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| Gazzetta n. 50 del 2 marzo 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 18 febbraio 2005 |  | Riapertura  delle  operazioni  di  sottoscrizione  dei certificati di credito  del  Tesoro  «zero  coupon», con decorrenza 30 luglio 2004 e scadenza 31 luglio 2006, undicesima e dodicesima tranche. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE del Tesoro
 
 Visto  il  decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, recante il testo  unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia   e   delle   finanze  e'  autorizzato,  in  ogni  anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro,  di  effettuare  operazioni  di  indebitamento  sul  mercato interno  od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e  lungo  termine,  indicandone  l'ammontare  nominale,  il  tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo  sottoscrivibile,  il  sistema  di  collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita';
 Visto  il  decreto  ministeriale  n.  19969 del 7 aprile 2004, come modificato  dal  decreto  ministeriale  n. 94296 del 26 ottobre 2004, emanati  in  attuazione dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 396  del  2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le   modalita'   cui   il  Dipartimento  del  Tesoro  deve  attenersi nell'effettuare   le   operazioni  finanziarie  di  cui  al  medesimo articolo,  e si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro, o, per sua delega, dal direttore della direzione del Dipartimento del Tesoro competente in materia di debito pubblico;
 Vista  la  determinazione n. 39686 del 22 aprile 2004, con la quale il  direttore  generale  del  Tesoro  ha  delegato il direttore della direzione  seconda  del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;
 Visti,   altresi',   gli  articoli 4  e  11  del  ripetuto  decreto legislativo  n.  396 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;
 Visto  il  decreto  ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato adottato  il  regolamento  concernente  la  disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;
 Visto   il   decreto  23 agosto  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  n.  204  del  1° settembre 2000, con cui e' stato affidato alla  Monte  Titoli  S.p.a.  il  servizio  di gestione accentrata dei titoli di Stato;
 Visto   il   decreto  ministeriale  n.  43044  del  5 maggio  2004, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del  13 maggio  2004,  recante  disposizioni  in  caso di ritardo nel regolamento  delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;
 Vista la legge 31 dicembre 2004, n. 312, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005, ed in particolare  il  terzo  comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
 Considerato  che  l'importo  delle  emissioni  disposte  a tutto il 18 febbraio  2005  ammonta,  al netto dei rimborsi gia' effettuati, a 50.032 milioni di euro;
 Visti  i propri decreti in data 22 luglio, 23 agosto, 24 settembre, 23 dicembre  e  21 gennaio  2005,  con  i  quali  e'  stata  disposta l'emissione delle prime dieci tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi («CTZ-24») con decorrenza 30 luglio 2004 e scadenza 31 luglio 2006;
 Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato, disporre   l'emissione   di   una  undicesima  tranche  dei  suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;
 Visto  il  decreto  legislativo  21 novembre  1997, n. 461, recante riordino  della  disciplina  dei  redditi  di  capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole;
 Decreta:
 Art. 1.
 Ai  sensi  e  per  gli  effetti dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre  2003,  n.  396,  nonche'  del  decreto  ministeriale del 7 aprile   2004,   come   modificato  del  decreto  ministeriale  del 26 ottobre   2004,   entrambi  citati  nelle  premesse,  e'  disposta l'emissione  di  una  undicesima  tranche di «CTZ-24», con decorrenza 30 luglio 2004 e scadenza 31 luglio 2006, fino all'importo massimo di 1.500 milioni di euro, di cui al decreto del 22 luglio 2004, altresi' citato  nelle  premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.
 Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme  tutte  le  altre  condizioni,  caratteristiche  e modalita' di emissione stabilite dal citato decreto del 22 luglio 2004.
 |  |  |  | Art. 2. Le  offerte  di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle  modalita' indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto del 22 luglio 2004, entro le ore 11 del giorno 23 febbraio 2005.
 Le  offerte  non  pervenute  entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.
 Successivamente  alla  scadenza  del termine di presentazione delle offerte,  verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalita' di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 22 luglio 2004.
 Di tali operazioni verra' redatto apposito verbale.
 |  |  |  | Art. 3. Non  appena  ultimate  le  operazioni  di  assegnazione  di  cui al precedente  articolo,  avra'  inizio il collocamento della dodicesima tranche  dei  certificati,  per  un  importo massimo del 10 per cento dell'ammontare  nominale  indicato  all'art.  1 del presente decreto; tale   tranche   supplementare   sara'   riservata   agli   operatori «specialisti  in  titoli  di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del  regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159  del  9 luglio  1999,  che  abbiano  partecipato  all'asta  della undicesima  tranche  con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non  inferiore  al  «prezzo  di esclusione». La tranche supplementare verra  assegnata con le modalita' indicate negli articoli 12 e 13 del citato  decreto  del  22 luglio 2004, in quanto applicabili, e verra' collocata  al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.
 Gli    «specialisti»    potranno    partecipare   al   collocamento supplementare  inoltrando  le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 24 febbraio 2005.
 Le  offerte  non  pervenute  entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.
 L'importo   spettante  di  diritto  a  ciascuno  «specialista»  nel collocamento  supplementare  e'  pari  al  rapporto fra il valore dei certificati  di  cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime  tre aste «ordinarie» dei «CTZ-24», ivi compresa quella di cui all'art.  1  del  presente  decreto,  ed  il  totale complessivamente assegnato,  nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.
 Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verra' redatto apposito verbale.
 |  |  |  | Art. 4. Il   regolamento   dei  certificati  sottoscritti  in  asta  e  nel collocamento   supplementare   sara'   effettuato   dagli   operatori assegnatari  il  28 febbraio 2005, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine,  la  Banca d'Italia provvedera' ad inserire le relative partite nel  servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.
 Il  versamento  all'entrata  del  bilancio statale del netto ricavo dell'emissione,  sara'  effettuato  dalla  Banca d'Italia il medesimo giorno 28 febbraio 2005.
 A  fronte  di  tale  versamento, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale  dello  Stato rilascera' apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unita' previsionale di base 6.4.1), art. 8.
 In  caso  di  ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto,   troveranno   applicazione   le  disposizioni  del  decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.
 |  |  |  | Art. 5. L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2006, fara' carico ad appositi capitoli dello  stato  di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle  finanze  per  l'anno  stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unita'  previsionale  di  base  3.3.9.1) per l'importo pari al netto ricavo   delle   singole   tranches   ed  al  capitolo  2216  (unita' previsionale  di base 3.1.7.3) per l'importo pari alla differenza fra il  netto  ricavo  e  il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.
 L'ammontare  della provvigione di collocamento prevista dall'art. 6 del  citato  decreto  del  22 luglio  2004,  sara'  scritturato dalle Sezioni  di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e fara' carico al capitolo  2247  (unita'  previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione  della  spesa  del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 18 febbraio 2005
 p. Il direttore generale: Cannata
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