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| Gazzetta n. 51 del 3 marzo 2005 (vai al sommario) |  |  |  | LEGGE 10 febbraio 2005, n. 27 |  | Ratifica  ed  esecuzione dell'Accordo sulla conservazione dei cetacei del  Mar  Nero,  del Mediterraneo e dell'area atlantica contigua, con annessi ed Atto Finale, fatto a Monaco il 24 novembre 1996. |  | 
 |  |  |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno approvato; 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 promulga
 
 la seguente legge:
 
 ART. 1. 1.  Il  Presidente  della  Repubblica  e'  autorizzato  a  ratificare l'Accordo   sulla   conservazione  dei  cetacei  del  Mar  Nero,  del Mediterraneo  e  dell'area  atlantica  contigua,  con annessi ed Atto Finale, fatto a Monaco il 24 novembre 1996.
 |  |  |  | ART. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo XIV dell'Accordo stesso. |  |  |  | ART. 3. 1.  Per  l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro  512.980 per l'anno 2004 e di euro 522.600 annui a decorrere dal 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello   stanziamento   iscritto,   ai  fini  del  bilancio  triennale 2004-2006,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di parte corrente  "Fondo  speciale"  dello  stato di previsione del Ministero dell'economia   e   delle   finanze   per  l'anno  2004,  allo  scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |  |  |  | ART. 4. 1.  La  presente  legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 
 Data a Roma, addi' 10 febbraio 2005
 
 CIAMPI
 
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Fini, Ministro degli affari esteri
 Matteoli,   Ministro   dell'ambiente  e
 della tutela del territorio Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 LAVORI PREPARATORI
 Senato della Repubblica (atto n. 2478):
 Presentato  dal Ministro degli affari esteri (Frattini)
 e  dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
 (Matteoli) il 16 settembre 2003.
 Assegnato  alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
 referente,   il   16 dicembre   2003,   con   pareri  delle
 commissioni 1ª, 5ª, 7ª, 10ª, 13ª, 14ª e Parlamentare per le
 questioni regionali.
 Esaminato dalla 3ª commissione il 27 gennaio 2004 ed il
 24 febbraio 2004.
 Relazione  scritta presentata il 27 febbraio 2004 (atto
 n. 2478/A - relatore sen. Martone).
 Esaminato in aula e approvato il 20 aprile 2004.
 Camera dei deputati (atto n. 4914):
 Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
 referente,  il 28 aprile 2004, con pareri delle commissioni
 I,  II,  V,  VII,  VIII,  X,  XIII  e  Parlamentare  per le
 questioni regionali.
 Esaminato  dalla III commissione l'11 maggio 2004; 15 e
 29 luglio 2004.
 Relazione scritta presentata il 15 luglio 2004 (atto n.
 4914/A - relatore on. Rizzi).
 Esaminato  in  aula  il 24 gennaio 2005 ed approvato il
 27 gennaio 2005.
 |  |  |  | ALLEGATO 
 ACCORDO SULLA CONSERVAZIONE DEI CETACEI DEL MAR NERO, DEL
 MEDITERRANEO E DELL'AREA ATLANTICA CONTIGUA
 
 Le Parti.
 
 Ricordando  che  la Convenzione del 1979 sulla conservazione delle specie  migratorie  appartenenti  alla fauna selvatica, incoraggia le misure  internazionali  di  cooperazione  per  la conservazione delle specie migratorie;
 Ricordando  inoltre  che  la terza sessione della Conferenza delle Parti  alla  Convenzione,  svoltasi  a  Ginevra nel settembre 1991 ha chiesto  con  insistenza  agli  Stati  dell'area  di ripartizione, di collaborare   in   vista  di  concludere,  sotto  gli  auspici  della Convenzione,  un  accordo  multilaterale  per  la  conservazione  dei piccoli cetacei del Mediterraneo e del Mare del Nord;
 Riconoscendo  che  i cetacei sono parte integrante dell'ecosistema marino  che  deve  essere  preservato  a  vantaggio delle generazioni presenti  e future, e che la loro conservazione e' una preoccupazione comune;
 Riconoscendo  l'importanza di integrare le azioni di conservazione per  i cetacei con le attivita' relative allo sviluppo socioeconomico delle  Parti  interessate  a  detto  Accordo,  ivi comprese attivita' marittime  come  la pesca e la libera circolazione delle navi secondo il diritto internazionale;
 Consapevoli  che lo stato di conservazione dei cetacei puo' essere pregiudicato  da  fattori come il degrado e la perturbazione dei loro habitat, l'inquinamento, la riduzione delle risorse alimentari, l'uso e  l'abbandono  di  congegni  da  pesca  non  selettivi, e le catture deliberate o accidentali;
 Convinte  che  la  vulnerabilita'  dei  cetacei  rispetto a questi pericoli  giustifica l'adozione di specifiche misure di conservazione qualora  ancora  non  esistano, da parte di Stati o di organizzazioni d'integrazione  economica regionale che esercitano una sovranita' e/o una giurisdizione su qualsiasi parte della loro area di ripartizione, e  di  Stati  le  cui  navi, che battono la loro bandiera, esercitano attivita'  che esulano dalla giurisdizione nazionale e che potrebbero pregiudicare la conservazione dei cetacei;
 Insistendo   sulla   necessita'  di  promuovere  ed  agevolare  la cooperazione   fra   gli   Stati,  le  organizzazioni  d'integrazione economica   regionali,  le  organizzazioni  inter-governative  ed  il settore  non  governativo che tratta la conservazione dei cetacei del mar  Nero, del Mediterraneo, delle acque che collegano questi mari, e dell'area Atlantica contigua;
 Convinte  che  la conclusione di un accordo multilaterale e la sua applicazione  mediante azioni coordinate e concertate contribuira' in modo  significativo alla conservazione dei cetacei e dei loro hahitat nel  modo  piu'  efficace,  e  che  avra' ricadute benefiche su altri specie;
 Riconoscendo   che,   malgrado   le   ricerche  scientifiche  gia' realizzate  o  in  corso,  sussistono  lacune  nella conoscenza della biologia, dell'ecologia e della dinamica delle popolazioni di cetacei e  che  occorre sviluppare la cooperazione in materia di ricerca e di sorveglianza  continua di queste specie per garantire piena efficacia alle misure di conservazione;
 Riconoscendo  inoltre  che ai fini dell'attuazione effettiva di un tale  Accordo  sara'  necessario  fornire  assistenza,  in spirito di solidarieta',  a  taluni  Stati  dell'area  di  ripartizione  per  la ricerca,  la  formazione e la sorveglianza continua dei cetacei e dei loro  habitat,  nonche'  per la creazione o lo sviluppo d'istituzioni scientifiche o amministrative;
 Riconoscendo  l'importanza di altri strumenti mondiali e regionali relativi  alla  conservazione  dei cetacei, firmati da numerose Parti come  la  Convenzione  internazionale  sulla  regolamentazione  della caccia  alla  balena,  1946;  la  Convenzione  per  la protezione del Mediterraneo  dall'inquinamento,  1976,  i protocolli relativi a tale Convenzione,  ed  il  Piano d'Azione per la conservazione dei cetacei nel  Mar  Mediterraneo,  adottata  sotto  i suoi auspici nel 1991; la Convenzione  relativa  alla  conservazione  della  vita  selvatica  e dell'ambiente   naturale  dell'Europa,  1979;  la  Convenzione  delle Nazioni  Unite  sul  diritto  del  mare,  1982;  la Convenzione sulla diversita' biologica, 1992; e la Convenzione sulla protezione del Mar Nero  dall'inquinamento,  1992;  il  Piano  mondiale di azione per la conservazione, la gestione e l'utilizzazione dei mammiferi marini del Programma  delle  Nazioni  Unite  per  l'ambiente  adottato nel 1982; nonche'  le  iniziative,  fra  l'altro,  del Consiglio generale della pesca  per  il  Mediterraneo,  della  Commissione  internazionale per l'esplorazione  scientifica  del  Mediterraneo  e  della  Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico.
 Hanno convenuto quanto segue
 
 Articolo I
 Portata d'applicazione, Definizioni ed interpretazione
 
 1.a)  La  portata di applicazione geografica del presente Accordo, di  seguito  denominata "zona dell'Accordo" e' costituita da tutte le acque marittime del Mar Nero e del Mediterraneo, dai loro golfi e dai loro  mari, dalle acque interne che vi sono collegate o che collegano tali  acque  marittime,  nonche'  dalla  zona  Atlantica adiacente al Mediterraneo  situata  ad  ovest dello stretto di Gibilterra. Ai fini del presente Accordo:
 - il mar  Nero e' limitato a sud-ovest dalla linea che collega i
 Capi Kelaga e Dalyan (Turchia);
 - il mare Mediterraneo e' limitato nella sua parte orientale dal
 confine meridionale dello stretto dei Dardanelli tra i fari di
 Mehemtcik e di Kumkale (Turchia) e nella sua parte occidentale
 dal meridiano  che passa per il  faro di capo Spartel  all'in-
 gresso dello stretto di Gibilterra; e
 - la zona Atlantica adiacente al Mar Mediterraneo ad ovest dello
 stretto  di Gibilterra  e' delimitata ad Est dal meridiano che
 passa per il  faro di capo Spartel e ad  Ovest dalla Linea che
 collega i fari di Capo San Vicente (Portogallo) e di Casablan-
 ca (Marocco).
 b) Nessuna disposizione dal presente Accordo, ne' alcun atto adot-
 tato sulla base del presente Accordo puo' pregiudicare i dirit-
 ti e gli obblighi, le  rivendicazioni o le posizioni giuridiche
 attuali e future di qualsiasi Stato inerenti al diritto del ma-
 re o alla  Convenzione di Montreux del 20 luglio 1936  (Conven-
 zione relativa al regime degli stretti), in modo particolare la
 natura e  la distesa delle zone  marine la delimitazione  delle
 zone marine fra Stati adiacenti o dirimpettai, la liberta' del-
 la navigazione in alto mare, il diritto e le modalita' di tran-
 sito negli stretti che servono per la navigazione internaziona-
 le ed il diritto di transito inoffensivo nel mare territoriale,
 nonche' la natura e l'estensione della giurisdizione dello Sta-
 to costiero, dello Stato di bandiera e dello Stato del porto.
 c) Nessun atto o attivita' dispiegata in base al  presente Accordo
 potra' costituire una base atta a far valere, appoggiare o con-
 testare una rivendicazione di sovranita' o di giurisdizione na-
 zionale.
 
 2. Il presente Accordo si applica a tutti i cetacei la cui area di ripartizione   e'  situata  interamente  o  parzialmente  nella  zona dell'Accordo   o   che  frequentano  la  zona  dell'Accordo  in  modo accidentale  o  occasionale,  e  di  cui  una lista indicativa figura all'Annesso 1 al presente Accordo.
 3. Ai fini del presente Accordo:
 
 a) "Cetacei"  significa  animali,  ivi  compresi  individui,  specie,
 sottospecie o popolazioni di Odontoceti o di Mysticeti; b) "Convenzione"  significa  la Convenzione sulla conservazione delle
 specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica, 1979; c) "Segretariato  della  Convenzione"  significa  l'organo  istituito
 secondo l'Articolo IX della Convenzione; d) "Segretariato  dell'Accordo"  significa l'organo istituito secondo
 l'Articolo III, paragrafo 7 del presente Accordo; e) "Comitato   scientifico"   significa  l'organo  istituito  secondo
 l'Articolo III, paragrafo 7, del presente Accordo; f) "Area  di  ripartizione"  significa  ogni  distesa  d'acqua che un
 cetaceo  abita,  frequentata  temporaneamente  o  attraversa in un
 momento qualunque durante il suo normale itinerario di migrazione,
 entro la zona dell'Accordo; g) "Stato   dell'area  di  ripartizione"  significa  ogni  Stato  che
 esercita   la  sua  sovranita'  e/o  giurisdizione  in  una  parte
 qualsiasi  dell'area di ripartizione di una popolazione di cetacei
 assoggettata  al presente Accordo, o di uno Stato le cui navi, che
 battono  la  loro  bandiera,  esercitano, nella zona dell'Accordo,
 attivita'   suscettibili  di  pregiudicare  la  conservazione  dei
 cetacei; h) "Organizzazione  d'integrazione economica regionale" significa una
 organizzazione  costituita da Stati sovrani ed aventi competenza a
 negoziare,  concludere  ed  applicare accordi internazionali nelle
 materie coperte dal presente Accordo; i) "Parte"   significa   uno   Stato   dell'area  di  ripartizione  o
 organizzazione  d'integrazione  economica  regionale  per le quali
 questo Accordo e' in vigore; j) "Sub-regione",  a  seconda  del contesto, significa sia la regione
 comprendente  gli  Stati  costieri  del  Mar  Nero  sia la regione
 comprendente  gli  Stati  costieri  del  Mediterraneo  e  la  zona
 Atlantica adiacente; ogni riferimento in questo Accordo agli Stati
 di  una  particolare  sub-regione dovra' significare gli Stati che
 hanno   una   parte   delle  loro  acque  territoriali  in  questa
 sub-regione e gli Stati le cui navi, che battono la loro bandiera,
 esercitano attivita' suscettibili di pregiudicare la conservazione
 dei cetacei in questa regione; e k) "Habitat"  significa  ogni  zona  nell'area  di  ripartizione  dei
 cetacei  dove  questi  animali  risiedono  in  modo  temporaneo  o
 permanente,  in  particolare  le  zone  dove gli animali allevano,
 partoriscono e si riproducono, e le vie di migrazione. Inoltre i termini definiti all'Articolo I, sotto-paragrafi 1 a) ad w)
 e  i) della Convenzione hanno lo stesso senso mutatis mutandis nel
 presente Accordo.
 
 4.  Il  presente  Accordo  sostituisce  un  accordo  ai  sensi del paragrafo 4 dell'articolo IV della Convenzione.
 5.  GLi  annessi  al presente Accordo ne fanno parte integrante ed ogni riferimento all'Accordo fa altresi' riferimento ai suoi annessi.
 
 Articolo II
 Obiettivi e misure di conservazione
 
 1. Le Parti prendono misure coordinate per raggiungere e mantenere uno  stato  di conservazione favorevole per i cetacei. A questo fine, le Parti vietano o prendono tutte le misure necessarie per eliminare, quando  cio'  non  sia  gia' stato fatto, ogni deliberato prelievo di cetacei  e  cooperano  per  creare  e  mantenere  una  rete  di  aree specialmente protette per conservare i cetacei.
 2.  Ogni  Parte puo' concedere una deroga ai divieti enunciati nel paragrafo  precedente  ma  unicamente  nelle  situazioni di emergenza previste  al  paragrafo  6  dell'Annesso  2,  o dopo aver ottenuto il parere  del  Comitato  scientifico  ai fini della ricerca in situ non letale, mirante a mantenere uno stato di conservazione favorevole per i  cetacei.  La parte interessata informa immediatamente l'Ufficio ed il  Comitato  scientifico,  tramite  il segretariato dell'Accordo, di ogni  deroga  concessa.  Il  segretariato  dell'Accordo informa senza indugio circa la deroga e nel modo piu' appropriato tutte le Parti.
 3. Inoltre le Parti applicano nei limiti della loro sovranita' e/o giurisdizione  e  in  conformita'  ai loro obblighi internazionali le misure   di   conservazione,   di  ricerca  e  di  gestione  previste all'Annesso 2 al presente Accordo, inerenti alle seguenti questioni:
 
 a) adozione e attuazione della legislazione nazionale; b) valutazione e gestione delle interazioni uomo-cetacei; c) protezione degli habitat; d) lavori di ricerca e di sorveglianza continua; e) potenziamento   delle   capacita',   raccolta  e  divulgazione  di
 informazioni, formazione ed istruzione: e f) risposta a situazioni di emergenza.
 
 Le  misure  relative  alle  attivita'  di  pesca saranno applicate all'insieme  delle  acque sotto la loro sovranita' e/o giurisdizione, ed  al di fuori di queste acque, per quanto riguarda le navi battenti la loro bandiera o immatricolate nel loro territorio.
 4.  Quando  applicano  le  misure  sopra  stabilite,  le  Parti si attengono al principio di precauzione.
 
 Articolo III
 Riunione delle Parti
 
 1.  La  Riunione  delle Parti costituisce l'organo decisionale del presente Accordo.
 2.  In  consultazione  con  il  Segretariato della Convenzione, il depositario  convoca  una  sessione  della  Riunione  delle  Parti al presente  Accordo non oltre un anno dopo la data della sua entrata in vigore.   In   seguito,  il  segretariato  dell'Accordo  convoca,  in consultazione   con   il  Segretariato  della  Convenzione,  sessioni ordinarie  della Riunione delle Parti ad intervalli al massimo di tre anni, a meno che la Riunione delle Parti non decida diversamente.
 3. Il Segretariato dell'Accordo convoca una sessione straordinaria della  Riunione delle Parti, su richiesta scritta di almeno due terzi delle Parti.
 4.  L'Organizzazione  delle  Nazioni  Unite,  le  sue  istituzioni specializzate,  l'Agenzia  internazionale  dell'energia atomica, ogni Stato  non  parte  al  presente  Accordo,  i  segretariati  di  altre convenzioni   mondiali   e   regionali   o  segretariati  di  accordi interessati   inter   alia  alla  conservazione  dei  cetacei,  e  le organizzazioni  regionali  o  sub-regionali  di  gestione della pesca aventi  competenza per le specie che frequentano in modo temporaneo o permanente  la  zona  dell'Accordo,  possono  essere rappresentate da osservatori  alle  sessioni  della  Riunione  delle Parti. Ogni altra organizzazione   o   istituzione   tecnicamente  qualificata  per  la conservazione  dei  cetacei  puo'  essere rappresentata alle sessioni della Riunione delle Parti da osservatori, a meno che almeno un terzo delle  Parti presenti non vi si opponga. Dopo essere stato ammesso ad una  sessione  della Riunione delle Parti, un osservatore continuera' ad  esser  ammesso  a  partecipare alle sessioni seguenti, a meno che almeno  un  terzo  delle  Parti non vi si opponga, come minimo trenta giorni prima dell'inizio della sessione.
 5.  Solo le Parti hanno diritto di voto. Ciascuna Parte dispone di un  voto.  Le organizzazioni d'integrazione economica regionale Parti del  presente  Accordo esercitano, nei settori di loro competenza, il loro  diritto di voto con un numero di voti uguale al numero dei loro Stati  membri  Parti  dell'Accordo.  Un'organizzazione d'integrazione economica regionale non puo' esercitare il proprio diritto di voto se i suoi Stati membri esercitano il loro, e viceversa.
 6. Tutte le decisioni della Riunione delle Parti sono adottate per consenso,  salvo  diversa  disposizione  prevista  all'Articolo X del presente  Accordo.  Tuttavia  se il consenso non puo' essere ottenuto relativamente  alle questioni previste dagli annessi all'Accordo, una decisione puo' essere adottata a maggioranza di due terzi delle Parti presenti   e  votanti.  In  caso  di  voto,  ogni  Parte  puo'  entro centocinquanta  giorni,  mediante una notifica scritta indirizzata al Depositario,  far  sapere  il  suo  intento  di  non  applicare  tale decisione.
 7. Nella sua prima sessione, la Riunione delle Parti:
 
 a) approva il regolamento interno; b) insedia  un  segretariato  dell'Accordo  incaricato di assumere le
 funzioni  di  segretariato  di  cui  all'articolo  IV del presente
 Accordo; c) designa  in  ciascuna  sub-regione,  in  seno  ad  una istituzione
 esistente,  un'unita'  di coordinamento per agevolare l'attuazione
 delle misure di cui all'Annesso 2 al presente Accordo; d) elegge un Ufficio di Presidenza come previsto all'Articolo VI; e) insedia un Comitato scientifico come previsto all'Articolo VII; f) decide  la  presentazione ed il contenuto dei rapporti delle Parti
 relativi  all'attuazione dell'Accordo, come previsti dall'Articolo
 VIII.
 
 8.  In  ciascuna  delle  sue sessioni ordinarie, la Riunione delle Parti:
 
 a) esamina  le  valutazioni scientifiche dello stato di conservazione
 dei cetacei della zona dell'Accordo e degli habitat importanti per
 la  loro  sopravvivenza, nonche' i fattori suscettibili di nuocere
 loro; b) esamina i progressi compiuti e le eventuali difficolta' incontrate
 per  l'attuazione  del presente Accordo, in base ai rapporti delle
 Parti e del segretariato dell'Accordo; c) fa  delle  raccomandazioni  alle Parti, se lo ritiene necessario o
 appropriato  e adotta misure specifiche per migliorare l'efficacia
 del presente Accordo; d) esamina  ogni  proposta e prende ogni decisione di emendamento del
 presente Accordo che ritiene necessaria; e) adotta  un bilancio preventivo per l'esercizio successivo e decide
 di  ogni  questione  relativa  alle norme finanziarie del presente
 Accordo; f) esamina  le  norme  relative  al  segretariato  dell'Accordo, alle
 unita' di coordinamento ed al Comitato scientifico; g) adotta  un  rapporto  che sara' comunicato alle Parti del presente
 Accordo, nonche' alla Conferenza delle Parti della Convenzione; h) determina  di  comune  accordo, la data ed il luogo della prossima
 riunione a titolo provvisorio; i)tratta  di  ogni  altra  questione  relativa  all'applicazione  del
 presente Accordo.
 
 Articolo IV
 Segretariato dell'Accordo
 
 1.  Fatta  salva  l'approvazione della Conferenza delle Parti alla Convenzione,,  un  segretario dell'Accordo sara' istituito in seno al Segretariato  della Convenzione. Se il Segretariato della Convenzione non e' in grado, in qualsiasi momento, di espletare tali finzioni, la Riunione delle Parti prendera' disposizioni in conseguenza.
 2. Le funzioni del segretariato dell'Accordo sono le seguenti:
 
 a) organizzare  e  provvedere  alle  mansioni  di segretariato per le
 sessioni della Riunione delle Parti; b) provvedere  ai  collegamenti  ed agevolare la cooperazione fra gli
 Stati  dell'area  di  ripartizione,  a prescindere se siano o meno
 Parti dell'Accordo, e gli organi internazionali e nazionali le cui
 attivita'   sono   direttamente  o  indirettamente  connesse  alla
 conservazione dei cetacei nella zona dell'Accordo; c) assistere  le  Parti nell'applicazione dell'Accordo, garantendo la
 coerenza  fra  le  sub-regioni  e  con le disposizioni previste da
 altri strumenti internazionali in vigore; d) eseguire  le  decisioni che gli sono devolute dalla Riunione delle
 Parti; e) attirare l'attenzione della Riunione delle Parti su ogni questione
 relativa al presente Accordo; f) presentare  in  ciascuna  sessione  ordinaria della Riunione delle
 Parti,  un rapporto sui suoi lavori nonche' su quelli delle unita'
 di  coordinamento,  dell'Ufficio  di  Presidenza  e  del  Comitato
 scientifico   e   sull'applicazione  dell'Accordo,  in  base  alle
 informazioni fornite dalle Parti e da altre fonti; g) gestire il bilancio preventivo del presente Accordo; h) fornire  informazioni al pubblico in generale sul presente Accordo
 e sui suoi obiettivi; e i) espletare  ogni  altra  funzione che gli e' conferita ai sensi del
 presente Accordo o dalla Riunione delle Parti.
 
 3.  Il segretariato dell'Accordo, in consultazione con il Comitato scientifico  e  con  le  unita'  di  coordinamento  predispone  linee direttive, vertenti tra l'altro su:
 
 a) la  riduzione  o  l'eliminazione, nella misura del possibile ed ai
 fini del presente Accordo, di interazioni nocive uomo-cetacei; b) i  metodi  di protezione degli habitat e di gestione delle risorse
 naturali che possono riguardare i cetacei; c) misure di emergenza; d) metodi di salvataggio.
 
 Articolo V
 Unita' di coordinamento
 
 1. Le funzioni delle unita' di coordinamento sub-regionali sono le seguenti:
 
 a) agevolare   l'attuazione,   nelle  rispettive  sub-regioni,  delle
 attivita'  previste  all'Annesso 2 al presente Accordo, secondo le
 istruzioni della Riunione delle Parti; b) raccogliere e valutare le informazioni che consentiranno di meglio
 conseguire gli obiettivi e l'attuazione dell'Accordo, e provvedere
 ad un'adeguata divulgazione di tali informazioni; c) fornite  un  sostegno  amministrativo  alle  riunioni del Comitato
 scientifico  e  predisporre  un  rapporto  destinato alla Riunioni
 delle Parti tramite del segretariato dell'Accordo. La designazione delle unita' di coordinamento e le loro finzioni sono
 esaminate,  ove  necessario,  in  ciascuna sessione della riunione
 delle Parti.
 
 2.  Ciascuna  unita'  di  coordinamento,  in  consultazione con il Comitato  scientifico  ed  il  segretariato dell'Accordo, facilita la predisposizione   di   un   insieme   di  studi  o  di  pubblicazioni internazionali   che   dovranno   essere   regolarmente   aggiornate, comprendenti:
 
 a) rapporti  sullo  stato  e  l'evoluzione delle popolazioni, nonche'
 sulle lacune nelle conoscenze scientifiche; b) un repertorio sub-regionale delle zone rilevanti per i cetacei; e c) un  repertorio sub-regionale delle autorita' nazionali, dei centri
 di  ricerca  e  di  salvataggio, degli esperti scientifici e delle
 organizzazioni, non governative che trattano i cetacei.
 
 Articolo VI
 Ufficio di Presidenza
 
 1.  La  Riunione  delle  Parti  elegge  un  Ufficio  di Presidenza composto  dal  Presidente  e  dai VicePresidenti della Riunione delle Parti,   e   adotta  il  suo  regolamento  interno  su  proposta  del segretariato  dell'Accordo. Il Presidente del Comitato scientifico e' invitato a partecipare come osservatore alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza.  Ogni  qualvolta  cio'  sia  necessario,  il segretariato dell'Accordo provvede al segretariato.
 2. L'ufficio di Presidenza deve:
 
 a) fornire  direttive  di  politica  generale e direttive operative e
 finanziarie  al segretariato dell'Accordo come pure alle unita' di
 coordinamento per l'attuazione e la promozione dell'Accordo; b) negli  intervalli  fra le sessioni della Riunione delle Parti ed a
 suo  nome,  portare  a termine le attivita' interinali che possono
 risultare  necessarie o che gli sono affidate dalla Riunione delle
 Parti; e c) rappresentare  le  Parti presso il Governo (o i Governi) del paese
 ospite  (o dei paesi ospiti) del segretariato dell'Accordo e della
 Riunione  delle  Parti,  del depositario e di altre organizzazioni
 internazionali  per  questioni relative a questo Accordo ed al suo
 segretariato.
 
 3.  Su  richiesta  del  suo Presidente, l'ufficio di Presidenza si riunisce  di  regola  una volta l'anno dietro invito del segretariato dell'Accordo,  che  informa  tutte  le  Parti della data, del luogo e dell'ordine del giorno di queste riunioni.
 4.   L'Ufficio  di  Presidenza  fornisce  un  rapporto  sulle  sue attivita'  in  ciascuna  sessione  della Riunione delle Parti; questo rapporto  e' trasmesso dal segretariato dell'Accordo a tutte le Parti prima della sessione.
 
 Articolo VII
 Comitato scientifico
 
 1.  Un  Comitato scientifico composto da esperti qualificati nella scienza  della  conservazione  dei  cetacei,  e'  istituito in quanto organo consultivo della Riunione delle Parti. La Riunione delle Parti affida le funzioni di Comitato scientifico ad una organizzazione gia' esistente   nella   zona   dell'Accordo,   garantendo  un'equilibrata rappresentazione geografia.
 2.  Le  riunioni  del  Comitato  scientifico  sono  convocate  dal segretariato  dell'Accordo  a  domanda della Riunione delle Parti. Il Comitato scientifico deve:
 
 a) fornire  consigli  alla  Riunione  delle  Parti relativamente alle
 questioni   scientifiche   e  tecniche  relative  all'applicazione
 dell'Accordo  e,  secondo  i  bisogni,  individualmente alle Parti
 negli intervalli fra le sessioni tramite l'unita' di coordinamento
 della sub-regione interessata; b) dare   il   suo   parere   sulle  linee  direttive  come  previsto
 all'Articolo IV, paragrafo 3, esaminare le valutazioni predisposte
 nel   quadro  dell'Annesso  2  al  presente  Accordo  e  formulare
 raccomandazioni  alla  Riunione delle Parti circa il loro sviluppo
 il loro contenuto, la loro attuazione; c) esaminare le valutazioni scientifiche sullo stato di conservazione
 delle popolazioni di cetacei; d) dare  un  parere  sullo sviluppo ed il coordinamento dei programmi
 internazionali  di  ricerca  e  di  sorveglianza  continuativa,  e
 formulare  raccomandazioni  alla  Riunione  delle Parti riguardo a
 ricerche supplementari da effettuare; e) facilitare  gli  scambi di informazioni scientifiche e di tecniche
 di conservazione; f) preparare  per  ciascuna  sessione  della  riunione delle Parti un
 rapporto  sulle  sue  attivita',  rapporto che sara' sottoposto al
 segretariato  dell'Accordo  al  piu' tardi centoventi giorni prima
 della   sessione   della  Riunione  delle  Parti  e  diramato  dal
 segretariato dell'Accordo a tutte le Parti; g) formulare,  il  prima possibile, un parere un parere sulle deroghe
 che gli sono state richieste, secondo l'Articolo II paragrafo 2; e h) espletare,  se del caso, ogni compito che gli sara' affidato dalla
 Riunione delle Parti.
 
 4.  Il  Comitato  scientifico  in  consultazione  con l'Ufficio di Presidenza  e  le  rispettive unita' di coordinamento puo' istituire, secondo   i   bisogni,   dei   sotto-gruppi  per  trattare  questioni particolari. La Riunione delle Parti determina a tal fine un limitato stanziamento budgetario.
 
 Articolo VIII
 Comunicazione ed elaborazione di rapporti
 
 Ciascuna Parte:
 
 a) designa  un  punto  di  contatto ai fini del presente Accordo e ne
 comunica  immediatamente il nominativo, l'indirizzo ed i numeri di
 telecomunicazione al segretariato dell'Accordo che li trasmettera'
 senza indugio alle altre Parti ed alle unita' di coordinamento; e b) predispone  per  ciascuna  sessione ordinaria della Riunione delle
 Parti, a partire dalla sua seconda sessione, un rapporto sulla sua
 attuazione  dell'Accordo, con riferimento in modo particolare alle
 misure   di   conservazione,  alla  ricerca  scientifica  ed  alla
 sorveglianza  continuativa  che  essa  ha intrapreso. Lo schema di
 questi  rapporti sara' fissato dalla prima sessione della Riunione
 delle  Parti e riveduto, se del caso, in ogni successiva sessione.
 Ogni  rapporto  e'  sottoposto al segretariato dell'Accordo almeno
 centoventi  giorni prima della sessione della Riunione delle Parti
 per la quale e' stato predisposto, ed una copia ne sara' trasmessa
 senza indugio alle altre Parti dal segretariato dell'Accordo.
 
 Articolo IX
 Disposizioni Finanziarie
 
 1.  La  tariffa dei contributi al bilancio preventivo del presente Accordo  e'  determinata  dalla  Riunione delle Parti nella sua prima sessione.  Alle organizzazioni d'integrazione economica regionale non puo'  essere  richiesto  un  contributo superiore al 2,5%, per quanto riguarda le spese amministrative.
 2.  Le  decisioni  relative  al  bilancio preventivo, nonche' ogni eventuale  modifica  della  tariffa  di  contribuzione, sono adottate dalla Riunione delle Parti mediante consenso.
 3.  La Riunione delle Parti puo' istituire un fondo addizionale di conservazione,  alimentato  dai contributi volontari delle Parti o da ogni  altra fonte, allo scopo di incrementare i fondi disponibili per la  sorveglianza  continua,  la  ricerca, la formazione ed i progetti relativi alla conservazione dei cetacei.
 4.  Le  Parti  sono  inoltre  incoraggiate  a  fornire un sostegno tecnico  e finanziario su base bilaterale o multilaterale per aiutare gli Stati dell'area di ripartizione che sono paesi in via di sviluppo o  la  cui  economia e' in fase di transizione, ad applicare le norme del presente Accordo.
 5. Il segretariato dell'Accordo procede periodicamente ad un esame dei  potenziali meccanismi destinati a fornire risorse supplementari, in  particolare  fondi  ed  assistenza  tecnica, per l'attuazione del presente  Accordo  e  presenta le sue conclusioni alla Riunione delle Parti.
 
 Articolo X
 Emendamento all'Accordo
 
 1.  Il  presente  Accordo  puo'  essere  emendato in ogni sessione ordinaria o straordinaria della Riunione delle Parti.
 2.  Ogni Parte puo' formulare proposte di emendamento all'Accordo. Il  testo  di ogni proposta di emendamento accompagnata da un esposto dei   motivi,  e'  comunicato  al  segretariato  dell'Accordo  almeno centocinquanta   giorni   prima   dell'inizio   della   sessione.  Il segretariato  dell'Accordo ne trasmette immediatamente una copia alle Parti.   Ogni   osservazione  formulata  dalle  Parti  sul  testo  e' comunicata al segretariato dell'Accordo al piu' tardi sessanta giorni prima  dell'apertura  della  sessione.  Il  prima  possibile  dopo lo scadere  di questo termine, il segretariato comunica alle Parti tutte le osservazioni ricevute in tale data.
 3.  Ogni annesso supplementare o emendamento dell'Accordo, diverso da  un'emendamento dei suoi annessi, e' adottato a maggioranza di due terzi  delle Parti presenti e votanti ed entra in vigore per le Parti che  lo  hanno accettato il trentesimo giorno dopo la data in cui due terzi  delle  Parti  all'Accordo,  alla data di adozione dell'annesso supplementare  o dell'emendamento, hanno depositato il loro strumento di  approvazione  presso,  il depositano. Per ogni Parte che deposita uno  strumento  di  approvazione  dopo la data in cui due terzi delle Parti  hanno  depositato  il  loro  strumento  di  approvazione, tale annesso  supplementare  o  emendamento  entra in vigore il trentesimo giorno  dopo  la  data  in cui essa ha depositato il suo strumento di approvazione.
 4.  Ogni  emendamento  ad  un  annesso  all'Accordo  e' adottato a maggioranza  di due terzi delle parti presenti e votanti, ed entra in vigore  per  tutte le Parti il centocinquantesimo giorno dopo la data della sua adozione dalla Riunione delle Parti, salvo per le Parti che abbiano  formulato  un  riserva  secondo  il paragrafo 5 del presente Articolo.
 5.  Durante  il  periodo  di  centocinquanta  giorni  previsto  al paragrafo  4  del  presenze  Articolo,  ogni Parte puo', mediante una notifica  scritta  indirizzata  al depositario, formulare una riserva riguardo  all'emendamento  di  un  annesso dell'Accordo. Tale riserva potra'  essere  ritirata mediante una notifica scritta al depositario ed  in  tal  caso l'emendamento entrera' in vigore per detta Parte il trentesimo giorno dopo la data di ritiro della riserva.
 
 Articolo XI
 Incidenze di questo Accordo sulla legislazione
 e le Convenzioni internazionali
 
 1.  Le  norme  del presente accordo non pregiudicano il diritto di ogni  Parte  di  mantenere  o di adottare misure piu' rigorose per la conservazione  dei  cetacei  e  dei loro habitat, ne' i diritti e gli obblighi di ogni Parte derivanti da qualsiasi trattato, convenzione o accordo  esistente  di  cui  i  parte, salvo se l'esercizio di questi diritti ed obblighi potrebbe minacciare la conservazione dei cetacei.
 2.  Le  Parti  attuano  il  presente Accordo nel rispetto dei loro diritti ed obblighi in conformita' ai diritto del mare.
 
 Articolo XII
 Soluzione delle Controversie
 
 1.  Ogni  controversia  intervenuta  fra due o piu' parti relativa all'interpretazione  o  all'applicazione  delle  norme  del  presente Accordo,  sara'  oggetto  di  negoziati  fra le Parti implicate nella controversia,  o di meditazione o di conciliazione da parte di terzi, se cio' e' ritenuto accettabile dalle Parti interessate.
 2.  Se  questa  controversia  non  puo'  essere  risolta  nel modo previsto  al paragrafo 1 del presente Articolo, le Parti potranno per reciproco  consenso  sottoporre  la  controversia  ad  arbitrato  o a soluzione  giudiziaria.  Le Parti che hanno intentato la controversia saranno vincolate della decisione arbitrale o giudiziaria.
 
 Articolo XIII
 Firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione
 
 1.  Il  presente  Accordo  e'  aperto  alla  firma  di  ogni Stato dell'area   di   ripartizione,  a  prescindere  dal  fatto  che  zone dipendenti  dalla giurisdizione di questo Stato facciano o meno parte della   zona   dell'Accordo,  o  alle  organizzazioni  d'integrazione economica  regionali  di  cui  almeno un membro e' Stato dell'area di ripartizione, sia mediante:
 
 a) firma   senza   riserva,   di   ratifica,  di  accettazione  o  di
 approvazione; oppure b) firma  con  riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione
 seguita da ratifica, da accettazione o da approvazione.
 
 2. Il presente Accordo rimane aperto alla firma a Monaco fino alla data della sua entrata in vigore.
 3.  Il  presente  Accordo  e'  aperto  all'adesione  di ogni Stato dell'area  di  ripartizione  o  di ogni organizzazione d'integrazione economica  regionale  di  cui  al paragrafo 1 di cui sopra, a partire dalla data della sua canta in vigore.
 4.  Gli  strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione sono depositati presso il depositario.
 
 Articolo XIV
 Entrata in vigore
 
 1.  Il  presente Accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese  successivo  alla  data in cui almeno sette Stati costieri della zona   dell'Accordo,   o   organizzazioni   d'integrazione  economica regionali  di cui almeno due della sub-regione del mar Nero ed almeno cinque  della  sub-regione  del  Mediterraneo  e della zona Atlantica adiacente,   lo   abbiano  firmato  senza  riserva  di  ratifica,  di accettazione  o  di approvazione o abbia depositato il loro strumento di  ratifica,  di  accettazione o di approvazione, secondo l'Articolo XIII del presente Accordo.
 2. Per ogni Stato dell'area di ripartizione, o ogni organizzazione d'integrazione economica regionale che:
 
 a) firmera'  il  presente  Accorso  senza  riserva  di  ratifica,  di
 accettazione a di approvazione, b) lo ratifichera', lo accettera' o lo approvera', oppure c) vi aderira',
 
 dopo la data in cui il numero di Stati dell'area di ripartizione e di organizzazioni d'integrazione economica regionale richiesti per la sua  entrata in vigore lo avranno firmato senza riserva, o lo avranno ratificato,accettato  o  approvato,  il  presente Accordo entrera' in vigore  il  primo  giorno  del terzo mese successivo alla firma senza riserva   o   al   deposito,  da  parte  di  tale  Stato  o  di  tale organizzazione  del  suo  strumento  di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione
 
 Articolo XV
 Riserve
 
 Le  norme  del  presente  Accordo  non  possono  essere oggetto di riserve   generali.  Tuttavia,  una  specifica  riserva  puo'  essere formulata  da uno Stato per una parte specificamente delimitata delle sue  acque interne, al momento della firma senza riserva di ratifica, di  accettazione  o  di approvazione o, se del caso, sul deposito del suo  strumento  di  ratifica,  di  accettazione, di approvazione o di adesione.  Tale  riserva  puo'  essere  ritirata in qualsiasi momento dallo  Stato  che  l'ha  formulata,  mediante  una  notifica  scritta indirizzata   al   depositario;   questo   Stato   diviene  vincolato dall'applicazione  dell'Accordo  per  le acque che sono oggetto della riserva,  non  prima  di trenta giorni dopo la data di ritiro di tale riserva.
 
 Articolo XVI
 Denuncia
 
 Ogni Parte puo' denunciare in qualsiasi momento l'Accordo mediante una  notifica per iscritto indirizzata al depositano. Questa denuncia avra' effetto dodici mesi dopo la data di ricevimento ditale notifica da parte del depositano.
 
 Articolo XVII
 Depositario
 
 1.  Il  testo  originale  del  presente  Accordo  in lingue araba, francese,  inglese,  russa  e  spagnola,  ciascuna di queste versioni essendo  ugualmente autentica, sara' depositato presso il Governo del Principato  di  Monaco, il quale ne e' depositario. Il depositario fa pervenire  copie  certificate conformi dell'Accordo a tutti gli Stati ed   organizzazioni  d'integrazione  economica  regionale  menzionati all'Articolo  XIII,  paragrafo  1  del  presente  Accordo, nonche' al Segretariato dell'Accordo dopo che sara' stato costituito.
 2.  A  partire  dall'entrata  in  vigore del presente Accordo, una copia certificata conforme e' trasmessa dal depositario al Segretario dell'Organizzazione delle Nazioni Unite al fine della registrazione e della pubblicazione, secondo l'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.
 3.   Il   depositario   informa   tutti   gli  Stati  e  tutte  le organizzazioni  d'integrazione  economica  regionale  firmatarie  del presente  Accordo  o  che  vi  hanno aderito, nonche' il segretariato dell'Accordo circa:
 
 a) ogni firma b) ogni  deposito  di  strumento  di  ratifica,  di  accettazione, di
 approvazione o di adesione; c) la data di entrata in vigore del presente Accordo, di ogni annesso
 supplementare  nonche'  di  ogni emendamento all'Accordo o ai suoi
 annessi; d) ogni  riserva  riguardo  ad  un  annesso  supplementare  o  ad  un
 emendamento ad un annesso; e) ogni notifica di ritiro di riserva; e f) ogni notifica di denuncia del presente Accordo.
 
 Il  depositario  trasmette  a  tutti  gli  Stati  ed  a  tutte  le organizzazioni  d'integrazione  economica  regionale  firmatarie  del presente   Accordo  o  che  vi  hanno  aderito,  ed  al  segretariato dell'Accordo, il testo di ogni riserva, di ogni annesso supplementare e di ogni emendamento dell' Accordo e dei suoi annessi.
 In fede di che, i sottoscritti a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.
 Fatto a Monaco il ventiquattresimo giorno di novembre 1996.
 
 ANNESSO I
 
 LISTA INDICATIVA DELLE SPECIE DI CETACEI DEL MAR NERO
 CUI SI APPLICA IL PRESENTE ACCORDO
 
 Phocoenidae phocoena phocoena             Focena comune
 
 Delphinidae Tursiops truncatus            Grande delfino Delphinus delphis             Delfino comune
 
 LISTA INDICATIVA DELLE SPECIE DI CETACEI DEL MEDITERRANEO E DELLA
 ZONA ATLANTICA ADIACENTE CUI SI APPLICA IL PRESENTE ACCORDO
 
 Phocoenidae Phocoena phocoena             Focena comune
 
 Delphinidae Steno bredanensis             Steno
 
 Grampus griseus               Grampus Tursiops truncatus            Grande delfino Stenella coeruleoalba         Delfino azzurro e bianco Delphinus delphis             Delfino a becco corto Peseudorca crassidens         Falsa arca Orcinus orca                  Orca Globicephala melas            Globicefalo comune
 
 Ziphidae Mesoplodono densirostris      Balena a becco di Blainville Ziphius cavirostris           Ziphius
 
 Physeteridae Physeter macrocephalus        Capodoglio Kogiidae Kogia sinus                   Capodoglio nano
 
 Balaenidae Eubalena glacialis            Balena di Biscaglia
 
 Balaneopteridae Balaenoptera acutorostrata    Piccola balenottera Balaenoptera borealis         Balenottera di Rudolphi Balaneoptera physalus         Balenottera comune
 
 Megaptera novaeangliae        Balena gibbosa
 
 Il presente Accordo si applica inoltre ad ogni altra specie dei ce- tacei non  repertoriata in questo annesso, ma che é suscettibile di frequentare la zona dell'Accordo in modo accidentale o occasionale.
 
 ANNESSO 2
 
 PIANO DI CONSERVAZIONE
 
 Le  Parti,  nella  misura  delle  loro capacita' economica, tecnica e scientifica  prendono  le  seguenti  misure  per la conservazione dei cetacei,   privilegiando   la  conservazione  delle  specie  o  delle popolazioni  individuate dal Comitato scientifico in quanto aventi lo stato  di  conservazione  meno  Favorevole,  e  per lo svolgimento di
 ricerche nelle zone o per le specie i cui dati sono insufficienti.
 
 1. Adozione ad attuazione della legislazione nazionale
 
 Ogni  Parte  al  presente  Accordo  adotta  le misure legislative, regolamentari  o  amministrative necessarie per assicurare ai cetacei la  massima protezione nelle acque sottoposte alla sua sovranita' e/o giurisdizione  e,  al di fuori di queste acque, riguarda ad ogni nave che batte la sua bandiera o e' immatricolata nel suo territorio e che e'   implicata   in   attivita'   suscettibili   di  pregiudicare  la conservazione dei cetacei. A tal fine le Parti:
 
 a) elaborano  ed  attuano  misure  per  minimizzare  le  gli  effetti
 negativi  della pesca sullo stato di conservazione dei cetacei. In
 modo  particolare,  nessuna  nave sara' autorizzata a conservare a
 bordo  o  ad  utilizzare per la pesca una o piu' reti da cattura a
 deriva  la  cui  lunghezza individuale o cumulativa e' superiore a
 2,5 km; b) istituiscono   o  modificano  una  regolamentazione  in  vista  di
 impedire  l'abbandono o la deriva in mare di attrezzature di pesca
 e di rendere obbligatorio l'immediato rilascio, in condizioni tali
 da  garantire  la  loro sopravvivenza, dei cetacei accidentalmente
 catturati in attrezzature di pesca; c) chiedono  che siano effettuati studi d'impatto destinati a servire
 da  base  all'autorizzazione  o  al  divieto  d'inseguimento, o di
 futuro  sviluppo  di  attivita'  suscettibili  di  pregiudicare  i
 cetacei  o i loro habitat nella zona dell'Accordo, ivi compresa la
 pesca,  la prospezione e la gestione off-shore, gli sport nautici,
 il  turismo e l'osservazione dei cetacei, nonche' a determinare le
 condizioni in cui tali attivita' possono essere praticate; d) regolamentano   gli   scarichi   in  mare  di  materie  inquinanti
 suscettibili di avere effetti nefasti sui cetacei ed adottano, nel
 quadro  di  altri  strumenti  giuridici  appropriati,  norme  piu'
 rigorose riguardo a tali materie; e e) si adoperano per potenziare o creare istituzioni nazionali per far
 avanzare l'applicazione dell'Accordo.
 
 2. Valutazione e gestione delle interazioni uomo-Cetacei.
 
 Le  Parti,  in  cooperazione  con le organizzazioni internazionali competenti,  raccolgono ed analizzano i dati sulle intenzioni dirette ed  indirette  fra  gli uomini ed i cetacei, in relazione fra l'altro alle  attivita' di pesca, le attivita' industriali e turistiche e gli inquinamenti tellurici e marittimi. Ove necessario, le Parti prendono le  misure  appropriate per rimediarvi, elaborano linee direttive e/o codici di condotta per regolamentare o gestire tali attivita'.
 
 3. Protezione degli habitat
 
 Le  Parti  si  sforzano  di  creare e di gestire aree specialmente protette  per  i  cetacei  corrispondenti alle aree che costituiscono l'habitat  dei  cetacei  e/o  che  forniscono loro risorse alimentari importanti.  Tali  aree  particolarmente  protette  dovrebbero essere istituite   nel  quadro  della  Convenzione  per  la  protezione  del Mediterraneo   contro  l'inquinamento  del  1976  ed  suo  protocollo pertinente o nel quadro di altri strumenti appropriati.
 
 4. Ricerca e sorveglianza continua
 
 Le  Parti  intraprendono  ricerche  coordinate  e  concertate  sui cetacei  e facilitano lo sviluppo di nuove tecniche per migliorare la loro conservazione. In modo particolare, le Parti:
 
 a) sorvegliano  lo  stato  e  l'evoluzione  delle  specie coperte dal
 presente  Accordo,  in  particolare  quelle  presenti in zone poco
 conosciute  o  quelle  per  cui i dati disponibili sono scarsi, al
 fine di agevolare l'elaborazione delle misure di conservazione; b) cooperano  allo  scopo di determinare le vie di migrazione nonche'
 le  aree  di  riproduzione e di alimentazione delle specie coperte
 dall'Accordo al fine di definire le zone in cui le attivita' umane
 potrebbero necessitare di una regolamentazione adeguata; c) valutano i bisogni alimentari delle specie coperte dall'Accordo ed
 adattano,  conseguentemente,  la regolamentazione e le tecniche di
 pesca; d) sviluppano programmi di ricerca sistematica vertenti sugli animali
 morti,  arenati,  feriti  o  malati  per determinare le principali
 interazioni con le attivita' umane ed individuare i pericoli reali
 o potenziali; e e) facilitano lo sviluppo di tecniche acustiche passive per garantire
 la continua sorveglianza delle popolazioni di cetacei.
 
 5.   Rafforzamento   delle  capacita',  raccolta  e  divulgazione  di informazioni, formazione professionale ed istruzione
 
 In  considerazione  della  diversita' dei bisogni e del livello di sviluppo degli Stati dell'area di ripartizione, le Parti privilegiano il  rafforzamento  delle capacita per creare la perizia richiesta per applicare  l'Accordo.  Le  Parti  cooperano  per sviluppare strumenti comuni per la raccolta e la divulgazione d'informazioni sui cetacei e per  organizzare  corsi  di formazione e programmi d'istruzione. Tali azioni  saranno condotte di comune accordo a livello sub-regionale ed a  livello  dell'Accordo,  appoggiate  dal segretariato dell'Accordo, dalle  unita  di  coordinamento  e dal Comitato scientifico e saranno condotte  in  collaborazione  con  le istituzioni o le organizzazioni internazionali  competenti.  I risultati saranno pasti a disposizione di tutte le Parti. In modo particolare le Parti cooperano per:
 
 a) sviluppare  i  sistemi  di raccolta di dati sulle osservazioni, le
 catture   accidentali,  gli  arenamenti,  le  epizoozie  ed  altri
 fenomeni relativi ai Cetacei; b) predisporre  liste delle autorita' nazionali dei centri di ricerca
 e   di   salvataggio   degli   scientifici   e  di  organizzazioni
 non-governative interessate dai cetacei; c) predisporre  un  repertorio delle aree di protezione o di gestione
 esistenti  che potrebbero favorire la conservazione dei Cetacei, e
 delle potenziali aree marine per la conservazione dei cetacei; d) predisporre   un   repertorio   delle  legislazioni  nazionali  ed
 internazionale applicabili ai cetacei; e) istituire,  come  necessario,  una  base  di  dati sub-regionale o
 regionale  per  gestire  le  informazioni  raccolte nel quadro dei
 paragrafi a) a d) di cui sopra; f) predisporre un bollettino d'informazione sub-regionale o regionale
 relativo alle attivita' di conservazione dei cetacei o contribuire
 ad una pubblicazione esistente avente lo stesso oggetto; g) compilare    guide    d'informazione,   di   sensibilizzazione   e
 d'individuazione destinate a tutti gli utenti del mare; h) predisporre,  in base alle conoscenze regionali, una sintesi delle
 raccomandazioni  stabilite  dai  veterinari per il salvataggio dei
 cetacei; e i) elaborare  e  attuare  i programmi di formazioni sulle tecniche di
 conservazione, ed in modo particolare l'osservazione, il rilascio,
 il trasporto, le tecniche di pronto soccorso ed i provvedimenti da
 prendere situazioni di emergenza.
 
 6. Provvedimenti in caso di situazioni di emergenza.
 
 Le  Parti,  in  cooperazione le une con le altre ed ogni qualvolta cio'  risulti  fattibile e necessario, elaborano ed attuano misure di emergenza  per  i  cetacei  previsti dal presente Accordo, qualora si verifichino  condizioni  particolarmente  sfavorevoli o che mettono a repentaglio queste specie. In modo particolare, le Parti:
 
 a) prepareranno in collaborazione con gli organi competenti, piani di
 emergenza  da  applicare in caso in cui i cetacei siano minacciati
 nella zona dell'Accordo, nonche' in caso di gravi inquinamenti, di
 arenamenti importanti o di epizoozie; e b) valutano  i  mezzi  necessari per le operazioni di salvataggio dei
 cetacei feriti o malati; e c) preparano  un  codice  di  condotta  disciplinante le funzioni dei
 centri o dei laboratori coinvolti in tale compito.
 
 Nel  caso  di una situazione di emergenza che necessita l'adozione di  misure  immediate  destinate  ad impedire il deterioramento dello stato  di  conservazione  di  una  o piu' popolazioni di cetacei, una Parte  potra'  chiedere  all'unita  di  coordinamento  competente  di avvisarne  le  altre  Parti  interessate,  al  fine  di  istituire un meccanismo  di  rapida protezione per la popolazione individuata come essendo esposta ad un pericolo particolarmente grave.
 
 Atto Finale
 
 Della Riunione di Negoziazione
 
 per l'adozione dell'
 
 Accordo sulle conservazione dei cetacei del Mar Nero, del
 Mediterraneo dell'Area
 Atlantica contigua
 
 Una  riunione  intergovernativa si e' tenuta a Monaco dal 19 al 24 novembre  1996,  al  fine  di  negoziare ed adottare un Accordo sulla conservazione  dei cetacei del Mar Nero, del Mediterraneo e dell'Area Atlantica contigua, conformemente all'Articolo IV, paragrafo 4, della Convenzione  sulla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica.
 La Riunione e' stata convocata dal Segretariato UNEP/CMS nella sua qualita'  di  Segretariato  della Convenzione, in cooperazione con il Governo  del  Principato  di  Monaco  ed il Governo di Francia. Erano rappresentati  i  seguenti  17  Stati  dell'area  di  ripartizione ed un'organizzazione di integrazione economica regionale:
 
 Albania, Cipro, Croazia, Comunita' europea, Francia, Georgia, Gre-
 cia, Israele, Italia, Marocco, Monaco, Portogallo, Repubblica ara-
 ba siriana, Romania, Spagna, Tunisia, Turchia e Ucraina.
 
 I rappresentanti  dei seguenti Stati dell'area di ripartizione hanno assistito alla Riunione in qualita' di osservatori:
 
 Bulgaria, Egitto, Jamahiriya araba libica, e Malta.
 
 I rappresentanti  delle seguenti  organizzazioni intergovernative  e non governative hanno ugualmente assistito alla Riunione in qualita' di osservatori:
 
 Centro di attivita' regionali per le aree particolarmente protette
 (CAR/ASP), Commissione  internazionale per l'esplorazione scienti-
 fica del mar Mediterraneo (CIESM), Convenzione internazionale sul-
 la regolamentazione della caccia alla balena (Commissione balenie-
 ra  internazionale). Convenzione  sulla conservazione  della  vita
 selvatica  dell'habitat naturale dell'Europa  (Convenzione di Ber-
 na). Programma per l'Ambiente del mar Nero;
 
 Acquario di Genova, Euronatur,  Europa Conservation France, Europe
 Conservation Italia,  Fondo Mondiale per  la natura (WWF),  Gesel-
 lschaft zur Rettung der Delphine, MEDMARAVIS,  Riserva internazio-
 nale Marittima nel Mediterraneo Occidentale (RIMMO), Royal Society
 for  the  Prevention of  Cruelty to Animals (RSPCA),  S.O.S. Grand
 Bleu,  Tethyr Research  Institute, Whale  and Dalphin Conservation
 Society.
 La  riunione  ha  eletto  M.  Patrick  van Klaveren (Monaco) quale presidente,  ed  il  Dr.  Victor  Karamushka (Ucraina) e Mohamed Adel Hentati (Tunisia) quali Vice Presidenti. Il Segretario Generale della Riunione era M. Douglas Hykle (Segretariato PNUE/CMS).
 La  Riunione  ha  stabilito  un  Comitato  di  verifica dei poteri composto nel modo seguente:
 
 Mme Marie-Christine van Klaveren (Presidente, Monaco)
 H.E. Dr. Emmanuel Gounaria (Grecia)
 Pr. Tullio Scovazzi (Italia)
 M. Pamfil-Grigore Roman (Romania)
 La Riunione ha adottato per consenso l'Accordo sulla conservazione dei  cetacei  del  Mar  Nero,  del Mediterraneo e dell'Area Atlantica contigua  nelle  lingue  araba,  francese, inglese e russa che figura all'annesso  al  presente  Atto  finale. La Riunione ha accettato con riconoscenza  l'offerta  dei  Governo  del  Principato  di  Monaco di servire   da   Depositario   per  l'Accordo.  Il  Segretariato  della Convenzione  sulla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla  fauna  selvatica  e  il  Governo del Principato di Monaco hanno intrapreso  congiuntamente di esaminare le possibilita' di assicurare le  funzioni  di  Segretariato Interinale nell'attesa dell'entrata in vigore   dell'Accordo   e   dell'insediamento   di   un  Segretariato Permanente, secondo l'Articolo III, paragrafo 7, dell'Accordo.
 La  Riunione  ha  preso  nota  delle  disposizioni  previste nella Risoluzione 4.4. adottata durante la quarta sessione della Conferenza delle  Parti  alla  CMS  (Nairobi,  1994),  la  quale,  tra  l'altro, stabilisce che le Parti firmatarie di alcuni accordi conclusi secondo i  termini della Convenzione dovrebbero essere invitate a raggruppare le funzioni di segretariato per questi accordi presso il Segretariato della  Convenzione,  e che i segretariati dei vari accordi dovrebbero essere finanziati in totalita' dalle loro rispettive Parti.
 La   Riunione   ha  esaminato  favorevolmente  la  proposta  della Commissione  internazionale  per  l'esplorazione  scientifica del Mar Mediterraneo,  di mettere a disposizione il suo gruppo di esperti sui mammiferi marini per assicurare le funzioni del Comitato scientifico, come  previste  dall'Articolo  VII  dell'Accordo, ed ha incaricato il Segretariato  Interinale  di  avviare  i  passi  necessari al fine di concretizzare questa offerta, fatta salva l'adozione formala da parte della Riunione delle Parti nella sua prima sessione.
 La Riunione ha raccomandato al Segretariato Interinale di prendere contatto  con  le  organizzazioni  intergovernativo rilevanti del Mar Nero e del Mediterraneo al fine di facilitare l'identificazione delle Unita di coordinamento sub-regionale, previste a titolo dell'Articolo V dell'Accordo.
 La  Riunione  ha  espresso  la  sua  riconoscenza  al  Governo del Principato di Monaco per aver accatto questa sessione di negoziato, e al   Governo   di  Francia,  che  ha  fornito  un  aiuto  finanziario supplementare per la tenuta di questa riunione.
 Fatto    a    Monaco,    il    ventiquattro   novembre   dell'anno millenovecentonovantasei,  in  un  solo esemplare, in lingua inglese, araba, francese e russa, ciascuna versione facente ugualmente fede.
 In FEDE DI CHE i seguenti Rappresentanti hanno firmato il presente Atto Finale.
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 ---->  Vedere Accordo in lingua da pag. 25 a pag. 44 del S.O.  <----
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