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| Gazzetta n. 51 del 3 marzo 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |  | DECRETO 21 febbraio 2005 |  | Scioglimento  della  societa' cooperativa «RI.MA.PI. piccola societa' cooperativa a r.l.», in Taggia. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO di Imperia
 
 Visto   il   decreto   legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,  che attribuisce  al  Ministero delle attivita' produttive le funzioni e i compiti   statali   in   materia   di   sviluppo  e  vigilanza  sulla cooperazione;
 Vista  la  convenzione  del  30 novembre  2001,  stipulata  fra  il Ministero  delle  attivita'  produttive  e  il Ministero del lavoro e delle  politiche sociali, in base alla quale le competenze in materia di  vigilanza  sulla  cooperazione sono conservate in via transitoria alle  direzioni  provinciali del lavoro che le svolgono per conto del Ministero delle attivita' produttive;
 Visto  in  particolare  il  decreto  direttoriale del Ministero del lavoro   e  della  previdenza  sociale  -  Direzione  generale  della cooperazione,  del  6 marzo  1996,  che  attribuisce  alle  direzioni provinciali  del  lavoro la competenza a provvedere allo scioglimento delle  cooperative  nei  casi  in cui non e' necessaria la nomina del liquidatore;
 Visto  l'art.  2545-septiesdecies  del  codice civile che prevede i casi di scioglimento delle cooperative per atto dell'autorita';
 Visto  l'art.  2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, che integra le previsioni del suddetto articolo del codice civile;
 Visto  il  decreto del Ministero delle attivita' produttive in data 17 luglio  2003, che dispone di non doversi procedere alla nomina del liquidatore  laddove  l'ultimo bilancio depositato annoveri solamente poste  attive  di  natura  mobiliare  e risalga a piu' di cinque anni dall'ultima revisione o mancata revisione;
 Considerato  che  dal  verbale di mancata ispezione del 25 novembre 2004  risulta  che  la  sotto  indicata societa' cooperativa si trova nelle  condizioni  previste  dai  predetti  art. 2545-septiesdecies e decreto  ministeriale  17 luglio  2003, in particolare in ragione del fatto che nei quasi sei anni dalla costituzione non ha mai depositato i  bilanci  di  esercizio  e che dalla fine del 1999, come attesta la visura camerale, non ha compiuto atti di gestione;
 Tenuto  conto  del  parere  di  massima del 15 maggio 2003 espresso dalla  Commissione  centrale per le cooperative, che definisce i casi in  cui  non  e'  necessario  acquisire  il  parere  preventivo della Commissione medesima;
 Decreta:
 La  societa'  cooperativa «RI.MA.PI. piccola societa' cooperativa a r.l.»,  con sede in Taggia (Imperia), costituita per rogito notaio A. Panetta  in  data  29 marzo  1999,  rep.  n.  29572,  codice  fiscale 01232340081,   n.   REA   109402,  e'  sciolta,  ai  sensi  dell'art. 2545-septiesdecies  del  codice  civile  e  del  decreto ministeriale 17 luglio  2003  citati  in  premessa,  senza  far  luogo a nomina di liquidatore.
 Entro  il  termine  perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del  presente  decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana,  i  creditori  e  gli  altri interessati possono presentare all'autorita'  di  vigilanza  che  lo  ha  emanato formale e motivata domanda intesa a ottenere la nomina predetta.
 Imperia, 21 febbraio 2005
 Il direttore provinciale reggente: Pirri
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