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| Gazzetta n. 51 del 3 marzo 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 11 gennaio 2005 |  | Recepimento  della  direttiva  2004/105/CE  della  Commissione del 15 ottobre  2004,  che  determina  i modelli di certificati fitosanitari ufficiali   o  di  certificati  fitosanitari  di  riesportazione  che accompagnano vegetali, prodotti vegetali o altre voci provenienti dai Paesi terzi ed elencati nella direttiva 2000/29/CE del Consiglio. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI 
 Vista  la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa  delle  piante  coltivate  e  dei  prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;
 Visto  il  regolamento  per  l'applicazione  della  predetta legge, approvato  con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;
 Vista  la  direttiva CEE del Consiglio n. 2000/29/CE, dell'8 maggio 2000  e  successive  modifiche,  concernente  le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita';
 Visto  il  decreto  legislativo  30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione  della  direttiva  del  Consiglio  n.  91/683/CEE  del 19 dicembre   1991   concernente   le  misure  di  protezione  contro l'introduzione  negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali;
 Visto  il  decreto  ministeriale  31 gennaio  1996,  pubblicato nel supplemento  ordinario  n.  33  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  41 del 19 febbraio   1996,   concernente  le  misure  di  protezione  contro l'introduzione  e  la  diffusione  nel  territorio  della  Repubblica italiana  degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;
 Visto  il  decreto  ministeriale  6 marzo  1996,  che  recepisce le direttive della Commissione n. 95/65/CE e n. 95/66/CE del 14 dicembre 1995,   concernente   le  modificazioni  agli  allegati  del  decreto ministeriale  31 gennaio  1996  relativo  alle  misure  di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali;
 Visto  il  decreto  ministeriale 19 febbraio 1997, che recepisce la direttiva   della   Commissione  n.  96/78/CE  del  6 dicembre  1996, concernente  le  modificazioni agli allegati del decreto ministeriale 31   gennaio   1996   relativo   alle  misure  di  protezione  contro l'introduzione  e  la  diffusione  nel  territorio  della  Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali;
 Visto  il  decreto  ministeriale 27 novembre 1997, che recepisce le direttive  della  Commissione  n.  96/14/CE  del  12 marzo  1996,  n. 96/15/CE  del  14  marzo  1996, n. 96/76/CE del 29 novembre 1996 e n. 97/14/CE  del  21 marzo  1997  che  modificano  alcuni allegati della direttiva   n.  77/93/CEE  del  Consiglio  nonche'  la  direttiva  n. 92/76/CEE  relativa  al  riconoscimento  di  zone  protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunita';
 Visto  il  decreto  ministeriale 13 febbraio 1998, che recepisce la direttiva  della  Commissione  n.  97/46/CE  del  25 luglio  1997 che modifica  la  direttiva  95/44/CE  che  stabilisce le condizioni alle quali  taluni  organismi  nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti  elencati  negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva n.  77/93/CEE del Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da un  luogo all'altro nella Comunita' o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale;
 Visto  il  decreto  ministeriale  9 luglio  1998  che  recepisce le direttive  della  Commissione  n. 98/1/CE e n. 98/2/CE dell'8 gennaio 1998  che modificano alcuni allegati della direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio,  concernente le misure di protezione contro l'introduzione e  la  diffusione  nella  Comunita' di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali;
 Visto  il  decreto  ministeriale  19 ottobre  1998 che recepisce la direttiva  della Commissione n. 98/22/CE del 15 aprile 1998 che fissa le condizioni minime per l'esecuzione di controlli fitosanitari nella Comunita',  presso  posti di ispezione diversi da quelli del luogo di destinazione,  per  vegetali,  prodotti  vegetali  ed  altre  voci in provenienza da paesi terzi;
 Visto  il  decreto  ministeriale  8 luglio  1999  che  recepisce la direttiva  n.  1999/53/CE  della  Commissione  del 26 maggio 1999 che modifica  l'allegato  III  della direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio concernente  le  misure  di  protezione  contro  l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali;
 Visto  il  decreto  ministeriale  4 agosto  2001 che modifica degli allegati  al  decreto ministeriale 31 gennaio 1996 concernente misure di  protezione  contro  l'introduzione e la diffusione nel territorio della  Repubblica  italiana  di  organismi  nocivi  ai  vegetali o ai prodotti  vegetali:  recepimento delle direttive della Commissione n. 2001/32/CE  e  n. 2001/33/CE dell'8 maggio 2001 che modificano taluni allegati della dir. 2000/29/CE del Consiglio.
 Visto  il  decreto  ministeriale 22 settembre 2003 che modifica gli allegati  al decreto 31 gennaio 1996 concernente misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana  di  organismi  nocivi  ai  vegetali o ai prodotti vegetali: recepimento  delle  direttive  della  Commissione  n. 2003/46/CE e n. 2003/47/CE  del  4 giugno  2003  che modificano taluni allegati della direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio;
 Visto  il  decreto  ministeriale  31 marzo  2004  che  modifica gli allegati  al decreto 31 gennaio 1996 concernente misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana  di  organismi  nocivi  ai  vegetali o ai prodotti vegetali: recepimento  della  direttiva  della  Commissione  n. 2003/116/CE del 4 dicembre  2003  che  modifica  taluni  allegati  della direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio;
 Visto  il  decreto  ministeriale  20 luglio 2004 che modifica degli allegati  al  decreto ministeriale 31 gennaio 1996 concernente misure di  protezione  contro  l'introduzione e la diffusione nel territorio della  Repubblica  italiana  di  organismi  nocivi  ai  vegetali o ai prodotti  vegetali:  recepimento della direttiva della Commissione n. 2004/31/CE  del  17 marzo  2004  che  modifica  taluni allegati della direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio e della direttiva n. 2004/32/CE del  17 marzo 2004, relativa alla modifica della direttiva 2001/32/CE per quanto riguarda alcune zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunita';
 Vista  la  direttiva  2004/105/CE  della Commissione del 15 ottobre 2004  che determina i modelli di certificati fitosanitari ufficiali o di   certificati  fitosanitari  di  riesportazione  che  accompagnano vegetali,  prodotti vegetali o altre voci provenienti dai paesi terzi ed elencati nella direttiva 2000/29/CE del Consiglio;
 Considerata   la   necessita'   di   recepire  la  direttiva  della Commissione sopramenzionata;
 Decreta:
 Art. 1.
 Il  Servizio fitosanitario nazionale, di cui al decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.  536,  accetta  i  «certificati  fitosanitari» ufficiali  o  i  «certificati fitosanitari di riesportazione», di cui agli  articoli 37  e 38 del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, che scortano   vegetali,   prodotti   vegetali   o  altre  voci  elencati nell'allegato  V,  parte  B, del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 suddetto,  provenienti da paesi terzi che sono parti contraenti della Convenzione  internazionale  per  la  protezione dei vegetali (CIPV), solo  se  conformi  ai  modelli  illustrati nell'allegato I e se sono stati  completati  conformemente  allo standard internazionale per le misure fitosanitarie n. 12 della FAO relativo agli orientamenti per i certificati fitosanitari.
 |  |  |  | Art. 2. Il  Servizio fitosanitario nazionale accetta i certificati conformi ai modelli illustrati nell'allegato II fino al 31 dicembre 2009.
 E'  abrogata  ogni  altra disposizione in contrasto con il presente decreto.
 Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la registrazione  e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 11 gennaio 2005
 Il Ministro: Alemanno
 
 Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 2005 Ufficio  di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 101
 |  |  |  | Allegati 
 ----> vedere allegati da pag. 51 a pag. 54 della G.U. <---- .fo,
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