| IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 e la tutela del consumatore
 
 Vista   la   legge   25 novembre  1971,  n.  1096,  che  disciplina dell'attivita'  sementiera  ed  in  particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione,  per  ciascuna  specie  di  coltura,  dei  registri di varieta'  aventi  lo  scopo  di  permettere  l'identificazione  delle varieta' stesse;
 Vista  la  legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata  legge  n.  1096/1971,  ed  in particolare gli artt. 4 e 5 che prevedono  la  suddivisione  dei  registri  di  varieta' di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;
 Visto  il  decreto  ministeriale  17 luglio  1976, che istituisce i registri delle varieta' di specie di piante ortive;
 Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della  Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993,   inerenti  la  razionalizzazione  dell'organizzazione  delle amministrazioni  pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
 Visto  il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni  in  materia  di  organizzazione e di rapporti di lavoro nelle  amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di  lavoro  e  di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
 Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione  di  governo  a  norma  dell'art.  11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
 Considerato  che  La  Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata  legge  n. 1096/1971, nella riunione del 18 ottobre 2001 aveva espresso  parere  favorevole  all'iscrizione,  nel relativo registro, della varieta' indicata nel dispositivo;
 Considerato  che  in  attuazione  di  disposizioni  ministeriali il Direttore generate protempore, in attesa del varo di specifiche norme comunitarie,  dispose  la  temporanea sospensione dell'iscrizione e/o reiscrizione  di  varieta' con, o aventi nella propria denominazione, indicazioni geografiche;
 Visto  il  Regolamento  (CE)  n.  1831  del  21 ottobre  2004 della Commissione, recante modifiche del regolamento (CE) n. 930/2000 della Commissione  che  stabilisce  le modalita' di applicazione per quanto riguarda  l'ammissibilita' delle denominazioni varietali delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi;
 Ritenuto  di accogliere la proposta della Commissione sementi sopra menzionata;
 Decreta:
 Art. 1.
 Ai  sensi  dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre  1973,  n.  1065,  la  sotto  riportata  varieta',  la  cui descrizione  ed  i  risultati  delle  prove  eseguite sono depositate presso  questo Ministero, e' iscritta, fino alla fine del decimo anno civile  successivo  a  quello  dell'iscrizione medesima, nel registro delle  varieta'  di  specie  di  piante ortive le cui sementi possono essere   certificate   in   quanto   «sementi  di  base»  o  «sementi certificate» o controllate in quanto «sementi standard»:
 
 ===================================================================== Specie    Codice Siam     Varietà   Responsabile della conservazione
 In purezza --------------------------------------------------------------------- Finocchio   002482       Capo Rizzuto  La Semiorto Sementi S.r.l.
 Lavorate di sarno (SA)
 
 Il  presente  decreto  entrera'  in  vigore  il giorno successivo a quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana.
 Roma, 15 febbraio 2005
 Il direttore generale: Abate
 
 Avvertenza:
 Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo di  legittimita'  da  parte  della  Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio  1994,  n.  20, ne' alla registrazione da partte dell'Ufficio centrale  del  bilancio  del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 d el decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.
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