| IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 Visto   l'art.  228,  comma  3,  del  nuovo  codice  della  strada, approvato, con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
 Visto  l'art.  405,  comma  3,  del  Regolamento di esecuzione e di attuazione  del  Nuovo Codice della Strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
 Visto  l'art.  238  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 16 settembre  1996,  n. 610, che modifica la tabella VII, allegata al decreto  del  Presidente  della  Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, riportante  gli  importi  dei diritti di competenza del Ministero dei lavori pubblici, ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
 Visto  l'art.  51  del  decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante  «Disposizioni  per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale,  a  norma  dell'art.  1,  comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433;
 Ritenuta  la necessita' di dover provvedere, in conformita' di tali disposizioni,  all'aggiornamento  degli  importi  dei  diritti dovuti dagli   interessati   per  le  operazioni  tecnico-amministrative  di competenza  del  Ministero  delle  infrastrutture e dei trasporti, in misura  pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie  di  operai  ed impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti;
 Considerato  che  l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai  e  impiegati  relativo  al  mese  di  novembre 2004 calcolato dall'Istituto  nazionale  di  statistica,  che  indica  la variazione percentuale dell'indice del mese di novembre 2004 rispetto a novembre 1992 in misura pari al 38,92%;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.  Gli  importi  dei  diritti  dovuti  dagli  interessati  per  le operazioni  tecnico-amministrative  di competenza del Ministero delle infrastrutture  e dei trasporti, fissati nella tabella VII.1 prevista dall'art. 405 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,  n.  495,  recante il Regolamento di esecuzione e di attuazione del  Nuovo  Codice  della  Strada,  come modificata dall'art. 238 del decreto  del  Presidente  della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, sono aggiornati come segue:
 a) Ove  era originariamente previsto l'importo «lire 100.000», lo stesso deve intendersi sostituito in «Euro 71,75»;
 b) Ove  era originariamente previsto l'importo «lire 200.000», lo stesso deve intendersi sostituito in «Euro 143,49»;
 c) Ove  era originariamente previsto l'importo «lire 250.000», lo stesso deve intendersi sostituito in «Euro 179,37»;
 d) Ove  era originariamente previsto l'importo «lire 400.000», lo stesso deve intendersi sostituito in «Euro 286,98»;
 e) Ove  era originariamente previsto l'importo «lire 500.000», lo stesso deve intendersi sostituito in «Euro 358,73»>;
 f) Ove  era  originariamente previsto l'importo «lire 1.000.000», lo stesso deve intendersi sostituito in «Euro 717,46»;
 g) Ove  era  originariamente previsto l'importo «lire 1.500.000», lo stesso deve intendersi sostituito in «Euro 1076,19».
 2.  Gli  importi  aggiornati  di cui al comma 1 si applicano per le operazioni  tecnico-amministrative  di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le quali la domanda sia presentata a decorrere dal 1° gennaio 2005.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 29 dicembre 2004
 Il Ministro: Lunardi
 
 Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 2005 Ufficio  di  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 158
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