| 
| Gazzetta n. 52 del 4 marzo 2005 (vai al sommario) |  |  |  | LEGGE 10 febbraio 2005, n. 29 |  | Ratifica  ed  esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla cooperazione scientifica e tecnica, fatto a Roma il 21 febbraio 2001. |  | 
 |  |  |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno approvato; 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
 Promulga la seguente legge:
 
 Art. 1.
 1. Il  Presidente  della  Repubblica  e' autorizzato a ratificare l'Accordo  tra  il  Governo  della  Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla cooperazione scientifica e tecnica, fatto a Roma il 21 febbraio 2001.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  Piena  ed  intera  esecuzione  e'  data  all'Accordo  di  cui all'articolo 1,  a  decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in   conformita'  a  quanto  disposto  dall'articolo 10  dell'Accordo stesso.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 258.720 per l'anno 2004, di euro 252.555 per l'anno 2005 e di euro  258.720  annui  a  decorrere  dal  2006.  Al  relativo onere si provvede   mediante   corrispondente   riduzione  dello  stanziamento iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2004-2006, nell'ambito dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
 2.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 |  |  |  | Art. 4. 1.  La  presente  legge  entra  in  vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 Data a Roma, addi' 10 febbraio 2005
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Fini, Ministro degli affari esteri
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 LAVORI PREPARATORI
 Senato della Repubblica (atto n. 2228):
 Presentato  dal Ministro degli affari esteri (Frattini)
 il 30 aprile 2003.
 Assegnato  alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
 referente,  il  17 luglio 2003 con pareri delle commissioni
 1ª, 5ª, 7ª, 10ª.
 Esaminato dalla 3ª commissione il 1° ottobre 2003 ed il
 27 gennaio 2004.
 Relazione  scritta annunciata il 10 febbraio 2004 (atto
 n. 2228-A relatore sen. Guglielmo Castagnetti).
 Esaminato in aula ed approvato il 20 aprile 2004.
 Camera dei deputati (atto n. 4912):
 Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
 referente,  il  28 aprile 2004 con pareri delle commissioni
 I, V, VII, X.
 Esaminato  dalla  III  commissione il 4 ed il 13 maggio
 2004; il 15 luglio 2004.
 Esaminato  in  aula  il 24 gennaio 2005 ed approvato il
 27 gennaio 2005.
 |  |  |  | ----> vedere Accordo da pag. 14 a pag. 17 della G.U. <---- |  |  |  | ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
 ED
 IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI TURCHIA
 SULLA
 COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNICA
 
 Il  Governo  della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia (indicati d'ora in avanti come "Le Parti") Volendo consolidare e rafforzare maggiormente le relazioni amichevoli condivise dai due paesi, Profondamente    interessati   allo   sviluppo   della   cooperazione scientifica e tecnica a vantaggio di entrambi i popoli. Hanno concordato quanto segue:
 ARTICOLO 1 Le Parti si obbligano ad incoraggiare e facilitare gli sviluppi della cooperazione concernenti scienza e tecnologia.
 ARTICOLO 2 Tale  cooperazione,  le  sue  forme  e condizioni, saranno fissate in specifici accordi concordati tramite i canali diplomatici.
 ARTICOLO 3 La  cooperazione  scientifica e tecnica espressa nel presente Accordo includera' in particolare quanto segue: 1.  Scambio  di esperti e scienziati nonche' di missioni tecniche (da qui in avanti indicati come esperti), 2.  Borse di studio di specializzazione e formazione sulla base delle modalita' che saranno reciprocamente concordate. 3. Studi congiunti di progetti tecnici e scientifici scelti di comune accordo  che  dovranno  essere  eseguiti  da  istituzioni  nazionali, pubbliche  o  private.  Le  Parti si riservano il diritto di invitare organizazioni  internazionali  a  partecipare ai progetti considerati nel presente Accordo. 4.  Scambio  e  formazione di personale scientifico e tecnico in vari campi. 5. Qualsiasi altra attivita' connessa alla cooperazione scientifica e tecnica  che  sara'  concordata o stabilita dalle Parti negli accordi specifici previsti nell'articolo 2.
 ARTICOLO 4 Con l'intenzione di assicurare un'attivita' sistematica e regolare di cooperazione  scientifica  e tecnica sulle base del presente Accordo, le due Parti si impegnano a: 1. Elaborare congiuntamente, sia direttamente sia tramite istituzioni ed  enti  nominati  dalle  Parti,  il programma scientifico e tecnico generale  fra  i  due  paesi  e  delineare  le  misure necessarie per assicurare la conformita' dei progetti. 2.  Elaborare,  sia  direttamente  sia  tramite  istituzioni  ed enti nominati dalle Parti, i programmi e progetti tecnici, con riferimento alle priorita' nazionali fissate da ognuna delle Parti.
 ARTICOLO 5 Le   Parti,   sulla   base  delle  rispettive  legislazioni  vigenti, promuoveranno  la  partecipazione  di  organizzazioni  ed istituzioni private  per  quanto  concerne  le attivita' di cooperazione previste negli accordi speciali menziotrate nell'articolo 2.
 ARTICOLO 6 Ai  fini  dell'applicazione del presente Accordo, le Parti concordano di costituire una Commissione Congiunta di cooperazione scientifica e tecnica,   composta   da   rappresentanti  i  quali  potranno  essere affiancati  da  esperti  di  enti od istituzioni da loro nominati. La Commissione  Congiunta  di  cooperazione  scientifica e tecnica sara' responsabile dell'elaborazione dei programmi di cooperazione previsti dal   presente   Accordo   ed  ogni  questione  fondamentale  per  la cooperazione  scientifica  e tecnica fra i due paesi sara' sottomessa all'approvazione delle Parti'.
 ARTICOLO 7 Ai  fini  del  presente  Accordo,  le  spese  per il trasferimento di esperti,  attrezzature  o  materiali  da  un paese all'altro, saranno sostenute  dalla  Parte inviante, mentre la Parte ricevente sosterra' le  spese  di  alloggio e mantenimento, assistenza medica e trasporti locali,  comunque  a condizione che nessuna altra procedura sia stata stabilita da specifiche convenzioni derivanti dal presente Accordo. Il  contributo  di  ogni  Parte  per  la realizzazione dei programmi, progetti ed attivita' previsti nel presente Accordo, avverra' secondo i modi e le modalita' espressi negli accordi specifici.
 ARTICOLO 8 Lo  statuto  concernente gli esperti nominati sara' determinato da un protocollo che verra' concluso dalle Parti entro un periodo di 6 mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo. Al  fine  di facilitare l'esecuzione di quanto stabilito dal presente Accordo, le Parti potranno sottoscrivere protocolli, accordi o scambi
 di note da esso derivanti.
 ARTICOLO 10 Il  presente Accordo entrera' in vigore dopo la ricezione dell'ultima notifica  con  la  quale  le Parti contraenti si saranno comunicate a vicenda  che  le rispettive procedure interne per l'entrata in vigore del presente Accordo sono state espletate.
 ARTICOLO 11 Il  presente  Accordo rimarra' in vigore per cinque (5) anni e verra' tacitamente rinnovato per periodi annuali consecutivi, a meno che una delle  Parti lo denunci per via diplomatica almeno sei (6) mesi prima della  data  di  scadenza  del  periodo di validita'. La denuncia del presente Accordo non ha, effetto sui programmi e progetti in corso di esecuzione  quali  indicati  nell'art. 2 e rimarra' in vigore fino al loro completamento a meno che le Parti non concordino diversamente. Firmato  a  Roma  il  21/2/2001  in due originali in lingua italiana, turca  ed  inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede. In caso di  qualsiasi  divergenza  di  interpretazione  del presente Accordo, fara' fede il testo inglese.
 PER IL GOVERNO                      PER IL GOVERNO
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA           DELLA REPUBBLICA DI TURCHIA
 Firma illeggibile                    Firma illeggibile
 |  |  |  |  |