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| Gazzetta n. 51 del 3 marzo 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 17 dicembre 2004 |  | Piano   nazionale  di  selezione  genetica  per  la  resistenza  alle encefalopatie spongiformi negli ovini. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTERO DELLA SALUTE 
 Visto  il  testo  unico  delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
 Visto  il  regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 320 dell'8 febbraio 1954;
 Vista  la  legge  2 giugno  1988,  n. 218 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n. 144 del 21 giugno 1988 concernente «Misure per la lotta contro   l'afta   epizootica  ed  altre  malattie  epizootiche  degli animali»;
 Visto l'art. 117, comma 2, della Costituzione cosi' come modificato dalla  legge  costituzionale  18 ottobre  2001, n. 3 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001;
 Vista  l'ordinanza  del  Ministro della sanita' del 10 maggio 1991, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 113 del  6 maggio  1991  concernente «Norme per la profilassi di malattie animali»;
 Visto  il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 concernente il riordinamento   degli  Istituti  zooprofilattici  sperimentali  e  in particolare l'art. 2, comma 2;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  della sanita' del 3 agosto 1991, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 193 del  19 agosto  1991 concernente il «Riconoscimento del centro per lo studio  e  le  ricerche  sulle encefalopatie animali e neuropatologie comparate  dell'Istituto  zooprofilattico  sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, quale centro di referenza nazionale;
 Visto  il  decreto  del  Ministero  della  sanita'  29 gennaio 1997 pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 34 dell'11 febbraio   1997   concernente   «Misure  integrative  per  la sorveglianza permanente delle encefalopatie spongiformi trasmissibili degli animali»;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  della sanita' dell'8 aprile 1999 pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 120 del 25 maggio 1999 recante «Norme per la profilassi della scrapie»;
 Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica del 20 gennaio 2001,  n.  70  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana   n.  71  del  26 marzo  2001  recante  il  «Regolamento  di organizzazione dell'Istituto superiore di sanita»;
 Visto  il  regolamento  n.  999/2001  del  Parlamento europeo e del Consiglio pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea n.  L 147  del 31 maggio 2001 recante disposizioni per la prevenzione il  controllo  e  eradicazione  di  alcune  encefalopatie spongiformi trasmissibili;
 Vista la decisione 2002/1003/CE pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Comunita'  europea  n.  L 349 del 24 dicembre 2002 che fissa i requisiti  minimi per uno studio dei genotipi della proteina prionica delle razze ovine;
 Vista   la  decisione  n.  2003/100/CE  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea L 41 che fissa requisiti minimi per la  istituzione  di  programmi d'allevamento di ovini resistenti alle encefalopatie spongiformi trasmissibili;
 Vista   la  decisione  n.  2003/848/CE  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  della  Comunita'  europea  L 322  del  9 dicembre 2003 che approva i programmi di eradicazione e di sorveglianza delle TSE degli Stati  membri  e  di alcuni Stati aderenti per il 2004 e che fissa il livello  di  contributo finanziario della Comunita' e che dispone per l'Italia  un finanziamento pari 3.210.000 euro per l'attuazione di un piano di controllo ed eradicazione della scrapie;
 Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1915/2003  della  Commissione che modifica  il  regolamento  n.  999/2001  del Parlamento europeo e del Consiglio,  e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della Comunita' europea   n.   L   283   del  31 ottobre  2003  per  quanto  concerne l'eradicazione  delle  encefalopatie  spongiformi trasmissibili negli ovini e nei caprini e le regole per il commercio di ovini e caprini e di embrioni vivi;
 Considerato  che  il  regolamento  n.  999/2001 prevede che in ogni singolo  Stato membro venga effettuata una sorveglianza nei confronti della scrapie;
 Considerato  che  il  regolamento (CE) n. 1915/2003 che modifica il regolamento  (CE)  n.  999/2001  prevede,  in  caso di conferma di un focolaio  di  scrapie,  la possibilita' di ricorrere all'abbattimento degli ovini sulla base di criteri genetici connessi alla resistenza o sensibilita' alla malattia;
 Considerato  che  l'attivita'  di  sorveglianza  per  la scrapie ha rilevato   la  presenza  di  tale  malattia  in  diversi  greggi  del territorio nazionale;
 Considerato  che  la  decisione  n.  2003/100  prevede  che in ogni singolo  Stato  membro  dell'Unione europea vengano adottati piani di selezione  genetica  per la resistenza alle encefalopatie spongiformi trasmissibili nei confronti delle diverse razze ovine;
 Valutata la necessita' di creare in ambito nazionale allevamenti in grado  di soddisfare la domanda di capi geneticamente resistenti alle encefalopatie  spongiformi  trasmissibili  per il ripopolamento delle aziende ovine colpite da tale malattia;
 Ritenuto  necessario  in  armonia  con le disposizioni comunitarie, istituire  piani  di selezione genetica nelle razze ovine autoctone o allevate  sul  territorio  nazionale  diretti  a  incrementare  nella popolazione  ovina  le  caratteristiche  di  resistenza genetica alle encefalopatie  spongiformi  trasmissibili senza che siano compromessi gli aspetti zootecnici e produttivi delle razze coinvolte;
 Considerato  che  l'attuazione  dei  piani  di  selezione  genetica riveste carattere di interesse nazionale;
 Considerate   infine   le  maggiori  garanzie  per  la  salute  del consumatore  dei  prodotti  di  origine animale provenienti da greggi geneticamente     resistenti     alle    encefalopatie    spongiformi trasmissibili;
 Visto  il  parere  favorevole espresso nella seduta del 25 novembre 2004 dalla Conferenza dello Stato con le regioni;
 Decreta:
 Art. 1.
 Definizioni
 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
 1)  azienda:  qualsiasi  luogo  in  cui  gli  animali oggetto del presente   decreto   sono  detenuti,  mantenuti,  allevati,  su  base permanente o temporanea;
 2)  greggi  di  elevato  merito  genetico: i greggi che risultano iscritti  al  libro genealogico (LG) nonche' tutti i greggi nei quali la  percentuale  di  montoni  in  eta' riproduttiva iscritti al libro genealogico  e' equivalente o superiore al 50% del totale dei montoni in eta' riproduttiva presenti in allevamento;
 3)  greggi commerciali: i greggi che non soddisfano le condizioni dei  greggi  di alto merito genetico in relazione alle percentuali di presenza   di   montoni   in  eta'  riproduttiva  iscritti  al  libro genealogico;
 4)  analisi genetiche: analisi dei polimorfismi ai codoni 136 154 171 del gene della PrP effettuate da laboratori riconosciuti;
 5)  prelievo  ufficiale:  prelievo  di  sangue  necessario per la esecuzione  delle  analisi  genetiche  di  cui  al  presente  decreto eseguito  dal veterinario della ASL competente per territorio, oppure il prelievo di sangue o il prelievo di materiale biologico effettuato per  il  medesimo  fine,  esclusivamente nei greggi iscritti al libro genealogico  rispettivamente  dal veterinario o dal personale tecnico appartenente  alle  associazioni  allevatori  all'uopo riconosciuti e formati dagli assessorati regionali competenti;
 6)  piano  nazionale  di  selezione:  le  linee guida redatte dal Ministero  della  salute  riguardanti  le modalita' di esecuzione dei piani di' selezione genetica, profilassi e controllo;
 7)  piani regionali di selezione genetica per la resistenza degli ovini  alle  encefalopatie  spongiformi  trasmissibili (EST): i piani predisposti  dalle autorita' regionali competenti in conformita' allo schema  di  selezione nazionale di cui all'allegato I parte A emanato dal  Ministero  della  salute e finalizzati al progressivo incremento dei caratteri di resistenza genetica degli ovini alle EST;
 8)  piani alternativi di profilassi e controllo per la lotta alle EST  degli  ovini:  i  piani  predisposti  dalle  autorita' regionali competenti,  non conformi allo schema di selezione genetica nazionale di  cui all'allegato I parte A e adottati qualora sussista il rischio che l'applicazione dello schema di selezione genetica nazionale possa avere  effetti  negativi  sulla  consistenza  della razza soggetta al piano.
 |  |  |  | Art. 2. Piani di selezione e di profilassi e controllo regionali
 1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono a  predisporre piani di selezione genetica per la resistenza alle EST nei  confronti  delle  razze  ovine  autoctone o che costituiscono un patrimonio rilevante nel territorio regionale.
 2. Nella  stesura dei piani di cui al comma 1, le singole regioni e le  province  autonome  si  attengono  ai  requisiti  minimi previsti dall'allegato I parte A del presente decreto.
 3. I  piani  di  cui al comma 1, approvati dalle regioni e province autonome  sono  inviati  alla  commissione nazionale di coordinamento presso  il  Ministero della salute - Direzione generale della sanita' veterinaria.
 4. Qualora  le  regioni  e  le  province  autonome sulla base della situazione   epidemiologica   e  tenuto  conto  delle  frequenze  dei caratteri  di  resistenza  genetica nella razza interessata prevedano effetti   negativi  sulla  consistenza  di  popolazione  dovuti  alla applicazione   degli   schemi   di   selezione   nazionali   previsti nell'allegato  I parte A istituiscono piani alternativi di profilassi e controllo per la lotta alle EST.
 5. I  piani  di profilassi e controllo di cui al precedente comma 4 sono  predisposti  secondo  i  requisiti minimi di cui all'allegato I parte B e sono presentati alla Commissione nazionale di coordinamento per  una loro valutazione ed inviati successivamente alla Commissione europea per una loro approvazione.
 6. Gli indennizzi relativi agli animali obbligatoriamente macellati nell'ambito  delle  azioni del presente decreto, sono indennizzati ai sensi  della  legge  2 giugno  1988,  n. 218, al netto degli introiti derivati dalla macellazione.
 |  |  |  | Art. 3. Campo di applicazione
 1.  L'adesione ai piani previsti dall'art. 2, ai commi 1 e 4, e' su base  volontaria  sia  per  i  greggi  di  elevato  merito genetico o commerciali fino al 1° aprile 2005. A partire da tale data l'adesione ai  piani  diventa  obbligatoria per tutti i greggi di elevato merito genetico.
 |  |  |  | Art. 4. Raccolta dei dati relativi ai piani di selezione genetica
 1.  Presso  il  Centro  di referenza nazionale per le encefalopatie animali    e    neuropatologie    comparate    (CEA)    dell'Istituto zooprofilattico  sperimentale  di  Torino  e' istituita la Banca dati nazionale selezione genetica (BDNSG).
 2.  Le regioni e province autonome trasmettono alla BDNSG di cui al comma  1,  i  dati  relativi  alla  attivita'  di genotipizzazione in conformita' alle informazioni di cui all'allegato II.
 3.  Gli  esiti  delle  prove di genotipizzazione sono trasmessi dai laboratori settimanalmente alla Banca dati regionale della regione di appartenenza del gregge.
 4.  I  dati  di  cui  al  comma  2 relativi ai campioni accettati e refertati   nel   corso   del  trimestre  stesso.  vengono  trasmessi trimestralmente  dalle  regioni  e  dalle  province  autonome tramite apposito  tracciato  record  e  relativi  codici entro il 20 del mese successivo al termine di ciascun trimestre.
 |  |  |  | Art. 5. Funzioni dei diversi enti coinvolti nei piani
 1. Alla esecuzione dei piani di cui all'art. 2 concorrono:
 a) Ministero della salute;
 b) commissione nazionale di coordinamento;
 c) regioni e province autonome;
 d) Istituto  superiore  di  sanita'  -  Dipartimento  di  sanita' alimentare ed animale;
 e) centro  di  referenza nazionale per le encefalopatie animali e comparate (CEA);
 f) ASSONAPA;
 g) istituti zooprofilattici sperimentali;
 h) laboratorio gruppi sanguigni di Cremona e laboratorio Istituto zootecnico caseario della Sardegna;
 i) aziende sanitarie locali.
 2. Il Ministero della salute:
 a) definisce  le  linee  guida tecniche e organizzative del Piano nazionale  a  cui  le regioni si attengono per la predisposizione dei singoli piani regionali;
 b) adegua  gli obiettivi del piano nazionale a quelli individuati dalla   commissione  europea  nell'ambito  dei  piani  di  selezione, controllo e profilassi delle EST ovi-caprine;
 c) assolve   a   tutti   i  debiti  informativi  richiesti  dalle istituzioni comunitarie;
 d) presenta  alla  commissione  europea  piani  di selezione o di profilassi  e  controllo  delle  EST  ai  fini  dell'ottenimento  dei previsti   cofinanziamenti   comunitari  di  cui  alla  decisione  n. 90/424/CEE;
 e)puo'  stipulare convenzioni con l'Istituto superiore di sanita' ai fini delle attivita' di cui al comma 6.
 3.  Presso  il  Ministero  della salute e' istituita la Commissione nazionale  di  coordinamento,  che  si  riunisce con frequenza almeno semestrale, costituita da:
 a) un  rappresentante  del  Ministero  della  salute  - Direzione generale della sanita' veterinaria;
 b) un  rappresentante  del  Ministero  delle politiche agricole e forestali;
 c) un rappresentante dell'ASSONAPA;
 d) un   esperto   dell'Istituto   superiore   di  sanita'  (ISS)- Dipartimento di sanita' alimentare ed animale;
 e) un   esperto   del   Centro  di  referenza  nazionale  per  le encefalopatie animali (CEA) presso l'IZS di Torino;
 f) due   esperti  rispettivamente  dell'Istituto  zooprofilattici sperimentali  del  Lazio  e  Toscana  e dell'Istituto zooprofilattico della Sardegna;
 g) tre  rappresentanti  delle  regioni designati dalla Conferenza Stato-regioni  che  attuino  nei  territori  di  competenza  piani di selezione  genetica  per  la  resistenza  alle  EST o di profilassi e controllo;
 4. La commissione di cui al comma 3 ha il compito di:
 a)  fornire  al  Ministero  della  salute il supporto tecnico per l'aggiornamento   delle   linee  guida  ed  organizzative  del  piano nazionale;
 b)  provvedere  a  coordinare  le attivita' delle singole regioni nell'ambito  di  attuazione dei singoli piani di selezione genetica o di  profilassi  e  controllo verificandone al contempo la rispondenza agli obiettivi nazionali e comunitari;
 c)  provvedere  a  definire  idonee  strategie  di divulgazione e promozione del piano nazionale;
 d)  adeguare  gli  schemi  di  selezione  e  le  qualifiche degli allevamenti    in    funzione    di    eventuali    nuove    evidenze tecnico-scientifiche,  epidemiologiche,  dell'impatto  di tali schemi sulla zootecnia nazionale o in ottemperanza a direttive comunitarie;
 e) indicare  e  coordinare le metodiche atte alla identificazione individuale,  alle  modalita'  di certificazione genetica del singolo capo  e  della  qualifica  acquisita  dai  greggi  aderenti  al piano nazionale;
 f) fornire   il   supporto   tecnico   scientifico  alle  regioni nell'ambito della attuazione dei piani;
 g)  predisporre  entro il 15 marzo di ogni anno, sulla base delle relazioni prodotte dalle commissioni di coordinamento regionali e dei report prodotti dal CEA, una relazione complessiva sull'andamento dei piani regionali e sui risultati conseguiti;
 h) il funzionamento della commissione non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.
 5. Regioni e province autonome:
 a) in  funzione  della  realta'  zootecnica  locale predispongono piani   regionali  di  selezione  genetica  o  piani  alternativi  di profilassi e controllo per la resistenza alle EST;
 b) gestiscono gli aspetti amministrativi e finanziari dei singoli piani;
 c) assolvono  ai  debiti  informativi di carattere finanziario ed epidemiologico richiesti dal Ministero della salute dal CEA e ISS;
 d) incentivano  l'adesione  al  piano  da parte degli allevatori, coordinano e valutano la sua progressione con particolare riferimento alle   eventuali   problematiche  insorte,  risultati  conseguiti  in funzione  delle  scadenze  previste  nonche'  il  loro  impatto sulla zootecnia regionale;
 e) entro  il  31 gennaio  di  ogni  anno  le regioni redigono una relazione  sulle  attivita'  svolte  e  sui risultati conseguiti e la inviano alla commissione nazionale di coordinamento.
 6. Istituto superiore di sanita':
 a) fornisce  il  supporto  tecnico-scientifico al Ministero della salute per l'attuazione del piano di selezione nazionale;
 b) effettua  le  verifiche  ispettive  e  tecniche finalizzate al rilascio  delle  autorizzazioni  per i laboratori esterni al Servizio sanitario nazionale che effettuano le analisi genetiche;
 c) valuta  le  diverse metodiche di analisi genetica utilizzabili nell'ambito  del  piano.  Fornisce  consulenza  e supporto tecnico ai laboratori che effettuano le analisi;
 d) organizza   ring   test   finalizzati   alla   verifica  della concordanza  ed  attendibilita' delle procedure analitiche utilizzate dai laboratori che eseguono analisi genetiche;
 e) effettua controanalisi su campioni oggetto di contenzioso;
 f) svolge  attivita'  ispettiva  e di verifica nei laboratori che eseguono  analisi  genetiche  di cui al presente decreto su specifica richiesta del Ministero della salute.
 7. Centro  di  referenza  nazionale  per le encefalopatie animali e comparate (CEA):
 1)  fornisce  consulenza  tecnico-scientifica  al Ministero della salute e valuta nuove metodiche di genotipizzazione per verificare la possibilita'  di  miglioramento  del  piano  nazionale  in termini di accuratezza dei risultati, di rese e costi;
 2)  realizza e gestisce la BDNSG attraverso la raccolta, verifica e elaborazione dei dati provenienti dalle banche regionali;
 3)  fornisce i dati ufficiali relativi all'andamento del piano al fine  di  assolvere  i  debiti  informativi  a  livello  nazionale  e comunitario;
 4)  predispone  i  tracciati  record  necessari  all'aggregazione locale  ed  al  trasferimento  dalle  banche  dati regionali dei dati relativi ai singoli piani regionali al CEA;
 5)  produce per il Ministero della salute entro il 20 del secondo mese  successivo  alla chiusura di ciascun trimestre report periodici trimestrali  riferiti  allo  stato  di  avanzamento  del piano. Detti report contengono le seguenti informazioni:
 1) numero di test effettuati per regione, per mese e per motivo di prelievo;
 2)  distribuzione  degli  allevamenti  aderenti  al  piano  per regione e per tipo;
 3)  distribuzione  delle  frequenze  alleliche e genotipiche su base regionale e nazionale, per razza sesso e anno di nascita;
 4)  segnalazione  di eventuali nuovi polimorfismi genetici e di altri codoni coinvolti nella resistenza alla malattia;
 8. ASSONAPA:
 1) e'  responsabile  del disegno, organizzazione e gestione degli aspetti tecnici relativi al piano di selezione nell'ambito dei greggi iscritti   al  libro  genealogico  secondo  le  linee  guida  di  cui all'allegato   I  parte  A  e  sotto  il  coordinamento  dei  servizi veterinari regionali competenti per territorio;
 2)  detiene  la  base dei dati relativa ai programmi di selezione genetica  per  la  resistenza  alle  EST dei greggi iscritti al libro genealogico   e   ne   trasmette  mensilmente  e  comunque  entro  il quindicesimo  giorno  del  mese  successivo  i  dati  alla Banca dati regionale di competenza;
 3)  tramite  i veterinari e tecnici delle associazioni allevatori esegue  i  prelievi  ufficiali  di  sangue  e materiale biologico nei greggi  iscritti  ai  libri  genealogici  per  la esecuzione di prove genetiche necessarie alla attuazione del piano;
 4)  a tal fine, i veterinari e i tecnici di cui all'art. 1, comma 1,   punto   5,   verificano   sotto   la   propria   responsabilita' l'identificazione    individuale    del    capo   da   sottoporre   a genotipizzazione;
 5)   i   tecnici  e  veterinari  appartenenti  alle  associazioni allevatori  utilizzano  per  l'invio  dei  campioni  la scheda di cui all'allegato  IV o una scheda equivalente contenente almeno le stesse informazioni.
 9.  Le aziende sanitarie locali, oltre ad adempiere alle specifiche disposizioni   previste  dai  singoli  piani  regionali,  svolgono  i seguenti compiti:
 a) accettano   e   archiviano   le  schede  di  iscrizione  degli allevamenti aderenti ai piani regionali di cui all'allegato III;
 b) verificano  la  corretta  identificazione individuale dei capi appartenenti  ai  greggi sottoposti ai piani e di quelli sottoposti a genotipizzazione;
 c) eseguono  per  quanto  di  competenza  i prelievi dei campioni ufficiali  per  la  genotipizzazione  nei  greggi  soggetti al piano, utilizzando  l'apposita scheda di accompagnamento di cui all'allegato IV;
 d) controllano il rispetto dei tempi di eliminazione dei soggetti con genotipo indesiderato;
 e) verificano  i  requisiti  sanitari  dei  greggi  ed effettuano l'attivita' di sorveglianza e vigilanza nei confronti delle EST;
 f) certificano la genetica dei singoli capi appartenenti a greggi iscritti  LG, di alto merito genetico o commerciali e conferiscono le qualifiche di resistenza genetica ai dei greggi;
 g)   controllano   il   rispetto   dei  requisiti  relativi  alla movimentazione   in   entrata   ed  uscita  dalle  aziende  dei  capi appartenenti ai greggi sottoposti ai piani.
 |  |  |  | Art. 6. 1. L'attivita' di genotipizzazione prevista dal presente decreto e' svolta da:
 a) IZS del Lazio e Toscana - sezione di Roma, IZS della Sicilia - sezione  di  Palermo,  IZS  della  Sardegna  -  sezione  di Sassari e dall'IZS  del  Piemonte  e  Valle  d'Aosta  -  sezione di Torino, con finanziamenti  a  carico  degli  stanziamenti  previsti  dalla  legge 19 gennaio, n. 3;
 b) laboratori  gruppi sanguigni e laboratorio Istituto zootecnico caseario  della  Sardegna,  autorizzati  dal  Ministero  della salute previa  verifica  tecnica e parere favorevole dell'Istituto superiore di sanita'.
 2. Rimane salva la facolta' delle regioni e delle province autonome di  affidare  l'attivita'  di  genotipizzazione ad ulteriori Istituti zooprofilattici  sperimentali  competenti  per territorio gia' dotati delle  attrezzature necessarie. A tali istituti viene riconosciuto un rimborso per i test effettuati nei limiti delle risorse disponibili e senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
 |  |  |  | Art. 7. 1.  Gli  oneri  derivanti dal presente decreto gravano sul capitolo 4391  dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario  2004  e  sul  corrispondente  capitolo  per i successivi esercizi  quale  anticipazione  del  cofinaziamento  comunitario  per l'esecuzione  dei  test  di  genotipizzazione  e  abbattimento  degli animali  sensibili  da riassegnare da parte del fondo di rotazione di cui  alla  legge  16 aprile  1987, n. 183, al predetto capitolo sullo stato di previsione di spesa del Ministero della salute.
 Il  presente  decreto  e'  inviato  alla  Corte  dei  conti  per la registrazione   ed  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana.
 Roma, 17 dicembre 2004
 Il Ministro: Sirchia
 
 Registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 2005 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 58
 |  |  |  | Allegato I PARTE A
 Schema di selezione genetica nei greggi aderenti al piano
 
 Principi generali del piano di selezione genetica.
 1. Il piano si basa sui principi di selezione attraverso la linea maschile.  Tuttavia,  laddove  questo  favorira'  la progressione del piano,   potra'   essere  incentivata  l'applicazione  di  schemi  di selezione   che   comprendano  l'impiego  di  riproduttori  di  sesso femminile.  L'applicazione  di  tali  schemi  sara'  subordinata alla valutazione delle commissioni regionali di coordinamento del piano.
 Obiettivi del piano:
 obiettivo  del piano e' quello di incrementare la frequenza dei caratteri  di resistenza genetica alle EST nella popolazione ovina al fine di:
 a) concorrere all'eradicazione delle EST degli ovini;
 b) concorrere  alla  creazione  di  greggi a «basso rischio» di EST;
 c) contribuire alla tutela della salute umana ed animale.
 L'incremento   dei   caratteri  di  resistenza  viene  realizzato attraverso:
 a) eliminazione  dell'allele VRQ tramite il divieto di utilizzo di riproduttori portatori di tale allele;
 b) incremento della frequenza dell'allele ARR negli allevamenti aderenti al piano;
 c) costituzione  di  serbatoi  di  arieti  omozigoti resistenti (ARR/ARR),   utili  anche  per  il  ripopolamento  degli  allevamenti infetti;
 d) progressiva  diminuzione  della  frequenza  dell'allele  ARQ negli allevamenti aderenti al piano.
 2. Condizioni obbligatorie generali per i greggi partecipanti:
 a) tutti  gli  allevamenti partecipanti al piano debbono essere ufficialmente  indenni  o  indenni da brucellosi ed in regola con gli adempimenti sanitari previsti dalla legislazione nazionale;
 b) tutti i capi facenti parte dei greggi aderenti al piano sono identificati  in  maniera  tale  da  garantire una duratura e precisa connessione   tra   il   marchio  identificativo  dell'animale  e  la certificazione attestante il genotipo;
 c) tutti  gli  allevamenti  partecipanti al piano, di qualsiasi categoria,   si   impegnano   ad  introdurre  esclusivamente  montoni certificati  e  di  genotipo rispondente ai requisiti degli schemi di selezione;
 d) tutti  gli animali con sintomatologia neurologica riferibile alle  EST  di  eta' superiore ai 12 mesi nonche' tutti gli animali di eta'  superiore  ai  18  mesi morti negli allevamenti partecipanti al piano,   sono   denunciati  all'autorita'  sanitaria  competente  per territorio  (ASL)  e  sottoposti agli accertamenti diagnostici per le EST  (Test  rapido) presso i laboratori dell'Istituto zooprofilattico sperimentale  competente  per  territorio.  In caso di esito positivo confermato   dal   CEA,  il  soggetto  colpito,  laddove  non  ancora genotipizzato, verra' sottoposto ad analisi genetica;
 e) qualora,  in seguito agli accertamenti effettuati su animali morti o sospetti, fosse confermata la presenza di EST in allevamento, si   applicano  le  misure  di  controllo  previste  dalla  normativa nazionale  e  comunitaria  in  materia di eradicazione dei focolai di malattia;
 f) in  tutti  gli  allevamenti  partecipanti  al piano, tutti i maschi  in  eta' riproduttiva ad esclusione degli agnelli o agnelloni destinati al macello, sono sottoposti a prove di genotipizzazione;
 g) i  maschi  portatori dell'allele VRQ devono essere macellati entro  i  30 giorni successivi alla determinazione del loro genotipo; questi  animali  non  possono uscire dall'allevamento, tranne che per essere macellati;
 h) le  femmine  del  gregge  eventualmente genotipizzate per le quali  risulti  noto  il  genotipo recante l'allele VRQ devono essere macellate entro 30 giorni;
 i) e'  fatto  divieto  di usare a fini riproduttivi all'interno del   gregge  i  montoni,  compresi  i  donatori  di  sperma  per  la fecondazione   artificiale,   che   non   siano   quelli  certificati nell'ambito del programma.
 3.  Il  piano  prevede  l'autorizzazione  all'impiego  a  fini riproduttivi di montoni classificati - a seconda del genotipo - nelle seguenti classi di preferenza:
 
 Genotipo|Riproduttori di 1ª classe --------------------------------------------------------------------- ARR/ARR |Suscettibilita' minima o nulla ---------------------------------------------------------------------
 |Riproduttori di 2ª classe ---------------------------------------------------------------------
 |Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilita'. ARR/ARH |Si suppone tuttavia una suscettibilita' scarsa ---------------------------------------------------------------------
 |Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilita'. ARR/AHQ |Si suppone tuttavia una suscettibilita' scarsa --------------------------------------------------------------------- ARQ/ARR |Suscettibilita' scarsa ---------------------------------------------------------------------
 |Riproduttori di 3ª classe --------------------------------------------------------------------- ARQ/ARQ |Suscettibilita' elevata --------------------------------------------------------------------- ARQ/AHQ |Suscettibilita' elevata ---------------------------------------------------------------------
 |Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilita'.
 |Ai fini del presente piano, si considera una suscettibilita' AHQ/AHQ |elevata ---------------------------------------------------------------------
 |Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilita'.
 |Ai fini del presente piano, si considera una suscettibilita' ARQ/ARH |elevata ---------------------------------------------------------------------
 |Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilita'.
 |Ai fini del presente piano, si considera una suscettibilita' ARH/ARH |elevata ---------------------------------------------------------------------
 |Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilita'.
 |Ai fini del presente piano, si considera una suscettibilita' AHQ/ARH |elevata ---------------------------------------------------------------------
 |Divieto di impiego come riproduttori --------------------------------------------------------------------- VRQ/VRQ |Suscettibilita' elevata --------------------------------------------------------------------- VRQ/ARQ |Suscettibilita' elevata ---------------------------------------------------------------------
 |Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilita'. VRQ/ARH |Portatore dell'allele maggiormente suscettibile ---------------------------------------------------------------------
 |Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilita'. VRQ/AHQ |Portatore dell'allele maggiormente suscettibile ---------------------------------------------------------------------
 |Suscettibilita' scarsa ma portatore dell'allele maggiormente VRQ/ARR |suscettibile
 
 1) Razze con frequenza dell'allele ARR/> 40%:
 a) per  queste  razze  tenuto  conto  della  elevata  frequenza dell'allele ARR si prevede di mettere in atto uno schema di selezione che  consenta di giungere in breve tempo alla condizione di omozigosi ARR/ARR  nelle  aziende  senza  pero'  penalizzare  eccessivamente  i caratteri produttivi;
 b) i  greggi  partecipanti  non possono utilizzare riproduttori maschi   diversi  dalle  classi  di  arieti  indicate  nella  tabella sottostante;
 c) per  ogni  gregge  partecipante,  fermo  restando l'utilizzo delle   sole   classi  di  arieti  indicate,  la  scala  di  utilizzo decrescente  per  preferenza  e'  indicativa  e  non  vincolante  per l'allevatore;
 d) sono  vietate  vendita e introduzione di montoni di classe 3 tra  greggi  aderenti  al piano ad esclusione dei montoni iscritti al LG,  e'  comunque  consentito l'utilizzo di montoni di classe 3 nelle singole aziende se provenienti da rimonta interna;
 e) per  i greggi aderenti, trascorsi massimo 5 anni dall'inizio dell'attuazione  del  piano,  viene consentito soltanto l'utilizzo di montoni di classe 1 e 2 e dal 10° anno solo di montoni di classe 1.
 
 Classe montoni   |Razze con ARR > 40% 1                |  Da allevamento iscritto al LG 2                |  Da allevamento iscritto al LG 1                |  Da allevamento di elevato merito genetico 2                |  Da allevamento di elevato merito genetico 1                |  Da allevamento commerciale o da rimonta interna 2                |  Da allevamento commerciale o da rimonta interna 3                |  Tra allevamenti LG o da rimonta interna
 
 2) Razze con frequenza dell'allele ARR/< 40%:
 a) per   queste   razze  tenuto  conto  della  bassa  frequenza dell'allele  ARR si prevede di effettuare uno schema di selezione che consenta di giungere in tempi ragionevoli al superamento della soglia del 40% di frequenza dell'allele ARR/ nei greggi coinvolti;
 b) i  greggi  partecipanti  non possono utilizzare riproduttori maschi   diversi  dalle  classi  di  arieti  indicate  nella  tabella sottostante;
 c) per  ogni  gregge  partecipante,  fermo  restando l'utilizzo delle   sole   classi  di  arieti  indicate,  la  scala  di  utilizzo decrescente  per  preferenza  e'  indicativa  e  non  vincolante  per l'allevatore;
 d) sono  vietate  vendita e introduzione di montoni di classe 3 tra  greggi aderenti al piano ad esclusione tra greggi iscritti al LG mentre  e' consentito l'utilizzo di montoni di classe 3 nelle singole aziende solo se provenienti da rimonta interna;
 e) per  i  greggi  aderenti al piano, trascorsi massimo 7 anni, viene  consentito l'utilizzo solo di arieti di classe 1 e 2 e dal 10° anno solo di montoni di classe 1.
 
 Classe montoni   |Razze con ARR < 40% 1                |  Da allevamento iscritto al LG 1                |  Da allevamento di elevato merito genetico 1                |  Da allevamento commerciale o da rimonta interna 2                |  Da allevamento iscritto al LG 2                |  Da allevamento di elevato merito genetico 2                |  Da allevamento commerciale o da rimonta interna 3                |  Tra allevamenti LG o da rimonta interna
 
 4) Modalita' di attuazione dell'acquisto di riproduttori.
 Il  piano  vuole  garantire  il  miglioramento  dei  caratteri di resistenza alle EST tenendo al contempo in considerazione i programmi di  valorizzazione dei caratteri morfo-funzionali di razza. Pertanto, nell'ambito  degli  allevamenti  aderenti  al  piano,  l'acquisto  di montoni  di  classe  1  e  2  provenienti  da allevamenti commerciali aderenti e non aderenti al piano, e' consentita fintanto che la quota di  greggi  di  elevato  merito genetico di una determinata razza non abbia  superato  la  soglia  del  60%  sul  totale  degli allevamenti presenti a livello regionale.
 Tale regola e' valida a condizione che i greggi di elevato merito genetico siano comunque in grado di garantire una piena copertura dei fabbisogni del piano attraverso la disponibilita' di riproduttori che uniscano  un  elevato  valore  genetico  complessivo, ai caratteri di resistenza alle EST. La limitazione all'acquisto dei riproduttori dai soli   greggi   ad   elevato   merito   genetico   e'  soggetta  alla autorizzazione   della  Commissione  nazionale  di  coordinamento  su richiesta  delle  Commissioni  regionali  e sulla scorta di riscontri oggettivi prodotti da questa.
 Livelli di qualifica degli allevamenti.
 Ogni  gregge  aderente al piano di selezione puo' accedere ad una delle seguenti qualifiche:
 
 Livello I  |Greggi composte unicamente da ovini con genotipo ARR/ARR ---------------------------------------------------------------------
 |Greggi interamente composte da soggetti recanti almeno un Livello II |allele ARR e montoni ARR/ARR ---------------------------------------------------------------------
 |Greggi la cui progenie discende unicamente da montoni con Livello III|genotipo ARR/ARR ---------------------------------------------------------------------
 |Greggi la cui progenie discende unicamente da montoni Livello IV |recanti almeno un allele ARR --------------------------------------------------------------------- Livello V  |Greggi aderenti al piano
 
 5. Controlli nei greggi aderenti al piano:
 1)  prelievi  con  cadenza  almeno  annuale, sono effettuati in tutti i greggi iscritti al libro genealogico dai veterinari ufficiali delle  ASL  in  azienda  o  al  macello  al  fine  di  verificare  la veridicita'  dei  livelli di qualifica acquisiti e la rispondenza tra singolo certificato e marchio identificativo;
 2) campionamenti casuali sono effettuati nelle aziende aderenti al  piano  non iscritte al LG da parte dei veterinari ufficiali delle ASL  al  fine  di  verificare la veridicita' dei livelli di qualifica acquisiti   e  la  rispondenza  tra  singolo  certificato  e  marchio identificativo;
 3) nel caso di greggi di livello I, test rapidi a campione sono effettuati  su  soggetti di eta' superiore ai 18 mesi per rilevare la eventuale presenza di EST;
 4)  le  dimensioni  e  le  modalita' di campionamento di cui al comma  2  e  3 saranno definite dal CEA sulla base dell'andamento dei dati  disponibili al termine del primo anno di attuazione del piano e diffuse con apposita nota da parte del Ministero della salute.
 PARTE B Requisiti  minimi  per  la  redazione  di  un  piano  di profilassi e controllo  delle est ovine alternativo ai piani di selezione genetica
 per la resistenza alle est.
 1.  Le  regioni  qualora  intenzionate  ad effettuare sul proprio territorio  un  piano  di  profilassi  e  controllo  delle  EST ovine alternativo  ai piani di selezione genetica o diverso dallo schema di selezione  nazionale  devono presentare alla Commissione nazionale di coordinamento  presso  il Ministero della salute - Direzione generale della  sanita'  veterinaria  uno  schema  di  programma  che  includa obbligatoriamente  nei greggi aderenti almeno l'effettuazione di test rapidi  su  tutti i soggetti sopra i 18 mesi venuti a morte e l'esame di  tutti  i  soggetti  di  eta'  superiore  ai  12  mesi con sintomi neurologici riferibile alle EST
 2.  I  piani  presentati  devono  contenere  almeno  le  seguenti informazioni:
 a) razza e dati sulla popolazione ovina soggetta al piano;
 b) motivi  che  giustificano l'attuazione di un piano basato su criteri alternativi alla selezione genetica o diverso dallo schema di selezione   nazionale  con  particolare  riferimento  alle  frequenze genetiche osservate nella popolazione soggetta al piano;
 c) analisi  costi/benefici del piano, eventuali finanziamenti o premi per gli allevatori;
 d) la zona geografica di applicazione;
 e) sistema   di   identificazione  utilizzato  e  modalita'  di certificazione individuale e aziendale;
 f) tipo di dati raccolti nel database;
 g) modalita'  di  utilizzo dei riproduttori maschi ed eventuale costituzione di gruppi di monta;
 h) misure  di  sorveglianza dei greggi con particolare riguardo ai  controlli nelle aziende aderenti, alla movimentazione di soggetti in  entrata ed uscita dalle stesse e al monitoraggio tramite utilizzo di  test rapidi sulle categorie a rischio che devono prevedere almeno il controllo di tutti i soggetti sospetti di infezione di EST di eta' superiore ai 12 mesi o morti di eta' superiore ai 18 mesi;
 i) le varie qualifiche applicabili alle aziende;
 j) criteri  utilizzati  per  consentire  l'invio al macello dei soggetti  provenienti  dai  greggi aderenti al piano e per l'utilizzo del latte per consumo umano;
 k) le  misure  da adottare su animali e prodotti qualora vi sia il riscontro di un caso di EST nel gregge;
 l) le  misure da adottare nel caso l'azienda perda la qualifica riconosciuta;
 m) le  misure  di controllo a campione per confermare lo status sanitario raggiunto dalle aziende.
 |  |  |  | Allegato II requisiti  minimi  relativi ai dati da inviare da parte delle regioni alla banca dati nazionale
 1.  Ogni  singola  banca  dati  regionale deve contenere almeno i seguenti dati relativi ai piani di selezione genetica effettuati:
 1) Anagrafica aziende partecipanti (eventualmente divise in due tabelle collegate):
 proprietario o ragione sociale;
 codice aziendale;
 indirizzo (comune e provincia);
 codice ASL di competenza;
 coordinate geografiche (latitudine e longitudine);
 categoria (greggi iscritte a LG, di elevato merito genetico o commerciali);
 livello di qualifica;
 specie   allevate  (con  indicazione  anche  della  eventuale presenza di caprini);
 razze allevate;
 numero di riproduttori maschi presenti per razza;
 numero di riproduttori femmine presenti per razza;
 numero di riproduttori maschi iscritti a LG per razza;
 numero di riproduttori femmine iscritte a LG per razza.
 2) Tabella individuale (singole analisi):
 codice ASL di prelievo;
 data di prelievo;
 codice aziendale di allevamento;
 codice aziendale (eventuale) di provenienza;
 codice identificativo dell'animale;
 codice del bolo o del microchip se impiegati;
 motivo del prelievo (agnelli o montoni, femmine per gruppi di monta, animali del campione casuale di verifica, genotipizzazioni per la gestione di focolaio di scrapie);
 data di nascita del capo;
 sesso;
 razza;
 iscrizione a LG;
 alleli;
 protocollo  di  accettazione e identificativo individuale del campione;
 data di accettazione;
 data del rapporto di prova e responsabile della diagnosi;
 destinazione  del  capo (con indicazione del codice aziendale di destinazione se venduto o del codice del macello se macellato).
 2. I  dati  di  cui  al comma 1 sono inviati trimestralmente alla DBNSG  utilizzando  i  tracciati  record  da  questa  predisposti che vengono  diffusi  con  apposita nota del Ministero della salute entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto.
 |  |  |  | Allegato III 
 ----> vedere Allegato a pag. 22 della G.U. <----
 |  |  |  | Allegato IV 
 ----> vedere Allegato a pag. 23 della G.U. <----
 |  |  |  |  |