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| Gazzetta n. 51 del 3 marzo 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 15 febbraio 2005 |  | Designazione  della  «Camera  di  commercio, industria, agricoltura e artigianato  dell'Aquila»  quale  Autorita'  pubblica  incaricata  di effettuare  i  controlli  sulla  denominazione  di  origine  protetta «Zafferano  di  dell'Aquila», registrata in ambito Unione europea, ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2081/92. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 e la tutela del consumatore
 
 Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;
 Visto  il  regolamento  della  Commissione  (CE)  n.  205/2005  del 4 febbraio  2005  con  il  quale  l'Unione europea ha provveduto alla registrazione  della  denominazione di origine protetta «Zafferano di dell'Aquila»,  prevista  dall'art.  6,  paragrafo  3, del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
 Visto  l'art.  53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni   per   l'adempimento   di   obblighi   derivanti  dalla appartenenza  dell'Italia  alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999  -  il  quale  contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali, sentite  le  regioni  ed  individua  nel  Ministero  delle  politiche agricole  e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita'  di  controllo  e  responsabile  della vigilanza sulla stessa;
 Vista  la  comunicazione effettuata ai sensi del comma 9 del citato art. 14 della legge n. 526/1999 dalla regione Abruzzo con la quale il predetto  ente  territoriale  ha indicato quale Autorita' pubblica da designare  per  svolgere l'attivita' di controllo sulla denominazione di  origine  protetta  di  che  trattasi  la  «Camera  di  commercio, industria,   agricoltura  e  artigianato  dell'Aquila»  con  sede  in L'Aquila, Corso Vittorio Emanuele n. 86;
 Considerato  che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai  sensi  del  citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione;
 Considerato  che  le  decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi  di  controllo  privati  di cui all'art. 10 del regolamento (CEE)  del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole  e  forestali,  in  quanto  Autorita'  nazionale preposta al coordinamento  dell'attivita'  di  controllo  ai  sensi  del  comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
 Vista la documentazione agli atti del Ministero;
 Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di autorizzazione  ai  sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128  come  sostituito  dall'art.  14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;
 Decreta:
 Art. 1.
 La  «Camera  di  commercio,  industria,  agricoltura  e artigianato dell'Aquila»  con sede in L'Aquila, Corso Vittorio Emanuele n. 86, e' designata  quale  Autorita'  pubblica  autorizzata  ad  espletare  le funzioni  di  controllo,  previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del  Consiglio  n.  2081/92  per la denominazione di origine protetta «Zafferano   di  dell'Aquila»,  registrata  in  ambito  europeo  come denominazione   di   origine  protetta  con  regolamento  (CE)  della Commissione n. 205/2005 del 4 febbraio 2005.
 |  |  |  | Art. 2. La  presente  autorizzazione  comporta  l'obbligo per la «Camera di commercio,  industria,  agricoltura  e  artigianato  dell'Aquila» del rispetto  delle  prescrizioni  previste  nel  presente decreto e puo' essere  sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4 della legge 24 aprile  1998,  n.  128  come  sostituito  dall'art. 14 della legge 21 dicembre  1999,  n. 526 con provvedimento dell'Autorita' nazionale competente.
 |  |  |  | Art. 3. La  «Camera  di  commercio,  industria,  agricoltura  e artigianato dell'Aquila»  dovra'  assicurare,  coerentemente  con  gli  obiettivi delineati  nelle  premesse,  che  il prodotto certificato risponda ai requisiti  descritti dal disciplinare predetto e che sulle confezioni con  le  quali  viene  commercializzata  la  denominazione di origine protetta  «Zafferano  di  dell'Aquila»,  venga  apposta  la dicitura: «Garantito  dal  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) 2081/92».
 |  |  |  | Art. 4. La  «Camera  di  commercio,  industria,  agricoltura  e artigianato dell'Aquila»  non  puo'  modificare,  le  modalita' di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione  di  origine protetta «Zafferano di dell'Aquila», cosi' come  depositati  presso  il  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta Autorita'.
 La  «Camera  di  commercio,  industria,  agricoltura  e artigianato dell'Aquila»   comunica  ogni  variazione  concernente  il  personale ispettivo  indicato  nella documentazione presentata, la composizione del  Comitato  di  certificazione  o  della  struttura  equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano   oggettivamente  incompatibili  con  il  mantenimento  del provvedimento autorizzatorio.
 Il  mancato  adempimento  delle  prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
 |  |  |  | Art. 5. L'autorizzazione  di  cui  all'art.  1  ha  durata  di  tre  anni a decorrere dal 25 febbraio 2005, data di entrata in vigore del (CE) n. 205/2005 del 4 febbraio 2005.
 Nell'ambito   del  periodo  di  validita'  dell'autorizzazione,  la «Camera   di   commercio,   industria,   agricoltura   e  artigianato dell'Aquila»   e'   tenuta  ad  adempiere  a  tutte  le  disposizioni complementari  che  l'Autorita'  nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.
 |  |  |  | Art. 6. La  «Camera  di  commercio,  industria,  agricoltura  e artigianato dell'Aquila»  comunica  con  immediatezza, e comunque con termine non superiore  a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo  della  denominazione  di origine protetta «Zafferano di dell'Aquila»,  anche  mediante immissione nel sistema informativo del Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali  delle  quantita' certificate e degli aventi diritto.
 |  |  |  | Art. 7. La  «Camera  di  commercio,  industria,  agricoltura  e artigianato dell'Aquila»  immette  anche  nel  sistema  informativo del Ministero delle  politiche  agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di  carattere  tecnico e documentale dell'attivita' certificativa, ed adotta  eventuali  opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione  da  parte  dell'Autorita' nazionale competente, atte ad evitare    rischi   di   disapplicazione,   confusione   o   difformi utilizzazioni  delle  attestazioni di conformita' della denominazione di  origine  protetta  «Zafferano  di  dell'Aquila»,  rilasciate agli utilizzatori.  Le  modalita'  di attuazione di tali procedure saranno indicate  dal  Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali. I medesimi  elementi  conoscitivi  individuati  dal presente articolo e dall'art.  6,  sono  simultaneamente resi noti anche alla regione nel cui   ambito   territoriale   ricade  la  zona  di  produzione  della denominazione «Zafferano di dell'Aquila».
 |  |  |  | Art. 8. La  «Camera  di  commercio,  industria,  agricoltura  e artigianato dell'Aquila»  e'  sottoposto  alla vigilanza esercitata dal Ministero delle  politiche  agricole e forestali e dalla regione nel cui ambito territoriale  ricade  la  zona  di  produzione della denominazione di origine  protetta  «Zafferano di dell'Aquila», ai sensi dell'art. 53, comma  12  della  legge  24 aprile  1998,  n.  128,  come  sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 15 febbraio 2005
 Il direttore generale: Abate
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