Amministrazione mantenga integra la potesta' di riadottare il provvedimento depurandolo delle carenze riscontrate.
L'assunto sostenuto dal consiglio comunale di Salerano Canavese di non poter censurare la causa di ineleggibilita' prevista dall'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si fonda su una interpretazione esclusivamente letterale dell'art. 41 del testo unico degli enti locali; al contrario, una lettura sistematica della norma in armonia con i principi dell'ordinamento giuridico non consente di escludere la sussistenza del potere-dovere del consiglio comunale di procedere alla verifica delle condizioni di eleggibilita' dei suoi componenti e del sindaco con riguardo a tutte le cause ostative comunque previste da norme di legge, quale che sia la fonte legislativa che le disciplina singolarmente.
Invero e' principio generale dell'ordinamento giuridico che ogni organo collegiale deliberi sulla regolarita' dei titoli di appartenenza dei propri componenti e verifichi la sussistenza di tutte le cause ostative all'espletamento del mandato. Detto accertamento va esperito anche nei confronti della carica di sindaco che, in virtu' dell'art. 37 del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 267, e' componente del consiglio comunale.
Il potere di convalida dei propri eletti da parte del consiglio comunale rappresenta una primaria espressione dell'autonomia riconosciuta dalla Costituzione agli enti locali, nonche' una essenziale forma di garanzia di tale autonomia rispetto ad ingerenze esterne; cosi' che la coesistenza nell'ordinamento giuridico dell'istituto della convalida da parte dell'organo collegiale e dell'istituto dell'azione prevista dall'art. 70, garantisce un imprescindibile equilibrio di sistema, trattandosi di rimedi che si integrano quanto alle finalita', pur essendo differenti le esigenze in vista dei quali sono previste dalla legge. L'azione ex art. 70 ha carattere accessorio e comunque temporalmente successivo rispetto al momento ordinario di tutela degli interessi pubblici sottesi alle norme sulle condizioni di eleggibilita', affidato necessariamente alla diretta responsabilita' dello stesso organo elettivo. Peraltro, una interpretazione che escludesse il sindaco dalla convalida degli eletti per la sola causa di ineleggibilita' scaturente dal divieto del terzo mandato, mantenedolo invece ad essa assoggettato per le rimanenti cause previste dal capo II del titolo III, risulta improponibile siccome palesemente viziata da irragionevolezza. Risulta, inoltre, impraticabile in quanto comporterebbe la intrinseca contraddittorieta' dell'atto deliberativo conclusivo del procedimento che, da una parte, «nell'esaminare le condizioni degli eletti», dovrebbe rilevare la condizione ostativa, dall'altra, concludere, fuori da ogni principio di ragionevolezza, per una convalida parziale (limitata alle condizioni di cui al capo II).
D'altra parte, non e' mai stato posto in discussione che il potere di convalida da parte del consiglio comunale abbia un carattere generale e riguardi tutti i casi di ineleggibilita' comunque previsti dalla legge. Infatti, gia' l'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 570, del 16 maggio 1960, con una formulazione letterale analoga a quella recata dall'art. 41, imponeva al consiglio comunale di procedere nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, alla verifica delle cause di ineleggibilita' previste dagli articoli 14, 15, 16 e 17 dello stesso decreto. La predetta disposizione ha trovato incontestata applicazione nel tempo anche a seguito della entrata in vigore della legge 23 aprile 1981, n. 154, che, pur avendo abrogato i richiamati articoli 14, 15, 16 e 17 e ridisciplinato le cause di ineleggibilita' ed incompatibilita', non ha ritenuto di dover introdurre un esplicito richiamo, nel corpo dell'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960, alle nuove disposizioni di diritto sostanziale da essa stessa recate. Analogamente, sono intervenute nel tempo norme che hanno introdotto cause di ineleggibilita' e/o incompatibilita' senza che per esse venisse fatto espresso riferimento al potere di convalida (legge 23 gennaio 1992, n. 32). Ed e' significativo che la Corte di cassazione (cfr. 25 febbraio 1999, n. 1631; 1° giugno 2000, n. 7278) non ha mai posto in discussione la sussistenza, anche in questi casi, del potere di convalida nonostante la norma che lo regolava (art. 75 decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960) facesse persistentemente riferimento alle sole disposizioni sulla ineleggibilita' e la incompatibilita' originariamente previste ed ormai da tempo abrogate. Peraltro, con riguardo alla causa di incompatibilita' tra la carica di sindaco e quella di consigliere regionale, le nuove leggi regionali adottate nell'osservanza dei principi dettati dalla legge 2 luglio 2004, n. 165, non fanno espresso riferimento alla convalida del consiglio comunale, cosicche' anche in questo caso l'art. 41 del T.U.O.E.L. rimane privo di collegamento formale con le disposizioni che regolano la posizione sostanziale, senza che per cio' possa ritenersi venuto meno il potere-dovere del consiglio comunale di procedere alla convalida.
Alla luce di quanto sopra esposto, puo' ritenersi che la collocazione meramente formale del divieto di terzo mandato consecutivo nell'ambito del Capo I del Titolo III del T.U.O.E.L., non faccia venire meno il regime giuridico proprio della causa di ineleggibilita', ne', tanto meno, esenti l'organo collegiale dal dovere di pronunciarsi, dichiarando la decadenza per effetto di causa ostativa non sanabile.
Nel caso di Salerano Canavese, l'inosservanza dell'obbligo derivante dal principio generale della convalida degli organi elettivi, perdurante anche dopo la diffida, ha reso inequivocabilmente manifesta la volonta' del Consiglio comunale di disattendere una prescrizione di valore cogente, posta a garanzia delle regole fondamentali che presiedono al corretto svolgimento del procedimento di nomina degli organi di governo dell'ente locale e della sussistenza dei requisiti soggettivi prescritti per la elezione.
In presenza di tale grave e persistente violazione di legge, si e' determinata l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della SV. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Salerano Canavese (Torino) per le motivazioni sopra riportate ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Claudio Ventrice.
Roma, 19 febbraio 2005
Il Ministro dell'interno: Pisanu
 
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