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| Gazzetta n. 50 del 2 marzo 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |  | DECRETO 19 novembre 2004 |  | Recepimento  della  direttiva 2002/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 novembre 2002, che modifica la direttiva 92/6/CEE del Consiglio,  concernente  il  montaggio  e  l'impiego di limitatori di velocita' per talune categorie di autoveicoli nella Comunita'. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 Visto  l'art.  229  del  nuovo  codice  della  strada approvato con decreto   legislativo   30 aprile   1992,   n.  285,  pubblicato  nel supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992  che  delega  i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze  loro  attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;
 Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti, ora del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a decretare in materia di norme costruttive  e  funzionali  dei  veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;
 Visto  il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 29 marzo  1974,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  105  del 23 aprile  1974, recante prescrizioni generali per l'omologazione CEE dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonche' dei loro dispositivi di equipaggiamento, in attuazione della direttiva 70/156/CEE;
 Visto  il  decreto  del  Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio  1995,  di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE che  modificano la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle  legislazioni  degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli  a  motore  e  dei  loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995;
 Visto  il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno  2002,  di  recepimento della direttiva 2001/116/CE che, da ultimo,   adegua   al   progresso  tecnico  la  direttiva  70/156/CEE concernente  il  ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative  all'omologazione  dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 24 luglio 2002;
 Visto   il   decreto  del  Ministro  dell'ambiente  5 giugno  1989, concernente  i limiti delle emissioni dei gas inquinanti prodotti dai motori   ad  accensione  spontanea  destinato  alla  propulsione  dei veicoli,  di cui alla direttiva 88/77/CEE, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 1989;
 Visto  iL decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25  gennaio  2002,  di  recepimento della direttiva 2001/27/CE che da ultimo  modifica  la  direttiva  88/77/CEE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2002;
 Visto  il  decreto  del  Ministro dei trasporti e della navigazione 30 marzo  1994,  di  attuazione della direttiva 92/24/CEE relativa ai dispositivi  di  limitazione  della  velocita'  o sistemi analoghi di limitazione  della  velocita'  montati a bordo di talune categorie di veicoli  a motore, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1994;
 Visto  il  decreto  del  Ministro dei trasporti e della navigazione 30 marzo  1994,  di  attuazione  della direttiva 92/6/CEE relativa al montaggio  ed  all'impiego  dei  limitatori  di  velocita' per alcune categorie  di  veicoli,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1994;
 Vista   la  direttiva  2002/85/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio del 5 novembre 2002, che modifica la direttiva 92/6/CEE del Consiglio  concernente  il  montaggio  e  l'impiego dei limitatori di velocita'  per  talune  categorie  di  autoveicoli  nella  Comunita', pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 327 del 4 dicembre 2002; Adotta
 il seguente decreto:
 Recepimento della direttiva 2002/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 novembre 2002, che modifica la direttiva 92/6/CEE del Consiglio  concernente  il  montaggio  e  l'impiego  di limitatori di velocita' per talune categorie di autoveicoli nella Comunita'.
 Art. 1.
 1.  Il  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  e della navigazione 30 marzo  1994, di attuazione della direttiva 92/6/CEE, e' modificato come segue:
 a) l'art. 1 e' sostituito dal seguente:
 «Art.  1.  -  1.  Ai  sensi  del  presente decreto si intende per «autoveicolo»  ogni  veicolo,  munito di motore di propulsione, delle categorie M2, M3, N2 o N3, destinato a circolare su strada, che abbia almeno  quattro  ruote  ed  una  velocita'  massima  per  costruzione superiore  a  25  km/h.  Per  categorie M2, M3, N2 ed N3 si intendono quelle   definite  nell'allegato  dal  decreto  del  Ministro  per  i trasporti   e   l'aviazione  civile  29 marzo  1974  come  da  ultimo modificato  dal  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e dei trasporti 20 giugno 2002.».
 b) l'art. 2 e' sostituito dal seguente:
 «Art.  2.  -  1. Gli autoveicoli delle categorie M2 ed M3 possono essere utilizzati su strada unicamente se muniti di un dispositivo di limitazione della velocita' che ne limiti la velocita' a 100 km/h.
 2.  I veicoli della categoria M3 aventi un peso massimo superiore a 10   tonnellate  immatricolati  prima  del  1° gennaio  2005  possono continuare  ad  essere  muniti  di  dispositivi  di limitazione della velocita' sui quali la velocita' massima e' regolata a 100 km/h.».
 c) l'art. 3 e' sostituito dal seguente:
 «Art.  3.  -  1.  Gli  autoveicoli delle categorie N2 ed N3 possono essere utilizzati su strada unicamente se muniti di un dispositivo di limitazione della velocita' che ne limiti la velocita' a 90 km/h.».
 d) l'art. 4 e' sostituito dal seguente:
 «Art.  4.  - 1. Per quanto concerne gli autoveicoli della categoria M3 aventi un peso massimo superiore a 10 tonnellate e gli autoveicoli della categoria N3, gli articoli 2 e 3 si applicano:
 a) ai  veicoli  immatricolati dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 30 marzo 1994, di  attuazione della direttiva 92/6/CEE, sin dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo,
 b) ai  veicoli  immatricolati tra il 1° gennaio 1988 e la data di entrata  in  vigore  del  decreto  del Ministro dei trasporti e della navigazione 30 marzo 1994, di attuazione della direttiva 92/6/CEE:
 1)  dal 1° gennaio 1995, ai veicoli impiegati sia nei trasporti nazionali che in quelli internazionali,
 2) dal 1° gennaio 1996, ai veicoli impiegati esclusivamente nei trasporti nazionali.
 2.  Per  quanto  concerne  gli  autoveicoli  della  categoria M2, i veicoli  della  categoria  M3  aventi  un  peso massimo superiore a 5 tonnellate  ma  inferiore  o pari a 10 tonnellate, ed i veicoli della categoria N2, gli articoli 2 e 3 si applicano:
 a) ai  veicoli  immatricolati  a partire dal 1° gennaio 2005, dal 1° gennaio 2005,
 b) ai  veicoli  conformi  ai  valori limite di cui al decreto del Ministro  dell'Ambiente  5 giugno 1989, come da ultimo modificato dal decreto  del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 gennaio 2002, immatricolati tra il 1° ottobre 2001 ed il 1° gennaio 2005:
 1)  a  partire  dal 1° gennaio 2006, se trattasi di veicoli che effettuano sia trasporti nazionali che trasporti internazionali,
 2)  a  partire  dal  1° gennaio  2007,  se  trattasi di veicoli destinati esclusivamente al trasporto nazionale.
 3.  A  decorrere  dal 1° gennaio 2005 e fino al 31 dicembre 2007, i veicoli  delle  categorie M2 ed N2 aventi un peso massimo superiore a 3,5  tonnellate ma inferiore o pari a 7,5 tonnellate, immatricolati e circolanti  esclusivamente  nel  territorio nazionale, sono esonerati dall'applicazione degli articoli 2 e 3.»;
 e) l'art. 5 e' sostituito dal seguente:
 «Art.  5.  - 1. I dispositivi di limitazione della velocita' di cui agli  articoli 2  e  3  devono soddisfare i requisiti tecnici fissati nell'allegato   al   decreto  del  Ministro  dei  trasporti  e  della navigazione 30 marzo 1994, di attuazione della direttiva 92/24/CEE, e successive modificazioni. Tuttavia, i veicoli rientranti nel campo di applicazione del presente decreto, immatricolati in data anteriore al 1° gennaio  2005, possono continuare ad essere dotati dei dispositivi di  limitazione  della  velocita'  che soddisfano i requisiti tecnici fissati   dalla   normativa   nazionale   vigente   alla  data  della immatricolazione dei veicoli stessi.
 2.  I  limitatori  di  velocita'  omologati  come  entita' tecniche possono  essere montati unicamente da officine designate dai titolari delle  relative  omologazioni  debitamente  autorizzate  dagli Uffici Provinciali  del  Dipartimento  per  i  trasporti  terrestri  e per i sistemi  informativi  e statistici - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
 3.  Le procedure di designazione e di autorizzazione delle officine autorizzate  nonche' le relative procedure operative sono predisposte con  provvedimento del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi  informativi  e statistici - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»;
 f)   l'allegato, concernente le procedure di riconoscimento delle officine installatrici di limitatori di velocita', e' abrogato.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 19 dicembre 2004
 Il Ministro: Lunardi
 
 Registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 2005 Ufficio  di  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 26
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