| 
| Gazzetta n. 52 del 4 marzo 2005 (vai al sommario) |  |  |  | LEGGE 10 febbraio 2005, n. 28 |  | Ratifica  ed  esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnica, fatto a Yerevan il 15 aprile 2003. |  | 
 |  |  |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato; 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
 Promulga la seguente legge:
 
 Art. 1.
 1.  Il  Presidente  della  Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo  fra  il  Governo  della  Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnica, fatto a Yerevan il 15 aprile 2003.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  Piena  ed  intera  esecuzione  e'  data  all'Accordo  di  cui all'articolo  1,  a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in  conformita'  a  quanto  disposto  dall'articolo  18  dell'Accordo stesso.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 263.150 per ciascuno degli anni 2004 e 2005 e di euro 269.320 annui  a  decorrere  dall'anno  2006.  Al  relativo onere si provvede mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai fini   del  bilancio  triennale  2004-2006,  nell'ambito  dell'unita' previsionale  di  base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di  previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004,  allo  scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
 2.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 |  |  |  | Art. 4. 1.  La  presente  legge  entra  in  vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 Data a Roma, addi' 10 febbraio 2005
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Fini, Ministro degli affari esteri
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 LAVORI PREPARATORI
 Senato della Repubblica (atto n. 2656):
 Presentato  dal Ministro degli affari esteri (Frattini)
 il 16 dicembre 2003;
 Assegnato  alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
 referente,  il 5 febbraio 2004 con pareri delle commissioni
 1ª, 2ª, 5ª, 7ª, 10ª;
 Esaminato dalla 3ª commissione il 16 e 23 marzo 2004;
 Relazione  scritta annunciata il 30 marzo 2004 (atto n.
 2656-A relatore sen. Bonfietti);
 Esaminato in aula ed approvato il 20 aprile 2004.
 Camera dei deputati (atto n. 4918):
 Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
 referente,  il 28 aprile 2004, con pareri delle commissioni
 I, V, VII, X;
 Esaminato  dalla III commissione l'11 maggio 2004 ed il
 15 luglio 2004;
 Esaminato  in aula il 24 e 25 gennaio 2005 ed approvato
 il 27 gennaio 2005.
 |  |  |  | ----> vedere Accordo da pag. 5 a pag. 8 della G.U. <---- |  |  |  | ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI ARMENIA SULLA
 COOPERAZIONE IN MATERIA DI CULTURA, ISTRUZIONE,
 SCIENZA E TECNICA
 
 Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Armenia, di seguito designati "le Parti". DESIDERANDO  rafforzare  e  sviluppare  i  vincoli  di  amicizia  fra entrambi i paesi e i loro popoli, CONVINTI   che   gli   scambi   e   la   cooperazione   nel   settore dell'istruzione, della cultura, della scienza e della tecnologia e in altri  settori  affini  puo'  contribuire  a  migliorare la reciproca comprensione, come pure fra di essi e fra i loro popoli,
 HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE
 
 Articolo 1 Le  Parti  convengono  di  realizzare  una  cooperazione  nel settore dell'istruzione,  della  cultura, della scienza e della tecnologia in conformita'  al  presente  Accordo  e alla legislazione di entrambi i paesi.
 Articolo 2 Le  Parti  incoraggeranno  lo  sviluppo  della  cooperazione  fra  le universita'  di  ciascun  Paese, favorendo Accordi fra le universita' che prevedano: - lo scambio di professori e di ricercatori, - la ricerca congiunta nei settori d'interesse comune, - seminari e congressi.
 Articolo 3 Al  fine  di sviluppare le relazioni fra entrambi i paesi nel settore dell'istruzione, le Parti: a) incoraggeranno e promuoveranno la cooperazione diretta, i contatti e gli scambi di persone, di istituzioni e di organizzazioni nel campo dell'istruzione in entrambi i paesi; b)  incoraggeranno  e  promuoveranno lo studio della propria lingua e letteratura,  in  particolare mediante corsi e conferenze organizzate dalle  cattedre  delle  universita',  da  istituti  d'insegnamento  a livello  superiore  nonche'  da  istituti  di  insegnamento a livello regionale; C)  incoraggeranno  e  promuoveranno  la  reciproca  conoscenza della rispettiva  storia,  geografia e cultura, presentandole accuratamente nei libri di testo; d)  incoraggeranno e promuovi-.ranno la cooperazione e gli scambi per quanto  riguarda  i  metodi  di  insegnamento,  gli  strumenti  e  il materiale  di  insegnamento e i programmi, in particolare tramite gli scambi di esperti; e) incoraggeranno l'istituzione di corsi, cattedre e lettorati presso universita',  istituti  di  istruzione  superiore nonche' istituzioni scolastiche locali. Le  Parti  si  impegnano  a  proteggere  i  diritti  sulla proprieta' intellettuale  derivanti  dall'attuazione  del  presente  Accordo.  A questo    proposito    prevarranno   le   disposizioni   di   Accordi internazionali  firmati  da  entrambe  le  Parti.  Qualora necessario entrambe  le  Parti  si  consulteranno reciprocamente e faciliteranno Accordi specifici allo scopo di proteggere i diritti sulla proprieta' intellettuale. Le informazioni scientifiche e tecnologiche soggette ai diritti della proprieta'  intellettuale  e  derivate  dall'attivita' cooperativa ai sensi  del presente Accordo non saranno divulgate a terze parti senza il previo consenso scritto della Parte che fornisce l'informazione.
 Articolo 5 Le  Parti,  in  conformita'  alla  loro  legislazione,  convengono di attribuire borse di studio agli studenti che studiano all'universita' o   agli   studenti  che  seguono  corsi  di  perfezionamento  o  che intraprendono   la   ricerca   scientifica   nonche'   a  specialisti qualificati nei loro paesi che sono cittadini dell'altra Parte.
 Articolo 6 Le  Parti  svilupperanno  la  cooperazione  fra le organizzazioni non governative,  le  associazioni  e  gli  enti  statali  competenti che operano    sui    loro   territori   nel   settore   della   cultura, dell'istruzione, della scienza e della tecnica. Le  Parti svilupperanno manifestazioni ed esposizioni ad alto livello sui loro rispettivi beni culturali.
 Articolo 7 Le Parti incoraggeranno e svilupperanno la cooperazione scientifica e tecnica  nei  settori  specificati dal programma contenente la prassi stabilita ed elaborata nel quadro del presente Accordo. La  cooperazione  tecnica  potra'  essere attuata secondo le seguenti modalita': a)  scambi  di  visite da parte di insegnanti, ricercatori, esperti e personale tecnico; b)   scambio   di   documentazione   e  d'informazioni  su  argomenti scientifici e tecnici d'attualita'; c)  organizzeranno  congiuntamente  seminari, conferenze, congressi e altri eventi; d)  elargiranno  borse di studio post - universitarie per i soggiorni di esperti e ricercatori nei loro rispettivi paesi, e)  elaboreranno e realizzeranno progetti nei programmi congiunti nei settori  d'interesse  comune;  intraprenderanno  ogni  altra forma di cooperazione  tecnica e scientifica eventualmente stabilita di comune Accordo fra le Parti.
 Articolo 8 Entrambe le Parti incoraggeranno l'istituzione e l'attivita' nei loro territori   di   istituti  di  cultura  e  di  istituzioni  culturali dell'altra Parte, quali enti e associazioni culturali.
 Articolo 9 Entrambe le Parti incoraggeranno i contatti e la cooperazione diretta fra i loro organi di stampa e di radiodiffusione.
 Articolo 10 Le   Parti   coopereranno   strettamente   al   fine   di   prevenire l'importazione,  l'esportazione  ed il trasferimento illegali di beni culturali  e  di opere d'arte. I mezzi di collaborazione e lo scambio di  esperienze  e  di informazioni saranno concordati dalle autorita' competenti delle due Parti.
 Articolo 11 Le  Parti  promuoveranno la cooperazione nel settore dell'archeologia mediante  lo scambio d'informazioni e di esperienze, l'organizzazione di  simposi,  di  seminari e la realizzazione di programmi di ricerca comuni.   Esse   faciliteranno   inoltre  il  lavoro  delle  missioni archeologiche dell'altra Parte che operano sul loro territorio.
 Articolo 12 Entrambe le Parti incoraggeranno la cooperazione fra gli esperti e le autorita'    responsabili    della    conservazione,    salvaguardia, valorizzazione, restauro, utilizzazione e sostegno della gestione dei beni  archeologici,  artistici,  culturali  e  storici,  mediante  lo scambio  d'informazioni,  di esperienze, di pubblicazioni e le visite di esperti.
 Articolo 13 Le  Parti  incoraggeranno lo scambio d'informazioni ed esperienze nei settori dello sport e della gioventu'.
 Articolo 14 Le   Parti   incoraggeranno  la  cooperazione  fra  gli  archivi,  le biblioteche  ed  i  musei  in entrambi i paesi mediante lo scambio di materiale e di esperti.
 Articolo 15 Le  due  parti auspicano di sviluppare la cooperazione bilaterale nel settore  della  protezione  dei  diritti  d'autore e diritti connessi instaurando   una  cooperazione  fra  le  rispettive  amministrazioni governative competenti per la materia. Per l'Italia l'amministrazione competente  e'  il  ministero  per  i Beni e le Attivita' Culturali - Segretariato  Generale  -  Servizio XI : Diritto d'Autore e Vigilanza S.I.A.E.  Per l'Armenia l'amministrazione competente e' l'Agenzia per la Proprieta' Intellettuale della Repubblica di Armenia.
 Articolo 16 Al  fine  di  garantire  l'esecuzione  degli obblighi specificati dal presente Accordo, le Parti .stituiranno una Commissione Congiunta con il  compito  di visionare lo sviluppo della -ollaborazione culturale, scientifica  e tecnologica e di stendere dei programmi pluriennali di esecuzione   dell'Accordo.   La  Commissione  Congiunta  si  riunira' alternativamente  a  Roma  e  a  Ierevan.  Le  Parti  si scambieranno informazioni riguardo ai loro rappresentanti.
 Articolo 17 Le  Parti,  su  reciproco  consenso,  possono apportare cambiamenti o emendamenti  al  presente  Accordo attraverso Protocolli separati che diventeranno  parte  integrante del presente Accordo ed entreranno in vigore in conformita' all'articolo 18 del presente Accordo.
 Articolo 18 Il  presente  Accordo  entrera'  in  vigore alla data della ricezione della  seconda  delle  d  ue  notifiche  in  cui  le Parti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento di tutti i necessari requisiti costituzionali previsti dalla loro legislazione.
 Articolo 19 Qualsiasi    controversia   sorta   fra   le   Parti   in   relazione all'interpretazione  o  all'attuazione  del  presente  Accordo  sara' risolta tramite i canali diplomatici.
 Articolo 20 11  presente  Accordo  ha  una durata illimitata. Ciascuna parte puo' denunciarlo  per  iscritto  in  qualsiasi  momento  tramite  i canali diplomatici.  La  denuncia  avra'  effetto  6  mesi  dopo  la data di notifica  inviata  all'altra  Parte  contraente,  e  non  avra' alcun effetto  sull'attuazione  dei  programmi in corso in conformita' agli accordi  conclusi durante il periodo di vigenza del presente Accordo, a meno che le Parti non decidano diversamente. IN   FEDE   DI   CHE,   i  sottoscritti  Rappresentanti,  dovutamente autorizzati  dai  loro  rispettivi  governi hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Yerevan il 15 aprile 2003 in due originali ciascuno in lingua italiana,   armena  e  inglese,  qualunque  testo  essendo  parimenti autentico.  In  caso  di divergenze di interpretazione, fara' fede il testo inglese.
 PER IL GOVERNO DELLA                     PER IL GOVERNO DELLA
 REPUBBLICA ITALIA                       REPUBBLICA DI ARMENIA
 Firma illeggibile                        Firma illeggibile
 |  |  |  |  |