Gazzetta n. 50 del 2 marzo 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 11 gennaio 2005
Misure fitosanitarie d'emergenza contro la propagazione dell'organismo nocivo Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, per quanto riguarda l'Egitto.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;
Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700 e modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;
Vista la direttiva del Consiglio dell'8 maggio 2000, n. 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in virtu' del quale e' stata confermata allo Stato la determinazione degli interventi obbligatori in materia fitosanitaria (art. 71, comma 1, lettera c));
Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428;
Visto il decreto legislativo n. 536 del 30 dicembre 1992 che, in attuazione della direttiva 91/683/CEE, istituisce il servizio fitosanitario nazionale;
Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, e sue modificazioni;
Vista la decisione della commissione n. 2004/836/CE del 6 dicembre 2004 recante modifica e rettifica della decisione n. 204/4/CE del 22 dicembre 2003 che autorizza gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure d'emergenza contro la propagazione dello Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, causa del marciume bruno della patata, per quanto riguarda l'Egitto;
Acquisito il parere favorevole della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 16 dicembre 2004;
Decreta:
Art. 1.
Finalita'
1. Le patate da consumo di Solanum tuberosum L. originarie dell'Egitto possono essere introdotte nel territorio della Repubblica italiana.
2. Le patate di cui al comma 1 provengono dalle «zone indenni da organismi nocivi», definite ai sensi dell'art. 2, a condizione che siano rispettate le misure di cui al successivo art. 3, applicabili ai tuberi coltivati in dette zone. A tali fini e' verificato l'elenco delle «zone indenni da organismi nocivi» riconosciute, comprendente i dati di identificazione, comunicato dalla commissione europea e relativo al riconoscimento da parte dell'Egitto di dette zone.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti sono valide per la campagna d'importazione 2004/2005. Dette misure, inoltre, cessano di essere applicate quando la commissione U.E. notifichera' agli Stati membri che sono state confermate sei intercettazioni del batterio Pseudomonas solanacearum in partite di patate introdotte nella Comunita', e che le intercettazioni hanno dimostrato che il metodo d'identificazione delle «zone indenni da organismi nocivi» o le procedure di sorveglianza ufficiale in Egitto non sono stati sufficienti a prevenire il rischio di introduzione del batterio in questione nella Comunita'.
 
Art. 2.
Definizioni delle zone di coltivazione delle patate egiziane
1. Ai fini del presente decreto:
a) per «zona indenne da organismi nocivi» si intende la zona riconosciuta in Egitto ove sono state prodotte le patate destinate ad essere introdotte nella Comunita' conformemente alle «Norme internazionali FAO per le misure fitosanitarie, n. 4: sorveglianza degli organismi nocivi - condizioni per l'istituzione di zone indenni da organismi nocivi», in particolare il punto 2.3;
b) per «zona» riconosciuta si intende un «settore» (unita' amministrativa gia' costituita comprendente un gruppo di «bacini») o un «bacino» (unita' irrigua) ed essa e' identificata con il suo numero di codice individuale ufficiale.
 
Art. 3.
Requisiti richiesti
1. Ai fini di quanto disposto all'art. 1 del presente decreto, si devono rispettare le misure d'emergenza seguenti, oltre ai requisiti fissati per le patate nelle parti A e B degli allegati I, II e IV del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, e sue modificazioni, fatta eccezione per i requisiti di cui all'allegato IV parte A, sezione I, punto 25.8.
2. Le patate da consumo destinate ad essere introdotte nel territorio della Repubblica italiana devono essere state in Egitto:
a) ottenute da patate, di origine comunitaria diretta o ottenute in precedenza da tali patate, prodotte in una «zona indenne da organismi nocivi» riconosciuta secondo quanto disposto all'art. 1 che, immediatamente prima di essere piantate, sono state sottoposte ad analisi ufficiali effettuate secondo il metodo di prove della Comunita' di cui al decreto ministeriale 23 febbraio 2000 per individuare un'eventuale infezione latente e sono risultate indenni dallo Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith in tali analisi;
b) sottoposte a ispezioni ufficiali sul campo durante il ciclo vegetativo per individuare eventuali sintomi del marciume bruno della patata causato dallo Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith e risultate esenti da questi sintomi in tali ispezioni; poco prima della raccolta e' prelevato un campione di 500 tuberi per 5 feddan (acri) o un campione di 200 tuberi per feddan (acro) o relativa frazione per i campi di patate piu' piccoli al fine di effettuare esami di laboratorio, comprendenti una prova d'incubazione e un'ispezione visiva di tuberi tagliati per individuare eventuali sintomi del marciume bruno della patata causato dallo Pseudomonas solanacearurn (Smith) Smith e risultate esenti da questi sintomi in tali ispezioni;
c) trasportate in centri di condizionamento ufficialmente riconosciuti dalle autorita' egiziane per il trattamento esclusivo di patate ammesse ad essere esportate nella Comunita' durante la campagna 2004/2005 e, al loro arrivo al centro di condizionamento riconosciuto devono essere:
accompagnate da documenti che hanno scortato il carico dal campo di raccolta, attestanti l'origine del carico secondo le zone di cui all'art. 2;
sottoposte a ispezioni ufficiali su campioni di tuberi tagliati per individuare eventuali sintomi del marciume bruno della patata causato dallo Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith e risultate esenti da questi sintomi in tali ispezioni, effettuate secondo un tasso di campionamento del 10% di sacchi e di 40 tuberi per sacco per i sacchi da 70 kg o equivalenti e del 50% di sacchi e di 40 tuberi per sacco per i contenitori da 1 o 1,5 tonnellate.
3. L'elenco dei centri di condizionamento ufficialmente riconosciuti dalle autorita' egiziane e' trasmesso alla Commissione U.E.
4. Al termine dell'imballaggio dei sacchi nel centro di condizionamento le patate sono:
a) sottoposte ad ispezioni ufficiali su campioni di tuberi per individuare eventuali sintomi del marciume bruno della patata causato dallo Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith e risultate esenti da questi sintomi in tali ispezioni, effettuate secondo un tasso di campionamento del 2% di sacchi per ciascuna spedizione e di 30 tuberi ispezionati per sacco;
b) immediatamente prima dell'esportazione verso la Comunita', sottoposte a ispezione presso il porto di spedizione su un campione di 200 tuberi tagliati provenienti da ciascuna zona indenne e prelevati da almeno 5 sacchi per zona indenne;
c) sottoposte ad analisi ufficiali per individuare un'eventuale infezione latente in campioni prelevati da ciascuna spedizione; durante il periodo di esportazione occorre prelevare almeno un campione per bacino o settore e rappresentato nella spedizione; vanno prelevati in ogni caso almeno cinque campioni da sottoporre ad analisi di laboratorio secondo il sistema di prove della Comunita' di cui al decreto ministeriale 23 febbraio 2000, e sono risultate indenni dallo Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith in tali analisi;
d) oggetto di un avviso ufficiale di sospensione di ulteriori trattamenti durante la preparazione per la spedizione verso la Comunita' dal relativo bacino, qualora le ispezioni e/o le prove di cui all'art. 3 facciano sospettare la presenza di Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, sino a quando non viene smentito ogni sospetto di infezione.
Contestualmente al suddetto avviso ufficiale di sospensione, viene designata una zona cuscinetto intorno al bacino relativo alla presenza sospetta dell'infezione, a meno che non vi sia una barriera fisica naturale (il deserto nel caso dei pivot). Non vengono esportate patate dalla relativa zona cuscinetto sino a quando non viene smentito ogni sospetto di infezione. Le dimensioni della zona cuscinetto sono fissate in funzione del rischio di ulteriore diffusione di Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith dalla zona indenne suddetta.
Le informazioni sull'identificazione del suddetto bacino e della relativa zona cuscinetto mediante il numero di codici individuale ufficiale, come pure i risultati definitivi dell'analisi sono comunicati immediatamente alla Commissione;
e) raccolte, manipolate e insaccate separatamente, compresa l'utilizzazione normalmente separata di macchinari, bacino per bacino, ove possibile, e in ogni caso per zona;
f) chiaramente etichettate su ciascun sacco sigillato, sotto il controllo delle competenti autorita' egiziane, con un'indicazione indelebile del rispettivo numero di codice ufficiale quale figura nell'elenco delle zone indenni da organismi nocivi riconosciute, compilato ai sensi dell'art. 1, comma 2, del presente decreto, e del numero del lotto corrispondente;
g) preparate in lotti, costituiti ciascuno unicamente da patate raccolte in un'unica zona ai sensi dell'art. 2;
h) accompagnate dal certificato fitosanitario, di cui agli articoli 37 e 41 del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, con indicazione del numero di lotto nella sezione «Marchi di riconoscimento» nonche' del numero di codice ufficiale di cui al precedente punto f) nella sezione «Dichiarazioni supplementari». Nella stessa sezione sono ugualmente indicati il numero di lotto dal quale e' stato prelevato un campione, ai fini delle ispezioni ufficiali sopradescritte, come pure la dichiarazione ufficiale che le analisi sono state effettuate;
i) esportate da un esportatore ufficialmente registrato, il cui nome o marchio e' indicato su ciascuna spedizione. L'elenco degli esportatori ufficialmente registrati e' fornito alla Commissione U.E dalle autorita' fitosanitarie egiziane anteriormente al 1° gennaio 2005.
 
Art. 4.
Adempimenti dei servizi fitosanitari regionali
1. I tuberi di Solanum tuberosum L. originari dell'Egitto possono essere introdotti attraverso i punti di entrata portuali di cui all'allegato VIII, punto 1, lettera b) del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, e successive modificazioni.
2. Tutti gli acquirenti commerciali od altri, ai sensi dell'art. 19 del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, comunicano, con sufficiente anticipo, ai servizi fitosanitari regionali del punto di entrata, l'arrivo delle spedizioni di patate nonche' le relative quantita'.
3. Nel punto di entrata le patate sono sottoposte alle ispezioni, previste agli articoli 36, 45 e 46 del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, effettuate su campioni di tuberi tagliati, ciascuno composto da almeno 200 tuberi prelevati da ciascun lotto della spedizione o, se il lotto supera 25 tonnellate, da ogni 25 tonnellate o relativa frazione del lotto.
4. Ogni lotto della spedizione e' tenuto separato sotto il controllo dei servizi fitosanitari e non puo' essere commercializzato o utilizzato fintantoche' non sia accertato che tali esami non abbiano rivelato ne' fatto sospettare la presenza dello Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith.
5. Inoltre, nel caso in cui si riscontrino in un lotto sintomi tipici di detto batterio o sintomi tali che facciano sospettare l'infezione, tutti gli altri lotti della spedizione provenienti dalla stessa zona restano sotto il controllo dei servizi fitosanitari fino all'esito definitivo delle analisi.
6. Le analisi in questione sono effettuate secondo il sistema di prove della Comunita', di cui al decreto ministeriale 23 febbraio 2000; e qualora sia confermata la presenza del batterio Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith il lotto da cui e' stato prelevato il campione e' sottoposto ad una delle misure seguenti:
a) rifiuto del lotto o autorizzazione ad inviare i prodotti verso una destinazione al di fuori della Comunita', oppure;
b) distruzione del lotto.
7. Per entrambe le misure di cui alle lettere a) e b) del comma 6, tutti i lotti rimanenti della spedizione, provenienti dalla stessa zona sono sottoposti ad analisi conformemente a quanto descritto all'art. 5.
8. I servizi fitosanitari regionali competenti per il punto di entrata comunicano ai servizi fitosanitari competenti per la destinazione dei tuberi di Solanum tuberosum L. originari dall'Egitto gli estremi delle ditte destinatarie ed i quantitativi importati.
9. Nel caso la lavorazione non avvenga nel territorio di loro competenza, i servizi fitosanitari regionali che ricevono le comunicazioni di cui all'art. 6, comma 5, comunicano a loro volta al servizio fitosanitario regionale competente l'arrivo dei tuberi di patata di origine egiziana.
10. I servizi fitosanitari regionali competenti per il territorio ove avviene la lavorazione delle patate di origine egiziana verificano il rispetto di quanto stabilito all'art. 6.
 
Art. 5.
Ulteriori ispezioni fitosanitarie
dei servizi fitosanitari regionali
1. Oltre alle ispezioni previste all'art. 4, i servizi fitosanitari regionali effettuano analisi intese ad individuare un'infezione latente, secondo il sistema di prove stabilito nel decreto ministeriale sopramenzionato, su campioni prelevati per ogni settore o bacino per ciascuna zona specificata all'art. 2.
2. Durante la stagione d'importazione prelevano almeno un campione per zona, definita all'art. 2, secondo un tasso di campionamento di 200 tuberi per ciascun lotto.
Il campione selezionato per l'individuazione di un'infezione latente viene inoltre sottoposto ad una ispezione dei tuberi tagliati. Per ciascun campione analizzato e confermato positivo si deve mantenere e conservare in condizioni adeguate ogni estratto residuo di patata.
3. Ogni lotto da cui sono stati prelevati i campioni resta sotto il controllo dei servizi fitosanitari e non puo' essere commercializzato o utilizzato fintantoche' non sia accertato che l'analisi suddetta non abbia confermato la presenza dello Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith.
4. In caso di conferma, il lotto da cui e' stato prelevato il campione e' sottoposto ad una delle misure seguenti:
a) rifiuto del lotto o autorizzazione ad inviare i prodotti verso una destinazione al di fuori della Comunita', oppure;
b) distruzione del lotto.
5. I servizi fitosanitari regionali sono tenuti a notificare immediatamente al Ministero delle politiche agricole e forestali - Servizio fitosanitario centrale - i risultati delle analisi che facciano sospettare o confermino la presenza del batterio; tale comunicazione e' effettuata sulla base di un risultato positivo di una prova o di prove rapide di screening.
6. Il servizio fitosanitario centrale provvedera' a darne comunicazione alla Commissione U.E.
 
Art. 6.
Adempimenti per coloro che introducono
e commercializzano le patate egiziane
1. Tutti gli acquirenti commerciali od altri, ai sensi dell'art. 19 del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, che introducono o commercializzano nel territorio nazionale patate egiziane, adottano misure adeguate per lo smaltimento dei residui dopo il condizionamento o la lavorazione delle patate, in modo da evitare la diffusione del batterio in questione a seguito di un'eventuale infezione latente.
2. In particolare gli acquirenti commerciali sopracitati sono tenuti a comunicare, entro 48 ore dall'arrivo in azienda, ai servizi fitosanitari regionali competenti per territorio l'ubicazione degli impianti di lavorazione, che devono avere un ciclo di lavorazione, od un impianto di trattamento dei rifiuti, comprese le acque di lavaggio, tale da escludere il rischio di diffusione di Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith.
3. I servizi fitosanitari regionali, di cui al comma 2, verificano che gli acquirenti commerciali di cui al comma i appongano sugli imballaggi delle patate un'etichetta con la seguente dicitura: «Patate da consumo - origine Egitto - vietata la semina», prima che questi ultimi vengano avviati alla commercializzazione.
4. Gli acquirenti commerciali che lavorano e confezionano le patate di origine egiziana, devono comunicare ai servizi fitosanitari competenti di cui al comma 2, le quantita' di patate lavorate ed il relativo numero di sacchi o imballaggi.
5. Nel caso gli acquirenti si limitino a commercializzare patate di origine egiziana non lavorate hanno l'obbligo di comunicare entro 48 ore dalla spedizione al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio gli estremi degli acquirenti ed i relativi quantitativi inviati.
 
Art. 7.
Relazioni finali
1. I servizi fitosanitari regionali inviano al servizio fitosanitario centrale del Ministero delle politiche agricole e forestali entro il 31 luglio 2005 le seguenti informazioni sulle quantita' importate e gli esami ufficiali effettuati:
a) una copia di ciasun certificato fitosanitario e degli allegati che lo accompagnano;
b) per ciascun certificato, l'indicazione dei lotti che sono stati campionati per essere testati su eventuali infezioni latenti;
c) per i campioni testati in laboratorio, l'indicazione dei lotti nei quali i sintomi sospetti sono stati osservati durante la preparazione dei coni prima delle analisi;
d) il numero totale di ispezioni visuali effettuate sui lotti di patate da consumo indicati sul certificato fitosanitario, specificando il motivo per il quale il numero delle ispezioni e' differente dal numero dei lotti indicati dal certificato fitosanitario;
e) nel caso in cui, a seguito delle ispezioni visuali del lotto, alcuni tuberi con sintomi sospetti del marciume bruno sono stati inviati al laboratorio, indicare il numero dei tuberi ed il risultato dell'analisi;
f) informazioni relative alle misure prese ed ai controlli effettuati per l'eliminazione degli scarti dopo il condizionamento o la trasformazione delle patate;
g) ispezioni effettuate sulle patate egiziane durante la commercializzazione;
h) ogni ulteriore informazione sulle osservazioni effettuate durante le ispezioni alle patate da consumo egiziane.
2. Le informazioni di cui al comma precedente sono trasmesse compilando la tabella predisposta dalla Commissione U.E. di cui al modello allegato.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 gennaio 2005
Il Ministro: Alemanno

Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 2005 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 1, foglio n. 100
 
----> vedere Tabella a pag. 25 della G.U. <----
 
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