Gazzetta n. 51 del 3 marzo 2005 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
COMUNICATO |
Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva «Irpinia-Colline dell'Ufita». |
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Il Ministero delle politiche agricole e forestali, esaminata l'istanza ad ottenere la protezione della denominazione di origine protetta per l'olio extravergine di oliva «Irpinia-Colline dell'Ufita», ai sensi del Regolamento (CEE) 2081/92, presentata dal Comitato Promotore DOP «Irpinia-Colline dell'Ufita», con sede in Ariano Irpino (Avellino), Vico Lapronia n. 8, esprime parere favorevole e formula la proposta di disciplinare di produzione nel testo appresso indicato. Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - Ufficio tutela delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle attestazioni di specificita' - QTC III - via XX settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta. Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sara' notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ai competenti organi comunitari. |
| DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELL'OLIO EXTRAVERGINE A DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «IRPINIA - COLLINE DELL'UFITA».
Art. 1. Denominazione La Denominazione di Origine Protetta «Irpinia Colline dell'Ufita» e' riservata all'olio di oliva extravergine rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione. Art. 2. Varieta' di olivo e caratteristiche al consumo La Denominazione di Origine Protetta «Irpinia Colline dell'Ufita» e' riservata all'olio di oliva extravergine ottenuto dalle olive prodotte negli oliveti delle aziende all'interno del territorio ricadente nel successivo art. 3 e composti, nell'ambito aziendale, dalle varieta': «Ravece» presente in misura non inferiore al 60%; «Ogliarola», «Marinese», «Olivella», «Ruveia», «Vigna della Corte» da sole o congiuntamente in misura non superiore al 40%; eventualmente, «Leccino» e «Frantoio» in misura non superiore al 10%. Caratteristiche al consumo: l'olio extravergine di oliva a Denominazione di Origine Protetta «Irpinia Colline dell'Ufita» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: da giallo paglierino a verde piu' o meno intenso; Caratteristiche organolettiche:
Descrittore Mediana* - - Difetti 0 Fruttato di oliva 3-6 Amaro 2-6 Piccante 2-6 Pomodoro 2-5
Caratteristiche chimico-fisiche: acidita' %: inferiore o uguale a 0,5; indice di perossidi mEq O2/kg: inferiore o uguale a 10; spettrometria UV K(in base)232: inferiore o uguale a 2,2; spettrometria UV K(in base)270: inferiore o uguale a 0,2; spettrometria Delta K: inferiore o uguale a 0,01; polifenoli totali: superiore o uguale a 100 p.p.m. Gli esami chimico-fisici ed organolettici devono essere effettuati secondo le metodiche di cui al Regolamento CEE n. 2568/1991 e successive modifiche ed integrazioni. Art. 3. Zona di produzione La zona di produzione, comprende l'intero territorio dei seguenti comuni in provincia di Avellino: 1-Ariano Irpino, 2-Bonito, 3-Carife, 4-Casalbore, 5-Castel Baronia, 6-Castelfranci, 7-Flumeri, 8-Fontanarosa, 9-Frigento, 10-Gesualdo, 11-Greci, 12-Grottaminarda, 13-Lapio, 14-Luogosano, 15-Melito Irpino, 16-Mirabella Eclano, 17-Montaguto, 18-Montecalvo Irpino, 19-Montefusco, 20-Montemiletto, 21-Paternopoli, 22-Pietradefusi, 23-San Nicola Baronia, 24-San Sossio Baronia, 25-Sant'Angelo all'Esca, 26-Savignano Irpino, 27-Scampitella, 28-Sturno, 29-Taurasi, 30-Torella dei Lombardi, 31-Torre le Nocelle, 32-Trevico, 33-Vallata, 34-Vallesaccarda, 35-Venticano, 36-Villamaina, 37-Villanova del Battista, 38-Zungoli. Art. 4. Origine L'Olio Extravergine di Oliva «Irpinia-Colline dell'Ufita» DOP possiede singolari qualita' organolettiche che lo differenziano nettamente da altri oli, dimostrate da una ampia documentazione storica e dovute in particolare alla secolare dedizione degli olivicoltori e frantoiani dell'Irpinia, che hanno saputo legare questa produzione alle particolari condizioni pedoclimatiche della zona di produzione. *CVr% minore o uguale a 20 In particolare, l'aggettivo «Ravece» e' gia' presente nella platea «Urbis a Foranea» redatta dal Vescovo Diomede Carafa nel 1517 da cui apprendiamo che la Cappella di San Nicola costruita nella parrocchiale Chiesa di San Matteo «Have un hortale de ravei ala Sala». La tracciabilita' del prodotto e' garantita da una serie di adempimenti a cui si sottoporranno i produttori, in particolare l'organismo di controllo terra un elenco degli agricoltori, dei frantoiani e degli imbottigliatori. L'organismo verifichera' tutte le fasi del processo produttivo. Art. 5. Caratteristiche di coltivazione 1 - Le condizioni pedoclimatiche, ambientali e di coltura degli oliveti, destinati alla produzione dell'olio a Denominazione di Origine Protetta, devono essere quelle specifiche della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le tradizionali caratteristiche qualitative, organolettiche e chimico-fisiche stabilite dal presente disciplinare. Sono, pertanto, da ritenersi idonei gli oliveti compresi nella zona di cui al precedente art. 3, i cui terreni derivano da substrati di origine calcarea, marnosa o argillosa, marnosa per i rilievi, e da substrati alluvionali, sciolti, per i terreni pianeggianti. 2 - I nuovi impianti devono essere di tipo specializzato, con l'utilizzazione di almeno l'85% della varieta': «Ravece». 3 - Nella concimazione e' ammesso l'utilizzo di fertilizzanti organici e/o di sintesi. 4 - Per la gestione del suolo, si eseguono delle lavorazioni meccaniche superficiali che risultano utili anche per il controllo delle erbe infestanti. E' consentita la pratica dell'inerbimento. 5 - Gli oliveti normalmente sono condotti in asciutto, tuttavia in annate particolarmente siccitose e' ammessa l'irrigazione di soccorso. 6 - I trattamenti antiparassitari devono essere eseguiti nel rispetto del disciplinare di lotta integrata emanati dalla regione Campania. 7 - La raccolta delle olive deve essere effettuata manualmente o meccanicamente entro il 31 dicembre di ogni anno ad eccezione delle varieta' «Marinese» e «Leccino» da raccogliere non oltre il 10 novembre. La raccolta deve essere effettuata a mano oppure con l'impiego di macchine, a condizione che durante l'operazione sia evitata la permanenza delle drupe sul terreno. In ogni caso devono essere utilizzate le reti o altri sistemi di captazione, mentre e' vietata la raccolta delle olive cadute naturalmente sul terreno e quella sulle reti permanenti. E' vietato l'uso di prodotti chimici che provochino o agevolino l'abscissione dei frutti (cascolanti). 8 - Il trasporto deve avvenire in cassette forate o, comunque, in contenitori rigidi, forati. E' fatto divieto assoluto, nel trasporto e nella conservazione delle olive, l'uso di sacchi di qualsiasi materiale. 9 - La produzione di olive non puo' superare i 60 kg a pianta. La resa massima di olio da olive non puo' superare il 20% del peso di olive. 10 - Le olive devono essere conservate presso il frantoio in locali areati, in recipienti rigidi e forati, fino alla fase di molitura, che deve avvenire entro 48 ore dalla raccolta. Art. 6. Modalita' di oleificazione 1 - Le operazioni di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a Denominazione di Origine Protetta «Irpinia Colline dell'Ufita» devono essere effettuate presso i frantoi localizzati entro il territorio cosi' come delimitato all'art. 3 del presente disciplinare. 2 - Per l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino il piu' fedelmente possibile le caratteristiche peculiari originarie del frutto. 3 - E' vietato il metodo di trasformazione noto col nome di «ripasso», e', inoltre, vietato il ricorso a prodotti ad azione chimica o biochimica (enzimi) nell'ambito del processo di estrazione. Durante tale fase e' altresi' vietato l'uso del «talco». 4 - Dopo l'estrazione l'olio deve essere conservato in recipienti di acciaio inox, o in cisterne di terracotta con smaltatura per alimenti, perfettamente puliti ed in locali igienici. 5 - E' consentito l'ottenimento dell'olio extravergine «Irpinia Colline dell'Ufita» D.O.P. con metodo biologico. Art. 7. Legame con l'ambiente La tipicita' dell'olio extravergine di oliva «Irpinia Colline dell'Ufita» D.O.P. ci giunge dalla specifica piattaforma varietale, dai fattori naturali dell'areale di produzione quali il microclima, il terreno, nonche' dalle particolari tecniche di coltivazione e di produzione tramandate nei secoli dagli olivicoltori irpini. L'insieme di tali fattori concorre a differenziarlo, nelle sue caratteristiche chimiche ed organolettiche. In particolare, la specificita' dell'olio «Irpinia Colline dell'Ufita» deriva soprattutto dalla varieta' predominante, che non ha altrove una cosi' intensa diffusione. La cultivar «Ravece», e' infatti nata in questo territorio e solo qui si e' affermata per la sua capacita' di adattamento alle diverse condizioni climatiche. L'influenza diretta del clima mite ma con eccezionali punte di freddo, nonche' la ubicazione degli oliveti ad altitudini elevate, sono stati la causa principale che ha determinato il consolidarsi nel territorio di questa cultivar di olivo, capace di resistere alle gelate ed alle nevicate, invernali e primaverili. Si tratta di un'area in cui l'olivo risulta presente sin dai tempi dei romani, e viene coltivato in terreni collinari con una pendenza intorno al 20%, terreni piu' o meno argillosi, mediamente fertili e poveri di risorse idriche. Gli inverni, non estremamente rigidi, e le estati non eccessivamente calde, hanno conferito alla zona nel suo complesso un clima particolarmente favorevole all'insediamento dell'olivo nel corso dei secoli. La piovosita' e' di circa 700 mm annui, le temperature raramente scendono al di sotto dello zero, con punte di - 4° C per brevissimi periodi; mediamente la temperatura e' di 18° C. L'insieme di tali fattori concorre a differenziarle l'olio nelle sue caratteristiche chimiche ed organolettiche, da qualsiasi altro olio extravergine d'oliva, rendendolo quindi unico e pertanto meritevole di valorizzazione e tutela. Art. 8. Struttura di controllo L'olio «Irpinia Colline dell'Ufita» D.O.P. per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione sara' controllato da un organismo autorizzato, in conformita' all'art. 10 del regolamento CEE n. 2081 del 14 luglio 1992. Art. 9. Designazione, presentazione e confezionamento 1 - Alla denominazione di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione, ivi compreso gli aggettivi: tipo fine, scelto, selezionato, superiore, genuino e similari. 2 - E' consentito l'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie, nonche' il riferimento al confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende olivicole o nell'impresa olivicola situate nell'area di produzione, solo se il prodotto e' stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda. 3 - Il nome della Denominazione di Origine Protetta «lrpinia Colline dell'Ufita» deve figurare in etichetta in caratteri chiari, indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle altre indicazioni che in essa compaiono. Sull'etichetta deve inoltre essere riportato il logotipo descritto all'art. 10 ed il logo comunitario della DOP. 4. I recipienti in cui e' confezionato l'olio extravergine «Irpinia Colline dell'Ufita» ai fini dell'immissione al consumo devono essere: bottiglie di vetro scuro, ceramica e terracotta smaltata o recipienti in banda stagnata di capacita' non superiore a litri 5, sigillati e provvisti di etichetta. 5. Sono ammesse confezioni in bustine monodose di laminato metallico di alluminio ed idonei materiali sintetici consentiti dalla legge, della capacita' di 10 ml, recanti indicazioni previste dalla normativa vigente piu' una numerazione progressiva attribuita dall'Organismo di controllo. 6. L'imbottigliamento deve avvenire nella zona di produzione per garantire il controllo e la rintracciabilita'. Art. 10. Logotipo L'etichetta dovra' riportare il logo della D.O.P. «Irpinia Colline dell'Ufita» come di seguito descritto: il logo per l'olio extravergine di oliva e' costituito da un fiore a 13 petali, tratto da un decoro su ceramica arianese dipinto a mano, nei colori giallo - arancio - rosso bruno marrone, che fa da' corona circolare alla dicitura «Irpinia Colline dell'Ufita». Tale dicitura e' scritta con carattere «Post Medieval» nella versione tipografica «Medium», in bianco circolarmente, su fondo marrone scuro. Al centro della composizione, un cerchio bianco con sottile bordo color arancio contiene in forma circolare la dicitura «OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA D.O.P.», in nero su sfondo bianco, scritta in carattere «Rotis Semisans», nella versione tipografica «Extra bold». Al centro, in nero, con la dicitura «RAVECE», in carattere manuale tratto da un'antica forma di scrittura carolingia - beneventana. Sottostante al cerchio bianco, sovrapposta inferiormente al fiore esterno, e' inserita la sagoma dell'Italia con un pallino marrone che identifica l'area dell'Ufita. E' consentita il riferimento all'olio ottenuto con metodo biologico.
----> Vedere LOGO a pag. 90 della G.U. <---- |
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