Gazzetta n. 52 del 4 marzo 2005 (vai al sommario)
LEGGE 10 febbraio 2005, n. 28
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnica, fatto a Yerevan il 15 aprile 2003.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnica, fatto a Yerevan il 15 aprile 2003.
 
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 18 dell'Accordo stesso.
 
Art. 3.
1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 263.150 per ciascuno degli anni 2004 e 2005 e di euro 269.320 annui a decorrere dall'anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 febbraio 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Fini, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 2656):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini)
il 16 dicembre 2003;
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 5 febbraio 2004 con pareri delle commissioni
1ª, 2ª, 5ª, 7ª, 10ª;
Esaminato dalla 3ª commissione il 16 e 23 marzo 2004;
Relazione scritta annunciata il 30 marzo 2004 (atto n.
2656-A relatore sen. Bonfietti);
Esaminato in aula ed approvato il 20 aprile 2004.
Camera dei deputati (atto n. 4918):
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 28 aprile 2004, con pareri delle commissioni
I, V, VII, X;
Esaminato dalla III commissione l'11 maggio 2004 ed il
15 luglio 2004;
Esaminato in aula il 24 e 25 gennaio 2005 ed approvato
il 27 gennaio 2005.
 
----> vedere Accordo da pag. 5 a pag. 8 della G.U. <----
 
ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL
GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI ARMENIA SULLA
COOPERAZIONE IN MATERIA DI CULTURA, ISTRUZIONE,
SCIENZA E TECNICA

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Armenia, di seguito designati "le Parti". DESIDERANDO rafforzare e sviluppare i vincoli di amicizia fra entrambi i paesi e i loro popoli, CONVINTI che gli scambi e la cooperazione nel settore dell'istruzione, della cultura, della scienza e della tecnologia e in altri settori affini puo' contribuire a migliorare la reciproca comprensione, come pure fra di essi e fra i loro popoli,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE

Articolo 1 Le Parti convengono di realizzare una cooperazione nel settore dell'istruzione, della cultura, della scienza e della tecnologia in conformita' al presente Accordo e alla legislazione di entrambi i paesi.
Articolo 2 Le Parti incoraggeranno lo sviluppo della cooperazione fra le universita' di ciascun Paese, favorendo Accordi fra le universita' che prevedano: - lo scambio di professori e di ricercatori, - la ricerca congiunta nei settori d'interesse comune, - seminari e congressi.
Articolo 3 Al fine di sviluppare le relazioni fra entrambi i paesi nel settore dell'istruzione, le Parti: a) incoraggeranno e promuoveranno la cooperazione diretta, i contatti e gli scambi di persone, di istituzioni e di organizzazioni nel campo dell'istruzione in entrambi i paesi; b) incoraggeranno e promuoveranno lo studio della propria lingua e letteratura, in particolare mediante corsi e conferenze organizzate dalle cattedre delle universita', da istituti d'insegnamento a livello superiore nonche' da istituti di insegnamento a livello regionale; C) incoraggeranno e promuoveranno la reciproca conoscenza della rispettiva storia, geografia e cultura, presentandole accuratamente nei libri di testo; d) incoraggeranno e promuovi-.ranno la cooperazione e gli scambi per quanto riguarda i metodi di insegnamento, gli strumenti e il materiale di insegnamento e i programmi, in particolare tramite gli scambi di esperti; e) incoraggeranno l'istituzione di corsi, cattedre e lettorati presso universita', istituti di istruzione superiore nonche' istituzioni scolastiche locali. Le Parti si impegnano a proteggere i diritti sulla proprieta' intellettuale derivanti dall'attuazione del presente Accordo. A questo proposito prevarranno le disposizioni di Accordi internazionali firmati da entrambe le Parti. Qualora necessario entrambe le Parti si consulteranno reciprocamente e faciliteranno Accordi specifici allo scopo di proteggere i diritti sulla proprieta' intellettuale. Le informazioni scientifiche e tecnologiche soggette ai diritti della proprieta' intellettuale e derivate dall'attivita' cooperativa ai sensi del presente Accordo non saranno divulgate a terze parti senza il previo consenso scritto della Parte che fornisce l'informazione.
Articolo 5 Le Parti, in conformita' alla loro legislazione, convengono di attribuire borse di studio agli studenti che studiano all'universita' o agli studenti che seguono corsi di perfezionamento o che intraprendono la ricerca scientifica nonche' a specialisti qualificati nei loro paesi che sono cittadini dell'altra Parte.
Articolo 6 Le Parti svilupperanno la cooperazione fra le organizzazioni non governative, le associazioni e gli enti statali competenti che operano sui loro territori nel settore della cultura, dell'istruzione, della scienza e della tecnica. Le Parti svilupperanno manifestazioni ed esposizioni ad alto livello sui loro rispettivi beni culturali.
Articolo 7 Le Parti incoraggeranno e svilupperanno la cooperazione scientifica e tecnica nei settori specificati dal programma contenente la prassi stabilita ed elaborata nel quadro del presente Accordo. La cooperazione tecnica potra' essere attuata secondo le seguenti modalita': a) scambi di visite da parte di insegnanti, ricercatori, esperti e personale tecnico; b) scambio di documentazione e d'informazioni su argomenti scientifici e tecnici d'attualita'; c) organizzeranno congiuntamente seminari, conferenze, congressi e altri eventi; d) elargiranno borse di studio post - universitarie per i soggiorni di esperti e ricercatori nei loro rispettivi paesi, e) elaboreranno e realizzeranno progetti nei programmi congiunti nei settori d'interesse comune; intraprenderanno ogni altra forma di cooperazione tecnica e scientifica eventualmente stabilita di comune Accordo fra le Parti.
Articolo 8 Entrambe le Parti incoraggeranno l'istituzione e l'attivita' nei loro territori di istituti di cultura e di istituzioni culturali dell'altra Parte, quali enti e associazioni culturali.
Articolo 9 Entrambe le Parti incoraggeranno i contatti e la cooperazione diretta fra i loro organi di stampa e di radiodiffusione.
Articolo 10 Le Parti coopereranno strettamente al fine di prevenire l'importazione, l'esportazione ed il trasferimento illegali di beni culturali e di opere d'arte. I mezzi di collaborazione e lo scambio di esperienze e di informazioni saranno concordati dalle autorita' competenti delle due Parti.
Articolo 11 Le Parti promuoveranno la cooperazione nel settore dell'archeologia mediante lo scambio d'informazioni e di esperienze, l'organizzazione di simposi, di seminari e la realizzazione di programmi di ricerca comuni. Esse faciliteranno inoltre il lavoro delle missioni archeologiche dell'altra Parte che operano sul loro territorio.
Articolo 12 Entrambe le Parti incoraggeranno la cooperazione fra gli esperti e le autorita' responsabili della conservazione, salvaguardia, valorizzazione, restauro, utilizzazione e sostegno della gestione dei beni archeologici, artistici, culturali e storici, mediante lo scambio d'informazioni, di esperienze, di pubblicazioni e le visite di esperti.
Articolo 13 Le Parti incoraggeranno lo scambio d'informazioni ed esperienze nei settori dello sport e della gioventu'.
Articolo 14 Le Parti incoraggeranno la cooperazione fra gli archivi, le biblioteche ed i musei in entrambi i paesi mediante lo scambio di materiale e di esperti.
Articolo 15 Le due parti auspicano di sviluppare la cooperazione bilaterale nel settore della protezione dei diritti d'autore e diritti connessi instaurando una cooperazione fra le rispettive amministrazioni governative competenti per la materia. Per l'Italia l'amministrazione competente e' il ministero per i Beni e le Attivita' Culturali - Segretariato Generale - Servizio XI : Diritto d'Autore e Vigilanza S.I.A.E. Per l'Armenia l'amministrazione competente e' l'Agenzia per la Proprieta' Intellettuale della Repubblica di Armenia.
Articolo 16 Al fine di garantire l'esecuzione degli obblighi specificati dal presente Accordo, le Parti .stituiranno una Commissione Congiunta con il compito di visionare lo sviluppo della -ollaborazione culturale, scientifica e tecnologica e di stendere dei programmi pluriennali di esecuzione dell'Accordo. La Commissione Congiunta si riunira' alternativamente a Roma e a Ierevan. Le Parti si scambieranno informazioni riguardo ai loro rappresentanti.
Articolo 17 Le Parti, su reciproco consenso, possono apportare cambiamenti o emendamenti al presente Accordo attraverso Protocolli separati che diventeranno parte integrante del presente Accordo ed entreranno in vigore in conformita' all'articolo 18 del presente Accordo.
Articolo 18 Il presente Accordo entrera' in vigore alla data della ricezione della seconda delle d ue notifiche in cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento di tutti i necessari requisiti costituzionali previsti dalla loro legislazione.
Articolo 19 Qualsiasi controversia sorta fra le Parti in relazione all'interpretazione o all'attuazione del presente Accordo sara' risolta tramite i canali diplomatici.
Articolo 20 11 presente Accordo ha una durata illimitata. Ciascuna parte puo' denunciarlo per iscritto in qualsiasi momento tramite i canali diplomatici. La denuncia avra' effetto 6 mesi dopo la data di notifica inviata all'altra Parte contraente, e non avra' alcun effetto sull'attuazione dei programmi in corso in conformita' agli accordi conclusi durante il periodo di vigenza del presente Accordo, a meno che le Parti non decidano diversamente. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti Rappresentanti, dovutamente autorizzati dai loro rispettivi governi hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Yerevan il 15 aprile 2003 in due originali ciascuno in lingua italiana, armena e inglese, qualunque testo essendo parimenti autentico. In caso di divergenze di interpretazione, fara' fede il testo inglese.
PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIA REPUBBLICA DI ARMENIA
Firma illeggibile Firma illeggibile
 
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