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| Gazzetta n. 50 del 2 marzo 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | ORDINANZA 8 febbraio 2005 |  | Blue  Tongue  - Campagna di vaccinazione 2004/2005 e regolamentazione della movimentazione degli animali sensibili. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con
 IL MINISTRO DELLE POLITICHE
 AGRICOLE E FORESTALI
 
 Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 320/1954 recante il Regolamento di polizia veterinaria;
 Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
 Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218;
 Visto  il decreto 20 luglio 1988, n. 298, e successive modifiche ed integrazioni;
 Vista  la  direttiva  2000/75/CE del Consiglio del 20 novembre 2000 che  stabilisce  disposizioni  specifiche  di lotta e di eradicazione della  febbre catarrale degli ovini, recepita con decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 225 relativo alle misure di lotta e di eradicazione del morbo della «lingua blu» degli ovini;
 Vista  la decisione 2001/572/CE che modifica la decisione 90/424/CE relativa a talune spese nel settore veterinario;
 Vista  la decisione 2003/828/CE del 25 novembre 2003 che istituisce zone  di  protezione  e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini, come modificata dalla decisione 2004/550/CE del 13 luglio 2004 per  quanto riguarda i movimenti di animali vaccinati in uscita dalle zone di protezione;
 Vista  l'ordinanza  del  Ministero  della  sanita'  11 maggio  2001 concernente  misure urgenti di profilassi vaccinale e le disposizioni emanate  con  provvedimenti  del  Direttore  generale  della  sanita' veterinaria  e  degli  alimenti  del  Ministero della salute prot. n. 608/BT/483    del    7 gennaio    2003,   e   successive   modifiche, prot. 608/BT/3836  del  14 ottobre 2003 circa l'impiego dei sierotipi 2,  4,  9 e 16 nella campagna di vaccinazione 2004, prot. 608/BT/4663 del  15 dicembre  2003  relativa  alla  movimentazione  degli animali vaccinati  e  prot.  DGVA-VIII-2601-P.  I.8.d./18 del 5 febbraio 2004 relativo all'impiego dei sierotipi vaccinali nei territori sottoposti ad obbligo di vaccinazione;
 Visto  il  parere  favorevole  reso  dal  Consiglio superiore della sanita'  nella  seduta  del 5 dicembre 2003 in ordine all'impiego del vaccino  polivalente  nella  composizione 2, 9, 4, e 16 dei sierotipi vaccinali;
 Visto  il  Piano  di  sorveglianza  ed  eradicazione  della  febbre catarrale   degli   ovini  presentato  dall'Italia  alla  Commissione europea,  approvato  con  decisione della Commissione 2004/840/CE del 30 novembre 2004;
 Visto  il Protocollo per la vaccinazione nei confronti della febbre catarrale  degli  ovini  (blue tongue), trasmesso dal Ministero della salute  alle  regioni  con nota prot. DGVA.VIII-2751-P. I8.d/18 del 6 febbraio 2004;
 Considerato  che  la normativa comunitaria, relativa alle misure di lotta   contro   la   blue   tongue,   prevede   la  possibilita'  di movimentazione  degli  animali  vaccinati  nell'ambito di un'apposita campagna di vaccinazione nei confronti della malattia;
 Viste  le  ordinanze  2 aprile  e 10 giugno 2004 del Ministro della salute  di  concerto  con  il  Ministro  per  le  politiche  agricole concernente  la  campagna  di vaccinazione contro la febbre catarrale degli  ovini  e  pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 178 del 31 luglio 2004;
 Vista  l'ordinanza  interministeriale  25 ottobre  2004  pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  283  del 2 dicembre  2004,  recante  norme  relative alla movimentazione degli animali in tema di febbre catarrale degli ovini;
 Visto  il  documento  protocollo  n.  263132/50.03.61 del 25 maggio 2004, concordato nel tavolo tecnico dalle regioni e da queste inviato al  Ministero  della  salute,  nel  quale  vengono fissate specifiche disposizioni per lo spostamento di animali sensibili alla blue tongue tra le regioni del territorio nazionale;
 Tenuto  conto  dei  principi  statuiti  nella  sentenza della Corte costituzionale  12/2004  con  la quale la Corte, su ricorso di talune regioni,  ha  dichiarato  che  «...le  iniziative per il contenimento della febbre catarrale degli ovini sono riconducibili alla materia di legislazione   esclusiva   dello   Stato  attenendo  alla  profilassi internazionale  e  riguardano  anche  profili  incidenti sulla tutela dell'ecosistema, anch'essa riservata alla legislazione statale »;
 Considerato  che  allo  stato attuale gli unici vaccini disponibili sono  quelli vivi attenuati e che qualora fossero disponibili vaccini alternativi,  con  particolare  riferimento  ai  vaccini spenti, essi saranno resi disponibili;
 Ritenuta  l'opportunita'  di monitorare la spesa dei fondi previsti per  la  campagna 2004 per gli indennizzi agli allevatori per i danni indiretti   derivanti   dalla   vaccinazione,  in  modo  da  studiare l'eventuale  utilizzazione  delle  somme  residue,  anche per i danni indiretti  manifestati  in  annualita'  precedenti al 2004, nonche' a mettere  a  punto  le  ipotesi di intervento finalizzate a consentire l'utilizzazione  di  tutte  le  disponibilita' derivanti dall'art. 69 della legge finanziaria 2002:
 Ritenuto  necessario  procedere  alla  sostituzione  dell'ordinanza 2 aprile  2004 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per  le  politiche  agricole, concernente la campagna di vaccinazione contro  la febbre catarrale degli ovini, riordinando altresi', a fini di  organicita',  le  altre  disposizioni sinora emanate con riguardo alla febbre catarrale degli ovini (blue tongue);
 O r d i n a:
 Art. 1.
 1.  Nell'ambito  della  campagna  di  vaccinazione  per  la  febbre catarrale  degli  ovini,  relativa  all'anno 2004-2005, devono essere sottoposti a vaccinazione entro il 30 aprile 2005:
 a) gli  animali  della  specie  ovina  e  caprina  presenti negli allevamenti  situati  nei  territori  delle  regioni e delle province autonome  individuati  nell'allegato I al provvedimento del direttore generale  della  sanita'  veterinaria  e degli alimenti del Ministero della salute prot. n. DGVA-VIII-2601-P I.8.d./18 del 5 febbraio 2004, e  successive  modifiche  secondo  le  modalita'  gia'  stabilite con Protocollo  per  la vaccinazione nei confronti della febbre catarrale degli  ovini  (blue tongue) trasmesso dal Ministero della salute alle regioni con nota prot. DGVA.VIII-2751-P I.8.d/l8 del 6 febbraio 2004;
 b) ai  fini  dello spostamento, gli animali della specie bovina e bufalina,  situati  nei  territori  delle  regioni  e  delle province autonome  individuati  nell'allegato  I  al provvedimento di cui alla lettera a).
 2.  Per  l'effettuazione  della  campagna di vaccinazione di cui al comma  1,  le  regioni  possono  avvalersi  di  veterinari  aziendali appositamente formati e autorizzati.
 3. A parziale deroga del comma 1, le regioni e le province autonome possono   concedere,   in   base   ai  risultati  della  sorveglianza entomologica,   delle   condizioni   climatiche  e  delle  condizioni fisiologiche   degli   animali,  una  proroga  nell'attuazione  della campagna  di  vaccinazione  2004-2005,  in ogni caso non eccedente la data del 31 maggio 2005.
 4.  Nell'ambito  delle  strategie  e  dei  piani di lotta specifici regionali,   le   regioni   e   le   province   autonome  individuate nell'allegato  I  al  provvedimento  indicato al comma 1, lettera a), possono  utilizzare  eventuali,  nuovi  vaccini autorizzati e messi a disposizione dal Ministero della salute, tenuto conto della effettiva disponibilita' degli stessi.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  La  movimentazione,  verso le zone non soggette a restrizione e anche  all'interno  delle  stesse zone, dalle zone di protezione e di sorveglianza,  puo'  avvenire solo se, indipendentemente dalle specie d'appartenenza:
 a) si  tratta di ammali vaccinati da piu' di trenta giorni e da non di piu' di un anno prima della data dell'invio, nei confronti del sierotipo o dei sierotipi presenti nelle zone di origine;
 b) il   Piano   di   sorveglianza   dei  vettori  nelle  zone  di destinazione  ha  dimostrato  che  non  vi e' attivita' di Culicoides imicola adulti.
 2.  Per  i fini di cui al comma 1, in aggiunta alle prescrizioni in esso contenute, occorre, inoltre:
 1)  nel  caso  delle  specie  ovina  e  caprina, che si tratti di animali  che  provengono  da  allevamenti  sottoposti  a vaccinazione secondo lo specifico programma vaccinale;
 2)  nel  caso  delle  specie  bovina e bufalina, che si tratti di animali singolarmente sottoposti a vaccinazione.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  Gli  animali sensibili non vaccinati, solo se provenienti dalle zone di sorveglianza, possono essere movimenti su tutto il territorio nazionale  per  essere  destinati direttamente alla macellazione, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 a) il  Servizio  veterinario  di  destinazione  deve essere stato preavvisato almeno quarantotto ore prima dell'invio della partita;
 b) prima  del  carico,  gli ovini e i caprini devono essere stati sottoposti,  con  esito  favorevole,  a  visita  clinica da parte del veterinario ufficiale;
 c) gli  animali  devono essere inviati, sotto vincolo sanitario e senza  alcuna  sosta  intermedia,  allo  stabilimento presso il quale devono  essere macellati. L'arrivo degli animali allo stabilimento di macellazione  deve  essere  verificato  dal veterinario ufficiale che effettua  la  vigilanza  sullo  stabilimento in questione. L'avvenuta macellazione   deve   essere  annotata  in  calce  al  documento  che accompagna  gli  animali e trasmesso ai Servizi veterinari della Ausl di partenza della partita;
 d) il trasferimento degli animali dalle zone di sorveglianza deve preferibilmente  avvenire  nelle  ore  diurne.  Quando  cio'  non sia possibile  gli  animali  devono  essere  sottoposti a trattamento con piretroidi;  in  tal caso, il veterinario ufficiale deve riportare la data  e l'ora del trattamento antiparassitario effettuato sul modello 4 per consentire di determinare e rispettare il necessario periodo di sospensione prima della macellazione.
 2.  Con  provvedimento motivato, le regioni di destinazione possono vietare  l'arrivo  di partite di animali sensibili verso stabilimenti di  macellazione  situati  nel proprio territorio, dandone preventiva comunicazione  alla  Servizio veterinario della regione di partenza e al Ministero della salute.
 3.  Non e' consentita la movimentazione di cui al comma 1, nel caso di   animali   sensibili   non  vaccinati  provenienti  da  territori epidemiologicamente   sconosciuti  o  da  territori  in  cui  si  sia accertata circolazione virale negli ultimi sessanta giorni.
 |  |  |  | Art. 4. 1. E' consentita la movimentazione di vitelli da latte scolostrati, nati  da  madri  non  vaccinate  provenienti  da zone di restrizione, esclusivamente  verso quelle regioni nei confronti delle quali esiste un  comprovato  e consolidato flusso commerciale di tale categoria di animali, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 a) gli animali devono essere movimentati in vincolo sanitario con preavviso  di  quarantotto  ore via fax al Servizio veterinario della Ausl di destinazione che, in relazione a quanto indicato nel comma 2, deve aver dato preventivamente il proprio nulla osta all'invio;
 b) il  modello  4 di accompagnamento della partita deve riportare la  dicitura  «animali  di  eta'  inferiore  alle  quattro settimane, movimentati ai sensi della presente ordinanza ...................» ed essere integrato riportando:
 1) i codici identificativi degli animali;
 2)  la  data  del  trattamento antiparassitario effettuato e il nome del prodotto utilizzato;
 c) gli   animali  devono  essere  sottoposti  a  trattamento  con piretroidi  prima della partenza e trasferiti direttamente a destino, senza transitare per stalle di sosta e/o centri di raccolta.
 2.  Nelle  aziende di destinazione degli animali di cui al comma 1, devono essere applicate le seguenti misure:
 a) prima   dell'arrivo  dei  vitelli  in  azienda  devono  essere individuati   quindici  soggetti  sieronegativi  da  utilizzare  come animali-sentinella. Successivamente all'introduzione degli animali di cui  al comma 1, gli animali-sentinella devono essere sottoposti, con cadenza  mensile,  ad  un  controllo  sierologico nei confronti della febbre catarrale degli ovini;
 b) gli  animali  introdotti  devono  essere  posti  in  vincolo e possono  essere  movimentati dall'azienda solo verso uno stabilimento di macellazione, senza alcuna sosta intermedia.
 3.  Le  prescrizioni di cui ai commi 1, si applicano anche nel caso di  movimentazione  di  vitelli  da latte scolostrati, figli di madri vaccinate.
 |  |  |  | Art. 5. 1.  Oltre  agli  indennizzi  per  gli animali abbattuti o morti nei focolai  accertati  di  febbre  catarrale  degli  ovini,  agli aventi diritto  spettano  gli  indennizzi  per eventuali aborti o mortalita' rilevati,  determinati  dalla  profilassi  immunizzante nei confronti della febbre catarrale degli ovini, a condizione che tali eventi e la loro  dipendenza  dalla  profilassi  immunizzante  contro la malattia siano  stati  preventivamente  sottoposti  a  verifica,  da parte del Servizio  veterinario  competente,  con gli allevatori interessati ed attestati dagli assessorati regionali.
 2.  Gli  indennizzi  di  cui  al  comma  1,  gravano  sulla quota a destinazione  vincolata  del  Fondo sanitario nazionale, per la parte afferente  alla profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali, ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218.
 |  |  |  | Art. 6. 1.  Agli  aventi  diritto  spettano  gli  indennizzi  per  i  danni indiretti  determinati  dalla  profilassi  immunizzante nei confronti della  febbre  catarrale  degli  ovini  rilevate  ed  attestate dagli Assessorati  regionali  competenti  per le seguenti fattispecie: calo della   produzione   del   latte,  sia  in  termini  qualitativi  che quantitativi,  ridotta  inseminabilita'  o  fecondabilita';  atassia, alterazioni  a  carico  del vello con distacco di parti dello stesso. Agli  allevatori  sono altresi' riconosciuti indennizzi per il blocco della movimentazione dei ruminanti a seguito dei provvedimenti emessi dalla  autorita'  sanitaria  competente  per  aree  diverse da quelle individuate nei provvedimenti di cui all'art. 1, comma 1.
 2.  Gli  indennizzi  sono  corrisposti dalle regioni competenti per territorio  nei  limiti  delle  risorse  finanziarie  trasferite  dal Ministero  delle  politiche agricole forestali, sentita la Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome,  a valere sulle disponibilita' di cui all'apposito capitolo derivante  da  quelle  di  cui  alla  legge n. 499/1999. Nel medesimo provvedimento  sono  determinati  criteri  e  modalita' di calcolo ed erogazione  degli  indennizzi  avuto  riguardo anche agli elementi di valutazione   fatti   pervenire   dall'Associazione   italiana  degli allevatori.
 |  |  |  | Art. 7. 1.  Il  Ministero  della  salute  ed  il  Ministero delle politiche agricole  e forestali, avvalendosi della collaborazione tecnica delle associazioni  di  categoria, promuovono una campagna di' informazione concernente  gli aspetti tecnici e pratici degli interventi vaccinali contro la blue tongue, ivi compresi rilievi documentali degli effetti collaterali, l'attivita' di controllo ed i metodi di lotta diretta ed indiretta.
 |  |  |  | Art. 8. 1.  E'  istituito  presso il Ministero della salute un osservatorio composto  da  tre  rappresentanti  del  Ministero  della  salute, tre rappresentanti  del  Ministero delle politiche agricole e forestali e sei  rappresentanti  delle  regioni,  designati  dalla Conferenza dei presidenti  delle  regioni  e  delle  province  autonome  di Trento e Bolzano.
 2.  L'Osservatorio  di  cui  al comma 1 supporta le Amministrazioni statali e regionali al fine di valutare:
 a) l'efficacia  e  l'efficienza dei Piani vaccinali adottati, con particolare riferimento a quelli su bovini e bufalini;
 b) la divulgazione dei dati epidemiologici per la blue tongue;
 c) l'uniformita',  l'efficacia e l'efficienza dei Piani regionali per il controllo dei vettori;
 d) l'applicazione   delle   regole   per   il  rilevamento  e  la valutazione degli eventuali danni vaccinali;
 e) l'analisi  del  rischio sanitario ed economico che tenga conto anche  della  possibile  diffusione  della  blue tongue nelle regioni indenni;
 f) l'impatto  della  blue  tongue  e  delle  altre malattie sugli attuali sistemi allevatoriali;
 g) l'incidenza  della patologia e/o degli interventi profilattici diretti  ed  indiretti sulle caratteristiche del latte e delle carni, specie   in  relazione  ai  prodotti  DOP  (formaggi)  e  IGP  (carne dell'agnello sardo e carne del vitellone dell'Appennino).
 Per  l'attivita' prevista al comma 2 l'Osservatorio si avvale della collaborazione  delle  Ausl,  del  Centro  di  referenza nazionale di Teramo,   degli   istituti   zooprofilattici   sperimentali  e  delle associazioni di categoria.
 |  |  |  | Art. 9. 1.  Le  disposizioni  della presente ordinanza sostituiscono quelle adottate con le ordinanze interministeriali 2 aprile 2004 e 10 giugno 2004,  citate  in  preambolo;  restano ferme le disposizioni relative alla  movimentazione degli animali sensibili dalle zone di protezione per  la  macellazione,  adottate  con  l'ordinanza  interministeriale 25 ottobre 2004.
 La  presente  ordinanza,  inviata  alla  Corte  dei  conti  per  la registrazione, entra in vigore il successivo alla pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana ed ha validita' fino al 31 dicembre 2005.
 Roma, 8 febbraio 2005
 
 Il Ministro della salute
 Sirchia
 Il Ministro delle  politiche agricole e forestali
 Alemanno
 
 Registrato alla Corte dei conti 22 febbraio 2005 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 90
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